Ordinanza cautelare 24 maggio 2021
Rigetto
Sentenza 4 agosto 2023
Inammissibile
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/03/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01873/2025REG.PROV.COLL.
N. 02185/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2185 del 2024, proposto da RI AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Colletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dirigente Ufficio Centrale Foresta Caccia e Pesca Regione Campania, Dirigente della Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali Regione Campania, Dirigente del Servizio Territoriale Provinciale Avellino Dir. Gen. Politiche Agricole Alimentari e Forestali, non costituiti in giudizio;
nei confronti
US Di CO, NN EL VA, De IA BE, DO DO, non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 7544/2023 del 4-7/8/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Dalila Satullo e uditi per le parti l’avv. Luca Palatucci, in sostituzione dell'avv. Salvatore Colletti, e l’avv. Maria Imparato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, successivamente trasposto davanti al Tar Campania a seguito di opposizione, RI AN, residente nel Comune di Manocalzati e titolare di licenza di porto armi per uso caccia quale cacciatore di cinghiali in braccata, ha impugnato il provvedimento con cui la Regione Campania (prot. 2019.0707421 del 21.11.2019) ha rigettato la sua istanza diretta ad ottenere l’inserimento del Comune di Manocalzati nell’ambito del distretto di gestione di caccia al cinghiale n. 8 (denominato “Piancentini”) ed il provvedimento (Decreto Dirigenziale n. 119 del 18/9/2019) con cui la Regione Campania, in accoglimento dell’istanza presentata da altri cacciatori, ha incorporato una parte del territorio del Comune di Manocalzati nell’area di caccia specifica 09BI (denominata “Fiume Sabato”), facente parte del distretto di gestione n. 5 (denominato “Bassa Irpinia”).
Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale n. 78 del 27/7/2020, di approvazione del disciplinare per la gestione e l’esercizio venatorio al cinghiale nella Provincia di Avellino, stagione venatoria 2020/2021, nella parte in cui ha mantenuto ferme le dimensioni dell’A.C.S. “Fiume Sabato”, nonché il decreto dirigenziale n. 101 dell’11/9/2020, recante l’accoglimento delle istanze di assegnazione delle squadre ai distretti di gestione per la stagione venatoria 2020/2021.
La Regione Campania ha eccepito l’inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti, in quanto non notificati ad alcun controinteressato, tale non potendosi considerare US Di CO il quale, essendo stato ammesso alla caccia in un distretto ulteriore e diverso da quelli in contestazione, non potrebbe subire alcun pregiudizio dall’annullamento degli atti impugnati. A tale eccezione il ricorrente ha replicato, tra l’altro, che non essendovi ancora stata, alla data dell’adozione dei provvedimenti impugnati, l’assegnazione delle squadre dei cacciatori alle singole aree specifiche (ma solo ai distretti), dovevano ritenersi controinteressati tutti i cacciatori che, al pari del Di CO, avevano i requisiti per ambire ad esercitare l’attività di caccia ai sensi dell’art. 8 del disciplinare regionale, e non quelli assegnati, solo in virtù di un successivo provvedimento, all’area specifica “Fiume Sabato”.
Il Tar, in accoglimento dell’eccezione dell’amministrazione resistente, ha dichiarato il ricorso ed i motivi aggiunti inammissibili in quanto “ non notificati ab origine ad almeno uno dei componenti delle squadre autorizzate ad operare per la caccia al cinghiale nell’A.C.S. n. ACS09BI denominata “Fiume Sabato” negli anni venatori 2019/2020 e 2020/2021 ”.
Il ricorrente soccombente ha impugnato la sentenza ribadendo espressamente, tra l’altro, che “- quanto al ricorso introduttivo del giudizio, il Decreto Dirigenziale n. 119/2019 del 18 settembre 2019, che ha ampliato l’Area di Caccia Specifica per cui è causa (annettendo una quota parte del territorio in agro di Manocalzati) e che, però, a quella data, non era stata ancora assegnata ad alcuna squadra di caccia al cinghiale, tantomeno alla squadra n. 6, che ne è divenuta assegnataria solo diversi giorni dopo, allorquando il Comitato di Gestione del Distretto “Bassa Irpinia”, approvando il piano di ripartizione delle otto A.C.S. alle squadre ammesse all’annata venatoria, gliela ha assegnata con effetti a partire dalla data del 1 ottobre 2019, coincidente con l’inizio della stagione venatoria di caccia al cinghiale;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti, i Decreti Dirigenziali nn. 78 del 27 luglio 2020 e 101 dell’11 settembre 2020, che hanno confermato, anche per l’annata venatoria 2020-2021, l’operatività dell’Area di Caccia Specifica per cui è causa che, a quella data, non era stata ancora assegnata ad alcuna squadra e che avrebbe potuto essere assegnata (solo a seguito dell’insediamento del Comitato di Gestione del Distretto e con decorrenza dal 1 ottobre 2020, allorquando inizia la caccia) ad una squadra qualsiasi tra quelle ammesse a partecipare all’annata venatoria 2020-2021; con la conseguenza che, “al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati”, non vi era alcuna squadra di cacciatori assegnataria dell’Area di Caccia Specifica per cui è causa che potesse, dunque, essere individuata quale esclusiva controinteressata, laddove, per contro, i controinteressati, erano, a quella data, tutti i cacciatori di caccia al cinghiale che, al pari del sig. US Di CO, avendo i prefati tre requisiti essenziali previsti dall’art. 8 del Disciplinare Regionale, potevano ambire ad esercitare ivi la caccia ”.
Nel medesimo giudizio di appello l’amministrazione ha difeso la correttezza della sentenza di primo grado, ribadendo che il ricorso non era stato notificato ad alcuno dei controinteressati individuati nel provvedimento impugnato, come invece richiesto dall’art. 41, c. 2, c.p.a.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza di cui viene chiesta la revocazione, ha confermato la pronuncia di inammissibilità evidenziando che “ il Decreto Dirigenziale n. 119 del 18/9/2019 indica chiaramente i nominativi dei controinteressati, cioè dei soggetti autorizzati ad effettuare le battute di caccia nell’Area di Caccia Specifica n. A.C.S.09BI, denominata “Fiume Sabato”, facente parte del Distretto di Gestione n. 5, denominato “Bassa Irpinia”, e ampliata per effetto del provvedimento impugnato mediante incorporazione di una parte del territorio sito nel Comune di Manocalzati ”.
L’appellante ha quindi chiesto la revocazione della sentenza di appello ai sensi dell’art. 395, c. 1, n. 4), c.p.c., deducendo che il giudice di appello è incorso in un errore di fatto su un punto decisivo e non controverso della controversia, in quanto ha erroneamente ritenuto che il decreto dirigenziale del 18 settembre 2019 contenesse l’assegnazione delle squadre alle aree specifiche, mentre conteneva esclusivamente l’assegnazione delle squadre ai distretti.
Si è costituita l’amministrazione resistente, deducendo l’inammissibilità del ricorso per revocazione e, in ogni caso, l’inammissibilità anche per carenza di interesse e l’infondatezza della domanda originariamente proposta.
All’udienza pubblica del 27 febbraio 2025, a seguito di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso per revocazione è inammissibile.
2.1. Va al riguardo rilevato in diritto che ai sensi dell’art. 395, c. 1, n. 4, c.p.c., richiamato dall’art. 106 c.p.a., “ se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare ”.
Secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio “ L’errore di fatto revocatorio, per esser dirimente ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., si ha solo quando: 1) a causa d’una svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, oggettivamente e immediatamente rilevabili, il giudice supponga l’esistenza di un fatto la cui verità sia esclusa in modo incontrovertibile o viceversa; 2) l’errore deve essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non deve cadere su di un punto controverso, sul quale il giudice si sia pronunciato; 4) deve presentare i caratteri di evidenza e di obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non deve consistere in un vizio di assunzione del fatto, né tampoco in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. ” (v. di recente Cons. Stato, sez. VII, 15 novembre 2024, n. 9174).
Inoltre, con riguardo all’attinenza dell’errore ad un punto non controverso, presupposto ulteriore rispetto all’erronea supposizione, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “ non sussiste vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa - che si sostanzia nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita - ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia è il frutto dell'apprezzamento, della valutazione e dell'interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice ” (v. di recente Cons. Stato, sez. II, 7 luglio 2023, n. 6632).
2.2. Ciò premesso in diritto, nel caso in esame deve escludersi che ricorra l’errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, c. 1, n. 4, c.p.c.
Come emerge, infatti, dalla ricostruzione del processo e delle difese delle parti sopra esposte, ha costituito oggetto di controversia tra le parti, sia in primo grado sia in appello, l’individuazione, ai sensi dell’art. 41, c. 2, c.p.a., dei controinteressati risultanti dallo stesso atto impugnato a cui il ricorso avrebbe dovuto essere notificato ai fini della sua ammissibilità.
Nel decidere tale punto controverso, già esaminato dal giudice di primo grado, il giudice di appello ha affermato che il decreto impugnato conteneva i nominativi dei soggetti controinteressati, cioè dei soggetti autorizzati ad operare per la caccia al cinghiale nell’A.C.S. n. ACS09BI denominata “Fiume Sabato” facente parte del Distretto di Gestione n. 5.
Tale affermazione non integra un’erronea supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa – dipendente da una svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, oggettivamente e immediatamente rilevabili – dal momento che il decreto impugnato conteneva effettivamente i nominativi dei soggetti poi assegnati all’area specifica “Fiume Sabato”, in quanto ricompresi nelle squadre assegnate al distretto di gestione n. 5, del quale non faceva in ogni caso parte il Di CO, unico soggetto a cui il ricorso introduttivo era stato notificato e che non poteva ottenere alcun pregiudizio dall’annullamento dell’atto impugnato.
La prospettata circostanza che l’assegnazione delle squadre alle singole aree specifiche sia avvenuta dopo il decreto impugnato e la sua incidenza sulla nozione di controinteressato attengono, invece, ad un profilo valutativo e di giudizio concernente l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 41 c.p.a. (punto controverso del giudizio), che non può ritenersi censurabile mediante la revocazione, venendo altrimenti tale mezzo di impugnazione impiegato per ottenere una diversa soluzione giuridica alla questione controversa trattata nella sentenza revocanda.
3. In applicazione del criterio della soccombenza, il ricorrente in revocazione va condannato al pagamento in favore della Regione Campania delle spese processuali, che si liquidano nella misura di euro 3.000,00, a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della Regione Campania della somma di euro 3.000,00, a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Dario Simeoli, Presidente FF
BE Caponigro, Consigliere
NN Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Dario Simeoli |
IL SEGRETARIO