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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 10/06/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei sigg.ri magistrati: dott. Michele Russo Presidente relatore dott. Rinaldo d'Alonzo Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 14/2025 sul ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da:
- P.IVA: ) Parte_1 P.IVA_1
nei confronti di
C.F.: ) CP_1 P.IVA_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
In primis, questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3
CCII, trattandosi del Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha sede.
Il debitore è stato altresì posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato regolarmente convocato, ai sensi dell'art. 40, comma sesto e 41 comma 2 CCII, poiché tra la data di notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione emesso dal Tribunale e la data dell'udienza sono intercorsi almeno 15 giorni.
Dalla documentazione allegata al ricorso e da quella acquisita ex officio ai sensi dell'art. 367, comma 1, CCII, risulta che il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII, poiché si tratta imprenditore commerciale;
egli, inoltre, non ha assolto l'onere – posto a suo carico dal medesimo art. 121 CCII – di provare di non essere assoggettabile alle procedure concorsuali ai sensi della citata disposizione.
L'imprenditore, inoltre, si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2 lett. b),
CCII A questo proposito il Tribunale ritiene doveroso svolgere le seguenti considerazioni preliminari.
Il legislatore definisce l'insolvenza all'art. 2, comma 1 lett. b) CCII, come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dopo aver descritto, alla precedente lett. a), lo stato di “crisi” come “lo stato del debitore che rende probabile
l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, con ciò recependo gli stratificati approdi della dottrina e della giurisprudenza che si erano formati sotto l'egida della legge fallimentare.
Con il sintagma “soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” il legislatore fa riferimento alle obbligazioni in generale, ricomprendendo così anche quelle che sono oggetto dell'attività tipica dell'impresa, cioè la produzione di beni e servizi. Tuttavia, ciò che muove una domanda per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (come anche per la dichiarazione di fallimento) da parte dei creditori è, quasi sempre, il mancato adempimento di una particolare tipologia di obbligazione che è quella avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro (art. 1277 c.c.). La distinzione tra le singole tipologie di obbligazioni non è, poi, insignificante, dal momento che mentre la produzione di un bene può essere ad es. preclusa da eventi sopravvenuti, tali da determinare l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1256 c.c., diversamente è a dirsi per le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, per le quali non solo vale il principio genus non perit, ma viene altresì in rilievo la considerazione del carattere corrispettivo di tali obbligazioni rispetto alla prestazione di un bene o all'erogazione di un servizio già ricevuto dall'imprenditore o al sorgere di un presupposto per il pagamento di un tributo o per il versamento dei contributi previdenziali.
Le varie tipologie di obbligazioni, evocate in generale dall'art. 2, comma 1 lett. b), sono, quindi, riunificate in una composizione circolare nel concetto di insolvenza: l'incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni inerenti alla produzione di beni e servizi preclude all'impresa di conseguire margini di redditività tali da consentire il pagamento dei propri debiti, e tanto valeva anche con riferimento all'insolvenza di cui all'art. 5 L. Fall. (Cass. 11 marzo 2019, n.
6978).
L'adempimento delle obbligazioni deve avvenire regolarmente al fine di escludere lo stato di insolvenza. La regolarità presuppone non solo il rispetto del termine di adempimento, ma anche il ricorso a mezzi normali in relazione all'esercizio dell'attività d'impresa.
L'inadempimento (che può essere anche riferito ad un solo debito) costituisce uno dei fatti esteriori idonei a manifestare l'esistenza dello stato d'insolvenza. Si pone, tuttavia, su un piano di equipollenza rispetto ad altri elementi di natura indiziaria, la presenza dei quali può portare a ritenere provato lo stato d'insolvenza anche laddove non ci siano, o non siano comunque provate, singole ipotesi di inadempimento (Cass. 15 dicembre 2017, n. 30209).
Secondo un orientamento consolidato il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza prescinde dalla sua imputabilità al debitore (Cass., SS.UU., 13 marzo 2001, n. 115), consentendo l'apertura della liquidazione giudiziale (come del fallimento) anche in ipotesi di mancanza di colpa da parte di quest'ultimo. Tale approdo interpretativo presenta evidenti collegamenti con due capisaldi del diritto concorsuale: il superamento della concezione sanzionatoria del fallimento (ed ancor più della liquidazione giudiziale) e la tutela della par condicio creditorum. Sotto quest'ultimo profilo l'apertura del concorso dei creditori sul patrimonio dell'imprenditore – in conseguenza dell'accertamento di uno stato non transitorio di impotenza funzionale in ordine al regolare adempimento delle obbligazioni – costituisce strumento idoneo a rendere effettiva la tutela e la parità di trattamento tra i creditori, evitando l'acquisizione di prelazioni a coloro che siano dotati di vantaggi informativi sulle reali condizioni economiche dell'imprenditore o di maggiori risorse economiche.
Lo stato di insolvenza costituisce, quindi, una nozione schiettamente giuridica, la quale presuppone l'irregolarità nell'adempimento delle obbligazioni da parte dell'imprenditore, da valutare in una prospettiva di breve periodo. Lo stato di impotenza funzionale all'adempimento regolare delle obbligazioni deve essere non transitorio, nel senso che l'insolvenza può essere esclusa nell'ipotesi in cui il debitore sia in grado di recuperare la capacità di adempiere le proprie obbligazioni in un lasso ragionevole di tempo, collocato dalla dottrina in un periodo compreso tra uno e tre mesi. La transitorietà dell'insolvenza, rilevante ai fini dell'esclusione del presupposto oggettivo scolpito nell'art. 2 comma 1 lett. b)., è da tenere ben distinta dalla reversibilità dell'insolvenza – cioè la sua possibile rimozione mediante interventi strutturali – che, ex se, non esclude la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Delineata la distinzione tra transitorietà e reversibilità dello stato di insolvenza, occorre evidenziare che solo nella definizione della finestra temporale di medio termine – entro la quale si deve verificare se l'insolvenza abbia carattere meramente transitorio – possono venire in rilievo i parametri elaborati dalla scienza aziendalistica, non altrimenti rilevanti nella definizione del concetto di insolvenza.
Tanto premesso, e venendo al caso di specie, lo stato di insolvenza come sopra delineato risulta dall'esistenza di: inadempimento di importo non modesto, decreto ingiuntivo esecutivo, precetto e pignoramento negativo, tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni (insolvenza c.d. “dinamica”).
La società resistente ha dedotto, peraltro, di trovarsi in stato di liquidazione volontaria. Tale circostanza non risulta dalle informazioni fornite dal Conservatore del Registro delle Imprese, aggiornate al 14/04/2025, e non è stata altrimenti documentata. In ogni caso, pur volendo dare per avvenuta la collocazione della n liquidazione volontaria, il Collegio ritiene di dover CP_1 dare continuità all'orientamento per cui "Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci
- non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (ex multis, Cass. 11 maggio 2001, n. 6550; 17 aprile 2003, n. 6170; 21 settembre 2004, n. 18927; 6 settembre 2006, n.
19141; 19 settembre 2006, n. 20258; 14 ottobre 2009, n. 21834; 13 luglio 2011, n. 15442, 30 maggio 2013, n. 13644). L'onere di provare che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentono di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali incombe sulla parte ricorrente;
tuttavia, per poter assolvere il suddetto onere probatorio, il creditore ricorrente deve poter disporre dei bilanci degli ultimi tre esercizi, che il debitore ha l'obbligo di depositare nel momento in cui si costituisce in giudizio (art. 41, comma, 4, CCII). Se il debitore non ha prodotto detti bilanci e se ne ha omesso persino il prescritto deposito presso il Registro delle Imprese, il creditore ricorrente viene a trovarsi nell'impossibilità di dimostrare l'insufficienza patrimoniale del debitore. Poiché tale situazione è determinata dal comportamento omissivo del debitore, ne discende una presunzione, a quest'ultimo sfavorevole, di inesistenza o insufficienza dell'attivo patrimoniale (cfr. Cass. Sez. I, 5/05/2022, n. 14183, in motivazione: “il debitore che non produca tale documentazione si espone a una presunzione a sé sfavorevole”).
Nel caso di specie la società intimata non ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi
(2022, 2023 e 2024) e dalle informazioni assunte presso il Registro delle Imprese è emerso che l'ultimo bilancio ivi depositato è quello dell'esercizio 2022, che espone in parte elementi attivi privi di valore di realizzo (immobilizzazioni immateriali costituite da costi di impianto e ampliamento) e per la restante parte elementi attivi costituiti da immobilizzazioni materiali soggette a rapida obsolescenza (attrezzature e macchinari) e capitale circolante (crediti) la cui esistenza attuale, in assenza del bilancio dell'ultimo esercizio, non può essere affermata. In forza di ciò e alla stregua delle precedenti considerazioni in diritto deve presumersi, quindi, che la società intimata non possegga elementi patrimoniali attivi sufficienti a garantire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e si trovi, perciò in stato di insolvenza c.d. “statica”.
Non ricorre, infine, la condizione di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII, in quanto l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risulta complessivamente superiore ad €.
30.000,00.
Alla luce delle precedenti considerazioni deve, pertanto, dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 49 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale di (P.IVA ) con sede in VIA CP_1 P.IVA_2
MONTECARLO 15, TERMOLI;
Nomina il dott. Rinaldo d'Alonzo giudice delegato per la procedura;
Curatore l'avv. Giuseppe De Michele;
Ordina al curatore di procedere immediatamente, senza la presenza del cancelliere, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale e dell'impresa e sugli altri beni del debitore, autorizzandolo a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
Ordina al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni;
Ordina al curatore di acquisire, nel termine di giorni 30, la disponibilità dei creditori (nel numero da tre a cinque) a costituire il comitato dei creditori, ed a sottoporre i relativi nominativi al giudice delegato per la sua costituzione ai sensi dell'art. 138 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle relative domande di insinuazione;
Fissa per il giorno 14/10/2025 ore di rito, l'udienza telematica in cui si procederà all'esame dello stato passivo.
Così deciso in camera di consiglio, lì 09/06/2025
Il Presidente estensore dott. Michele Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei sigg.ri magistrati: dott. Michele Russo Presidente relatore dott. Rinaldo d'Alonzo Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 14/2025 sul ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da:
- P.IVA: ) Parte_1 P.IVA_1
nei confronti di
C.F.: ) CP_1 P.IVA_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
In primis, questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3
CCII, trattandosi del Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha sede.
Il debitore è stato altresì posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato regolarmente convocato, ai sensi dell'art. 40, comma sesto e 41 comma 2 CCII, poiché tra la data di notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione emesso dal Tribunale e la data dell'udienza sono intercorsi almeno 15 giorni.
Dalla documentazione allegata al ricorso e da quella acquisita ex officio ai sensi dell'art. 367, comma 1, CCII, risulta che il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII, poiché si tratta imprenditore commerciale;
egli, inoltre, non ha assolto l'onere – posto a suo carico dal medesimo art. 121 CCII – di provare di non essere assoggettabile alle procedure concorsuali ai sensi della citata disposizione.
L'imprenditore, inoltre, si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2 lett. b),
CCII A questo proposito il Tribunale ritiene doveroso svolgere le seguenti considerazioni preliminari.
Il legislatore definisce l'insolvenza all'art. 2, comma 1 lett. b) CCII, come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dopo aver descritto, alla precedente lett. a), lo stato di “crisi” come “lo stato del debitore che rende probabile
l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, con ciò recependo gli stratificati approdi della dottrina e della giurisprudenza che si erano formati sotto l'egida della legge fallimentare.
Con il sintagma “soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” il legislatore fa riferimento alle obbligazioni in generale, ricomprendendo così anche quelle che sono oggetto dell'attività tipica dell'impresa, cioè la produzione di beni e servizi. Tuttavia, ciò che muove una domanda per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (come anche per la dichiarazione di fallimento) da parte dei creditori è, quasi sempre, il mancato adempimento di una particolare tipologia di obbligazione che è quella avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro (art. 1277 c.c.). La distinzione tra le singole tipologie di obbligazioni non è, poi, insignificante, dal momento che mentre la produzione di un bene può essere ad es. preclusa da eventi sopravvenuti, tali da determinare l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1256 c.c., diversamente è a dirsi per le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, per le quali non solo vale il principio genus non perit, ma viene altresì in rilievo la considerazione del carattere corrispettivo di tali obbligazioni rispetto alla prestazione di un bene o all'erogazione di un servizio già ricevuto dall'imprenditore o al sorgere di un presupposto per il pagamento di un tributo o per il versamento dei contributi previdenziali.
Le varie tipologie di obbligazioni, evocate in generale dall'art. 2, comma 1 lett. b), sono, quindi, riunificate in una composizione circolare nel concetto di insolvenza: l'incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni inerenti alla produzione di beni e servizi preclude all'impresa di conseguire margini di redditività tali da consentire il pagamento dei propri debiti, e tanto valeva anche con riferimento all'insolvenza di cui all'art. 5 L. Fall. (Cass. 11 marzo 2019, n.
6978).
L'adempimento delle obbligazioni deve avvenire regolarmente al fine di escludere lo stato di insolvenza. La regolarità presuppone non solo il rispetto del termine di adempimento, ma anche il ricorso a mezzi normali in relazione all'esercizio dell'attività d'impresa.
L'inadempimento (che può essere anche riferito ad un solo debito) costituisce uno dei fatti esteriori idonei a manifestare l'esistenza dello stato d'insolvenza. Si pone, tuttavia, su un piano di equipollenza rispetto ad altri elementi di natura indiziaria, la presenza dei quali può portare a ritenere provato lo stato d'insolvenza anche laddove non ci siano, o non siano comunque provate, singole ipotesi di inadempimento (Cass. 15 dicembre 2017, n. 30209).
Secondo un orientamento consolidato il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza prescinde dalla sua imputabilità al debitore (Cass., SS.UU., 13 marzo 2001, n. 115), consentendo l'apertura della liquidazione giudiziale (come del fallimento) anche in ipotesi di mancanza di colpa da parte di quest'ultimo. Tale approdo interpretativo presenta evidenti collegamenti con due capisaldi del diritto concorsuale: il superamento della concezione sanzionatoria del fallimento (ed ancor più della liquidazione giudiziale) e la tutela della par condicio creditorum. Sotto quest'ultimo profilo l'apertura del concorso dei creditori sul patrimonio dell'imprenditore – in conseguenza dell'accertamento di uno stato non transitorio di impotenza funzionale in ordine al regolare adempimento delle obbligazioni – costituisce strumento idoneo a rendere effettiva la tutela e la parità di trattamento tra i creditori, evitando l'acquisizione di prelazioni a coloro che siano dotati di vantaggi informativi sulle reali condizioni economiche dell'imprenditore o di maggiori risorse economiche.
Lo stato di insolvenza costituisce, quindi, una nozione schiettamente giuridica, la quale presuppone l'irregolarità nell'adempimento delle obbligazioni da parte dell'imprenditore, da valutare in una prospettiva di breve periodo. Lo stato di impotenza funzionale all'adempimento regolare delle obbligazioni deve essere non transitorio, nel senso che l'insolvenza può essere esclusa nell'ipotesi in cui il debitore sia in grado di recuperare la capacità di adempiere le proprie obbligazioni in un lasso ragionevole di tempo, collocato dalla dottrina in un periodo compreso tra uno e tre mesi. La transitorietà dell'insolvenza, rilevante ai fini dell'esclusione del presupposto oggettivo scolpito nell'art. 2 comma 1 lett. b)., è da tenere ben distinta dalla reversibilità dell'insolvenza – cioè la sua possibile rimozione mediante interventi strutturali – che, ex se, non esclude la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Delineata la distinzione tra transitorietà e reversibilità dello stato di insolvenza, occorre evidenziare che solo nella definizione della finestra temporale di medio termine – entro la quale si deve verificare se l'insolvenza abbia carattere meramente transitorio – possono venire in rilievo i parametri elaborati dalla scienza aziendalistica, non altrimenti rilevanti nella definizione del concetto di insolvenza.
Tanto premesso, e venendo al caso di specie, lo stato di insolvenza come sopra delineato risulta dall'esistenza di: inadempimento di importo non modesto, decreto ingiuntivo esecutivo, precetto e pignoramento negativo, tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni (insolvenza c.d. “dinamica”).
La società resistente ha dedotto, peraltro, di trovarsi in stato di liquidazione volontaria. Tale circostanza non risulta dalle informazioni fornite dal Conservatore del Registro delle Imprese, aggiornate al 14/04/2025, e non è stata altrimenti documentata. In ogni caso, pur volendo dare per avvenuta la collocazione della n liquidazione volontaria, il Collegio ritiene di dover CP_1 dare continuità all'orientamento per cui "Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci
- non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (ex multis, Cass. 11 maggio 2001, n. 6550; 17 aprile 2003, n. 6170; 21 settembre 2004, n. 18927; 6 settembre 2006, n.
19141; 19 settembre 2006, n. 20258; 14 ottobre 2009, n. 21834; 13 luglio 2011, n. 15442, 30 maggio 2013, n. 13644). L'onere di provare che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentono di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali incombe sulla parte ricorrente;
tuttavia, per poter assolvere il suddetto onere probatorio, il creditore ricorrente deve poter disporre dei bilanci degli ultimi tre esercizi, che il debitore ha l'obbligo di depositare nel momento in cui si costituisce in giudizio (art. 41, comma, 4, CCII). Se il debitore non ha prodotto detti bilanci e se ne ha omesso persino il prescritto deposito presso il Registro delle Imprese, il creditore ricorrente viene a trovarsi nell'impossibilità di dimostrare l'insufficienza patrimoniale del debitore. Poiché tale situazione è determinata dal comportamento omissivo del debitore, ne discende una presunzione, a quest'ultimo sfavorevole, di inesistenza o insufficienza dell'attivo patrimoniale (cfr. Cass. Sez. I, 5/05/2022, n. 14183, in motivazione: “il debitore che non produca tale documentazione si espone a una presunzione a sé sfavorevole”).
Nel caso di specie la società intimata non ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi
(2022, 2023 e 2024) e dalle informazioni assunte presso il Registro delle Imprese è emerso che l'ultimo bilancio ivi depositato è quello dell'esercizio 2022, che espone in parte elementi attivi privi di valore di realizzo (immobilizzazioni immateriali costituite da costi di impianto e ampliamento) e per la restante parte elementi attivi costituiti da immobilizzazioni materiali soggette a rapida obsolescenza (attrezzature e macchinari) e capitale circolante (crediti) la cui esistenza attuale, in assenza del bilancio dell'ultimo esercizio, non può essere affermata. In forza di ciò e alla stregua delle precedenti considerazioni in diritto deve presumersi, quindi, che la società intimata non possegga elementi patrimoniali attivi sufficienti a garantire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e si trovi, perciò in stato di insolvenza c.d. “statica”.
Non ricorre, infine, la condizione di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII, in quanto l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risulta complessivamente superiore ad €.
30.000,00.
Alla luce delle precedenti considerazioni deve, pertanto, dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 49 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale di (P.IVA ) con sede in VIA CP_1 P.IVA_2
MONTECARLO 15, TERMOLI;
Nomina il dott. Rinaldo d'Alonzo giudice delegato per la procedura;
Curatore l'avv. Giuseppe De Michele;
Ordina al curatore di procedere immediatamente, senza la presenza del cancelliere, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale e dell'impresa e sugli altri beni del debitore, autorizzandolo a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
Ordina al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni;
Ordina al curatore di acquisire, nel termine di giorni 30, la disponibilità dei creditori (nel numero da tre a cinque) a costituire il comitato dei creditori, ed a sottoporre i relativi nominativi al giudice delegato per la sua costituzione ai sensi dell'art. 138 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle relative domande di insinuazione;
Fissa per il giorno 14/10/2025 ore di rito, l'udienza telematica in cui si procederà all'esame dello stato passivo.
Così deciso in camera di consiglio, lì 09/06/2025
Il Presidente estensore dott. Michele Russo