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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9419 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Sent. N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta civile, nella persona del Giudice Rep. N.
R. Gen. N. unico dott.ssa Laura Brambilla
ha pronunciato la seguente 46526/2021
S E N T E N Z A iv. N. Pt_1
nella causa civile n. 46526/2021 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'Avv.to MARTELLO SIMONA per procura in
Vendita di cose mobili atti
ATTRICE - OPPONENTE
c o n t r o
(P. IVA - C.F. ), in persona CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to
ME GU AR per procura in atti
CONVENUTA - OPPOSTA
In punto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Dell'attrice - opponente
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione, - 2 -
- IN VIA PRELIMINARE, dichiarare la nullità del ricorso per
ingiunzione, come proposto per carenza dei requisiti formali di ammissibilità e
per tutti i motivi e puntualizzati nell'atto introduttivo.
- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della parte opposta,
avendo la stessa ceduto la posizione creditoria alla con ogni CP_2
necessaria pronuncia a tutela dell'opponente; Circostanza di cui la signora
è venuta a conoscenza solo nel mese di Agosto 2024, quando si è Parte_2
vista recapitare una raccomandata con la quale si richiedeva il pagamento del
credito ceduto dalla in data 20.12.2023 alla CP_1 Controparte_2
- Si chiede pertanto di essere autorizzati al deposito di detta missiva ai
fini di accertare la carenza della legittimazione passiva di parte attrice nel
presente giudizio.
- La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso “è
rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”.
- IN VIA PRINCIPALE, dichiarare inefficace e conseguentemente nullo
e privo di effetto e comunque annullare e revocare l'opposto decreto ingiuntivo
rgn 34458/2021 rgDI n. 18162/2021, così come emesso, attesa l'inesistenza del
credito vantato dall'opposta nella consistenza quantificata, per tutte le ragioni di
cui in atti;
- Accertare e dichiarare la carenza dei presupposti per l'emissione
dell'opposto decreto ingiuntivo, attesa l'inesistenza fiscale delle fatture emesse
dall'opposta, nonché per gli ulteriori motivi sopra evidenziati che inficiano la - 3 -
validità dell'ingiunzione;
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta
per tutti i motivi sopra esposti e in particolare anche per la mancata
sottoscrizione di un contratto tra le parti;
Si chiede la conferma del provvedimento di ammissione al gratuito
patrocinio.
- Con vittoria di spese. - IN VIA SUBORDINATA, dichiarare che le
somme di cui al decreto opposto non sono dovute;
- Accertare e dichiarare che
ove venisse ritenuto fondato l'assunto di parte avversa, la parte opposta
otterrebbe un ingiustificato arricchimento in danno dell'opponente; - Dichiarare
invalido e inefficace il decreto opposto;
L'attrice insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie
indicate nella propria memoria ex art. 183 cpc n 2 e non accolte.”
Della convenuta - opposta
“Nel merito
Respingere siccome infondata in fatto e in diritto l'opposizione
formulata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo.
In via subordinata
Accertare e dichiarare che la conchiudente è creditrice nei confronti
dell'opponente della complessiva somma di € 10.691,41 in forza delle fatture
prodotte in sede monitoria e conseguentemente dichiarare tenuta e quindi
condannare quest'ultima al pagamento in favore della conchiudente della predetta - 4 -
somma di € 10.691,41, ovvero nella diversa e minore somma individuata a seguito
dell'esperenda attività istruttoria.
In ogni caso oltre interessi di mora ex D. lgs 231/2002.
Con il favore delle spese processuali del presente grado di giudizio.
In via istruttoria
A) Si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che la società ha ordinato in data 22 novembre CP_1
2019 alla la fornitura dei beni indicati nell'ordine che Controparte_3
viene mostrato al teste (doc. 4 fascicolo opposizione . CP_1
2) Vero che la società ha emesso, giusto Controparte_3
l'ordine di fornitura ricevuto (doc. 4 fascicolo opposizione , le due CP_1
fatture che vengono mostrate al teste (cfr. doc. 5 e 6 fascicolo opposizione
. CP_1
3) Vero che la società ha consegnato nel mese di Controparte_3
dicembre del 2019 alla signora la merce indicata nell'ordine di Parte_2
fornitura (doc. 4 fascicolo opposizione , il tutto come risultante dalle CP_1
bolle che vengono mostrate al teste (cfr. doc. 7, 8 e 9 fascicolo opposizione
. CP_1
4) Dica il teste, laddove nulla sappia data la sua posizione apicale, il
nominativo della persona che è in grado di rispondere alle domande contenute nei
capitoli che precedono.
A teste sui capitoli che precedono si chiede sentirsi il legale - 5 -
rappresentante della Società con sede in Pesaro, Via Controparte_3
degli Olmi 16/5, da sentirsi eventualmente in via delegata avanti l'autorità
territorialmente competente, ossia il Tribunale di Pesaro.
5) Vero che la società Arcese Trasporti S.p.A. ha ricevuto incarico dalla
per la consegna di merce alla signora e CP_1 Parte_2
segnatamente quella indicata nelle fatture che si mostrano al teste (doc. 10, 11, 12
e 13 fascicolo opposizione CP_1
6) Vero che la società Arcese Trasporti S.p.A. ha effettuato le consegne
della merce di di cui al capitolo che precede alla signora CP_1 Parte_2
nel mese di novembre del 2019, come risultante dalle fatture che si mostrano al
teste (cfr. doc. 14, 15, 16 e 17 fascicolo opposizione . CP_1
7) Dica il teste, laddove nulla sappia data la sua posizione apicale, il
nominativo della persona che è in grado di rispondere alle domande contenute nei
capitoli che precedono
A teste si indica il legale rappresentante della società Arcese Trasporti
S.p.A., con sede in Via Aldo Moro, 95, Arco (TN).
Il teste, anche per questioni di economia processuale, potrà
eventualmente sentirsi in via delegata avanti l'autorità territorialmente
competente, ossia il Tribunale di Rovereto.
B) Si chiede, inoltre, ammettersi la prova per interrogatorio formale
dell'opponente sui seguenti capitoli di prova:
8) Vero che nel mese di novembre del 2019 ho ordinato a tutta CP_1 - 6 -
la merce indicata e meglio indicata nella proposta di acquisto prodotta al
documento n. 13 del fascicolo monitorio e nella fattura 22091/2019.
9) Vero che l'ordine da me effettuato riguardava la fornitura di
materiale tricologico e non tricologico.
10) Vero che ho ricevuto la consegna della merce ordinata a CP_1
indicata nella fattura n. 22091/2019 che mi si mostra (doc. 4 fascicolo monitorio),
con spedizione effettuata per il tramite della società Arcese Trasporti S.p.A.
11) Vero che ho ricevuto al consegna della merce meglio indicata nelle
fatture accompagnatorie che mi vengono rammostrate (doc. 10 – 13).
12) Vero che le singole consegne risultanti dalle fatture
accompagnatorie indicate nel capitolo che precede (doc. 10 – 13) sono state
eseguite a seguito di mia specifica richiesta.
C) si chiede ammettersi la prova per testi sui capitoli che seguono:
13) Vero che la società Arcese Trasporti S.p.A. ha ricevuto incarico
dalla per la consegna di merce alla signora e CP_1 Parte_2
segnatamente quella indicata nelle fatture che si mostrano al teste (cfr. doc. 2, 3 e
5 fascicolo monitorio)
14) Vero che la società Arcese Trasporti S.p.A. ha effettuato le consegne
della merce di indicata nel capitolo che precede alla signora CP_1
nei mesi di agosto, settembre e dicembre 2019, come risultante Parte_2
dalle fatture che si mostrano al teste (cfr. doc. 18, 19 e 20 fascicolo opposizione
. CP_1 - 7 -
15) Dica il teste, laddove data la sua posizione apicale nulla sappia, il
nominativo della persona che è in grado di rispondere alle domande contenute nei
capitoli che precedono
A teste si indica il già citato legale rappresentante della società Arcese
Trasporti S.p.A..
16) Vero che nell'anno 2019 svolgevo l'attività di agente di commercio
per la società CP_1
17) Vero che avevo quale zona ove operare quella di Roma.
18) Vero che tra le clienti vi era la signora con Parte_2
attività in Roma, Via Baldo degli Ubaldi.
19) Vero che nei mesi di agosto, settembre e dicembre 2019 la signora
ha ordinato, mio tramite, a la merce meglio indicata nelle Parte_2 CP_1
fatture che si mostrano al teste (doc. 2,3 e 5 fascicolo monitorio).
20) Vero che la predetta merce è stata consegnata alla signora
nel proprio negozio per il tramite della società Arcese Trasporti Parte_2
S.p.A.
21) Vero che nell'ambito del rapporto commerciale così instaurato ho
raccolto nel mese di novembre del 2019 la proposta irrevocabile a firma della
signora che viene mostrata (doc. 13 fascicolo monitorio). Parte_2
A teste si indica il signor , residente in [...]
Casale Lumbroso 55, Roma, eventualmente in via delegata avanti l'Autorità
territorialmente competente, ossia il Tribunale di Roma. - 8 -
D) Si chiede, inoltre, ammettersi la prova per interrogatorio formale
dell'opponente sui seguenti capitoli di prova: Firmato Da: GU AR
ME
22) Vero che nei mesi di agosto, settembre e dicembre 2019 ho ordinato,
per il tramite dell'agente di commercio signor a tutta la merce Tes_1 CP_1
indicata nelle fatture che mi si mostrano (doc. 2, 3, e 5 fascicolo monitorio).
23) Vero che ho ricevuto la consegna della merce di cui si è detto nel
capitolo che precede, con spedizione effettuata per il tramite della società Arcese
Trasporti S.p.A..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15 novembre
2021, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_3
ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale in favore di per il CP_1
complessivo importo di euro 10.691,41, oltre interessi e spese occorrende, a titolo di corrispettivo insoluto delle fatture nn. 14064/2019, 15782/2019,
22091/2019, 23612/2019 emesse a titolo di fornitura di merce.
A fondamento della propria opposizione, ha Parte_3
eccepito in via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto privo del codice fiscale/partita Iva della società creditrice richiedente;
nel merito, con riguardo alla fattura n. 22091/2019 ha eccepito la mancata consegna del materiale (al di fuori di un registratore di cassa,
fornito da una società terza che ha richiesto un corrispettivo per - 9 -
l'installazione), tant'è vero che nella stessa fattura risulta indicato
“materiale promozionale non disponibile che invieremo successivamente”;
ha in ogni caso contestato la debenza del credito ingiunto in assenza di idonea documentazione probatoria, dal momento in cui l'unica fattura visibile è stata la n. 22091/2019, ma soltanto in data 4.5.2021.
ha inoltre dedotto che “il rapporto di fatto Parte_3
non è iniziato per l'emergenza sanitaria con le chiusure obbligate, che
hanno costretto l'istante ad interrompere l'attività”; ha, dunque, concluso in via preliminare per la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto, ed in ogni caso per la revoca.
Costituendosi in giudizio ha contestato sia in fatto CP_1
che in diritto l'avversa opposizione;
nel merito ha prodotto documentazione attestante la consegna della merce di causa, nonché la scrittura datata 14
luglio 2020 con cui l'odierna parte opponente ha sottoscritto un piano di rientro della propria esposizione debitoria;
ha, pertanto, concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stata in un primo tempo trattenuta in decisione per poi essere rimessa sul ruolo stante la sopravvenuta circostanza relativa alla cessione del credito di causa da a CP_1
Controparte_2
All'ultima udienza tenutasi in data 14 ottobre 2025, la causa è stata - 10 -
infine definitivamente trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Eccezioni preliminari
Destituita di fondamento risulta l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per omessa indicazione del codice fiscale e della partita iva di sollevata dall'opponente con l'atto di citazione in CP_1
opposizione.
Trattasi invero di eccezione non soltanto infondata ma assolutamente defatigatoria.
Ed, infatti, come fatto rilevare dalla parte opposta, ancorché il ricorso per decreto ingiuntivo difettasse dell'indicazione di tali dati, è
altrettanto indubbio come non possa in alcun modo essere pronunciata la nullità, stante il pacifico raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..
La nullità può invero essere pronunciata soltanto qualora l'omissione e/o l'erronea indicazione determini una incertezza assoluta in ordine all'individuazione della parte, altrimenti l'omissione costituisce una violazione meramente formale che si traduce in una irregolarità non invalidante l'atto giudiziale.
Nel caso concreto, è riuscita ad identificare Parte_3
correttamente la società reclamante il credito azionato in sede monitoria e ad articolare le proprie difese riversate nell'atto di citazione in opposizione. - 11 -
Per l'effetto, il lamentato vizio di forma non ha determinato la nullità del decreto ingiuntivo omesso.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'opponente con le proprie comparse conclusionali.
In particolare, ha prodotto una raccomandata Parte_3
datata 19 giugno 2024 inviatale da con cui le è stato Controparte_2
comunicato che aveva ceduto ai sensi dell'art. 1260 c.c. il CP_1
credito azionato in sede monitoria ed oggetto del presente giudizio di opposizione;
per l'effetto, ha contestato la legittimazione dell'odierna opposta a proseguire il giudizio con ogni conseguenza di legge.
Il Tribunale fa, in primo luogo, rilevare come nessuna valenza possa essere riconosciuta alla comunicazione datata 23 luglio 2024 con oggetto
“rettifica cessione crediti del 20/12/2023”, per cui risulta stornata dall'elenco dei crediti ceduti la posizione di . Tale Parte_3
comunicazione non risulta, infatti, essere stata notificata all'odierna opponente e, dunque, dispiega i propri effetti unicamente tra cedente e cessionario senza essere opponibile al debitore ceduto, in assenza di sua accettazione ovvero di notifica (cfr. in argomento Cass., 10 gennaio 2025,
n. 654).
Ferme le superiori considerazioni, non può essere pronunciata la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
Trova, infatti, pacifica applicazione il disposto dell'art. 111 c.p.c. - 12 -
secondo cui “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso
per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti
originarie”, cosicché è pacificamente legittimato attivo nel CP_1
presente giudizio.
2. Valutazione del merito della domanda monitoria e motivi di
opposizione
È pacifico e documentato agli atti che:
- in sede monitoria ha azionato le seguenti fatture: n. CP_1
14064/2019 rimasta insoluta per euro 349,41; n. 15782/2019 rimasta insoluta per euro 521,78; n. 22091/2019 rimasta insoluta per euro 9.618,92,
n. 23612/2019 rimasta interamente insoluta (doc. 2 – 5 fascicolo monitorio);
- in data 19 novembre 2019 ha sottoscritto Parte_3
una proposta irrevocabile di acquisto dei prodotti impegnandosi ad CP_1
acquistare da “prodotti della Vostra linea per un importo CP_1
complessivo di euro 9.000,00, al netto di iva e spese accessorie, che dovrà
considerarsi quale ordine minimo annuo garantito e che potrà variare
secondo le vostre esigenze solo in aumento” (doc. 13 fascicolo monitorio);
- il contratto ha avuto esecuzione prima dell'accettazione della proposta da parte di dal momento in cui la prima fattura n. CP_1
14064 è stata emessa in data 18 luglio 2019;
- le fatture azionate hanno ad oggetto prodotti per capelli, ad - 13 -
eccezione della fattura n. 22091 del 21 novembre 2019, avente ad oggetto la consegna di stampante, software, lettore bar code.
L'opponente con il primo motivo di opposizione lamenta che i beni non tricologici (stampante Q3, software HB pro pacchetto gestione,
stampante Q3XFRT pacchetto gestione, lettore bar code ccd pacchetto gestione, Panel on line trimestrale pacchetto gestione) indicati nella fattura n. 22091/2019 non le sarebbero mai stati consegnati;
in particolar modo, ha richiamato la causale della stessa fattura in cui vi è indicato “merce
materiale promozionale non disponibile che invieremo successivamente”.
L'indicato motivo di opposizione è infondato.
In primo luogo, la dicitura “merce materiale promozionale non
disponibile che invieremo successivamente” è riferita unicamente alla voce
“campagna pacchetto proposta gestione”, che tra l'altro non riporta alcun corrispettivo.
Dalla documentazione allegate agli atti emerge, poi, come CP_1
abbia fornito la prova dell'avvenuta consegna della merce al vettore
[...]
(nello specifico Image P.R. & Management Srl per i prodotti di natura non tricologica e Arcese Trasporto S.p.a. per i prodotti tricologici); in particolare risultano prodotti i documenti di trasporto provenienti dal vettore nei quali sono riportati i dati riconducibili alla merce oggetto della fattura azionata ed il nominativo di , quale luogo di Parte_4
destinazione. - 14 -
Risulta, pertanto, evidente che la merce oggetto di fatturazione è
stata regolarmente ordinata da la quale l'ha consegnata ai CP_1
vettori ai fini del trasposto finale alla cliente finale, così liberandosi dall'obbligazione posta a suo carico secondo quanto previsto dall'art. 1510,
comma secondo, c.c..
Parimenti infondato risulta il motivo di opposizione con cui è stata eccepita l'inidoneità probatoria delle fatture azionate, che in tesi attorea non sarebbero mai state recepite nel proprio cassetto fiscale, al di fuori della fattura n. 22091/2019.
Ed, infatti, parte convenuta opposta ha fornito prova documentale di
Cont aver regolarmente trasmesso allo le fatture azionate ed ha anche prodotto in sede monitoria l'estratto autentico notarile (cfr. doc. 23).
D'altro verso, le fatture nn. 14064/2019, 15782/2019, 23612/2019
non risultano neppure specificamente contestate e sono state parzialmente pagate, ed in ogni caso ha fornito la prova della consegna CP_1
della merce di causa anche con riguardo alla fattura n. 22091/2019.
La palese infondatezza dell'opposizione emerge anche dal “modulo
piano di rientro clienti insoluti” sottoscritto in data 14 luglio 2020
dall'odierna opponente, che fa pacifico riferimento alle fatture oggetto del ricorso monitorio (trattandosi di mero errore materiale l'indicazione della fattura n. 14067 anziché n. 14064) per un importo di euro 4.524,00, pari ai
RID sino ad allora scaduti. - 15 -
Con riguardo a tale documento il disconoscimento operato da nella propria memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 Parte_3
c.p.c. è del tutto generico ed in quanto tale deve considerarsi tamquam non
esset.
A norma dell'art. 214 c.p.c., infatti, il disconoscimento deve avvenire in termini tali da prospettare inequivocabilmente a colui che ha prodotto il documento la necessità di proporre domanda di verificazione dell'autenticità della sottoscrizione, per potersi avvalere del documento medesimo. In altri termini, la parte è tenuta a negare formalmente la sottoscrizione del documento e il disconoscimento, a pena di inefficacia,
deve essere circostanziato in modo chiaro e preciso, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale, sicché la contestazione generica,
frammista alle altre difese e ad una diversa versione dei fatti, non accompagnata dall'espresso disconoscimento della propria sottoscrizione e dall'inequivocabile dichiarazione di voler negare ogni efficacia probatoria al documento, è da ritenere inidonea allo scopo (cfr. Cass. n. 17313/2021;
Cass. n. 12448/2012).
Alla luce dele considerazioni sin qui svolte, l'opposizione deve pertanto essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
3. Regolamentazione delle spese di lite
Le spese processuali seguono infine l'ordinario criterio della - 16 -
soccombenza e sono liquidate in dispositivo, assumendo a riferimento lo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna a rimborsare le spese di Parte_3
lite a favore di liquidandone l'ammontare in euro CP_1
5.077,00 per compensi professionali ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 d.m. 55/2014, i.v.a e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, il giorno 9 dicembre 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta civile, nella persona del Giudice Rep. N.
R. Gen. N. unico dott.ssa Laura Brambilla
ha pronunciato la seguente 46526/2021
S E N T E N Z A iv. N. Pt_1
nella causa civile n. 46526/2021 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'Avv.to MARTELLO SIMONA per procura in
Vendita di cose mobili atti
ATTRICE - OPPONENTE
c o n t r o
(P. IVA - C.F. ), in persona CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to
ME GU AR per procura in atti
CONVENUTA - OPPOSTA
In punto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Dell'attrice - opponente
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione, - 2 -
- IN VIA PRELIMINARE, dichiarare la nullità del ricorso per
ingiunzione, come proposto per carenza dei requisiti formali di ammissibilità e
per tutti i motivi e puntualizzati nell'atto introduttivo.
- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della parte opposta,
avendo la stessa ceduto la posizione creditoria alla con ogni CP_2
necessaria pronuncia a tutela dell'opponente; Circostanza di cui la signora
è venuta a conoscenza solo nel mese di Agosto 2024, quando si è Parte_2
vista recapitare una raccomandata con la quale si richiedeva il pagamento del
credito ceduto dalla in data 20.12.2023 alla CP_1 Controparte_2
- Si chiede pertanto di essere autorizzati al deposito di detta missiva ai
fini di accertare la carenza della legittimazione passiva di parte attrice nel
presente giudizio.
- La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso “è
rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”.
- IN VIA PRINCIPALE, dichiarare inefficace e conseguentemente nullo
e privo di effetto e comunque annullare e revocare l'opposto decreto ingiuntivo
rgn 34458/2021 rgDI n. 18162/2021, così come emesso, attesa l'inesistenza del
credito vantato dall'opposta nella consistenza quantificata, per tutte le ragioni di
cui in atti;
- Accertare e dichiarare la carenza dei presupposti per l'emissione
dell'opposto decreto ingiuntivo, attesa l'inesistenza fiscale delle fatture emesse
dall'opposta, nonché per gli ulteriori motivi sopra evidenziati che inficiano la - 3 -
validità dell'ingiunzione;
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta
per tutti i motivi sopra esposti e in particolare anche per la mancata
sottoscrizione di un contratto tra le parti;
Si chiede la conferma del provvedimento di ammissione al gratuito
patrocinio.
- Con vittoria di spese. - IN VIA SUBORDINATA, dichiarare che le
somme di cui al decreto opposto non sono dovute;
- Accertare e dichiarare che
ove venisse ritenuto fondato l'assunto di parte avversa, la parte opposta
otterrebbe un ingiustificato arricchimento in danno dell'opponente; - Dichiarare
invalido e inefficace il decreto opposto;
L'attrice insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie
indicate nella propria memoria ex art. 183 cpc n 2 e non accolte.”
Della convenuta - opposta
“Nel merito
Respingere siccome infondata in fatto e in diritto l'opposizione
formulata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo.
In via subordinata
Accertare e dichiarare che la conchiudente è creditrice nei confronti
dell'opponente della complessiva somma di € 10.691,41 in forza delle fatture
prodotte in sede monitoria e conseguentemente dichiarare tenuta e quindi
condannare quest'ultima al pagamento in favore della conchiudente della predetta - 4 -
somma di € 10.691,41, ovvero nella diversa e minore somma individuata a seguito
dell'esperenda attività istruttoria.
In ogni caso oltre interessi di mora ex D. lgs 231/2002.
Con il favore delle spese processuali del presente grado di giudizio.
In via istruttoria
A) Si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che la società ha ordinato in data 22 novembre CP_1
2019 alla la fornitura dei beni indicati nell'ordine che Controparte_3
viene mostrato al teste (doc. 4 fascicolo opposizione . CP_1
2) Vero che la società ha emesso, giusto Controparte_3
l'ordine di fornitura ricevuto (doc. 4 fascicolo opposizione , le due CP_1
fatture che vengono mostrate al teste (cfr. doc. 5 e 6 fascicolo opposizione
. CP_1
3) Vero che la società ha consegnato nel mese di Controparte_3
dicembre del 2019 alla signora la merce indicata nell'ordine di Parte_2
fornitura (doc. 4 fascicolo opposizione , il tutto come risultante dalle CP_1
bolle che vengono mostrate al teste (cfr. doc. 7, 8 e 9 fascicolo opposizione
. CP_1
4) Dica il teste, laddove nulla sappia data la sua posizione apicale, il
nominativo della persona che è in grado di rispondere alle domande contenute nei
capitoli che precedono.
A teste sui capitoli che precedono si chiede sentirsi il legale - 5 -
rappresentante della Società con sede in Pesaro, Via Controparte_3
degli Olmi 16/5, da sentirsi eventualmente in via delegata avanti l'autorità
territorialmente competente, ossia il Tribunale di Pesaro.
5) Vero che la società Arcese Trasporti S.p.A. ha ricevuto incarico dalla
per la consegna di merce alla signora e CP_1 Parte_2
segnatamente quella indicata nelle fatture che si mostrano al teste (doc. 10, 11, 12
e 13 fascicolo opposizione CP_1
6) Vero che la società Arcese Trasporti S.p.A. ha effettuato le consegne
della merce di di cui al capitolo che precede alla signora CP_1 Parte_2
nel mese di novembre del 2019, come risultante dalle fatture che si mostrano al
teste (cfr. doc. 14, 15, 16 e 17 fascicolo opposizione . CP_1
7) Dica il teste, laddove nulla sappia data la sua posizione apicale, il
nominativo della persona che è in grado di rispondere alle domande contenute nei
capitoli che precedono
A teste si indica il legale rappresentante della società Arcese Trasporti
S.p.A., con sede in Via Aldo Moro, 95, Arco (TN).
Il teste, anche per questioni di economia processuale, potrà
eventualmente sentirsi in via delegata avanti l'autorità territorialmente
competente, ossia il Tribunale di Rovereto.
B) Si chiede, inoltre, ammettersi la prova per interrogatorio formale
dell'opponente sui seguenti capitoli di prova:
8) Vero che nel mese di novembre del 2019 ho ordinato a tutta CP_1 - 6 -
la merce indicata e meglio indicata nella proposta di acquisto prodotta al
documento n. 13 del fascicolo monitorio e nella fattura 22091/2019.
9) Vero che l'ordine da me effettuato riguardava la fornitura di
materiale tricologico e non tricologico.
10) Vero che ho ricevuto la consegna della merce ordinata a CP_1
indicata nella fattura n. 22091/2019 che mi si mostra (doc. 4 fascicolo monitorio),
con spedizione effettuata per il tramite della società Arcese Trasporti S.p.A.
11) Vero che ho ricevuto al consegna della merce meglio indicata nelle
fatture accompagnatorie che mi vengono rammostrate (doc. 10 – 13).
12) Vero che le singole consegne risultanti dalle fatture
accompagnatorie indicate nel capitolo che precede (doc. 10 – 13) sono state
eseguite a seguito di mia specifica richiesta.
C) si chiede ammettersi la prova per testi sui capitoli che seguono:
13) Vero che la società Arcese Trasporti S.p.A. ha ricevuto incarico
dalla per la consegna di merce alla signora e CP_1 Parte_2
segnatamente quella indicata nelle fatture che si mostrano al teste (cfr. doc. 2, 3 e
5 fascicolo monitorio)
14) Vero che la società Arcese Trasporti S.p.A. ha effettuato le consegne
della merce di indicata nel capitolo che precede alla signora CP_1
nei mesi di agosto, settembre e dicembre 2019, come risultante Parte_2
dalle fatture che si mostrano al teste (cfr. doc. 18, 19 e 20 fascicolo opposizione
. CP_1 - 7 -
15) Dica il teste, laddove data la sua posizione apicale nulla sappia, il
nominativo della persona che è in grado di rispondere alle domande contenute nei
capitoli che precedono
A teste si indica il già citato legale rappresentante della società Arcese
Trasporti S.p.A..
16) Vero che nell'anno 2019 svolgevo l'attività di agente di commercio
per la società CP_1
17) Vero che avevo quale zona ove operare quella di Roma.
18) Vero che tra le clienti vi era la signora con Parte_2
attività in Roma, Via Baldo degli Ubaldi.
19) Vero che nei mesi di agosto, settembre e dicembre 2019 la signora
ha ordinato, mio tramite, a la merce meglio indicata nelle Parte_2 CP_1
fatture che si mostrano al teste (doc. 2,3 e 5 fascicolo monitorio).
20) Vero che la predetta merce è stata consegnata alla signora
nel proprio negozio per il tramite della società Arcese Trasporti Parte_2
S.p.A.
21) Vero che nell'ambito del rapporto commerciale così instaurato ho
raccolto nel mese di novembre del 2019 la proposta irrevocabile a firma della
signora che viene mostrata (doc. 13 fascicolo monitorio). Parte_2
A teste si indica il signor , residente in [...]
Casale Lumbroso 55, Roma, eventualmente in via delegata avanti l'Autorità
territorialmente competente, ossia il Tribunale di Roma. - 8 -
D) Si chiede, inoltre, ammettersi la prova per interrogatorio formale
dell'opponente sui seguenti capitoli di prova: Firmato Da: GU AR
ME
22) Vero che nei mesi di agosto, settembre e dicembre 2019 ho ordinato,
per il tramite dell'agente di commercio signor a tutta la merce Tes_1 CP_1
indicata nelle fatture che mi si mostrano (doc. 2, 3, e 5 fascicolo monitorio).
23) Vero che ho ricevuto la consegna della merce di cui si è detto nel
capitolo che precede, con spedizione effettuata per il tramite della società Arcese
Trasporti S.p.A..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15 novembre
2021, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_3
ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale in favore di per il CP_1
complessivo importo di euro 10.691,41, oltre interessi e spese occorrende, a titolo di corrispettivo insoluto delle fatture nn. 14064/2019, 15782/2019,
22091/2019, 23612/2019 emesse a titolo di fornitura di merce.
A fondamento della propria opposizione, ha Parte_3
eccepito in via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto privo del codice fiscale/partita Iva della società creditrice richiedente;
nel merito, con riguardo alla fattura n. 22091/2019 ha eccepito la mancata consegna del materiale (al di fuori di un registratore di cassa,
fornito da una società terza che ha richiesto un corrispettivo per - 9 -
l'installazione), tant'è vero che nella stessa fattura risulta indicato
“materiale promozionale non disponibile che invieremo successivamente”;
ha in ogni caso contestato la debenza del credito ingiunto in assenza di idonea documentazione probatoria, dal momento in cui l'unica fattura visibile è stata la n. 22091/2019, ma soltanto in data 4.5.2021.
ha inoltre dedotto che “il rapporto di fatto Parte_3
non è iniziato per l'emergenza sanitaria con le chiusure obbligate, che
hanno costretto l'istante ad interrompere l'attività”; ha, dunque, concluso in via preliminare per la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto, ed in ogni caso per la revoca.
Costituendosi in giudizio ha contestato sia in fatto CP_1
che in diritto l'avversa opposizione;
nel merito ha prodotto documentazione attestante la consegna della merce di causa, nonché la scrittura datata 14
luglio 2020 con cui l'odierna parte opponente ha sottoscritto un piano di rientro della propria esposizione debitoria;
ha, pertanto, concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stata in un primo tempo trattenuta in decisione per poi essere rimessa sul ruolo stante la sopravvenuta circostanza relativa alla cessione del credito di causa da a CP_1
Controparte_2
All'ultima udienza tenutasi in data 14 ottobre 2025, la causa è stata - 10 -
infine definitivamente trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Eccezioni preliminari
Destituita di fondamento risulta l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per omessa indicazione del codice fiscale e della partita iva di sollevata dall'opponente con l'atto di citazione in CP_1
opposizione.
Trattasi invero di eccezione non soltanto infondata ma assolutamente defatigatoria.
Ed, infatti, come fatto rilevare dalla parte opposta, ancorché il ricorso per decreto ingiuntivo difettasse dell'indicazione di tali dati, è
altrettanto indubbio come non possa in alcun modo essere pronunciata la nullità, stante il pacifico raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..
La nullità può invero essere pronunciata soltanto qualora l'omissione e/o l'erronea indicazione determini una incertezza assoluta in ordine all'individuazione della parte, altrimenti l'omissione costituisce una violazione meramente formale che si traduce in una irregolarità non invalidante l'atto giudiziale.
Nel caso concreto, è riuscita ad identificare Parte_3
correttamente la società reclamante il credito azionato in sede monitoria e ad articolare le proprie difese riversate nell'atto di citazione in opposizione. - 11 -
Per l'effetto, il lamentato vizio di forma non ha determinato la nullità del decreto ingiuntivo omesso.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'opponente con le proprie comparse conclusionali.
In particolare, ha prodotto una raccomandata Parte_3
datata 19 giugno 2024 inviatale da con cui le è stato Controparte_2
comunicato che aveva ceduto ai sensi dell'art. 1260 c.c. il CP_1
credito azionato in sede monitoria ed oggetto del presente giudizio di opposizione;
per l'effetto, ha contestato la legittimazione dell'odierna opposta a proseguire il giudizio con ogni conseguenza di legge.
Il Tribunale fa, in primo luogo, rilevare come nessuna valenza possa essere riconosciuta alla comunicazione datata 23 luglio 2024 con oggetto
“rettifica cessione crediti del 20/12/2023”, per cui risulta stornata dall'elenco dei crediti ceduti la posizione di . Tale Parte_3
comunicazione non risulta, infatti, essere stata notificata all'odierna opponente e, dunque, dispiega i propri effetti unicamente tra cedente e cessionario senza essere opponibile al debitore ceduto, in assenza di sua accettazione ovvero di notifica (cfr. in argomento Cass., 10 gennaio 2025,
n. 654).
Ferme le superiori considerazioni, non può essere pronunciata la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
Trova, infatti, pacifica applicazione il disposto dell'art. 111 c.p.c. - 12 -
secondo cui “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso
per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti
originarie”, cosicché è pacificamente legittimato attivo nel CP_1
presente giudizio.
2. Valutazione del merito della domanda monitoria e motivi di
opposizione
È pacifico e documentato agli atti che:
- in sede monitoria ha azionato le seguenti fatture: n. CP_1
14064/2019 rimasta insoluta per euro 349,41; n. 15782/2019 rimasta insoluta per euro 521,78; n. 22091/2019 rimasta insoluta per euro 9.618,92,
n. 23612/2019 rimasta interamente insoluta (doc. 2 – 5 fascicolo monitorio);
- in data 19 novembre 2019 ha sottoscritto Parte_3
una proposta irrevocabile di acquisto dei prodotti impegnandosi ad CP_1
acquistare da “prodotti della Vostra linea per un importo CP_1
complessivo di euro 9.000,00, al netto di iva e spese accessorie, che dovrà
considerarsi quale ordine minimo annuo garantito e che potrà variare
secondo le vostre esigenze solo in aumento” (doc. 13 fascicolo monitorio);
- il contratto ha avuto esecuzione prima dell'accettazione della proposta da parte di dal momento in cui la prima fattura n. CP_1
14064 è stata emessa in data 18 luglio 2019;
- le fatture azionate hanno ad oggetto prodotti per capelli, ad - 13 -
eccezione della fattura n. 22091 del 21 novembre 2019, avente ad oggetto la consegna di stampante, software, lettore bar code.
L'opponente con il primo motivo di opposizione lamenta che i beni non tricologici (stampante Q3, software HB pro pacchetto gestione,
stampante Q3XFRT pacchetto gestione, lettore bar code ccd pacchetto gestione, Panel on line trimestrale pacchetto gestione) indicati nella fattura n. 22091/2019 non le sarebbero mai stati consegnati;
in particolar modo, ha richiamato la causale della stessa fattura in cui vi è indicato “merce
materiale promozionale non disponibile che invieremo successivamente”.
L'indicato motivo di opposizione è infondato.
In primo luogo, la dicitura “merce materiale promozionale non
disponibile che invieremo successivamente” è riferita unicamente alla voce
“campagna pacchetto proposta gestione”, che tra l'altro non riporta alcun corrispettivo.
Dalla documentazione allegate agli atti emerge, poi, come CP_1
abbia fornito la prova dell'avvenuta consegna della merce al vettore
[...]
(nello specifico Image P.R. & Management Srl per i prodotti di natura non tricologica e Arcese Trasporto S.p.a. per i prodotti tricologici); in particolare risultano prodotti i documenti di trasporto provenienti dal vettore nei quali sono riportati i dati riconducibili alla merce oggetto della fattura azionata ed il nominativo di , quale luogo di Parte_4
destinazione. - 14 -
Risulta, pertanto, evidente che la merce oggetto di fatturazione è
stata regolarmente ordinata da la quale l'ha consegnata ai CP_1
vettori ai fini del trasposto finale alla cliente finale, così liberandosi dall'obbligazione posta a suo carico secondo quanto previsto dall'art. 1510,
comma secondo, c.c..
Parimenti infondato risulta il motivo di opposizione con cui è stata eccepita l'inidoneità probatoria delle fatture azionate, che in tesi attorea non sarebbero mai state recepite nel proprio cassetto fiscale, al di fuori della fattura n. 22091/2019.
Ed, infatti, parte convenuta opposta ha fornito prova documentale di
Cont aver regolarmente trasmesso allo le fatture azionate ed ha anche prodotto in sede monitoria l'estratto autentico notarile (cfr. doc. 23).
D'altro verso, le fatture nn. 14064/2019, 15782/2019, 23612/2019
non risultano neppure specificamente contestate e sono state parzialmente pagate, ed in ogni caso ha fornito la prova della consegna CP_1
della merce di causa anche con riguardo alla fattura n. 22091/2019.
La palese infondatezza dell'opposizione emerge anche dal “modulo
piano di rientro clienti insoluti” sottoscritto in data 14 luglio 2020
dall'odierna opponente, che fa pacifico riferimento alle fatture oggetto del ricorso monitorio (trattandosi di mero errore materiale l'indicazione della fattura n. 14067 anziché n. 14064) per un importo di euro 4.524,00, pari ai
RID sino ad allora scaduti. - 15 -
Con riguardo a tale documento il disconoscimento operato da nella propria memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 Parte_3
c.p.c. è del tutto generico ed in quanto tale deve considerarsi tamquam non
esset.
A norma dell'art. 214 c.p.c., infatti, il disconoscimento deve avvenire in termini tali da prospettare inequivocabilmente a colui che ha prodotto il documento la necessità di proporre domanda di verificazione dell'autenticità della sottoscrizione, per potersi avvalere del documento medesimo. In altri termini, la parte è tenuta a negare formalmente la sottoscrizione del documento e il disconoscimento, a pena di inefficacia,
deve essere circostanziato in modo chiaro e preciso, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale, sicché la contestazione generica,
frammista alle altre difese e ad una diversa versione dei fatti, non accompagnata dall'espresso disconoscimento della propria sottoscrizione e dall'inequivocabile dichiarazione di voler negare ogni efficacia probatoria al documento, è da ritenere inidonea allo scopo (cfr. Cass. n. 17313/2021;
Cass. n. 12448/2012).
Alla luce dele considerazioni sin qui svolte, l'opposizione deve pertanto essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
3. Regolamentazione delle spese di lite
Le spese processuali seguono infine l'ordinario criterio della - 16 -
soccombenza e sono liquidate in dispositivo, assumendo a riferimento lo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna a rimborsare le spese di Parte_3
lite a favore di liquidandone l'ammontare in euro CP_1
5.077,00 per compensi professionali ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 d.m. 55/2014, i.v.a e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, il giorno 9 dicembre 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)