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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/12/2024, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Giovanni De Marco Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 323/2023 R.G.A.C.
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRO LOPES che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente,
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPA GATTO che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente, con l'intervento del P.M. avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2023 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che venisse dichiarato lo scioglimento
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del matrimonio civile contratto con , in Milazzo il Controparte_1
30.09.2000 ed iscritto nei registri dello stato civile al n. 18, parte I, anno 2000.
Evidenziava che dall'unione matrimoniale erano nate due figlie: nata il Per_1
25.03.2001 ed nata il [...] e che, venuta meno l'affectio maritalis, i Per_2
coniugi avevano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione e la stessa era stata omologata in data 12.03.2019.
Chiedeva la conferma delle condizioni previste nella separazione in punto di affidamento della figlia , del suo mantenimento e del diritto di visita. Per_2
Chiedeva, altresì, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della odierna resistente in quanto la stessa era stabilmente occupata ed economicamente indipendente nonché la revoca dell'assegno disposto in favore della figlia nelle more divenuta economicamente indipendente. Per_1
Chiedeva, infine, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, al genitore collocatario della figlia minore fino alla data di vendita dell'immobile o, se anteriore, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica anche della figlia e, nel primo caso che Per_2
fosse disposto l'automatico adeguamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia in complessivi euro 350,00 mensili, comprendenti il Per_2
contributo per le spese necessarie alla locazione di altro immobile, e comunque fino al raggiungimento della sua indipendenza, con decorrenza dal rilascio della casa coniugale.
Instaurato il contraddittorio si costituiva la quale aderiva Controparte_1
alla domanda di divorzio ma chiedeva il rigetto di tutte le ulteriori domande esplicate da parte ricorrente.
Domandava, altresì, che venisse disposto il pagamento diretto a carico del
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Ministero della Giustizia, datore di lavoro del ricorrente, degli assegni di mantenimento complessivamente previsti.
A sostegno di tale pretesa adduceva che il ricorrente non aveva rispettato nessuna delle condizioni previste negli accordi di separazione ed era debitore di una consistente cifra nei confronti della per aver smesso di CP_1
corrispondere gli assegni di mantenimento da oltre un anno.
All'udienza presidenziale del 28.03.2023 il tentativo di conciliazione aveva esito infruttuoso ed il Presidente, con ordinanza emessa in pari data, revocava l'obbligo di mantenimento della , mantenendo, per il resto, le CP_1
condizioni già previste e dando le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice istruttore.
Con memoria depositata l'8 maggio 2023 parte ricorrente contestava tutte le deduzioni di parte avversa, sostenendo come la figlia non solo Per_1
continuasse a lavorare ma avesse incrementato il suo orario lavorativo e di conseguenza anche la retribuzione. Chiedeva che le spese condominiali e delle utenze legate all'immobile venissero integralmente sostenute dalla parte che lo detiene.
All'udienza del 16 gennaio 2024 la causa veniva assunta in decisione limitatamente alla pronuncia sullo status.
In data 24 gennaio 2024 veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e la causa veniva rimessa davanti al Giudice istruttore per il prosieguo.
Con ordinanza emessa in pari data il Giudice istruttore, disponeva l'interrogatorio formale della resistente come chiesto dal ricorrente, limitatamente alle circostanze di cui alla lett. c) e d) delle memorie ex art. 183,
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto comma 6, n. 2 c.p.c., e, in caso di esito negativo del predetto interrogatorio, ammetteva l'audizione della testimone nonché la prova contraria Tes_1
limitatamente al testimone . Testimone_2
Compiutamente espletata l'istruttoria, il Giudice fissava l'udienza del 3 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
Preso atto dell'intervenuta sentenza non definitiva sullo status, residua analizzare esclusivamente le questioni economiche.
Quanto alla domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente, si evidenzia che secondo quanto autorevolmente sancito da Cassazione civile,
Sez. Unite del giorno 11 luglio 2018 n. 18287, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del
1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Per la Corte, un'interpretazione correttamente ispirata e rispettosa dei principi costituzionali deve valorizzare tutti i criteri della norma: ne deriva che «il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha natura composita, dovendo l'adeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà». L'assegno di divorzio non ha dunque, un carattere meramente assistenziale perché non si basa più solo né sulla disparità economica tra i coniugi (criterio del tenore di vita) né sulle condizioni soggettive del solo richiedente (criterio dell'autosufficienza economica). Secondo la Corte il principio di pari dignità tra i coniugi trova necessariamente il suo corollario, al momento della cessazione del vincolo, nella valorizzazione del contenuto prevalentemente perequativo-compensativo dell'assegno.
Ciò premesso, si rileva che tali presupposti devono essere provati dal soggetto che ritiene sussistere il proprio diritto all'assegno divorziale.
Orbene, nel caso di specie è evidente che la resistente non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente non avendo fornito alcuna dimostrazione circa il contributo offerto al menage familiare, alla formazione del patrimonio comune ed individuale, in guisa da legittimare il riferimento a tale funzione del beneficio invocato.
La mera disparità reddituale tra gli ex coniugi o un peggioramento delle proprie condizioni economiche o di salute non comportano di per sé soli infatti il riconoscimento dell'assegno divorzile, risultando invece necessario accertare in modo rigoroso la sussistenza del nesso eziologico tra il divario della condizione reddituale attuale e il contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare ed alla cura dei figli, con rinuncia alla realizzazione delle proprie prospettive professionali (ovvero la ricorrenza di altri apporti e
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto condizioni rientranti nei criteri enumerati nell'art. 5, comma 6, l. div.), con onere di allegazione e di prova che grava sul richiedente.
Neppure sussistono, nella fattispecie in esame, i presupposti per il riconoscimento a suo favore di un assegno divorzile, sotto il profilo della componente assistenziale, la quale si ravvisa quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di un reddito minimo, tale da non consentirle una vita dignitosa, e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali delle parti, sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Sul punto, la ha ammesso di svolgere attività lavorativa part-time CP_1
presso la Salittica Service S.r.l. unipersonale con uno stipendio mensile di circa
500/600 euro e dagli accertamenti della Guardia di Finanza versati in atti risulta che la stessa nell'anno di imposta 2022 ha percepito un reddito pari ad
€ 8.671,27 ed un reddito esente pari ad € 1.542,50, per l'anno d'imposta 2021 ha percepito un reddito complessivo pari ad € 9204,00 e per l'anno d'imposta
2020 ha percepito un reddito complessivo pari ad € 8047,00.
Ciò posto ed a prescindere dal fatto che la abbia da ultimo riferito di CP_1
essere disoccupata (cfr. comparsa conclusionale ed allegati), in ragione della sua indubbia capacità lavorativa e per quanto sopra esposto, la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata.
Quanto al mantenimento delle figlie (23 anni) e (18 anni) si Per_1 Per_2
osserva quanto segue.
In merito alla figlia così come emerso anche in sede istruttoria (cfr. in Per_1
particolare dichiarazioni rese dal nonno materno, ), la stessa Testimone_2
ha svolto svariate attività lavorativa (testualmente: “Riguardo la circostanza c) delle
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto note di parte ricorrente confermo che mia nipote ha svolto per un periodo lavoro per Per_1
la “Puttega”, ma ormai da più di un anno non lavora più, attualmente è inoccupata.
ADR Risponde al vero la circostanza d). Mia nipote per un periodo di tempo ha Per_1
lavorato anche la sera, ricordo che tornava tardi, ma non so riferire per quanto ciò sia durato. Ricordo che mia nipote ha lavorato presso un patronato di Milazzo per tre Per_1
mesi, all'incirca lo scorso anno. Attualmente non lavora. Ricordo che due anni fa, Per_1
nel periodo estivo, mia nipote ha lavorato presso l'Hotel Eolian. Non ricordo altri Per_1
impieghi”).
In merito ad va, in via preliminare, evidenziato che sono Tes_1
utilizzabili in giudizio le dichiarazioni rese dal testimone in Testimone_2
ordine alla posizione lavorativa della predetta nipote.
Ed infatti, pur prescindendo dal fatto che al teste sia stata rivolta una domanda non a chiarimento resta indubbio che i poteri officiosi dei quali dispone il Tribunale nella materia in esame consentono di acquisire il materiale istruttorio in atti.
Ciò posto il predetto teste – della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare perché estraneo ai fatti di causa - ha altresì precisato “Mia nipote da oggi Per_2
presta servizio presso il MC Donald di Milazzo, per quattro ore al giorno, per tre mesi, non si sa se il contratto verrà rinnovato”.
A fronte di tali complessive dichiarazioni comprovanti il fatto che, in passato, abbia svolto svariate attività lavorative mentre , allo stato, presti Per_1 Per_2
una limitata attività lavorativa per poche ore al giorno, sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare che – appena diciottenne - percepisca un reddito Per_2
adeguato e che (ventitreenne e studentessa universitaria) abbia Per_1
percepito un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione
- 7 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto alle normali e concrete condizioni di mercato ovvero che l'attuale mancato svolgimento di un'attività lavorativa sia dipendente da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato.
Ciò in quanto, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 26875/2023) “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”.
Per le ragioni esposte, non potendosi ritenere assolti gli oneri probatori
Tes_ incombenti sul ricorrente, deve essere confermato l'obbligo a carico del di corrispondere alla resistente un assegno di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Tale somma tiene conto dei redditi percepiti dall'obbligato (cfr. dichiarazione dei redditi allegate unitamente al deposito del ricorso introduttivo comprovanti un reddito annuale lordo di circa € 32.000,00) nonché dell'età della prole e delle esigenze connesse.
Per le ragioni esposte, in ragione della coabitazione della prole non
- 8 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto indipendente economicamente con la madre, deve essere assegnata la casa familiare alla resistente.
Quanto alla domanda di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro dell'obbligato, proposta da parte resistente, si osserva che il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno per il mantenimento dei figli, qualora il coniuge obbligato ometta il regolare pagamento, può avvalersi della procedura di cui all'art. 8 commi 3 e 4 della legge n. 898/70, come modificata dalla legge n. 74/87 (oggi 473 bis.37 c.p.c.).
La domanda di pagamento delle spese condominiali e delle utenze proposta dal ricorrente va dichiarata inammissibile perché incompatibile con il rito in esame.
Tenuto conto della natura della controversia e della difficile prevedibilità dell'esito, compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa 323/2023 R.G., rigetta la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile proposta dalla resistente;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro il 5 di ogni mese, un assegno per il mantenimento delle figlie dell'importo di €
500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente, in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegna la casa familiare alla resistente;
spese compensate.
- 9 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto in data 12/12/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Giovanni De Marco)
Alla redazione del presente atto ha collaborato la dott.ssa Anna Maria Garofalo, addetta all'ufficio del processo ai sensi del d.l. 80/2021.
- 10 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Giovanni De Marco Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 323/2023 R.G.A.C.
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRO LOPES che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente,
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPA GATTO che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente, con l'intervento del P.M. avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2023 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che venisse dichiarato lo scioglimento
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del matrimonio civile contratto con , in Milazzo il Controparte_1
30.09.2000 ed iscritto nei registri dello stato civile al n. 18, parte I, anno 2000.
Evidenziava che dall'unione matrimoniale erano nate due figlie: nata il Per_1
25.03.2001 ed nata il [...] e che, venuta meno l'affectio maritalis, i Per_2
coniugi avevano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione e la stessa era stata omologata in data 12.03.2019.
Chiedeva la conferma delle condizioni previste nella separazione in punto di affidamento della figlia , del suo mantenimento e del diritto di visita. Per_2
Chiedeva, altresì, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della odierna resistente in quanto la stessa era stabilmente occupata ed economicamente indipendente nonché la revoca dell'assegno disposto in favore della figlia nelle more divenuta economicamente indipendente. Per_1
Chiedeva, infine, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, al genitore collocatario della figlia minore fino alla data di vendita dell'immobile o, se anteriore, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica anche della figlia e, nel primo caso che Per_2
fosse disposto l'automatico adeguamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia in complessivi euro 350,00 mensili, comprendenti il Per_2
contributo per le spese necessarie alla locazione di altro immobile, e comunque fino al raggiungimento della sua indipendenza, con decorrenza dal rilascio della casa coniugale.
Instaurato il contraddittorio si costituiva la quale aderiva Controparte_1
alla domanda di divorzio ma chiedeva il rigetto di tutte le ulteriori domande esplicate da parte ricorrente.
Domandava, altresì, che venisse disposto il pagamento diretto a carico del
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Ministero della Giustizia, datore di lavoro del ricorrente, degli assegni di mantenimento complessivamente previsti.
A sostegno di tale pretesa adduceva che il ricorrente non aveva rispettato nessuna delle condizioni previste negli accordi di separazione ed era debitore di una consistente cifra nei confronti della per aver smesso di CP_1
corrispondere gli assegni di mantenimento da oltre un anno.
All'udienza presidenziale del 28.03.2023 il tentativo di conciliazione aveva esito infruttuoso ed il Presidente, con ordinanza emessa in pari data, revocava l'obbligo di mantenimento della , mantenendo, per il resto, le CP_1
condizioni già previste e dando le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice istruttore.
Con memoria depositata l'8 maggio 2023 parte ricorrente contestava tutte le deduzioni di parte avversa, sostenendo come la figlia non solo Per_1
continuasse a lavorare ma avesse incrementato il suo orario lavorativo e di conseguenza anche la retribuzione. Chiedeva che le spese condominiali e delle utenze legate all'immobile venissero integralmente sostenute dalla parte che lo detiene.
All'udienza del 16 gennaio 2024 la causa veniva assunta in decisione limitatamente alla pronuncia sullo status.
In data 24 gennaio 2024 veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e la causa veniva rimessa davanti al Giudice istruttore per il prosieguo.
Con ordinanza emessa in pari data il Giudice istruttore, disponeva l'interrogatorio formale della resistente come chiesto dal ricorrente, limitatamente alle circostanze di cui alla lett. c) e d) delle memorie ex art. 183,
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto comma 6, n. 2 c.p.c., e, in caso di esito negativo del predetto interrogatorio, ammetteva l'audizione della testimone nonché la prova contraria Tes_1
limitatamente al testimone . Testimone_2
Compiutamente espletata l'istruttoria, il Giudice fissava l'udienza del 3 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
Preso atto dell'intervenuta sentenza non definitiva sullo status, residua analizzare esclusivamente le questioni economiche.
Quanto alla domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente, si evidenzia che secondo quanto autorevolmente sancito da Cassazione civile,
Sez. Unite del giorno 11 luglio 2018 n. 18287, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del
1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Per la Corte, un'interpretazione correttamente ispirata e rispettosa dei principi costituzionali deve valorizzare tutti i criteri della norma: ne deriva che «il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha natura composita, dovendo l'adeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà». L'assegno di divorzio non ha dunque, un carattere meramente assistenziale perché non si basa più solo né sulla disparità economica tra i coniugi (criterio del tenore di vita) né sulle condizioni soggettive del solo richiedente (criterio dell'autosufficienza economica). Secondo la Corte il principio di pari dignità tra i coniugi trova necessariamente il suo corollario, al momento della cessazione del vincolo, nella valorizzazione del contenuto prevalentemente perequativo-compensativo dell'assegno.
Ciò premesso, si rileva che tali presupposti devono essere provati dal soggetto che ritiene sussistere il proprio diritto all'assegno divorziale.
Orbene, nel caso di specie è evidente che la resistente non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente non avendo fornito alcuna dimostrazione circa il contributo offerto al menage familiare, alla formazione del patrimonio comune ed individuale, in guisa da legittimare il riferimento a tale funzione del beneficio invocato.
La mera disparità reddituale tra gli ex coniugi o un peggioramento delle proprie condizioni economiche o di salute non comportano di per sé soli infatti il riconoscimento dell'assegno divorzile, risultando invece necessario accertare in modo rigoroso la sussistenza del nesso eziologico tra il divario della condizione reddituale attuale e il contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare ed alla cura dei figli, con rinuncia alla realizzazione delle proprie prospettive professionali (ovvero la ricorrenza di altri apporti e
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto condizioni rientranti nei criteri enumerati nell'art. 5, comma 6, l. div.), con onere di allegazione e di prova che grava sul richiedente.
Neppure sussistono, nella fattispecie in esame, i presupposti per il riconoscimento a suo favore di un assegno divorzile, sotto il profilo della componente assistenziale, la quale si ravvisa quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di un reddito minimo, tale da non consentirle una vita dignitosa, e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali delle parti, sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Sul punto, la ha ammesso di svolgere attività lavorativa part-time CP_1
presso la Salittica Service S.r.l. unipersonale con uno stipendio mensile di circa
500/600 euro e dagli accertamenti della Guardia di Finanza versati in atti risulta che la stessa nell'anno di imposta 2022 ha percepito un reddito pari ad
€ 8.671,27 ed un reddito esente pari ad € 1.542,50, per l'anno d'imposta 2021 ha percepito un reddito complessivo pari ad € 9204,00 e per l'anno d'imposta
2020 ha percepito un reddito complessivo pari ad € 8047,00.
Ciò posto ed a prescindere dal fatto che la abbia da ultimo riferito di CP_1
essere disoccupata (cfr. comparsa conclusionale ed allegati), in ragione della sua indubbia capacità lavorativa e per quanto sopra esposto, la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata.
Quanto al mantenimento delle figlie (23 anni) e (18 anni) si Per_1 Per_2
osserva quanto segue.
In merito alla figlia così come emerso anche in sede istruttoria (cfr. in Per_1
particolare dichiarazioni rese dal nonno materno, ), la stessa Testimone_2
ha svolto svariate attività lavorativa (testualmente: “Riguardo la circostanza c) delle
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto note di parte ricorrente confermo che mia nipote ha svolto per un periodo lavoro per Per_1
la “Puttega”, ma ormai da più di un anno non lavora più, attualmente è inoccupata.
ADR Risponde al vero la circostanza d). Mia nipote per un periodo di tempo ha Per_1
lavorato anche la sera, ricordo che tornava tardi, ma non so riferire per quanto ciò sia durato. Ricordo che mia nipote ha lavorato presso un patronato di Milazzo per tre Per_1
mesi, all'incirca lo scorso anno. Attualmente non lavora. Ricordo che due anni fa, Per_1
nel periodo estivo, mia nipote ha lavorato presso l'Hotel Eolian. Non ricordo altri Per_1
impieghi”).
In merito ad va, in via preliminare, evidenziato che sono Tes_1
utilizzabili in giudizio le dichiarazioni rese dal testimone in Testimone_2
ordine alla posizione lavorativa della predetta nipote.
Ed infatti, pur prescindendo dal fatto che al teste sia stata rivolta una domanda non a chiarimento resta indubbio che i poteri officiosi dei quali dispone il Tribunale nella materia in esame consentono di acquisire il materiale istruttorio in atti.
Ciò posto il predetto teste – della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare perché estraneo ai fatti di causa - ha altresì precisato “Mia nipote da oggi Per_2
presta servizio presso il MC Donald di Milazzo, per quattro ore al giorno, per tre mesi, non si sa se il contratto verrà rinnovato”.
A fronte di tali complessive dichiarazioni comprovanti il fatto che, in passato, abbia svolto svariate attività lavorative mentre , allo stato, presti Per_1 Per_2
una limitata attività lavorativa per poche ore al giorno, sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare che – appena diciottenne - percepisca un reddito Per_2
adeguato e che (ventitreenne e studentessa universitaria) abbia Per_1
percepito un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione
- 7 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto alle normali e concrete condizioni di mercato ovvero che l'attuale mancato svolgimento di un'attività lavorativa sia dipendente da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato.
Ciò in quanto, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 26875/2023) “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”.
Per le ragioni esposte, non potendosi ritenere assolti gli oneri probatori
Tes_ incombenti sul ricorrente, deve essere confermato l'obbligo a carico del di corrispondere alla resistente un assegno di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Tale somma tiene conto dei redditi percepiti dall'obbligato (cfr. dichiarazione dei redditi allegate unitamente al deposito del ricorso introduttivo comprovanti un reddito annuale lordo di circa € 32.000,00) nonché dell'età della prole e delle esigenze connesse.
Per le ragioni esposte, in ragione della coabitazione della prole non
- 8 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto indipendente economicamente con la madre, deve essere assegnata la casa familiare alla resistente.
Quanto alla domanda di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro dell'obbligato, proposta da parte resistente, si osserva che il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno per il mantenimento dei figli, qualora il coniuge obbligato ometta il regolare pagamento, può avvalersi della procedura di cui all'art. 8 commi 3 e 4 della legge n. 898/70, come modificata dalla legge n. 74/87 (oggi 473 bis.37 c.p.c.).
La domanda di pagamento delle spese condominiali e delle utenze proposta dal ricorrente va dichiarata inammissibile perché incompatibile con il rito in esame.
Tenuto conto della natura della controversia e della difficile prevedibilità dell'esito, compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa 323/2023 R.G., rigetta la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile proposta dalla resistente;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro il 5 di ogni mese, un assegno per il mantenimento delle figlie dell'importo di €
500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente, in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegna la casa familiare alla resistente;
spese compensate.
- 9 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto in data 12/12/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Giovanni De Marco)
Alla redazione del presente atto ha collaborato la dott.ssa Anna Maria Garofalo, addetta all'ufficio del processo ai sensi del d.l. 80/2021.
- 10 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto