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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/06/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3426/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3426/2024 R.G. tra c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Lorenzo Panfili;
Opponente
CONTRO
, c.f. , e per essa quale mandataria , c.f. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Patalini;
P.IVA_2
Opposta
Conclusioni per le parti: come da verbale dell'udienza del 21/05/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva in via monitoria nei confronti di nonché di Controparte_3 Controparte_4 [...]
e allegando di essere creditrice della prima, quale Pt_2 Parte_1 CP_5 debitrice principale, e dei secondi, quali fideiussori, in forza di saldo negativo dei conti correnti n. 29465697 e n. 29461219 e del mutuo chirografario a tasso variabile, di originari € 250.000,00, contratto in data 12/10/2009. Chiedeva dunque la condanna in solido del debitore principale e dei fideiussori al pagamento di €. 353.198,11, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Gubbio, emetteva il decreto ingiuntivo n.
172/2011 RG 180/2011, avverso il quale non veniva proposta opposizione nel termine ordinario.
1 Nelle more del procedimento di esecuzione immobiliare n. 191/2012 R.G.E, pendente presso il
Tribunale di Perugia, intrapreso in forza del suddetto decreto ingiuntivo e avente ad oggetto i beni di proprietà dei garanti, il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento del 18/06/2024, in applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.
9479/2023, concedeva all'odierno opponente, quale debitore esecutato, termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art 650 c.p.c., al solo fine di far accertare l'eventuale abusività delle clausole, disponendo la parziale sospensione della procedura esecutiva.
Proponeva quindi opposizione ex art. 650 c.p.c. eccependo la nullità ex art Parte_1
36 Cod. Cons. delle clausole contenute nelle fideiussioni del 04/06/2009 e del 12/10/2009, con particolare riferimento alla deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., al pagamento a semplice richiesta scritta, alla preclusione del regresso e al foro convenzionale.
Chiedeva quindi, previa sospensione ex art. 649 c.p.c., l'accertamento e la declaratoria di invalidità dei contratti di fideiussione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente.
Si costituiva quale cessionaria del credito di tramite la Controparte_1 Controparte_3 mandataria contestando l'opposizione e chiedendo il rigetto. CP_6
Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. e decorsi i termini ex art. 171 ter c.p.c., le parti discutevano la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21/05/2025.
2. Sull'eccezione di nullità della citazione
È infondata l'eccezione di nullità della citazione, sollevata da parte opposta, in ragione dell'assegnazione di un termine a costituirsi superiore a quello applicabile al presente procedimento, che si assume regolato dal rito anteriore a quello previsto dal D.Lgs 149/2022.
In primo luogo, infatti, l'eventuale indicazione di un termine erroneo per la costituzione in giudizio non è prevista quale causa di nullità ex art. 164 c.p.c., laddove nella specie risulta ampiamente rispettato il termine a comparire, ossia il termine intercorrente tra la notificazione della citazione e l'udienza, previsto dall'art. 163 bis c.p.c. sia nel rito anteriore sia in quello successivo al D.Lgs 149/2022.
In secondo luogo, ogni nullità deve ritenersi sanata dall'avvenuta costituzione in giudizio della parte opposta, che ha ritualmente svolto le proprie difese nel merito (cfr. Cass. Civ., n.
29330/2024).
2 È parimenti infondata l'eccezione di nullità della citazione per omessa vocatio in ius dell'originaria creditrice, atteso che, se da un lato il decreto ingiuntivo risulta emesso a beneficio di CP_3
dall'altro lato è incontestato che il credito oggetto di ingiunzione sia stato effettivamente
[...] ceduto all'odierna convenuta, che risulta quindi l'unico attuale titolare del credito.
3. Sui presupposti dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Ciò posto in rito, va premesso che il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 172/2011 RG Parte_1
180/2011 sulla scorta dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 9479/2023.
In forza di tali principi di diritto, l'esperibilità di tale rimedio si fonda su due presupposti.
In primo luogo, il decreto ingiuntivo deve essere stato emesso nei confronti di un soggetto qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 3 Cod. Cons. In difetto, non può ritenersi ammissibile l'opposizione ex art. 650 c.p.c., rivivendo l'onere del debitore ingiunto di proporre opposizione nel termine ordinario di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 641 c.p.c.
In secondo luogo, è necessario che il giudice monitorio, nell'emettere il decreto ingiuntivo, abbia omesso di esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda.
Il Giudice dell'Esecuzione, quando ravvisi la presenza (non esaminata in precedenza) di clausole abusive nel contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo azionato in via esecutiva, deve provvedere ad una sommaria istruttoria al cui esito avviserà il debitore esecutato che, entro quaranta giorni, potrà proporre opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo per fare accertare l'abusività delle clausole presenti.
Nel caso di specie, il Giudice dell'Esecuzione, ravvisando l'esistenza dei suddetti presupposti, procedeva in tal senso ed il debitore esecutato proponeva opposizione ex art. 650 c.p.c. presso questo Tribunale.
3. Sulla qualifica dell'opponente come consumatore
Come detto, il presupposto di ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è la qualifica di consumatore in capo all'opponente tardivo.
Tale qualifica, nel caso di specie, è rimasta indimostrata.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), Cod. Cons. è consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
3 Il decreto ingiuntivo nei confronti del risulta emesso in ragione della fideiussione da Parte_1 lui prestata in favore della società laddove l'opponente, a fondamento della Controparte_4 qualità di consumatore, ha dedotto l'esiguità della partecipazione sociale nella società debitrice principale pari al 2,05% del capitale sociale, nonché l'assenza di incarichi Controparte_4 gestori nell'ambito di tale società.
Tali elementi non sono sufficienti a dimostrare l'estraneità della fideiussione all'attività professionale del Parte_1
In primo luogo, la qualità di consumatore non può considerarsi pacifica ai sensi dell'art. 115
c.p.c., dal momento che essa costituisce un fatto afferente alla sfera giuridica esclusiva dell'opponente e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (cfr. Cass. Civ. 12064/2023; nel medesimo senso
Cass. Civ., n. 87/2019, Cass. Civ., n. 14652/2016, Cass. Civ., n. 3576/2013).
In secondo luogo, se da un lato la partecipazione dell'opponente al capitale sociale è esigua, dall'altro lato non risulta dimostrata una diversa professione svolta dal medesimo. Infatti,
l'opponente si è limitato ad affermare di avere sempre lavorato come operaio, senza tuttavia fornire alcuna prova, neppure nei termini ex art. 171 ter c.p.c., né dell'identità del suo datore di lavoro, né dell'effettiva estraneità di tale occupazione rispetto all'ambito operativo della società
il cui oggetto sociale è costituito dall'attività edile, come si evince dalla visura Controparte_4 camerale prodotta dall'opponente.
In terzo luogo, la valutazione del Giudice dell'Esecuzione sottesa all'assegnazione del termine per la proposizione dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. deve ritenersi meramente incidentale e priva di efficacia di giudicato o comunque di vincolatività in ordine alla qualifica di consumatore e all'abusività delle clausole. Tale valutazione, invero, non può che rilevare ai meri fini della procedura esecutiva, spettando la competenza sull'opposizione a decreto ingiuntivo in via funzionale al giudice che lo ha emesso, ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
Per tali ragioni, all'esito dei termini ex art. 171 ter c.p.c., la prova della qualificabilità del Parte_1 come consumatore non può ritenersi raggiunta. Conseguentemente, in assenza del presupposto principale dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., la disposizione non può trovare applicazione, per cui l'unica opposizione possibile avverso il decreto ingiuntivo va ricondotta nell'ambito dell'opposizione entro il termine di quaranta giorni ai sensi dell'art. 641 c.p.c.
4 È pacifico che tale opposizione non sia stata proposta tempestivamente a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, per cui l'opposizione tardiva deve essere dichiarata inammissibile.
4. Conclusioni e spese
Per le ragioni finora esposte, non potendo trovare applicazione l'art. 650 c.p.c. ma unicamente l'art. 645 c.p.c. e il termine ordinario ex art. 641 c.p.c., l'opposizione proposta dal Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 172/2011 RG 180/2011 va dichiarata inammissibile in quanto tardiva. Le altre eccezioni restano assorbite.
Le spese di lite devono essere compensate, stante la novità della questione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione promossa da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 172/2011 RG 180/2011;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Perugia, 05/06/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Francesca Ortolani, Magistrato Ordinario in Tirocinio presso il Tribunale di Perugia.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3426/2024 R.G. tra c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Lorenzo Panfili;
Opponente
CONTRO
, c.f. , e per essa quale mandataria , c.f. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Patalini;
P.IVA_2
Opposta
Conclusioni per le parti: come da verbale dell'udienza del 21/05/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva in via monitoria nei confronti di nonché di Controparte_3 Controparte_4 [...]
e allegando di essere creditrice della prima, quale Pt_2 Parte_1 CP_5 debitrice principale, e dei secondi, quali fideiussori, in forza di saldo negativo dei conti correnti n. 29465697 e n. 29461219 e del mutuo chirografario a tasso variabile, di originari € 250.000,00, contratto in data 12/10/2009. Chiedeva dunque la condanna in solido del debitore principale e dei fideiussori al pagamento di €. 353.198,11, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Gubbio, emetteva il decreto ingiuntivo n.
172/2011 RG 180/2011, avverso il quale non veniva proposta opposizione nel termine ordinario.
1 Nelle more del procedimento di esecuzione immobiliare n. 191/2012 R.G.E, pendente presso il
Tribunale di Perugia, intrapreso in forza del suddetto decreto ingiuntivo e avente ad oggetto i beni di proprietà dei garanti, il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento del 18/06/2024, in applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.
9479/2023, concedeva all'odierno opponente, quale debitore esecutato, termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art 650 c.p.c., al solo fine di far accertare l'eventuale abusività delle clausole, disponendo la parziale sospensione della procedura esecutiva.
Proponeva quindi opposizione ex art. 650 c.p.c. eccependo la nullità ex art Parte_1
36 Cod. Cons. delle clausole contenute nelle fideiussioni del 04/06/2009 e del 12/10/2009, con particolare riferimento alla deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., al pagamento a semplice richiesta scritta, alla preclusione del regresso e al foro convenzionale.
Chiedeva quindi, previa sospensione ex art. 649 c.p.c., l'accertamento e la declaratoria di invalidità dei contratti di fideiussione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente.
Si costituiva quale cessionaria del credito di tramite la Controparte_1 Controparte_3 mandataria contestando l'opposizione e chiedendo il rigetto. CP_6
Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. e decorsi i termini ex art. 171 ter c.p.c., le parti discutevano la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21/05/2025.
2. Sull'eccezione di nullità della citazione
È infondata l'eccezione di nullità della citazione, sollevata da parte opposta, in ragione dell'assegnazione di un termine a costituirsi superiore a quello applicabile al presente procedimento, che si assume regolato dal rito anteriore a quello previsto dal D.Lgs 149/2022.
In primo luogo, infatti, l'eventuale indicazione di un termine erroneo per la costituzione in giudizio non è prevista quale causa di nullità ex art. 164 c.p.c., laddove nella specie risulta ampiamente rispettato il termine a comparire, ossia il termine intercorrente tra la notificazione della citazione e l'udienza, previsto dall'art. 163 bis c.p.c. sia nel rito anteriore sia in quello successivo al D.Lgs 149/2022.
In secondo luogo, ogni nullità deve ritenersi sanata dall'avvenuta costituzione in giudizio della parte opposta, che ha ritualmente svolto le proprie difese nel merito (cfr. Cass. Civ., n.
29330/2024).
2 È parimenti infondata l'eccezione di nullità della citazione per omessa vocatio in ius dell'originaria creditrice, atteso che, se da un lato il decreto ingiuntivo risulta emesso a beneficio di CP_3
dall'altro lato è incontestato che il credito oggetto di ingiunzione sia stato effettivamente
[...] ceduto all'odierna convenuta, che risulta quindi l'unico attuale titolare del credito.
3. Sui presupposti dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Ciò posto in rito, va premesso che il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 172/2011 RG Parte_1
180/2011 sulla scorta dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 9479/2023.
In forza di tali principi di diritto, l'esperibilità di tale rimedio si fonda su due presupposti.
In primo luogo, il decreto ingiuntivo deve essere stato emesso nei confronti di un soggetto qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 3 Cod. Cons. In difetto, non può ritenersi ammissibile l'opposizione ex art. 650 c.p.c., rivivendo l'onere del debitore ingiunto di proporre opposizione nel termine ordinario di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 641 c.p.c.
In secondo luogo, è necessario che il giudice monitorio, nell'emettere il decreto ingiuntivo, abbia omesso di esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda.
Il Giudice dell'Esecuzione, quando ravvisi la presenza (non esaminata in precedenza) di clausole abusive nel contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo azionato in via esecutiva, deve provvedere ad una sommaria istruttoria al cui esito avviserà il debitore esecutato che, entro quaranta giorni, potrà proporre opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo per fare accertare l'abusività delle clausole presenti.
Nel caso di specie, il Giudice dell'Esecuzione, ravvisando l'esistenza dei suddetti presupposti, procedeva in tal senso ed il debitore esecutato proponeva opposizione ex art. 650 c.p.c. presso questo Tribunale.
3. Sulla qualifica dell'opponente come consumatore
Come detto, il presupposto di ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è la qualifica di consumatore in capo all'opponente tardivo.
Tale qualifica, nel caso di specie, è rimasta indimostrata.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), Cod. Cons. è consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
3 Il decreto ingiuntivo nei confronti del risulta emesso in ragione della fideiussione da Parte_1 lui prestata in favore della società laddove l'opponente, a fondamento della Controparte_4 qualità di consumatore, ha dedotto l'esiguità della partecipazione sociale nella società debitrice principale pari al 2,05% del capitale sociale, nonché l'assenza di incarichi Controparte_4 gestori nell'ambito di tale società.
Tali elementi non sono sufficienti a dimostrare l'estraneità della fideiussione all'attività professionale del Parte_1
In primo luogo, la qualità di consumatore non può considerarsi pacifica ai sensi dell'art. 115
c.p.c., dal momento che essa costituisce un fatto afferente alla sfera giuridica esclusiva dell'opponente e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (cfr. Cass. Civ. 12064/2023; nel medesimo senso
Cass. Civ., n. 87/2019, Cass. Civ., n. 14652/2016, Cass. Civ., n. 3576/2013).
In secondo luogo, se da un lato la partecipazione dell'opponente al capitale sociale è esigua, dall'altro lato non risulta dimostrata una diversa professione svolta dal medesimo. Infatti,
l'opponente si è limitato ad affermare di avere sempre lavorato come operaio, senza tuttavia fornire alcuna prova, neppure nei termini ex art. 171 ter c.p.c., né dell'identità del suo datore di lavoro, né dell'effettiva estraneità di tale occupazione rispetto all'ambito operativo della società
il cui oggetto sociale è costituito dall'attività edile, come si evince dalla visura Controparte_4 camerale prodotta dall'opponente.
In terzo luogo, la valutazione del Giudice dell'Esecuzione sottesa all'assegnazione del termine per la proposizione dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. deve ritenersi meramente incidentale e priva di efficacia di giudicato o comunque di vincolatività in ordine alla qualifica di consumatore e all'abusività delle clausole. Tale valutazione, invero, non può che rilevare ai meri fini della procedura esecutiva, spettando la competenza sull'opposizione a decreto ingiuntivo in via funzionale al giudice che lo ha emesso, ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
Per tali ragioni, all'esito dei termini ex art. 171 ter c.p.c., la prova della qualificabilità del Parte_1 come consumatore non può ritenersi raggiunta. Conseguentemente, in assenza del presupposto principale dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., la disposizione non può trovare applicazione, per cui l'unica opposizione possibile avverso il decreto ingiuntivo va ricondotta nell'ambito dell'opposizione entro il termine di quaranta giorni ai sensi dell'art. 641 c.p.c.
4 È pacifico che tale opposizione non sia stata proposta tempestivamente a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, per cui l'opposizione tardiva deve essere dichiarata inammissibile.
4. Conclusioni e spese
Per le ragioni finora esposte, non potendo trovare applicazione l'art. 650 c.p.c. ma unicamente l'art. 645 c.p.c. e il termine ordinario ex art. 641 c.p.c., l'opposizione proposta dal Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 172/2011 RG 180/2011 va dichiarata inammissibile in quanto tardiva. Le altre eccezioni restano assorbite.
Le spese di lite devono essere compensate, stante la novità della questione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione promossa da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 172/2011 RG 180/2011;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Perugia, 05/06/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Francesca Ortolani, Magistrato Ordinario in Tirocinio presso il Tribunale di Perugia.
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