TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 138/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
138/2025 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in Parte_1
calce al ricorso, dagli Avv.ti Simone Spennato e Marco Alifano del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Parma, Strada
XXII Luglio n. 43;
RICORRENTE contro
, C.F. , già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con sede legale in Milano, via Carlo Pisacane n. 34, in Controparte_2
persona del liquidatore dott. CP_3
RESISTENTE ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso:
- che, con ricorso depositato in data 11.02.2025 e ritualmente notificato,
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro, convenendo in giudizio , già Controparte_1
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2
conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto in persona del Sig. Giudice del Lavoro, contrariis rejectis, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge, fermo ed impregiudicato ogni altro diritto o miglior pronunzia,
In via principale e nel merito : accertare e dichiarare che lo stipendio del Ricorrente, nel periodo indicato in atti sia al di sotto della soglia ISTAT di povertà e per l'effetto condannare , già , Controparte_1 Controparte_2
C.F. , in persona del Liquidatore dott. , con sede in P.IVA_1 CP_3
Milano, via Carlo Pisacane n° 34 al versamento di tutte le differenze retributive dovute dal 01.01.2020 sino 31.03.2021, data di cessazione del rapporto, in applicazione dell'art. 36 della Costituzione, sino alla somma di 8) € 3.522,27 lordi, ovvero della maggiore o minor somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre ad
Interessi legali e Rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
In via istruttoria, in caso di contestazione ex adverso dei conteggi effettuati dal
Sindacato ed ivi offerti in comunicazione, disporre sin d'ora
[...]
che quantifichi le differenze retributive nel periodo Parte_2
succitato, sulla base di una retribuzione oraria pari ad € 6,64 ovvero pari ad € 6,84 lordi come da Livello II CCNL Multiservizi (Sentenza n. 1056/2024 pubbl. il
21/03/2024 Corte d'Appello di Napoli).
Sempre in via istruttoria, si chiede sin d'ora d'essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi a Controparte, con riserva d'indicare il teste in sede di Iª Udienza.
Con vittoria di spese, Competenze professionali, Spese Generali (15%) e C.P.A.
(4%), come per Legge.”; - che , benché ritualmente evocata, non Controparte_1
si costituiva in giudizio;
- che, con nota depositata in data 26.03.2025, il procuratore di Parte_1
dava atto dell'intervenuta composizione della controversia in sede
[...]
stragiudiziale anche sotto il profilo delle spese di lite, producendo il relativo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in sede sindacale;
- che, all'udienza del 27.03.2025, nessuno compariva.
considerato che - come noto - la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 27 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
138/2025 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in Parte_1
calce al ricorso, dagli Avv.ti Simone Spennato e Marco Alifano del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Parma, Strada
XXII Luglio n. 43;
RICORRENTE contro
, C.F. , già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con sede legale in Milano, via Carlo Pisacane n. 34, in Controparte_2
persona del liquidatore dott. CP_3
RESISTENTE ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso:
- che, con ricorso depositato in data 11.02.2025 e ritualmente notificato,
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro, convenendo in giudizio , già Controparte_1
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2
conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto in persona del Sig. Giudice del Lavoro, contrariis rejectis, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge, fermo ed impregiudicato ogni altro diritto o miglior pronunzia,
In via principale e nel merito : accertare e dichiarare che lo stipendio del Ricorrente, nel periodo indicato in atti sia al di sotto della soglia ISTAT di povertà e per l'effetto condannare , già , Controparte_1 Controparte_2
C.F. , in persona del Liquidatore dott. , con sede in P.IVA_1 CP_3
Milano, via Carlo Pisacane n° 34 al versamento di tutte le differenze retributive dovute dal 01.01.2020 sino 31.03.2021, data di cessazione del rapporto, in applicazione dell'art. 36 della Costituzione, sino alla somma di 8) € 3.522,27 lordi, ovvero della maggiore o minor somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre ad
Interessi legali e Rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
In via istruttoria, in caso di contestazione ex adverso dei conteggi effettuati dal
Sindacato ed ivi offerti in comunicazione, disporre sin d'ora
[...]
che quantifichi le differenze retributive nel periodo Parte_2
succitato, sulla base di una retribuzione oraria pari ad € 6,64 ovvero pari ad € 6,84 lordi come da Livello II CCNL Multiservizi (Sentenza n. 1056/2024 pubbl. il
21/03/2024 Corte d'Appello di Napoli).
Sempre in via istruttoria, si chiede sin d'ora d'essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi a Controparte, con riserva d'indicare il teste in sede di Iª Udienza.
Con vittoria di spese, Competenze professionali, Spese Generali (15%) e C.P.A.
(4%), come per Legge.”; - che , benché ritualmente evocata, non Controparte_1
si costituiva in giudizio;
- che, con nota depositata in data 26.03.2025, il procuratore di Parte_1
dava atto dell'intervenuta composizione della controversia in sede
[...]
stragiudiziale anche sotto il profilo delle spese di lite, producendo il relativo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in sede sindacale;
- che, all'udienza del 27.03.2025, nessuno compariva.
considerato che - come noto - la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 27 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019)