Sentenza 9 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di espropriazione presso terzi, nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ai sensi degli articoli 548 e 549 cod. proc. civ., sono litisconsorzi necessari il debitore, il terzo pignorato e il creditore procedente, con conseguente applicabilità, in sede di impugnazione, del disposto dell'articolo 331 cod. proc. civ..
Commentario • 1
- 1. Terzo pignorato: il debitore esecutato è liticonsorte necessarioAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 10 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2007, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. FANTACCHIOTTI RI - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG RA, PE AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CESI 72, presso lo studio dell'avvocato MAZZEO LORENZO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 152/02 della Corte d'Appello di POTENZA, EMESSA IL 2/7/2002, depositata il 03/10/02; rg. 272/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/06 dal Consigliere Dott. Maurizio MASSERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 2 luglio - 3 ottobre 2002 La Corte di Appello di Potenza dichiarava l'inammissibilità del gravame proposto da AG ER e RI PE avverso la sentenza in data 20 maggio - 19 giugno 1999 del Tribunale di Potenza, che, a seguito di domanda avanzata dalla Carical S.p.A., aveva accertato, fra l'altro, che il loro defunto dante causa, EP Di AS, era titolare di quota di compartecipazione al capitale nominale della Madisan S.r.l. nella misura di L. 22.500.000.
La Corte territoriale osservava per quanto interessa: nel giudizio di appello non si era costituita la Carical, ma la Intesa Gestione Crediti S.p.A., che ne aveva acquistato pro soluto tutti i crediti e il cui intervento appariva legittimo;
l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della Madisan S.r.l., terra pignorata e, quindi, litisconsorte necessaria, non era stato ottemperato;
la tardiva deduzione da parte degli appellanti della intervenuta dichiarazione di fallimento del debitore esecutato e della conseguente improcedibilità del giudizio di accertamento era anche irrilevante, trattandosi di causa inscindibile.
Avverso la suddetta sentenza la AG e il PE hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi.
Nessun'altra parte ha espletato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt.187, 188, 189 e 190 c.p.c., sviamento, travisamento del fatto e nullità della sentenza di primo grado in quanto è stata assunta in aperta violazione delle norme procedurali, trattandosi di causa appartenente alla competenza del Tribunale in composizione collegiale e non del giudice monocratico.
Con il secondo motivo denunciano violazione degli artt. 175, 187, 189 e 190 c.p.c., con riferimento alla mancata estromissione dal giudizio del PE, che aveva dedotto di non avere accettato l'eredità del Di AS, così sollevando una questione pregiudiziale che doveva essere rimessa al collegio.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt.299, 300, 360, 331 e 332 c.p.c., nonché vizio di motivazione poiché
la Corte territoriale non ha accolto le tesi avanzate nella comparsa conclusionale circa il fallimento della Madisan S.r.l.. debitore esecutato.
Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione di inammissibilità del giudizio di responsabilità a loro carico. Dalla esposizione che precede si evince che risulta pregiudiziale l'esame del terzo motivo, che ha per oggetto la statuizione di inammissibilità dell'appello.
Infatti la relativa sanzione ha precluso al giudice di appello di esaminare il gravame e, quindi, le questioni prospettate con i primi due motivi, poiché l'inosservanza delle norme che regolano la composizione monocratica o collegiale del Tribunale determina una nullità da far valere con i motivi di gravame, mentre la questione sollevata con il quarto motivo involge la statuizione nel merito. Con riferimento alla questione principale osserva la Corte che è pacifico (Cass. Sez. 3^; n. 5955 del 2000) - e del resto non è specificamente contestato con il motivo in esame - che nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo sono litisconsorti necessari il debitore, il terzo pignorato e il creditore procedente, con conseguente applicabilità, in sede di impugnazione, del disposto dell'art. 331 c.p.c.. Non induce a diversa statuizione l'asserita dichiarazione di fallimento della società debitrice. Infatti questa circostanza non risulta dagli atti, dai quali non si evince neppure se il fallimento fosse stato dichiarato prima o dopo la scadenza del termine perentorio fissato per l'integrazione del contraddittorio e, d'altra parte, essa non ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio.
Quanto alla denunciata mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soggetti parti nel giudizio di primo grado è sufficiente osservare che non si trattava di litisconsorti necessari, essendo la loro posizione personale diversa da quella dei ricorrenti. Pertanto il ricorso va rigettato. Nulla spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2007