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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/10/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6369 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Manca, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniele Leo, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 23/06/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23/06/1991 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Cagliari, anno 1991, numero 353, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2) Ordinare lo scambio del reciproco consenso delle parti all'espatrio.
Pag. 2 di 4 Part 3) La sig.ra vivrà in Sinnai (CA) alla Via Montanaru n. 38, immobile nella sua disponibilità.
4) Il sig. vivrà all'estero, presso la residenza indicata nel ricorso. CP_1
5) Confermare a carico del sig. il mantenimento a favore del Controparte_1 proprio figlio maggiorenne non ancora autosufficiente per Persona_1
l'importo di € 1.000,00 con versamento diretto su apposito c/c personale intestato al figlio senza previsione di adeguamento automatico Per_1 secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, vista la situazione reddituale del sig. che non soggiace al regime fiscale Controparte_1 italiano.
6) Porre a carico del sig. il versamento del 100% delle spese Controparte_1 straordinarie del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente Per_1
per l'individuazione e regolamentazione delle quali si fa integrale
[...] richiamo alle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli, approvate dal Consiglio Nazionale Forense il 14 luglio 2017, alle quali i genitori si conformeranno, fatte salve le specifiche del presente accordo, debitamente documentate.
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di avere definito concordemente ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale, e di non avere nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, neppure a titolo di mantenimento, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso secondo le modalità che seguono:
- revocare, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. quale Controparte_1 contributo al mantenimento del coniuge Parte_1
- il sig. si obbliga a versare a titolo di una tantum alla Controparte_1 sig.ra previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale Parte_1
e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di € 16.200,00 da versarsi in un'unica soluzione ad esito della pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed in ogni caso solo successivamente alla rinuncia alla domanda di pignoramento presso terzi notificato in data 29.05.2025, pendente nanti il Tribunale di Cagliari, e al conseguente svincolo del conto corrente in essere presso n. 001 1457662-2 intestato al Sig. Controparte_2 Controparte_1 attualmente pignorato;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
Pag. 3 di 4 Part I presenti accordi vengono sottoscritti dai sig.ri e altresì ad CP_1 integrale tacitazione di ogni rispettiva pretesa ed a completa definizione transattiva di ogni rapporto, coniugale e non, ed anche e soprattutto a totale definizione del procedimento di pignoramento presso terzi attualmente pendente nanti l'Intestato Tribunale di Cagliari, donde le stesse parti null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'una dall'altra per qualsiasi titolo e/o ragione nei reciproci confronti, se non l'esecuzione dell'odierna convenzione.
Part La sig.ra si obbliga a rinunciare alla domanda di pignoramento presso terzi notificato in data 29.05.2025, pendente nanti il Tribunale di Cagliari, quindi abbandonare il suddetto giudizio di pignoramento presso terzi, se ancora da iscrivere o di rinunciarvi se già iscritto, dando incarico in tal senso al proprio legale di fiducia affinché quest'ultimo dia atto del presente raggiunto accordo, depositi, anche congiuntamente con il legale del sig.
eventuali rinunce e/o istanze di estinzione del procedimento e venga CP_1 trasmessa ogni più opportuna comunicazione e/o provvedimento al terzo pignorato affinché venga adottato ogni idoneo adempimento in ordine allo svincolo del conto corrente in essere presso n. 001 Controparte_2
1457662-2 intestato al Sig. attualmente gravato da Controparte_1 pignoramento.
La rinuncia da parte della sig.ra alla domanda di pignoramento Parte_1 presso terzi notificato in data 29.05.2025, pendente nanti il Tribunale di Cagliari, con il conseguente svincolo del conto corrente in essere presso n. 001 1457662-2 intestato al sig. Controparte_2 Controparte_1 attualmente pignorato, costituiscono condizioni essenziali, prodromiche e necessarie al perfezionamento del presente accordo, in esecuzione del quale il sig. stesso, successivamente al suddetto svincolo del c/c, potrà CP_1 rientrare nella disponibilità delle somme e procedere al pagamento dell'una tantum come sopra disciplinato.
8) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale, oltre a quanto sopra disciplinato.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 16/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6369 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Manca, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniele Leo, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 23/06/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23/06/1991 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Cagliari, anno 1991, numero 353, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2) Ordinare lo scambio del reciproco consenso delle parti all'espatrio.
Pag. 2 di 4 Part 3) La sig.ra vivrà in Sinnai (CA) alla Via Montanaru n. 38, immobile nella sua disponibilità.
4) Il sig. vivrà all'estero, presso la residenza indicata nel ricorso. CP_1
5) Confermare a carico del sig. il mantenimento a favore del Controparte_1 proprio figlio maggiorenne non ancora autosufficiente per Persona_1
l'importo di € 1.000,00 con versamento diretto su apposito c/c personale intestato al figlio senza previsione di adeguamento automatico Per_1 secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, vista la situazione reddituale del sig. che non soggiace al regime fiscale Controparte_1 italiano.
6) Porre a carico del sig. il versamento del 100% delle spese Controparte_1 straordinarie del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente Per_1
per l'individuazione e regolamentazione delle quali si fa integrale
[...] richiamo alle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli, approvate dal Consiglio Nazionale Forense il 14 luglio 2017, alle quali i genitori si conformeranno, fatte salve le specifiche del presente accordo, debitamente documentate.
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di avere definito concordemente ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale, e di non avere nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, neppure a titolo di mantenimento, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso secondo le modalità che seguono:
- revocare, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. quale Controparte_1 contributo al mantenimento del coniuge Parte_1
- il sig. si obbliga a versare a titolo di una tantum alla Controparte_1 sig.ra previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale Parte_1
e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di € 16.200,00 da versarsi in un'unica soluzione ad esito della pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed in ogni caso solo successivamente alla rinuncia alla domanda di pignoramento presso terzi notificato in data 29.05.2025, pendente nanti il Tribunale di Cagliari, e al conseguente svincolo del conto corrente in essere presso n. 001 1457662-2 intestato al Sig. Controparte_2 Controparte_1 attualmente pignorato;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
Pag. 3 di 4 Part I presenti accordi vengono sottoscritti dai sig.ri e altresì ad CP_1 integrale tacitazione di ogni rispettiva pretesa ed a completa definizione transattiva di ogni rapporto, coniugale e non, ed anche e soprattutto a totale definizione del procedimento di pignoramento presso terzi attualmente pendente nanti l'Intestato Tribunale di Cagliari, donde le stesse parti null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'una dall'altra per qualsiasi titolo e/o ragione nei reciproci confronti, se non l'esecuzione dell'odierna convenzione.
Part La sig.ra si obbliga a rinunciare alla domanda di pignoramento presso terzi notificato in data 29.05.2025, pendente nanti il Tribunale di Cagliari, quindi abbandonare il suddetto giudizio di pignoramento presso terzi, se ancora da iscrivere o di rinunciarvi se già iscritto, dando incarico in tal senso al proprio legale di fiducia affinché quest'ultimo dia atto del presente raggiunto accordo, depositi, anche congiuntamente con il legale del sig.
eventuali rinunce e/o istanze di estinzione del procedimento e venga CP_1 trasmessa ogni più opportuna comunicazione e/o provvedimento al terzo pignorato affinché venga adottato ogni idoneo adempimento in ordine allo svincolo del conto corrente in essere presso n. 001 Controparte_2
1457662-2 intestato al Sig. attualmente gravato da Controparte_1 pignoramento.
La rinuncia da parte della sig.ra alla domanda di pignoramento Parte_1 presso terzi notificato in data 29.05.2025, pendente nanti il Tribunale di Cagliari, con il conseguente svincolo del conto corrente in essere presso n. 001 1457662-2 intestato al sig. Controparte_2 Controparte_1 attualmente pignorato, costituiscono condizioni essenziali, prodromiche e necessarie al perfezionamento del presente accordo, in esecuzione del quale il sig. stesso, successivamente al suddetto svincolo del c/c, potrà CP_1 rientrare nella disponibilità delle somme e procedere al pagamento dell'una tantum come sopra disciplinato.
8) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale, oltre a quanto sopra disciplinato.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 16/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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