CA
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 650/2023 avente ad oggetto: giudizio di rinvio da Cassazione – risarcimento danni per mancato puntuale recepimento della direttiva 2004/80/CE promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Stefano Commodo e Gaetano Amedeo Catalano che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Contro
in persona del (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura dello Stato di Torino, domiciliataria in P.IVA_1
via Arsenale n. 21;
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Udienza di rimessione della causa in decisione del 4.3.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, pagina 1 di 14 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e reietta,
In ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza di rinvio della Corte di Cassazione n° 4228/2023 ed in riforma della sentenza del Tribunale di Torino N° 2067 del 18.04.2017
Nel merito
-Accertare e dichiarare la responsabilità civile della in persona Controparte_1
del Ministri pro tempore, per la mancata e/o non corretta e/o non integrale Controparte_3
attuazione della Direttiva 2004/80/CE e, più nello specifico, della norma ivi contenuta che dal 1° luglio
2005 impone agli Stati membri dell'Unione Europea di garantire “adeguato” ed “equo” ristoro a tutte le vittime, ivi compresi i residenti, di reati violenti ed intenzionali;
-Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la in persona Controparte_1 del pro tempore, ad erogare a titolo di risarcimento, l'indennizzo Controparte_4
che sarebbe stato dovuto, laddove fosse stata data tempestiva, completa e corretta attuazione alla
Direttiva 2004/80/CE, per i danni, patrimoniali e non patrimoniali (morali, biologici, esistenziali), tutti subiti e patendi dall'attrice a causa e per effetto del reato violento ed intenzionale subito in data
22.10.2011 nella misura accertanda in corso di causa in via equitativa (comunque equa ed adeguata), con rivalutazione monetaria e interessi, anche compensativi, dal fatto al soddisfo;
-Condannare altresì la in persona del Controparte_1 Controparte_4
pro tempore, alla rifusione di tutte le spese (legali, stragiudiziali e giudiziali), competenze
[...]
ed onorari di tutti i gradi di giudizio, oltre il 15% di spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese, diritti ed onorari successivi e occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
PER PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE:
Rigettarsi perché inammissibile e, in ogni caso, infondato l'avversario atto di citazione in appello in riassunzione.
Con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il precedente giudizio
Con atto di citazione notificato in data 25.2.2015, ha evocato in giudizio la Parte_1 [...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali patiti a seguito dei reati violenti e intenzionali subiti, previo accertamento della responsabilità dello Stato italiano per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione della pagina 2 di 14 direttiva 2004/80/CE, che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di garantire “adeguato” ed
“equo” ristoro alle vittime di reati violenti e intenzionali;
a fondamento della domanda ha esposto di essere stata vittima dei reati di violenza sessuale e lesioni commessi in data 22.10.2011 da Persona_1
come accertato con sentenza penale passata in giudicato, e di avere un diritto soggettivo ad
[...] ottenere un indennizzo ai sensi dell'art. 12 della direttiva citata, dovuto nonostante l'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo di attuazione della direttiva.
La è stata dichiarata contumace. Controparte_1
Il Tribunale di Torino, con sentenza n.2067/2017, ha rigettato la domanda ritenendo che l'attrice non avesse provato la sussistenza del nesso causale tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il danno subito, in quanto anche qualora lo Stato avesse provveduto alla tempestiva attuazione della direttiva, non sarebbe stata soddisfatta una delle condizioni poste dalla normativa per ottenere l'indennizzo, ovvero la dimostrata impossibilità di esercitare la pretesa nei confronti del responsabile dei reati in quanto incapiente o non identificato, quindi la prova dell'insolvenza del responsabile. ha proposto appello avverso tale sentenza, di cui ha chiesto la riforma con Parte_1
accoglimento della domanda svolta in primo grado, allegando che la direttiva non imponeva una prova rigorosa dell'incapienza del reo né la sua preventiva escussione, e che in ogni caso era stata fornita la prova dell'incapienza mediante presunzioni.
La costituendosi, eccepiva l'infondatezza dell'appello e chiedeva Controparte_1
di confermare la sentenza impugnata.
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza n.2120/2018, ha ritenuto infondato l'appello, dando atto del superamento dell'inadempienza dello Stato italiano, per avere il medesimo dato esecuzione alla direttiva con L. 122/2016 poi modificata dalla L. 167/2017, con effetto retroattivo e con efficacia generale;
e rilevando che tali leggi non avevano eliminato la condizionalità richiesta del previo esperimento dell'azione risarcitoria nei confronti dell'autore del reato, salvi i casi in cui l'autore fosse rimasto ignoto o avesse chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio;
non ritenendo soddisfatta tale condizione, ha rigettato l'appello confermando la sentenza del Tribunale. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello. Parte_1
La del Consiglio dei Ministri ha resistito depositando controricorso. CP_1
La sentenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4228/2023 depositata il 10.2.2023, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese;
ha in particolare rilevato che:
pagina 3 di 14 -il primo motivo, con cui la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della direttiva
2004/80/CE in merito all'erronea interpretazione sulla sussistenza dell'inadempimento grave e manifesto dell'Italia, che la Corte d'Appello ha ritenuto irrilevante a fronte della sopravvenuta normativa nazionale con efficacia retroattiva, è fondato;
-la domanda di risarcimento del danno nei confronti dello Stato per omessa o tardiva attuazione della direttiva fa sorgere in capo allo Stato membro una responsabilità di natura contrattuale;
l'accesso ai benefici previsti dal diritto UE in base ad una legge interna, tardivamente emanata dallo Stato, non sana l'inadempimento pregresso e non determina la cessazione della materia del contendere, rimanendo l'interesse della ricorrente a una risposta in ordine al danno conseguente alla tardiva attuazione;
in tal senso si è già espressa la Corte di Cassazione 26757/2020 secondo la quale < eurounitario dello Stato, alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati membri, con riguardo ai cittadini UE e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere alle stesse vittime un indennizzo “equo” ed “adeguato”; tale risarcimento va ricondotto allo schema della responsabilità “contrattuale” per inadempimento dell'obbligazione “ex lege” dello Stato ed il criterio parametrico basilare per la sua valutazione e liquidazione, al di là dell'eventuale sussistenza di un maggiore pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, è costituito dall'ammontare dell'indennizzo che la vittima avrebbe avuto “ab origine” come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale alla Direttiva non tempestivamente attuata. Per converso, il menzionato indennizzo ex art. 12, paragrafo 2, citato, concerne una prestazione indennitaria stabilita dalla legge come effetto dell'attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all'UE e prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito il quale, nel sistema della responsabilità civile, di fonte sia contrattuale che aquiliana, si pone, invece, come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno>>; ne consegue che la decisione della Corte d'Appello di ritenere sanato l'inadempimento pregresso dello Stato con l'entrata in vigore delle specifiche leggi di attuazione, contrasta con la giurisprudenza di questa Corte ed anche con quanto affermato dalla Corte di Giustizia, secondo la quale il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che il regime di responsabilità è applicabile perché lo Stano membro non ha trasposto in tempo utile l'art.12 par.2 della direttiva nei confronti delle vittime residenti in detto Stato membro, nel cui territorio il reato intenzionale violento sia stato commesso;
-anche il secondo motivo, con cui la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della direttiva in merito all'errata interpretazione dell'obbligatorietà del previo esperimento della procedura esecutiva nei confronti del reo, quale necessario requisito per l'accesso all'indennizzo, è fondato;
pagina 4 di 14 -la circostanza che la legge nazionale abbia introdotto la condizione del preventivo infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato, se rileva quanto all'azione diretta ad ottenere l'indennizzo ai sensi della normativa interna, non rileva quanto alla verifica della corretta attuazione della direttiva UE;
il Considerando 10 della direttiva, a mente del quale le vittime del reato, in molti casi non possono ottenere un risarcimento dall'autore del reato in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o perseguito, pone in rilievo come la ratio della direttiva sia rappresentata dalla necessità di ovviare alle oggettive difficoltà che la vittima del reato può incontrare nel conseguire il risarcimento del danno patito, in conseguenza di fattori diversi attinenti alla persona del reo (privo di risorse economiche sufficienti, non individuabile o non perseguibile) come statuito da Cass
26757/2020; sussiste dunque il vizio dedotto in quanto il presupposto del richiesto risarcimento non è il preventivo e infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato, bensì
l'esistenza, appunto, di una “oggettiva difficoltà” nel conseguire il risarcimento, e ciò sulla base di
“fattori diversi” tra i quali anche l'assenza di risorse economiche sufficienti in capo al medesimo, desumibili da una serie di indicatori esposti nel ricorso secondo quanto richiesto dalla direttiva;
inoltre nel momento in cui la domanda è stata proposta, prima dell'emanazione della norma interna, tale condizione non era prevista e quindi non era esigibile quale condizione per la proposizione della domanda;
-il giudice del rinvio, all'esito del riesame sulla base dei principi fissati, determinerà anche il quantum risarcibile.
Il presente giudizio di rinvio.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato il 10.5.2023, ha riassunto il giudizio Parte_1
innanzi a questa Corte d'Appello richiamando i propri precedenti atti e chiedendo, alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione, la riforma della sentenza del Tribunale con accoglimento delle domande riportate in epigrafe.
Ha in particolare allegato che: in ordine all'an debeatur, a fronte del reato di stupro e rapina pacificamente subito, la sig.ra rientra tra il novero delle vittime di un reato intenzionale e violento Pt_1
che, in forza della direttiva 2004/80/CE, hanno diritto a percepire un indennizzo equo e adeguato, che lo Stato le ha sinora negato, sussistendo la responsabilità risarcitoria invocata come sostanzialmente già riconosciuto dalla Corte di Cassazione;
in ordine al quantum, il danno consiste nel mancato ottenimento di un indennizzo equo e adeguato, previsto dalla direttiva;
il criterio dell'equità richiede che nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si consideri la gravità intrinseca del reato,
pagina 5 di 14 mentre il criterio dell'adeguatezza impone di individuare parametri di personalizzazione che consentano di tenere conto delle circostanze soggettive e oggettive del concreto accadimento criminoso violento;
sebbene risarcimento e indennizzo si differenzino concettualmente e giuridicamente, nel loro concreto ammontare tendono ad avvicinarsi perché anche l'indennizzo deve comunque rispondere ai criteri dell'equità e dell'adeguatezza (Cass. 234141/2022); per far sì che la liquidazione dell'indennizzo tenda ad avvicinarsi a quella risarcitoria, si ritiene che la loro differenza non possa superare il 20%; gli attuali indennizzi della normativa nazionale non sono equi ed adeguati, come rilevato dalla CGUE con la sentenza 16.7.2020 in ordine all'indennizzo per il caso di violenza sessuale, all'epoca di € 4.800,00, con principi applicabili anche all'attuale importo di € 25.000,00; nel caso di specie il danno può essere quantificato, già tenendo conto della riduzione del 20%, in € 150.000,00, importo che risulta adeguato e proporzionato, come ritenuto per un caso analogo da Cass. civ. 14943/2022. Propone pertanto la liquidazione del danno di € 150.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
La costituendosi, ha richiamato i precedenti atti formulando le Controparte_1
conclusioni riportate in epigrafe.
Ha eccepito l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio di rinvio nella parte in cui propone per la prima volta le questioni relative all'equità e all'adeguatezza dell'indennizzo fissato dal legislatore nazionale, ai sensi della L. 122/2016 modificata dalla L. 167/2017 e poi dalla L.145/2018, con decreto interministeriale 22.11.2019, fuoriuscendo dal perimetro dell'unica originaria domanda di risarcimento per mancata, incompleta o intempestiva trasposizione della direttiva relativa all'indennizzo delle vittime di reato;
nel merito ha eccepito l'infondatezza delle domande di controparte, rilevando che:
l'Italia ha attuato la direttiva prevedendo un sistema di indennizzo equo e adeguato delle vittime dei reati intenzionali e violenti, che per il delitto di violenza sessuale prevede l'erogazione della somma di
€ 25.000,00, oltre ad un incremento di una somma equivalente alle spese mediche ed assistenziali documentate fino ad un massimo di € 10.000,00; pertanto, ai sensi della normativa nazionale in vigore, la misura del risarcimento dovuto può ammontare, a tutto voler concedere, a € 25.000,00; come statuito da Cass. civ. 23414/2022, il parametro per determinare il danno risarcibile è costituito anzitutto dalla misura dell'indennizzo che la vittima avrebbe avuto ab origine come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale alla direttiva, tuttavia il danneggiato può dimostrare l'esistenza di perdite supplementari patite per il fatto di non aver potuto usufruire, nel momento previsto, dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva;
nel caso di specie controparte non ha allegato né provato l'esistenza di tali perdite supplementari;
la sentenza della Corte d'Appello di Torino
1151/2022, che si richiama, ha già rilevato l'infondatezza delle tesi di controparte;
nulla deve essere riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria.
pagina 6 di 14 La decisione
L'eccezione di inammissibilità proposta dalla è infondata. Controparte_1
La questione relativa all'equità e all'adeguatezza dell'indennizzo dovuto attiene alla domanda, proposta con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, di accertare la responsabilità dello Stato italiano, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione della direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati membri dell'Unione Europea di garantire equo e adeguato indennizzo alle vittime di reati violenti e intenzionali;
l'argomento relativo all'equità e all'adeguatezza dell'indennizzo previsto dal legislatore nazionale (in attuazione della direttiva) con decreto interministeriale 22.11.2019, ai sensi della L. 122/2016 modificata con L.
167/2017 e con L.145/2018, costituisce pertanto mera difesa e non domanda autonoma e diversa.
Né potrebbe trattarsi di domanda inammissibile per novità, considerato che la normativa nazionale è stata introdotta in corso di causa (la L.122/2016 nel corso del giudizio di primo grado, il decreto
22.11.2019 dopo la proposizione del ricorso per cassazione) e che la sig.ra ne ha contestato la Pt_1
conformità ai parametri di equità e adeguatezza fissati dalla direttiva;
così la sentenza del Tribunale dà atto che parte attrice, in merito alla L. 122/2016, ne “ha stigmatizzato il contenuto, ritenuto sotto molti profili in contrasto con la direttiva”; l'atto di appello dedica il paragrafo 6 all'inapplicabilità della
L.122/2016 e all'inadeguatezza e iniquità degli indennizzi previsti dal relativo decreto attuativo del
2017; il medesimo concetto è ribadito nel ricorso per cassazione;
solo con il decreto interministeriale
22.11.2019 l'indennizzo è poi stato innalzato a € 25.000,00 e le relative censure non possono che essere fatte valere nel presente giudizio di rinvio.
Nel merito, premesso che questa Corte è tenuta ad applicare i principi di diritto enunciati dalla
Cassazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., deve ritenersi accertata (nell'an) la sussistenza della responsabilità risarcitoria della Controparte_1
La Cassazione ha infatti stabilito che:
-alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati membri, con riguardo ai cittadini UE e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere alle stesse vittime un indennizzo equo e adeguato;
si tratta di responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, che non ha trasposto in tempo utile la norma della direttiva nei confronti delle vittime residenti nello Stato membro UE, nel cui territorio il reato intenzionale violento
è stato commesso;
pagina 7 di 14 -il presupposto del richiesto risarcimento non è, secondo la direttiva, il preventivo infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato, ma l'esistenza di una oggettiva difficoltà nel conseguire il risarcimento, sulla base di fattori diversi tra i quali anche l'assenza di risorse economiche sufficienti in capo al medesimo, desumibili da una serie di indicatori esposti nel ricorso per cassazione della sig.ra secondo quanto richiesto dalla direttiva;
peraltro nel momento in cui la Pt_1
domanda è stata proposta dalla sig.ra la condizione (poi introdotta dalla legge nazionale) del Pt_1
previo infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva non era prevista e quindi non era esigibile quale condizione per la proposizione della domanda.
Risulta inoltre definitivamente accertato con la sentenza del Tribunale, non oggetto di successiva censura sul punto, che è stata vittima di reati intenzionali violenti commessi in Italia (la Parte_1
circostanza è peraltro documentata dalla sentenza penale passata in giudicato e non è contestata;
precisamente è stato condannato per i reati di violenza sessuale, rapina e lesioni Persona_1
personali commessi in data 22.10.2021 ai danni di . Parte_1
Sussistono quindi tutti i requisiti per riconoscere la responsabilità risarcitoria dello Stato.
La stessa nel presente giudizio di rinvio, riconosce che la Controparte_1
Cassazione, accogliendo i motivi di gravame, ha rinviato la causa alla Corte d'Appello sulla quantificazione della domanda risarcitoria, non svolgendo specifiche contestazioni sull'an debeatur.
In ordine alla quantificazione del danno, la Corte condivide e richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le precedenti sentenze di questa sezione n.1151/2022 pubblicata il 3.11.2022,
n.784/2023 pubblicata il 11.8.2023, n. 955/2024 pubblicata il 22.11.2024.
Poiché il presente giudizio verte sulle conseguenze risarcitorie dell'inadempimento dello Stato italiano nell'attuazione della direttiva n. 2004/80/CE, occorre assumere come riferimento la quantificazione dell'indennizzo previsto dalla legislazione interna nel frattempo emanata.
La stessa pronuncia della Cassazione, da cui origina il presente giudizio di rinvio, rileva che il criterio parametrico basilare per la liquidazione del danno da risarcire è costituito dall'ammontare dell'indennizzo che la vittima avrebbe avuto ab origine come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale alla direttiva, non tempestivamente attuata.
Infatti, se la legge attuativa interna fosse intervenuta tempestivamente a seguito del corretto adempimento dello Stato, la sig. avrebbe dovuto e potuto fare riferimento solo ad essa, con la Pt_1
precisazione che la direttiva europea attuata non prevede il risarcimento del danno subito dalla vittima di reato violento intenzionale, ma un indennizzo nell'ipotesi di oggettive difficoltà ad ottenere il risarcimento dal soggetto tenuto, che è l'autore dell'illecito.
pagina 8 di 14 Non è pertanto possibile parametrare l'indennizzo sull'entità del risarcimento del danno, perché si tratta di importi riconosciuti con finalità diverse e non sovrapponibili: il primo rientra nell'ambito della solidarietà sociale per crimini considerati odiosi, nell'ipotesi in cui la vittima non possa concretamente fruire di alcun supporto economico correlato al danno effettivamente subito, ed è corrisposto fruendo degli accantonamenti stanziati dallo Stato membro sulla base di valutazioni di sostenibilità finanziaria;
il secondo mira a elidere tutte le conseguenze, economiche e non, del reato commesso e deve essere interamente versato dall'autore - e non dalla collettività - in modo esaustivo e con tutte le risorse patrimoniali di cui dispone.
L'art. 12 par. 2 della direttiva 204/80/CE richiede che il sistema previsto dagli Stati membri, di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, “garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime”.
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 16.7.2020 nella causa C-129/19, promossa su rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione (che ha poi pronunciato la sentenza n. 26757/2020), ha interpretato l'art. 12 par. 2 citato “nel senso che un indennizzo forfettario concesso alle vittime di violenza sessuale sulla base di un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può essere qualificato come «equo ed adeguato», ai sensi di tale disposizione, qualora sia fissato senza tenere conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime, e non rappresenti quindi un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito”.
Nella motivazione la CGUE premette che: “il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 debba essere interpretato nel senso che un indennizzo forfettario di
EUR 4 800” (era all'epoca vigente in Italia il D.M. 31.8.2017 per la quantificazione degli indennizzi),
“concesso alle vittime di violenza sessuale in base a un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti debba essere qualificato come «equo ed adeguato» ai sensi di tale disposizione”, e osserva che: non indicando la direttiva l'importo dell'indennizzo che si presume equo ed adeguato, né modalità di determinazione, la disposizione “riconosce agli Stati membri un margine di discrezionalità a tal fine”; occorre considerare che l'indennizzo “non deve essere versato dall'autore stesso delle violenze di cui trattasi, bensì dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio il reato è stato commesso, conformemente all'articolo 2 di tale direttiva, mediante un sistema nazionale di indennizzo di cui occorre assicurare la sostenibilità finanziaria al fine di garantire un indennizzo equo ed adeguato a tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio dello Stato membro interessato”; pertanto l'indennizzo equo ed adeguato “non deve necessariamente corrispondere al risarcimento del danno che può essere accordato, a carico dell'autore di un reato intenzionale violento, alla vittima di tale reato. Di conseguenza, tale indennizzo non deve necessariamente garantire pagina 9 di 14 un ristoro completo del danno materiale e morale subito dalla vittima”; “spetta in definitiva al giudice nazionale garantire, alla luce delle disposizioni nazionali che hanno istituito il sistema di indennizzo di cui trattasi, che la somma assegnata a una vittima di un reato intenzionale violento in forza di tale sistema costituisca «un indennizzo equo ed adeguato», ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80”; precisando che “uno Stato membro eccederebbe il margine di discrezionalità accordato…se le sue disposizioni nazionali prevedessero un indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti puramente simbolico o manifestamente insufficiente alla luce della gravità delle conseguenze del reato per tali vittime”, in quanto “l'indennizzo concesso a tali vittime rappresenta un contributo al ristoro del danno materiale e morale subito da queste ultime. Detto contributo può essere considerato «equo ed adeguato» se compensa, in misura appropriata, le sofferenze alle quali esse sono state esposte”; rilevando “alla luce delle caratteristiche del sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti istituito dalla Repubblica italiana, che l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva
2004/80 non può essere interpretato nel senso che osta a un indennizzo forfettario di tali vittime, in quanto la somma forfettaria assegnata a ciascuna vittima può variare a seconda della natura delle violenze subite”, ma che “Tuttavia, lo Stato membro che opti per un siffatto regime di indennizzo deve provvedere affinché la misura degli indennizzi sia sufficientemente dettagliata, così da evitare che l'indennizzo forfettario previsto per un determinato tipo di violenza possa rivelarsi, alla luce delle circostanze di un caso particolare, manifestamente insufficiente”; e “Per quanto riguarda, in particolare, la violenza sessuale, occorre rilevare che si tratta di un reato, tra quelli intenzionali violenti, che può provocare le conseguenze più gravi…Pertanto, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, un importo forfettario di EUR 4 800 per l'indennizzo della vittima di violenza sessuale non sembra corrispondere, prima facie, a un «indennizzo equo ed adeguato», ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80”.
Alla luce di quanto esposto, la misura dell'indennizzo è rimessa alla discrezionalità del legislatore, con l'unico limite identificato nella garanzia di un ristoro equo e adeguato, che presuppone una differenziazione per categorie di reati violenti che tenga conto della loro specificità, e quindi della particolare lesività per la vittima.
Valorizzando la funzione dell'indennizzo, diversa da quella del risarcimento del danno, si desume che i profili di adeguatezza ed equità richiedono che il ristoro tenga conto delle caratteristiche di ogni specifica categoria di reato intenzionale violento, permettendo così un adeguamento a seconda del tipo di illecito separatamente considerato;
l'equità e l'adeguatezza non giustificano invece, all'interno della stessa tipologia di reato, differenziazioni discrezionali basate sulla gravità del caso concreto, che potrebbero provocare un'ingiustificata disparità di trattamento (con valutazione da effettuare su dati pagina 10 di 14 non sufficientemente oggettivabili e quindi rimessi alla sensibilità dell'interprete) tra illeciti caratterizzati da particolare odiosità e gravità per la loro devastante incidenza sulla persona tanto sul piano fisico che sul piano psichico.
L'indennizzo a cui fa riferimento la direttiva non costituisce, quindi, la diretta e completa contropartita economica delle gravi conseguenze fisiche e psichiche subite dalla vittima di un reato violento intenzionale (che la stessa potrebbe legittimamente pretendere dal reo), ma un ristoro del danno materiale e morale per la vittima, che non sarebbe conseguibile in assenza di specifica disposizione normativa, da parte della collettività (nei limiti delle risorse disponibili, destinate a tal fine da ogni
Stato membro), quando vi siano oggettive difficoltà nell'ottenere il giusto e integrale risarcimento del danno da parte del soggetto che lo ha provocato.
Si ritiene in conclusione corretto, al fine di quantificare il danno da risarcire, avere riguardo all'importo dell'indennizzo attualmente previsto dal legislatore nazionale, in attuazione della direttiva e tenendo conto dei rilievi della CGEU sopra esaminati.
Come sopra esposto, lo Stato italiano ha attuato la direttiva n.2004/80/CE con la L. 122/2016, modificata con L. 167/2017 e con L. 145/2018, e ha infine adottato, in sostituzione del D.M. 31.8.2017
(che prevedeva per le vittime del reato di violenza sessuale l'indennizzo di € 4.800,00, censurato dalla
CGUE nella pronuncia illustrata), il decreto interministeriale 22.11.2019 che, prevedendo nuove misure degli indennizzi forfettariamente quantificati, ha stabilito (all'art. 1 comma 1 lett. c) che, per quanto riguarda il reato di violenza sessuale, l'indennizzo ammonta a € 25.000,00, con possibilità̀ di incremento (in base al comma 2 della medesima disposizione) per una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di € 10.000,00.
La nuova parametrazione della misura dell'indennizzo previsto per le vittime di violenza sessuale, forfettariamente quantificato, tenuto conto delle risorse economiche stanziate dallo Stato a tal fine, si ritiene rispettosa dei criteri individuati dalla CGEU per valutarne positivamente l'equità e adeguatezza.
Sono pertanto infondate, per tutte le considerazioni che precedono, le contrarie deduzioni svolte dalla ricorrente in riassunzione, precisando che la pronuncia Cass. civ. 14943/2022 invocata (al fine di ritenere dovuto un risarcimento di € 150.000,00), non esamina la questione dell'indennizzo ora previsto dal legislatore nazionale, in quanto le sentenze di primo e secondo grado erano state pronunciate (nel
2014 e nell'aprile 2017) prima dell'emissione dei decreti che hanno quantificato gli indennizzi e non era stato formulato motivo di ricorso in cassazione sul punto.
A favore della sig.ra viene riconosciuto quale danno, oltre all'importo “base” di € 25.000,00, Pt_1 anche l'incremento di ulteriori € 10.000,00, pur in mancanza di spese documentate, osservando che:
pagina 11 di 14 -si deve ritenere provato per presunzioni che ella abbia avuto la necessità di fruire di terapie, sia fisiche che psichiche, adeguate e protratte nel tempo, sostenendone i relativi costi, tenuto conto della particolare gravità e violenza del fatto, integrante i reati di violenza sessuale, lesioni personali e rapina;
come si evince dalla sentenza penale di condanna, (che all'epoca aveva 33 anni), al Parte_1
rientro alla propria abitazione, è stata aggredita alle spalle dal reo, il quale con volto coperto da passamontagna e con la minaccia del coltello, l'ha costretta ad un rapporto orale e poi ad un rapporto vaginale, successivamente rapinandola, in un lasso di tempo di quasi un'ora;
-l'impossibilità di documentazione delle spese è correlata causalmente alla tardiva emanazione della normativa nazionale che ora prevede la necessità della prova relativa.
Sulla somma liquidata di € 35.000,00 gli interessi legali spettano con decorrenza dalla messa in mora, e quindi nel caso di specie dalla notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, in assenza di precedenti richieste di pagamento alla Controparte_1
Il diritto all'indennizzo, al quale il risarcimento è parametrato, sarebbe sorto non in via automatica con la commissione del reato o con il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, ma con la richiesta all'autorità competente, dopo la verifica dell'oggettiva difficoltà di ottenere il risarcimento dal reo.
L'importo dell'indennizzo preso a riferimento per la determinazione del danno è stato quantificato nel
2019 e deve ritenersi attuale;
si tratta di somma di denaro predeterminata nel suo ammontare e non vi è spazio per una rivalutazione monetaria.
Il tasso di interesse applicabile dalla stessa data è quello di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., come specificamente richiesto, tenuto conto della pronuncia Cass. civ. 61/2023, secondo cui “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione”.
Le spese di lite
Visto l'esito complessivo della causa, le spese di lite di tutti i gradi e fasi vengono poste a carico della in applicazione del principio di soccombenza. Controparte_1
I compensi vengono liquidati ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa secondo il decisum (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e dell'attività
pagina 12 di 14 effettivamente svolta (con esclusione della fase istruttoria, non svolta, salvo che nel giudizio di primo grado) nei seguenti importi:
-per il giudizio di primo grado € 1.701,00 per fase di studio (valore medio), € 1.204,00 per fase introduttiva (valore medio), € 903,00 per fase istruttoria (valore minimo, essendo controparte contumace e non essendo stata svolta istruttoria orale), € 1.453,00 per fase decisionale (valore minimo, essendo controparte contumace), pari a totali € 5.261,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
-per il giudizio d'appello (tutti valori medi) € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.470,00 per fase decisionale, per totali € 6.946,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
-per il giudizio di cassazione (valori medi) € 2.336,00 per fase di studio, € 1.969,00 per fase introduttiva, € 1.208,00 per fase decisionale, per totali € 5.513,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
-per il presente giudizio di rinvio (valori medi) € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.470,00 per fase decisionale, per totali € 6.946,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. introdotto da , a Parte_1
seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 4228/2023 depositata il 10.2.2023, nei confronti della Controparte_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
-accoglie la domanda di e, conseguentemente, Parte_1
-dichiara tenuta e condanna la in persona del Controparte_1 Controparte_2
, a pagare a la somma di € 35.000,00 oltre agli interessi al tasso di cui
[...] Parte_1 all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 25.2.2015 al saldo;
-dichiara tenuta e condanna la a pagare a , a titolo Controparte_1 Parte_1
di rimborso delle spese processuali, le seguenti somme:
--per il giudizio di primo grado € 5.261,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
pagina 13 di 14 --per il giudizio d'appello € 6.946,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, metà contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
-.per il giudizio di cassazione € 5.513,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, metà contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
--per il presente giudizio di rinvio € 6.946,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, metà contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 7.3.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 650/2023 avente ad oggetto: giudizio di rinvio da Cassazione – risarcimento danni per mancato puntuale recepimento della direttiva 2004/80/CE promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Stefano Commodo e Gaetano Amedeo Catalano che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Contro
in persona del (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura dello Stato di Torino, domiciliataria in P.IVA_1
via Arsenale n. 21;
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Udienza di rimessione della causa in decisione del 4.3.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, pagina 1 di 14 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e reietta,
In ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza di rinvio della Corte di Cassazione n° 4228/2023 ed in riforma della sentenza del Tribunale di Torino N° 2067 del 18.04.2017
Nel merito
-Accertare e dichiarare la responsabilità civile della in persona Controparte_1
del Ministri pro tempore, per la mancata e/o non corretta e/o non integrale Controparte_3
attuazione della Direttiva 2004/80/CE e, più nello specifico, della norma ivi contenuta che dal 1° luglio
2005 impone agli Stati membri dell'Unione Europea di garantire “adeguato” ed “equo” ristoro a tutte le vittime, ivi compresi i residenti, di reati violenti ed intenzionali;
-Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la in persona Controparte_1 del pro tempore, ad erogare a titolo di risarcimento, l'indennizzo Controparte_4
che sarebbe stato dovuto, laddove fosse stata data tempestiva, completa e corretta attuazione alla
Direttiva 2004/80/CE, per i danni, patrimoniali e non patrimoniali (morali, biologici, esistenziali), tutti subiti e patendi dall'attrice a causa e per effetto del reato violento ed intenzionale subito in data
22.10.2011 nella misura accertanda in corso di causa in via equitativa (comunque equa ed adeguata), con rivalutazione monetaria e interessi, anche compensativi, dal fatto al soddisfo;
-Condannare altresì la in persona del Controparte_1 Controparte_4
pro tempore, alla rifusione di tutte le spese (legali, stragiudiziali e giudiziali), competenze
[...]
ed onorari di tutti i gradi di giudizio, oltre il 15% di spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese, diritti ed onorari successivi e occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
PER PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE:
Rigettarsi perché inammissibile e, in ogni caso, infondato l'avversario atto di citazione in appello in riassunzione.
Con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il precedente giudizio
Con atto di citazione notificato in data 25.2.2015, ha evocato in giudizio la Parte_1 [...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali patiti a seguito dei reati violenti e intenzionali subiti, previo accertamento della responsabilità dello Stato italiano per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione della pagina 2 di 14 direttiva 2004/80/CE, che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di garantire “adeguato” ed
“equo” ristoro alle vittime di reati violenti e intenzionali;
a fondamento della domanda ha esposto di essere stata vittima dei reati di violenza sessuale e lesioni commessi in data 22.10.2011 da Persona_1
come accertato con sentenza penale passata in giudicato, e di avere un diritto soggettivo ad
[...] ottenere un indennizzo ai sensi dell'art. 12 della direttiva citata, dovuto nonostante l'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo di attuazione della direttiva.
La è stata dichiarata contumace. Controparte_1
Il Tribunale di Torino, con sentenza n.2067/2017, ha rigettato la domanda ritenendo che l'attrice non avesse provato la sussistenza del nesso causale tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il danno subito, in quanto anche qualora lo Stato avesse provveduto alla tempestiva attuazione della direttiva, non sarebbe stata soddisfatta una delle condizioni poste dalla normativa per ottenere l'indennizzo, ovvero la dimostrata impossibilità di esercitare la pretesa nei confronti del responsabile dei reati in quanto incapiente o non identificato, quindi la prova dell'insolvenza del responsabile. ha proposto appello avverso tale sentenza, di cui ha chiesto la riforma con Parte_1
accoglimento della domanda svolta in primo grado, allegando che la direttiva non imponeva una prova rigorosa dell'incapienza del reo né la sua preventiva escussione, e che in ogni caso era stata fornita la prova dell'incapienza mediante presunzioni.
La costituendosi, eccepiva l'infondatezza dell'appello e chiedeva Controparte_1
di confermare la sentenza impugnata.
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza n.2120/2018, ha ritenuto infondato l'appello, dando atto del superamento dell'inadempienza dello Stato italiano, per avere il medesimo dato esecuzione alla direttiva con L. 122/2016 poi modificata dalla L. 167/2017, con effetto retroattivo e con efficacia generale;
e rilevando che tali leggi non avevano eliminato la condizionalità richiesta del previo esperimento dell'azione risarcitoria nei confronti dell'autore del reato, salvi i casi in cui l'autore fosse rimasto ignoto o avesse chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio;
non ritenendo soddisfatta tale condizione, ha rigettato l'appello confermando la sentenza del Tribunale. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello. Parte_1
La del Consiglio dei Ministri ha resistito depositando controricorso. CP_1
La sentenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4228/2023 depositata il 10.2.2023, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese;
ha in particolare rilevato che:
pagina 3 di 14 -il primo motivo, con cui la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della direttiva
2004/80/CE in merito all'erronea interpretazione sulla sussistenza dell'inadempimento grave e manifesto dell'Italia, che la Corte d'Appello ha ritenuto irrilevante a fronte della sopravvenuta normativa nazionale con efficacia retroattiva, è fondato;
-la domanda di risarcimento del danno nei confronti dello Stato per omessa o tardiva attuazione della direttiva fa sorgere in capo allo Stato membro una responsabilità di natura contrattuale;
l'accesso ai benefici previsti dal diritto UE in base ad una legge interna, tardivamente emanata dallo Stato, non sana l'inadempimento pregresso e non determina la cessazione della materia del contendere, rimanendo l'interesse della ricorrente a una risposta in ordine al danno conseguente alla tardiva attuazione;
in tal senso si è già espressa la Corte di Cassazione 26757/2020 secondo la quale < eurounitario dello Stato, alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati membri, con riguardo ai cittadini UE e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere alle stesse vittime un indennizzo “equo” ed “adeguato”; tale risarcimento va ricondotto allo schema della responsabilità “contrattuale” per inadempimento dell'obbligazione “ex lege” dello Stato ed il criterio parametrico basilare per la sua valutazione e liquidazione, al di là dell'eventuale sussistenza di un maggiore pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, è costituito dall'ammontare dell'indennizzo che la vittima avrebbe avuto “ab origine” come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale alla Direttiva non tempestivamente attuata. Per converso, il menzionato indennizzo ex art. 12, paragrafo 2, citato, concerne una prestazione indennitaria stabilita dalla legge come effetto dell'attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all'UE e prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito il quale, nel sistema della responsabilità civile, di fonte sia contrattuale che aquiliana, si pone, invece, come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno>>; ne consegue che la decisione della Corte d'Appello di ritenere sanato l'inadempimento pregresso dello Stato con l'entrata in vigore delle specifiche leggi di attuazione, contrasta con la giurisprudenza di questa Corte ed anche con quanto affermato dalla Corte di Giustizia, secondo la quale il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che il regime di responsabilità è applicabile perché lo Stano membro non ha trasposto in tempo utile l'art.12 par.2 della direttiva nei confronti delle vittime residenti in detto Stato membro, nel cui territorio il reato intenzionale violento sia stato commesso;
-anche il secondo motivo, con cui la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della direttiva in merito all'errata interpretazione dell'obbligatorietà del previo esperimento della procedura esecutiva nei confronti del reo, quale necessario requisito per l'accesso all'indennizzo, è fondato;
pagina 4 di 14 -la circostanza che la legge nazionale abbia introdotto la condizione del preventivo infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato, se rileva quanto all'azione diretta ad ottenere l'indennizzo ai sensi della normativa interna, non rileva quanto alla verifica della corretta attuazione della direttiva UE;
il Considerando 10 della direttiva, a mente del quale le vittime del reato, in molti casi non possono ottenere un risarcimento dall'autore del reato in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o perseguito, pone in rilievo come la ratio della direttiva sia rappresentata dalla necessità di ovviare alle oggettive difficoltà che la vittima del reato può incontrare nel conseguire il risarcimento del danno patito, in conseguenza di fattori diversi attinenti alla persona del reo (privo di risorse economiche sufficienti, non individuabile o non perseguibile) come statuito da Cass
26757/2020; sussiste dunque il vizio dedotto in quanto il presupposto del richiesto risarcimento non è il preventivo e infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato, bensì
l'esistenza, appunto, di una “oggettiva difficoltà” nel conseguire il risarcimento, e ciò sulla base di
“fattori diversi” tra i quali anche l'assenza di risorse economiche sufficienti in capo al medesimo, desumibili da una serie di indicatori esposti nel ricorso secondo quanto richiesto dalla direttiva;
inoltre nel momento in cui la domanda è stata proposta, prima dell'emanazione della norma interna, tale condizione non era prevista e quindi non era esigibile quale condizione per la proposizione della domanda;
-il giudice del rinvio, all'esito del riesame sulla base dei principi fissati, determinerà anche il quantum risarcibile.
Il presente giudizio di rinvio.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato il 10.5.2023, ha riassunto il giudizio Parte_1
innanzi a questa Corte d'Appello richiamando i propri precedenti atti e chiedendo, alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione, la riforma della sentenza del Tribunale con accoglimento delle domande riportate in epigrafe.
Ha in particolare allegato che: in ordine all'an debeatur, a fronte del reato di stupro e rapina pacificamente subito, la sig.ra rientra tra il novero delle vittime di un reato intenzionale e violento Pt_1
che, in forza della direttiva 2004/80/CE, hanno diritto a percepire un indennizzo equo e adeguato, che lo Stato le ha sinora negato, sussistendo la responsabilità risarcitoria invocata come sostanzialmente già riconosciuto dalla Corte di Cassazione;
in ordine al quantum, il danno consiste nel mancato ottenimento di un indennizzo equo e adeguato, previsto dalla direttiva;
il criterio dell'equità richiede che nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si consideri la gravità intrinseca del reato,
pagina 5 di 14 mentre il criterio dell'adeguatezza impone di individuare parametri di personalizzazione che consentano di tenere conto delle circostanze soggettive e oggettive del concreto accadimento criminoso violento;
sebbene risarcimento e indennizzo si differenzino concettualmente e giuridicamente, nel loro concreto ammontare tendono ad avvicinarsi perché anche l'indennizzo deve comunque rispondere ai criteri dell'equità e dell'adeguatezza (Cass. 234141/2022); per far sì che la liquidazione dell'indennizzo tenda ad avvicinarsi a quella risarcitoria, si ritiene che la loro differenza non possa superare il 20%; gli attuali indennizzi della normativa nazionale non sono equi ed adeguati, come rilevato dalla CGUE con la sentenza 16.7.2020 in ordine all'indennizzo per il caso di violenza sessuale, all'epoca di € 4.800,00, con principi applicabili anche all'attuale importo di € 25.000,00; nel caso di specie il danno può essere quantificato, già tenendo conto della riduzione del 20%, in € 150.000,00, importo che risulta adeguato e proporzionato, come ritenuto per un caso analogo da Cass. civ. 14943/2022. Propone pertanto la liquidazione del danno di € 150.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
La costituendosi, ha richiamato i precedenti atti formulando le Controparte_1
conclusioni riportate in epigrafe.
Ha eccepito l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio di rinvio nella parte in cui propone per la prima volta le questioni relative all'equità e all'adeguatezza dell'indennizzo fissato dal legislatore nazionale, ai sensi della L. 122/2016 modificata dalla L. 167/2017 e poi dalla L.145/2018, con decreto interministeriale 22.11.2019, fuoriuscendo dal perimetro dell'unica originaria domanda di risarcimento per mancata, incompleta o intempestiva trasposizione della direttiva relativa all'indennizzo delle vittime di reato;
nel merito ha eccepito l'infondatezza delle domande di controparte, rilevando che:
l'Italia ha attuato la direttiva prevedendo un sistema di indennizzo equo e adeguato delle vittime dei reati intenzionali e violenti, che per il delitto di violenza sessuale prevede l'erogazione della somma di
€ 25.000,00, oltre ad un incremento di una somma equivalente alle spese mediche ed assistenziali documentate fino ad un massimo di € 10.000,00; pertanto, ai sensi della normativa nazionale in vigore, la misura del risarcimento dovuto può ammontare, a tutto voler concedere, a € 25.000,00; come statuito da Cass. civ. 23414/2022, il parametro per determinare il danno risarcibile è costituito anzitutto dalla misura dell'indennizzo che la vittima avrebbe avuto ab origine come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale alla direttiva, tuttavia il danneggiato può dimostrare l'esistenza di perdite supplementari patite per il fatto di non aver potuto usufruire, nel momento previsto, dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva;
nel caso di specie controparte non ha allegato né provato l'esistenza di tali perdite supplementari;
la sentenza della Corte d'Appello di Torino
1151/2022, che si richiama, ha già rilevato l'infondatezza delle tesi di controparte;
nulla deve essere riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria.
pagina 6 di 14 La decisione
L'eccezione di inammissibilità proposta dalla è infondata. Controparte_1
La questione relativa all'equità e all'adeguatezza dell'indennizzo dovuto attiene alla domanda, proposta con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, di accertare la responsabilità dello Stato italiano, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione della direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati membri dell'Unione Europea di garantire equo e adeguato indennizzo alle vittime di reati violenti e intenzionali;
l'argomento relativo all'equità e all'adeguatezza dell'indennizzo previsto dal legislatore nazionale (in attuazione della direttiva) con decreto interministeriale 22.11.2019, ai sensi della L. 122/2016 modificata con L.
167/2017 e con L.145/2018, costituisce pertanto mera difesa e non domanda autonoma e diversa.
Né potrebbe trattarsi di domanda inammissibile per novità, considerato che la normativa nazionale è stata introdotta in corso di causa (la L.122/2016 nel corso del giudizio di primo grado, il decreto
22.11.2019 dopo la proposizione del ricorso per cassazione) e che la sig.ra ne ha contestato la Pt_1
conformità ai parametri di equità e adeguatezza fissati dalla direttiva;
così la sentenza del Tribunale dà atto che parte attrice, in merito alla L. 122/2016, ne “ha stigmatizzato il contenuto, ritenuto sotto molti profili in contrasto con la direttiva”; l'atto di appello dedica il paragrafo 6 all'inapplicabilità della
L.122/2016 e all'inadeguatezza e iniquità degli indennizzi previsti dal relativo decreto attuativo del
2017; il medesimo concetto è ribadito nel ricorso per cassazione;
solo con il decreto interministeriale
22.11.2019 l'indennizzo è poi stato innalzato a € 25.000,00 e le relative censure non possono che essere fatte valere nel presente giudizio di rinvio.
Nel merito, premesso che questa Corte è tenuta ad applicare i principi di diritto enunciati dalla
Cassazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., deve ritenersi accertata (nell'an) la sussistenza della responsabilità risarcitoria della Controparte_1
La Cassazione ha infatti stabilito che:
-alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati membri, con riguardo ai cittadini UE e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere alle stesse vittime un indennizzo equo e adeguato;
si tratta di responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, che non ha trasposto in tempo utile la norma della direttiva nei confronti delle vittime residenti nello Stato membro UE, nel cui territorio il reato intenzionale violento
è stato commesso;
pagina 7 di 14 -il presupposto del richiesto risarcimento non è, secondo la direttiva, il preventivo infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato, ma l'esistenza di una oggettiva difficoltà nel conseguire il risarcimento, sulla base di fattori diversi tra i quali anche l'assenza di risorse economiche sufficienti in capo al medesimo, desumibili da una serie di indicatori esposti nel ricorso per cassazione della sig.ra secondo quanto richiesto dalla direttiva;
peraltro nel momento in cui la Pt_1
domanda è stata proposta dalla sig.ra la condizione (poi introdotta dalla legge nazionale) del Pt_1
previo infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva non era prevista e quindi non era esigibile quale condizione per la proposizione della domanda.
Risulta inoltre definitivamente accertato con la sentenza del Tribunale, non oggetto di successiva censura sul punto, che è stata vittima di reati intenzionali violenti commessi in Italia (la Parte_1
circostanza è peraltro documentata dalla sentenza penale passata in giudicato e non è contestata;
precisamente è stato condannato per i reati di violenza sessuale, rapina e lesioni Persona_1
personali commessi in data 22.10.2021 ai danni di . Parte_1
Sussistono quindi tutti i requisiti per riconoscere la responsabilità risarcitoria dello Stato.
La stessa nel presente giudizio di rinvio, riconosce che la Controparte_1
Cassazione, accogliendo i motivi di gravame, ha rinviato la causa alla Corte d'Appello sulla quantificazione della domanda risarcitoria, non svolgendo specifiche contestazioni sull'an debeatur.
In ordine alla quantificazione del danno, la Corte condivide e richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le precedenti sentenze di questa sezione n.1151/2022 pubblicata il 3.11.2022,
n.784/2023 pubblicata il 11.8.2023, n. 955/2024 pubblicata il 22.11.2024.
Poiché il presente giudizio verte sulle conseguenze risarcitorie dell'inadempimento dello Stato italiano nell'attuazione della direttiva n. 2004/80/CE, occorre assumere come riferimento la quantificazione dell'indennizzo previsto dalla legislazione interna nel frattempo emanata.
La stessa pronuncia della Cassazione, da cui origina il presente giudizio di rinvio, rileva che il criterio parametrico basilare per la liquidazione del danno da risarcire è costituito dall'ammontare dell'indennizzo che la vittima avrebbe avuto ab origine come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale alla direttiva, non tempestivamente attuata.
Infatti, se la legge attuativa interna fosse intervenuta tempestivamente a seguito del corretto adempimento dello Stato, la sig. avrebbe dovuto e potuto fare riferimento solo ad essa, con la Pt_1
precisazione che la direttiva europea attuata non prevede il risarcimento del danno subito dalla vittima di reato violento intenzionale, ma un indennizzo nell'ipotesi di oggettive difficoltà ad ottenere il risarcimento dal soggetto tenuto, che è l'autore dell'illecito.
pagina 8 di 14 Non è pertanto possibile parametrare l'indennizzo sull'entità del risarcimento del danno, perché si tratta di importi riconosciuti con finalità diverse e non sovrapponibili: il primo rientra nell'ambito della solidarietà sociale per crimini considerati odiosi, nell'ipotesi in cui la vittima non possa concretamente fruire di alcun supporto economico correlato al danno effettivamente subito, ed è corrisposto fruendo degli accantonamenti stanziati dallo Stato membro sulla base di valutazioni di sostenibilità finanziaria;
il secondo mira a elidere tutte le conseguenze, economiche e non, del reato commesso e deve essere interamente versato dall'autore - e non dalla collettività - in modo esaustivo e con tutte le risorse patrimoniali di cui dispone.
L'art. 12 par. 2 della direttiva 204/80/CE richiede che il sistema previsto dagli Stati membri, di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, “garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime”.
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 16.7.2020 nella causa C-129/19, promossa su rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione (che ha poi pronunciato la sentenza n. 26757/2020), ha interpretato l'art. 12 par. 2 citato “nel senso che un indennizzo forfettario concesso alle vittime di violenza sessuale sulla base di un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può essere qualificato come «equo ed adeguato», ai sensi di tale disposizione, qualora sia fissato senza tenere conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime, e non rappresenti quindi un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito”.
Nella motivazione la CGUE premette che: “il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 debba essere interpretato nel senso che un indennizzo forfettario di
EUR 4 800” (era all'epoca vigente in Italia il D.M. 31.8.2017 per la quantificazione degli indennizzi),
“concesso alle vittime di violenza sessuale in base a un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti debba essere qualificato come «equo ed adeguato» ai sensi di tale disposizione”, e osserva che: non indicando la direttiva l'importo dell'indennizzo che si presume equo ed adeguato, né modalità di determinazione, la disposizione “riconosce agli Stati membri un margine di discrezionalità a tal fine”; occorre considerare che l'indennizzo “non deve essere versato dall'autore stesso delle violenze di cui trattasi, bensì dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio il reato è stato commesso, conformemente all'articolo 2 di tale direttiva, mediante un sistema nazionale di indennizzo di cui occorre assicurare la sostenibilità finanziaria al fine di garantire un indennizzo equo ed adeguato a tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio dello Stato membro interessato”; pertanto l'indennizzo equo ed adeguato “non deve necessariamente corrispondere al risarcimento del danno che può essere accordato, a carico dell'autore di un reato intenzionale violento, alla vittima di tale reato. Di conseguenza, tale indennizzo non deve necessariamente garantire pagina 9 di 14 un ristoro completo del danno materiale e morale subito dalla vittima”; “spetta in definitiva al giudice nazionale garantire, alla luce delle disposizioni nazionali che hanno istituito il sistema di indennizzo di cui trattasi, che la somma assegnata a una vittima di un reato intenzionale violento in forza di tale sistema costituisca «un indennizzo equo ed adeguato», ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80”; precisando che “uno Stato membro eccederebbe il margine di discrezionalità accordato…se le sue disposizioni nazionali prevedessero un indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti puramente simbolico o manifestamente insufficiente alla luce della gravità delle conseguenze del reato per tali vittime”, in quanto “l'indennizzo concesso a tali vittime rappresenta un contributo al ristoro del danno materiale e morale subito da queste ultime. Detto contributo può essere considerato «equo ed adeguato» se compensa, in misura appropriata, le sofferenze alle quali esse sono state esposte”; rilevando “alla luce delle caratteristiche del sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti istituito dalla Repubblica italiana, che l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva
2004/80 non può essere interpretato nel senso che osta a un indennizzo forfettario di tali vittime, in quanto la somma forfettaria assegnata a ciascuna vittima può variare a seconda della natura delle violenze subite”, ma che “Tuttavia, lo Stato membro che opti per un siffatto regime di indennizzo deve provvedere affinché la misura degli indennizzi sia sufficientemente dettagliata, così da evitare che l'indennizzo forfettario previsto per un determinato tipo di violenza possa rivelarsi, alla luce delle circostanze di un caso particolare, manifestamente insufficiente”; e “Per quanto riguarda, in particolare, la violenza sessuale, occorre rilevare che si tratta di un reato, tra quelli intenzionali violenti, che può provocare le conseguenze più gravi…Pertanto, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, un importo forfettario di EUR 4 800 per l'indennizzo della vittima di violenza sessuale non sembra corrispondere, prima facie, a un «indennizzo equo ed adeguato», ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80”.
Alla luce di quanto esposto, la misura dell'indennizzo è rimessa alla discrezionalità del legislatore, con l'unico limite identificato nella garanzia di un ristoro equo e adeguato, che presuppone una differenziazione per categorie di reati violenti che tenga conto della loro specificità, e quindi della particolare lesività per la vittima.
Valorizzando la funzione dell'indennizzo, diversa da quella del risarcimento del danno, si desume che i profili di adeguatezza ed equità richiedono che il ristoro tenga conto delle caratteristiche di ogni specifica categoria di reato intenzionale violento, permettendo così un adeguamento a seconda del tipo di illecito separatamente considerato;
l'equità e l'adeguatezza non giustificano invece, all'interno della stessa tipologia di reato, differenziazioni discrezionali basate sulla gravità del caso concreto, che potrebbero provocare un'ingiustificata disparità di trattamento (con valutazione da effettuare su dati pagina 10 di 14 non sufficientemente oggettivabili e quindi rimessi alla sensibilità dell'interprete) tra illeciti caratterizzati da particolare odiosità e gravità per la loro devastante incidenza sulla persona tanto sul piano fisico che sul piano psichico.
L'indennizzo a cui fa riferimento la direttiva non costituisce, quindi, la diretta e completa contropartita economica delle gravi conseguenze fisiche e psichiche subite dalla vittima di un reato violento intenzionale (che la stessa potrebbe legittimamente pretendere dal reo), ma un ristoro del danno materiale e morale per la vittima, che non sarebbe conseguibile in assenza di specifica disposizione normativa, da parte della collettività (nei limiti delle risorse disponibili, destinate a tal fine da ogni
Stato membro), quando vi siano oggettive difficoltà nell'ottenere il giusto e integrale risarcimento del danno da parte del soggetto che lo ha provocato.
Si ritiene in conclusione corretto, al fine di quantificare il danno da risarcire, avere riguardo all'importo dell'indennizzo attualmente previsto dal legislatore nazionale, in attuazione della direttiva e tenendo conto dei rilievi della CGEU sopra esaminati.
Come sopra esposto, lo Stato italiano ha attuato la direttiva n.2004/80/CE con la L. 122/2016, modificata con L. 167/2017 e con L. 145/2018, e ha infine adottato, in sostituzione del D.M. 31.8.2017
(che prevedeva per le vittime del reato di violenza sessuale l'indennizzo di € 4.800,00, censurato dalla
CGUE nella pronuncia illustrata), il decreto interministeriale 22.11.2019 che, prevedendo nuove misure degli indennizzi forfettariamente quantificati, ha stabilito (all'art. 1 comma 1 lett. c) che, per quanto riguarda il reato di violenza sessuale, l'indennizzo ammonta a € 25.000,00, con possibilità̀ di incremento (in base al comma 2 della medesima disposizione) per una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di € 10.000,00.
La nuova parametrazione della misura dell'indennizzo previsto per le vittime di violenza sessuale, forfettariamente quantificato, tenuto conto delle risorse economiche stanziate dallo Stato a tal fine, si ritiene rispettosa dei criteri individuati dalla CGEU per valutarne positivamente l'equità e adeguatezza.
Sono pertanto infondate, per tutte le considerazioni che precedono, le contrarie deduzioni svolte dalla ricorrente in riassunzione, precisando che la pronuncia Cass. civ. 14943/2022 invocata (al fine di ritenere dovuto un risarcimento di € 150.000,00), non esamina la questione dell'indennizzo ora previsto dal legislatore nazionale, in quanto le sentenze di primo e secondo grado erano state pronunciate (nel
2014 e nell'aprile 2017) prima dell'emissione dei decreti che hanno quantificato gli indennizzi e non era stato formulato motivo di ricorso in cassazione sul punto.
A favore della sig.ra viene riconosciuto quale danno, oltre all'importo “base” di € 25.000,00, Pt_1 anche l'incremento di ulteriori € 10.000,00, pur in mancanza di spese documentate, osservando che:
pagina 11 di 14 -si deve ritenere provato per presunzioni che ella abbia avuto la necessità di fruire di terapie, sia fisiche che psichiche, adeguate e protratte nel tempo, sostenendone i relativi costi, tenuto conto della particolare gravità e violenza del fatto, integrante i reati di violenza sessuale, lesioni personali e rapina;
come si evince dalla sentenza penale di condanna, (che all'epoca aveva 33 anni), al Parte_1
rientro alla propria abitazione, è stata aggredita alle spalle dal reo, il quale con volto coperto da passamontagna e con la minaccia del coltello, l'ha costretta ad un rapporto orale e poi ad un rapporto vaginale, successivamente rapinandola, in un lasso di tempo di quasi un'ora;
-l'impossibilità di documentazione delle spese è correlata causalmente alla tardiva emanazione della normativa nazionale che ora prevede la necessità della prova relativa.
Sulla somma liquidata di € 35.000,00 gli interessi legali spettano con decorrenza dalla messa in mora, e quindi nel caso di specie dalla notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, in assenza di precedenti richieste di pagamento alla Controparte_1
Il diritto all'indennizzo, al quale il risarcimento è parametrato, sarebbe sorto non in via automatica con la commissione del reato o con il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, ma con la richiesta all'autorità competente, dopo la verifica dell'oggettiva difficoltà di ottenere il risarcimento dal reo.
L'importo dell'indennizzo preso a riferimento per la determinazione del danno è stato quantificato nel
2019 e deve ritenersi attuale;
si tratta di somma di denaro predeterminata nel suo ammontare e non vi è spazio per una rivalutazione monetaria.
Il tasso di interesse applicabile dalla stessa data è quello di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., come specificamente richiesto, tenuto conto della pronuncia Cass. civ. 61/2023, secondo cui “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione”.
Le spese di lite
Visto l'esito complessivo della causa, le spese di lite di tutti i gradi e fasi vengono poste a carico della in applicazione del principio di soccombenza. Controparte_1
I compensi vengono liquidati ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa secondo il decisum (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e dell'attività
pagina 12 di 14 effettivamente svolta (con esclusione della fase istruttoria, non svolta, salvo che nel giudizio di primo grado) nei seguenti importi:
-per il giudizio di primo grado € 1.701,00 per fase di studio (valore medio), € 1.204,00 per fase introduttiva (valore medio), € 903,00 per fase istruttoria (valore minimo, essendo controparte contumace e non essendo stata svolta istruttoria orale), € 1.453,00 per fase decisionale (valore minimo, essendo controparte contumace), pari a totali € 5.261,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
-per il giudizio d'appello (tutti valori medi) € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.470,00 per fase decisionale, per totali € 6.946,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
-per il giudizio di cassazione (valori medi) € 2.336,00 per fase di studio, € 1.969,00 per fase introduttiva, € 1.208,00 per fase decisionale, per totali € 5.513,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
-per il presente giudizio di rinvio (valori medi) € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.470,00 per fase decisionale, per totali € 6.946,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. introdotto da , a Parte_1
seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 4228/2023 depositata il 10.2.2023, nei confronti della Controparte_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
-accoglie la domanda di e, conseguentemente, Parte_1
-dichiara tenuta e condanna la in persona del Controparte_1 Controparte_2
, a pagare a la somma di € 35.000,00 oltre agli interessi al tasso di cui
[...] Parte_1 all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 25.2.2015 al saldo;
-dichiara tenuta e condanna la a pagare a , a titolo Controparte_1 Parte_1
di rimborso delle spese processuali, le seguenti somme:
--per il giudizio di primo grado € 5.261,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
pagina 13 di 14 --per il giudizio d'appello € 6.946,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, metà contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
-.per il giudizio di cassazione € 5.513,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, metà contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
--per il presente giudizio di rinvio € 6.946,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, metà contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 7.3.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 14 di 14