Articolo 2227 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2190Articolo 2223
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9 ottobre 2010
Art. 2227. Ufficiali dell'arma dei trasporti e dei materiali e dei corpi tecnico-logistici 1. Possono ricoprire gli incarichi di cui all'articolo 2226 gli ufficiali superiori dei ruoli normali dell'arma dei trasporti e dei materiali e dei corpi tecnico-logistici dell'Esercito italiano che, alla data del 10 giugno 2003, hanno completato il percorso formativo superiore previsto dall'ordinamento di Forza armata e hanno assolto gli obblighi stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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