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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/07/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1105/2019 RGAC vertente
TRA
(P.IVA ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
alla Via Alimena, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Pt_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Gaetano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Paola (CS) al Corso Roma n. 3, giusta procura a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo in atti del giudizio R.G. n. 131772012 del Tribunale di Cosenza;
APPELLANTE
E
società a responsabilità limitata, con socio unico, con sede legale in Via Controparte_1
Guido Reni n. 2/2- 40125 - Bologna, (C.F. e P.IVA in persona P.IVA_2
dell'amministratore unico dott.ssa , in qualità di cessionaria del credito Controparte_2
1 originariamente vantato dall' Controparte_3
rappresentata e difesa dall' Avv. Saverio Rocco Cetraro (C.F.: e CodiceFiscale_1
l'Avv. Adriano Bellacosa (C.F.: ), giusta procura allegata in calce CodiceFiscale_2
all'atto di precetto, domiciliato nel suo studio in Diamante (CS) alla Via Contrada Piane S.S.
18;
APPELLATA
All'esito dell'udienza dell'8.4.2025 la causa era posta in decisione in data 28.4.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l' : << Voglia L'On. Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, Controparte_4
deduzione ed eccezione, per le causali di cui in narrativa, accogliere le conclusioni rassegnate nel
giudizio di primo grado da parte attrice-appellante e quindi: Voglia l'On. le Corte D'Appello adita,
rigettata ogni contraria istanza, in riforma totale della sentenza impugnata n. 686/2019 emessa dal
Tribunale di Cosenza, in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità
Giudiziaria Ordinaria adita e quindi dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del ricorso e
del conseguente decreto ingiuntivo n. 155/2012, R.G. n. 5634/2011, emesso dal Tribunale di Cosenza,
con ogni conseguenziale statuizione di legge in ordine alla revoca del decreto stesso.
Nel merito, in via ancora più gradata, dichiarare che l' non è debitrice di alcuna CP_4
somma nei confronti di controparte, per le motivazioni di cui al ricorso monitorio e quindi in
accoglimento della presente opposizione dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del ricorso
e del conseguente decreto ingiuntivo n. 155/2012, R.G. n. 5634/2011, emesso dal Tribunale di
Cosenza, con ogni conseguenziale statuizione di legge in ordine alla revoca del decreto stesso>>;
per << si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, Voglia accogliere le seguenti Controparte_1
CONCLUSIONI: dichiarare in via preliminare inammissibile i sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello
proposto dall' e per le ragioni indicate in atto ovvero Parte_1
dichiarare inammissibile l'impugnazione; Nel merito rigettare, in quanto inammissibili e infondati,
tutti i motivi proposti nell'appello dall' avverso la sentenza Parte_1
n. 686/2019 del Tribunale di Cosenza, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute
2 e per effetto confermare la stessa. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze
professionali difensive, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA. >>;
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “L'azienda ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
struttura definitivamente accreditata per l'erogazione di prestazioni Controparte_5
di assistenza ospedaliera presso la Regione Calabria giusta delibera n. 909 del 4.2.2010, proponendo
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 155/2012 immediatamente esecutivo, reso dal Tribunale
di Cosenza in data 1.2.2012 e notificato il successivo 15.2.2012, con cui le era stato ingiunto il
pagamento della complessiva somma di euro 4.183.855,30 oltre interessi ex D.Lgs. 231 del 2002 dal
14.3.2011 (90 giorno dal giorno 13.12.2010 di ricevimento della fattura come previsto da contratto)
nonché spese del procedimento monitorio, quale residuo corrispettivo dovuto per le prestazioni erogate
nell'anno 2010 per complessivi euro 13.421.739,82 nell'ambito del tetto di spesa concordato con
Cont contratto stipulato in data 24.8.2010 fra la detta casa di cura e l' ed in cui era stato previsto un
Cont tetto massimo di spesa per euro 14.081.416,82 avendo l' già provveduto al pagamento della
somma di euro 9.237.884,52. L'opponente ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale di
Cosenza in favore del Giudice Amministrativo;
ha eccepito che il contratto non fornisce la prova della
effettuazione delle prestazioni;
ha formulato eccezione di compensazione con un credito di importo
Cont superiore da parte dell' per un'azione giudiziaria pendente dinanzi al Tribunale di Paola nei
confronti dell'odierna opposta per pagamenti non dovuti ed erroneamente effettuati in favore della
casa di cura. Infine ha contestato l'applicabilità agli enti pubblici degli interessi moratori di cui al
d.lgs.231/2002. Ha pertanto chiesto dichiararne la nullità, illegittimità e/o inefficienza del decreto
ingiuntivo stante il difetto di giurisdizione e, nel merito, la revoca e/o annullamento del decreto
ingiuntivo opposto, in subordine per intervenuta compensazione con vittoria di spese e competenze
legali. L'opposta, costituendosi, ha resistito all'opposizione sulla base della documentazione versata
Cont in atti a sostegno della pretesa creditoria azionata evidenziando che la medesima con nota del
17.11.2011 aveva quantificato in complessivi euro 13.421.739.82 le prestazioni erogate dalla Casa di
Cura per l'anno 2010 e che, avendo l'Asp erogato per tali prestazioni la somma di euro 9.237.884.52
Cont come da nota dell' del 16.11.2011 le somme richieste erano dovute;
evidenziando altresì
3 l'infondatezza dell'eccezione di compensazione con un credito fatto valere nell'ambito di separato
giudizio se non nell'ipotesi in cui l'accertamento di tale credito sia coperto da giudicato rilevando
l'applicabilità di interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 per come previsto in contratto agli
artt.
8.2 e 8.4. Ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo
opposto con la condanna di parte opponente alla refusione delle spese di lite. All'udienza del 3.5.2018
la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex artt. 281 quinquies e 190 c.p.c.
per lo scambio delle memorie conclusive”.
In data 2.4.2019, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1317/2012, il Tribunale di
Cosenza emetteva la sentenza n. 686/2019, pubblicata il 2.4.2019, con la quale così
provvedeva:
“rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 155/2012 e lo dichiara
definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente in Parte_1
persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che liquida in euro
11.472,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge con
distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Con atto di citazione regolarmente notificato l interponeva appello Controparte_4
avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi:
- con il primo motivo d'appello eccepiva “il difetto di giurisdizione ordinaria essendo
competente il giudice amministrativo” in quanto trattasi, a suo dire, di controversia “inerente il
tetto di spesa deliberato per una determinata annualità la quale investe nella sostanza la valenza dei
budget assegnati ed involge un sindacato sull'incidenza dei poteri di controllo e autoritativi
dell'amministrazione regionale”;
- con il secondo motivo d'appello rilevava “l'inesistenza della posizione creditoria” poiché, a suo dire, non avrebbe alcuna valenza giuridica esterna “la nota prot. n. 217074 del 17.11.2011
Cont del Settore Finanziario dell' in quanto non rappresenta una manifestazione della volontà
dell'ente e soprattutto non può rappresentare un atto ricognitivo dello stesso ente, la cui volontà si
esprime solo attraverso le Delibere del suo legale rappresentante pro-tempore. Tra l'altro, come detto,
la dichiarazione di validazione delle prestazioni è stata resa da un funzionario del Settore Finanziario
4 Cont dell' e non dal competente Settore Spedalità Privata, l'unico ad interloquire, con la Direzione
Generale dell' sulle prestazioni delle strutture private convenzionate”; CP_4
- con il terzo motivo di appello lamentava “l'errata applicazione degli interessi moratori e la relativa decorrenza”. Nello specifico la difesa dell'appellante contesta quella parte di sentenza in cui il Tribunale di Cosenza rigettava la domanda, subordinata, di applicazione degli interessi legali in luogo di quelli moratori di cui al D. L.vo n. 231/02 nonché la relativa decorrenza.
In data 9.12.2019 l'avv. , difensore dell' depositava CP_6 CP_4
istanza di riunione del procedimento di cui trattasi con quello recante l'R.G. n. 1251/2019 in quanto, avverso la stessa sentenza, venivano proposti, dall' , due distinti atti CP_4
di appello nei confronti di due soggetti diversi e cioè, rispettivamente, “
[...]
e , il primo in quanto parte del Controparte_3 Controparte_1
giudizio di primo grado ed il secondo qualificatosi successivamente al deposito della sentenza di primo grado quale cessionario del relativo credito.
La Corte all'udienza del 10.12.2019 riservava la decisione e, all'esito, riuniva a questo procedimento il n. 1251/19.
Nel giudizio rg. 1251/2019 si costituiva la società società a Controparte_1
responsabilità limitata, con socio unico subentrata all' a seguito di Controparte_3
contratto di cessione di crediti in blocco e pro-soluto, crediti dalla cedente vantati, a titolo di prezzo per prestazioni sanitarie rese in favore dei cittadini utenti ma a carico del SSN e,
quindi, di varie Aziende Sanitarie Provinciali. La società chiedeva, preliminarmente, il rigetto dell'impugnazione per inammissibilità; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello,
in quanto inammissibile e infondato con condanna di parte appellante alle spese e competenze professionali difensive, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza dell'8.4.2025, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter
c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni;
la Corte si riservava.
5 Con l'ordinanza del 28.04.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale avanzata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Controparte_1
Premesso che si tratta di un'eccezione estremamente generica, è indubbio come l'appello sia stato formulato e redatto nel pieno rispetto degli artt. 342 e 434 c.p.c.
Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 c.p.c., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado (Cass. civ., sez. I, 19.09.2006, n. 20261; Cass. civ., sez. I,
11.10.2006, n. 21816).
Nel caso di specie l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Pertanto, il profilo di inammissibilità dedotto deve ritenersi insussistente.
Passando ad esaminare il merito dell'appello, ritiene questa Corte lo stesso infondato,
e deve essere, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte, all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato nonché dal
6 percorso logico-giuridico tenuto dal Giudice di prime cure.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice ammnistrativo riproposta in sede di appello dall'
[...]
. Parte_1
L'eccezione de qua, già disattesa dal Tribunale di Cosenza e, integralmente riconfermata nella impugnata sentenza, non merita accoglimento.
Sul punto giova precisare che – come è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità – la giurisdizione del giudice si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca ed effettiva natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso – tenuto conto dei fatti allegati e del rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione – con riguardo alla sostanziale protezione ad essa accordata, in astratto, dal diritto positivo (cfr, ex multis, Cass.
civ., 18 marzo 2004, n. 5536; Cass. civ., 27 giugno 2003, n. 10243; Cass. civ., 15 marzo 2003,
n. 7507).
Orbene, nel presente giudizio e per come già precisato dal Giudice di prime cure, la questione ha ad oggetto il pagamento per prestazioni che rientrano nell'ambito del budget di spesa stabilito tra le parti relativamente al contratto oggetto del contendere e riguarda,
quindi, puramente l'aspetto economico del rapporto contrattuale tra le parti.
In tal caso, avuto riguardo al petitum sostanziale, non appare sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo;
ciò pur in presenza di un provvedimento
Regionale di fissazione del tetto della spesa sanitaria la cui legittimità non è controversa in questa sede.
Di conseguenza, non controvertendosi in ordine alla legittimità di un atto amministrativo autoritativo, bensì in ordine alla remunerazione di prestazioni rese in assenza di qualsivoglia pattuizione, appare sussistere la giurisdizione del giudice ordinario adito (cfr. ex multis Cass. civ., SS.UU., 27 luglio 2011, n. 16385; Cass. civ., 18 dicembre 2008,
7 n. 29536; Cass. civ., 13 febbraio 2007, n. 3046).
Tali conclusioni sono state fatte proprie anche dalla giurisprudenza amministrativa che ha escluso che rientrino nella giurisprudenza esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di corrispettivo di prestazioni effettuate in favore di assistiti del , e non anche l'impugnazione Parte_2
di atti autoritativi. Ciò in quanto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
204/2004, la domanda proposta, in data successiva all'entrata in vigore della l. 21 luglio 2000,
n. 205 (il cui articolo 7 ha sostituito l'art. 33 del D. lgs. N. 80/98), nei confronti di un'
[...]
per il pagamento di prestazioni erogate in regime di accreditamento, Parte_1
introduce una controversia che, avendo ad oggetto l'accertamento soltanto dell'effettiva debenza dei compensi richiesti, non coinvolge una verifica dell'azione autoritativa della
Pubblica Amministrazione o l'esercizio dei poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi, pertanto esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (Cons. di Stato, sez. V, 23 luglio 2009, n. 4595).
Per quanto attiene, poi, all'asserita inesistenza della posizione creditoria occorre osservare quanto segue.
Il credito oggetto della controversia è riveniente dal contratto sottoscritto il 24.08.2010
e relativo alle prestazioni erogate nell'anno 2010. Nel succitato contratto il budget previsto
è di € 13.421.739,82 e la struttura cui è subentrata per Controparte_5
cessione del credito la società ha erogato prestazioni ospedaliere validate Controparte_1
Contr Contr dalla stessa per un importo di € 14.081.416.91; pertanto, considerato che l' ha proceduto al pagamento di ben € 9.237.884,52 senza opporre alcuna contestazione, emerge per tabulas un credito residuo, per come stabilito dal Giudice di prime cure di € 4.183.855,30
pari alla differenza tra le prestazioni validate e rientranti nel tetto massimo di spese previste nel contratto (€13.421.739,82) ed i pagamenti già effettuati per l'anno 2010 per un totale di €
9.237.884,52.
Tra l'altro, con nota del 17.11.2011 intestata Parte_1
” ovverosia l'ufficio competente al controllo dell'erogazione delle Controparte_7
8 prestazioni - viene attestata la produzione validata dell'istituto Controparte_5
per l'anno 2010 e la somma dovuta in euro 13.421.739,82.
Per quanto attiene, poi, alla specifica contestazione di parte appellante relativa a quella parte di sentenza in cui il Tribunale di Cosenza ha rigettato la domanda, subordinata, di applicazione degli interessi legali in luogo di quelli moratori di cui al D. L.vo n. 231/02 e conseguente decorrenza, si osserva quanto segue.
Sul punto, giova precisare, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità,
“rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le
prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un CP_8
contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002,
avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione
dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento
degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato ( Cass. Civ. sez. Un. n. 35092 del 14.12.2023; Cass.
Civ. n. 29472 del 14.11.2024).
Alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue, quindi, che il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto applicabile la disciplina degli interessi moratori, avendo qualificato il rapporto oggetto di causa come contrattuale e, quindi, rientrante nella definizione di “transazione commerciale”; conseguentemente, è stata riconosciuta, nel primo grado di giudizio, l'applicabilità degli interessi di mora ex d.lgs. N. 231/2002, in quanto gli stessi sono stati specificatamente regolati nel contratto intercorso tra le parti agli artt. 8.2 (entro 90 giorni dal ricevimento della fattura) e 8.5 che prevede, in caso di ritardo nel pagamento, la maturazione degli interessi dal 90° giorno successivo alla data di presentazione della fattura.
In definitiva, alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono,
s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello e di conseguente integrale conferma della sentenza impugnata con correzione dell'errore materiale succitato.
Le spese relative al presente grado di giudizio sono regolate secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell CP_4
9 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 686/2019, pubblicata il 2.4.2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 20.330,00 oltre accessori come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1
dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro,così deciso nella camera di consiglio del 17.7.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1105/2019 RGAC vertente
TRA
(P.IVA ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
alla Via Alimena, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Pt_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Gaetano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Paola (CS) al Corso Roma n. 3, giusta procura a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo in atti del giudizio R.G. n. 131772012 del Tribunale di Cosenza;
APPELLANTE
E
società a responsabilità limitata, con socio unico, con sede legale in Via Controparte_1
Guido Reni n. 2/2- 40125 - Bologna, (C.F. e P.IVA in persona P.IVA_2
dell'amministratore unico dott.ssa , in qualità di cessionaria del credito Controparte_2
1 originariamente vantato dall' Controparte_3
rappresentata e difesa dall' Avv. Saverio Rocco Cetraro (C.F.: e CodiceFiscale_1
l'Avv. Adriano Bellacosa (C.F.: ), giusta procura allegata in calce CodiceFiscale_2
all'atto di precetto, domiciliato nel suo studio in Diamante (CS) alla Via Contrada Piane S.S.
18;
APPELLATA
All'esito dell'udienza dell'8.4.2025 la causa era posta in decisione in data 28.4.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l' : << Voglia L'On. Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, Controparte_4
deduzione ed eccezione, per le causali di cui in narrativa, accogliere le conclusioni rassegnate nel
giudizio di primo grado da parte attrice-appellante e quindi: Voglia l'On. le Corte D'Appello adita,
rigettata ogni contraria istanza, in riforma totale della sentenza impugnata n. 686/2019 emessa dal
Tribunale di Cosenza, in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità
Giudiziaria Ordinaria adita e quindi dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del ricorso e
del conseguente decreto ingiuntivo n. 155/2012, R.G. n. 5634/2011, emesso dal Tribunale di Cosenza,
con ogni conseguenziale statuizione di legge in ordine alla revoca del decreto stesso.
Nel merito, in via ancora più gradata, dichiarare che l' non è debitrice di alcuna CP_4
somma nei confronti di controparte, per le motivazioni di cui al ricorso monitorio e quindi in
accoglimento della presente opposizione dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del ricorso
e del conseguente decreto ingiuntivo n. 155/2012, R.G. n. 5634/2011, emesso dal Tribunale di
Cosenza, con ogni conseguenziale statuizione di legge in ordine alla revoca del decreto stesso>>;
per << si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, Voglia accogliere le seguenti Controparte_1
CONCLUSIONI: dichiarare in via preliminare inammissibile i sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello
proposto dall' e per le ragioni indicate in atto ovvero Parte_1
dichiarare inammissibile l'impugnazione; Nel merito rigettare, in quanto inammissibili e infondati,
tutti i motivi proposti nell'appello dall' avverso la sentenza Parte_1
n. 686/2019 del Tribunale di Cosenza, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute
2 e per effetto confermare la stessa. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze
professionali difensive, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA. >>;
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “L'azienda ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
struttura definitivamente accreditata per l'erogazione di prestazioni Controparte_5
di assistenza ospedaliera presso la Regione Calabria giusta delibera n. 909 del 4.2.2010, proponendo
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 155/2012 immediatamente esecutivo, reso dal Tribunale
di Cosenza in data 1.2.2012 e notificato il successivo 15.2.2012, con cui le era stato ingiunto il
pagamento della complessiva somma di euro 4.183.855,30 oltre interessi ex D.Lgs. 231 del 2002 dal
14.3.2011 (90 giorno dal giorno 13.12.2010 di ricevimento della fattura come previsto da contratto)
nonché spese del procedimento monitorio, quale residuo corrispettivo dovuto per le prestazioni erogate
nell'anno 2010 per complessivi euro 13.421.739,82 nell'ambito del tetto di spesa concordato con
Cont contratto stipulato in data 24.8.2010 fra la detta casa di cura e l' ed in cui era stato previsto un
Cont tetto massimo di spesa per euro 14.081.416,82 avendo l' già provveduto al pagamento della
somma di euro 9.237.884,52. L'opponente ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale di
Cosenza in favore del Giudice Amministrativo;
ha eccepito che il contratto non fornisce la prova della
effettuazione delle prestazioni;
ha formulato eccezione di compensazione con un credito di importo
Cont superiore da parte dell' per un'azione giudiziaria pendente dinanzi al Tribunale di Paola nei
confronti dell'odierna opposta per pagamenti non dovuti ed erroneamente effettuati in favore della
casa di cura. Infine ha contestato l'applicabilità agli enti pubblici degli interessi moratori di cui al
d.lgs.231/2002. Ha pertanto chiesto dichiararne la nullità, illegittimità e/o inefficienza del decreto
ingiuntivo stante il difetto di giurisdizione e, nel merito, la revoca e/o annullamento del decreto
ingiuntivo opposto, in subordine per intervenuta compensazione con vittoria di spese e competenze
legali. L'opposta, costituendosi, ha resistito all'opposizione sulla base della documentazione versata
Cont in atti a sostegno della pretesa creditoria azionata evidenziando che la medesima con nota del
17.11.2011 aveva quantificato in complessivi euro 13.421.739.82 le prestazioni erogate dalla Casa di
Cura per l'anno 2010 e che, avendo l'Asp erogato per tali prestazioni la somma di euro 9.237.884.52
Cont come da nota dell' del 16.11.2011 le somme richieste erano dovute;
evidenziando altresì
3 l'infondatezza dell'eccezione di compensazione con un credito fatto valere nell'ambito di separato
giudizio se non nell'ipotesi in cui l'accertamento di tale credito sia coperto da giudicato rilevando
l'applicabilità di interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 per come previsto in contratto agli
artt.
8.2 e 8.4. Ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo
opposto con la condanna di parte opponente alla refusione delle spese di lite. All'udienza del 3.5.2018
la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex artt. 281 quinquies e 190 c.p.c.
per lo scambio delle memorie conclusive”.
In data 2.4.2019, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1317/2012, il Tribunale di
Cosenza emetteva la sentenza n. 686/2019, pubblicata il 2.4.2019, con la quale così
provvedeva:
“rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 155/2012 e lo dichiara
definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente in Parte_1
persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che liquida in euro
11.472,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge con
distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Con atto di citazione regolarmente notificato l interponeva appello Controparte_4
avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi:
- con il primo motivo d'appello eccepiva “il difetto di giurisdizione ordinaria essendo
competente il giudice amministrativo” in quanto trattasi, a suo dire, di controversia “inerente il
tetto di spesa deliberato per una determinata annualità la quale investe nella sostanza la valenza dei
budget assegnati ed involge un sindacato sull'incidenza dei poteri di controllo e autoritativi
dell'amministrazione regionale”;
- con il secondo motivo d'appello rilevava “l'inesistenza della posizione creditoria” poiché, a suo dire, non avrebbe alcuna valenza giuridica esterna “la nota prot. n. 217074 del 17.11.2011
Cont del Settore Finanziario dell' in quanto non rappresenta una manifestazione della volontà
dell'ente e soprattutto non può rappresentare un atto ricognitivo dello stesso ente, la cui volontà si
esprime solo attraverso le Delibere del suo legale rappresentante pro-tempore. Tra l'altro, come detto,
la dichiarazione di validazione delle prestazioni è stata resa da un funzionario del Settore Finanziario
4 Cont dell' e non dal competente Settore Spedalità Privata, l'unico ad interloquire, con la Direzione
Generale dell' sulle prestazioni delle strutture private convenzionate”; CP_4
- con il terzo motivo di appello lamentava “l'errata applicazione degli interessi moratori e la relativa decorrenza”. Nello specifico la difesa dell'appellante contesta quella parte di sentenza in cui il Tribunale di Cosenza rigettava la domanda, subordinata, di applicazione degli interessi legali in luogo di quelli moratori di cui al D. L.vo n. 231/02 nonché la relativa decorrenza.
In data 9.12.2019 l'avv. , difensore dell' depositava CP_6 CP_4
istanza di riunione del procedimento di cui trattasi con quello recante l'R.G. n. 1251/2019 in quanto, avverso la stessa sentenza, venivano proposti, dall' , due distinti atti CP_4
di appello nei confronti di due soggetti diversi e cioè, rispettivamente, “
[...]
e , il primo in quanto parte del Controparte_3 Controparte_1
giudizio di primo grado ed il secondo qualificatosi successivamente al deposito della sentenza di primo grado quale cessionario del relativo credito.
La Corte all'udienza del 10.12.2019 riservava la decisione e, all'esito, riuniva a questo procedimento il n. 1251/19.
Nel giudizio rg. 1251/2019 si costituiva la società società a Controparte_1
responsabilità limitata, con socio unico subentrata all' a seguito di Controparte_3
contratto di cessione di crediti in blocco e pro-soluto, crediti dalla cedente vantati, a titolo di prezzo per prestazioni sanitarie rese in favore dei cittadini utenti ma a carico del SSN e,
quindi, di varie Aziende Sanitarie Provinciali. La società chiedeva, preliminarmente, il rigetto dell'impugnazione per inammissibilità; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello,
in quanto inammissibile e infondato con condanna di parte appellante alle spese e competenze professionali difensive, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza dell'8.4.2025, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter
c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni;
la Corte si riservava.
5 Con l'ordinanza del 28.04.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale avanzata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Controparte_1
Premesso che si tratta di un'eccezione estremamente generica, è indubbio come l'appello sia stato formulato e redatto nel pieno rispetto degli artt. 342 e 434 c.p.c.
Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 c.p.c., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado (Cass. civ., sez. I, 19.09.2006, n. 20261; Cass. civ., sez. I,
11.10.2006, n. 21816).
Nel caso di specie l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Pertanto, il profilo di inammissibilità dedotto deve ritenersi insussistente.
Passando ad esaminare il merito dell'appello, ritiene questa Corte lo stesso infondato,
e deve essere, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte, all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato nonché dal
6 percorso logico-giuridico tenuto dal Giudice di prime cure.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice ammnistrativo riproposta in sede di appello dall'
[...]
. Parte_1
L'eccezione de qua, già disattesa dal Tribunale di Cosenza e, integralmente riconfermata nella impugnata sentenza, non merita accoglimento.
Sul punto giova precisare che – come è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità – la giurisdizione del giudice si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca ed effettiva natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso – tenuto conto dei fatti allegati e del rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione – con riguardo alla sostanziale protezione ad essa accordata, in astratto, dal diritto positivo (cfr, ex multis, Cass.
civ., 18 marzo 2004, n. 5536; Cass. civ., 27 giugno 2003, n. 10243; Cass. civ., 15 marzo 2003,
n. 7507).
Orbene, nel presente giudizio e per come già precisato dal Giudice di prime cure, la questione ha ad oggetto il pagamento per prestazioni che rientrano nell'ambito del budget di spesa stabilito tra le parti relativamente al contratto oggetto del contendere e riguarda,
quindi, puramente l'aspetto economico del rapporto contrattuale tra le parti.
In tal caso, avuto riguardo al petitum sostanziale, non appare sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo;
ciò pur in presenza di un provvedimento
Regionale di fissazione del tetto della spesa sanitaria la cui legittimità non è controversa in questa sede.
Di conseguenza, non controvertendosi in ordine alla legittimità di un atto amministrativo autoritativo, bensì in ordine alla remunerazione di prestazioni rese in assenza di qualsivoglia pattuizione, appare sussistere la giurisdizione del giudice ordinario adito (cfr. ex multis Cass. civ., SS.UU., 27 luglio 2011, n. 16385; Cass. civ., 18 dicembre 2008,
7 n. 29536; Cass. civ., 13 febbraio 2007, n. 3046).
Tali conclusioni sono state fatte proprie anche dalla giurisprudenza amministrativa che ha escluso che rientrino nella giurisprudenza esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di corrispettivo di prestazioni effettuate in favore di assistiti del , e non anche l'impugnazione Parte_2
di atti autoritativi. Ciò in quanto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
204/2004, la domanda proposta, in data successiva all'entrata in vigore della l. 21 luglio 2000,
n. 205 (il cui articolo 7 ha sostituito l'art. 33 del D. lgs. N. 80/98), nei confronti di un'
[...]
per il pagamento di prestazioni erogate in regime di accreditamento, Parte_1
introduce una controversia che, avendo ad oggetto l'accertamento soltanto dell'effettiva debenza dei compensi richiesti, non coinvolge una verifica dell'azione autoritativa della
Pubblica Amministrazione o l'esercizio dei poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi, pertanto esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (Cons. di Stato, sez. V, 23 luglio 2009, n. 4595).
Per quanto attiene, poi, all'asserita inesistenza della posizione creditoria occorre osservare quanto segue.
Il credito oggetto della controversia è riveniente dal contratto sottoscritto il 24.08.2010
e relativo alle prestazioni erogate nell'anno 2010. Nel succitato contratto il budget previsto
è di € 13.421.739,82 e la struttura cui è subentrata per Controparte_5
cessione del credito la società ha erogato prestazioni ospedaliere validate Controparte_1
Contr Contr dalla stessa per un importo di € 14.081.416.91; pertanto, considerato che l' ha proceduto al pagamento di ben € 9.237.884,52 senza opporre alcuna contestazione, emerge per tabulas un credito residuo, per come stabilito dal Giudice di prime cure di € 4.183.855,30
pari alla differenza tra le prestazioni validate e rientranti nel tetto massimo di spese previste nel contratto (€13.421.739,82) ed i pagamenti già effettuati per l'anno 2010 per un totale di €
9.237.884,52.
Tra l'altro, con nota del 17.11.2011 intestata Parte_1
” ovverosia l'ufficio competente al controllo dell'erogazione delle Controparte_7
8 prestazioni - viene attestata la produzione validata dell'istituto Controparte_5
per l'anno 2010 e la somma dovuta in euro 13.421.739,82.
Per quanto attiene, poi, alla specifica contestazione di parte appellante relativa a quella parte di sentenza in cui il Tribunale di Cosenza ha rigettato la domanda, subordinata, di applicazione degli interessi legali in luogo di quelli moratori di cui al D. L.vo n. 231/02 e conseguente decorrenza, si osserva quanto segue.
Sul punto, giova precisare, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità,
“rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le
prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un CP_8
contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002,
avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione
dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento
degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato ( Cass. Civ. sez. Un. n. 35092 del 14.12.2023; Cass.
Civ. n. 29472 del 14.11.2024).
Alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue, quindi, che il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto applicabile la disciplina degli interessi moratori, avendo qualificato il rapporto oggetto di causa come contrattuale e, quindi, rientrante nella definizione di “transazione commerciale”; conseguentemente, è stata riconosciuta, nel primo grado di giudizio, l'applicabilità degli interessi di mora ex d.lgs. N. 231/2002, in quanto gli stessi sono stati specificatamente regolati nel contratto intercorso tra le parti agli artt. 8.2 (entro 90 giorni dal ricevimento della fattura) e 8.5 che prevede, in caso di ritardo nel pagamento, la maturazione degli interessi dal 90° giorno successivo alla data di presentazione della fattura.
In definitiva, alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono,
s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello e di conseguente integrale conferma della sentenza impugnata con correzione dell'errore materiale succitato.
Le spese relative al presente grado di giudizio sono regolate secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell CP_4
9 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 686/2019, pubblicata il 2.4.2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 20.330,00 oltre accessori come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1
dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro,così deciso nella camera di consiglio del 17.7.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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