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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3293 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 56351 / 2023, proposta da e , entrambi con il Parte_1 Parte_2 patrocinio dell'Avv. D'AMICO VIVIANA per procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza dell'8.10.2024;
letti i chiarimenti resi dalle parti con la memoria in data 6.2.2025, in cui hanno dichiarato che il marito si è già allontanato dalla casa familiare;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare che i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. dichiarare la separazione dei coniugi (matrimonio contratto in data 08.12.1974 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma, anno 1975, atto 00005, parte 2, serie A09);
3. assegnare alla Sig.ra la casa coniugale sita in Roma, Via Scanno Parte_2
n. 22, distinta al Catasto fabbricati del Comune di Roma al Foglio 659 particella 48 sub
1, della quale risultano proprietari i coniugi nella misura del 50%;
4. prendere atto che il sig. si impegna a cedere alla sig.ra Parte_1 Parte_2
la propria quota di proprietà del 50% dell'abitazione coniugale in Roma, Via
[...]
Scanno n. 22, piano terra, interno 1, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 659, particella 48 sub 1, cat. A4, cl. 6, vani 4,5 RC euro 511,29. Il trasferimento della proprietà avviene con quanto in essa contenuto compreso arredi e beni, nonché compresa la propria quota indivisa sui separati corpi di terreno e fabbricato destinati a garage, dipendenza, ripostiglio, cantina e centrale termica, nonché sulla corte comune, il tutto distinto al NCEU allo stesso foglio 659 con le nuove particelle 48 sub 8 categoria
F/1 (di proprietà di per 2/16); particella 48 sub 5 categoria C/6, Parte_1 particella 48 sub 6 categoria A/4, particella 48 sub 7 categoria C/2, particella 829 sub 1 categoria C/2; particella 829 sub 2 categoria C/2; particella 829 sub 3 categoria C/2; particella 829 sub 4 categoria C/2; particella 829 sub 5 categoria C/2, (tutte di proprietà di per 1/8) - giusto atto di compravendita a rogito del Notaio Parte_1 [...]
in data 20 marzo 1989 repertorio n. 56988 registrato a L'Aquila il 10 aprile Per_1
1989 al n. 918. Tale trasferimento è condizione essenziale al fine della risoluzione della crisi coniugale, funzionale alla complessiva sistemazione solutorio-compensativa di tutta la serie dei possibili rapporti aventi significati patrimoniali, maturati nel corso della convivenza matrimoniale;
5. prendere atto che i figli sono tutti e tre maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
6. porre a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore della Parte_1
Sig.ra dell'importo di € 100,00 (euro cento) da versarsi in via Parte_2 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo da sottoporsi a rivalutazione annuale ex indici ISTAT;
7. compensare le spese processuali
8. Mandare alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge”;
ritenuto che nulla osti all'omologa delle suddette condizioni come concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto, con la precisazione che in presenza di figli maggiorenni economicamente autosufficienti l' ”assegnazione” della casa familiare alla moglie va intesa quale attribuzione alla stessa del godimento esclusivo dell'immobile, in quanto soggetto all'ordinario regime privatistico;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
, coniugati in Roma il 08.12.1974, alle condizioni congiunte Parte_2 come riportate e precisate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.
00005, Parte 2, Serie A09, Anno 1974);
- nulla sulle spese
Roma, 19/2/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 56351 / 2023, proposta da e , entrambi con il Parte_1 Parte_2 patrocinio dell'Avv. D'AMICO VIVIANA per procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza dell'8.10.2024;
letti i chiarimenti resi dalle parti con la memoria in data 6.2.2025, in cui hanno dichiarato che il marito si è già allontanato dalla casa familiare;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare che i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. dichiarare la separazione dei coniugi (matrimonio contratto in data 08.12.1974 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma, anno 1975, atto 00005, parte 2, serie A09);
3. assegnare alla Sig.ra la casa coniugale sita in Roma, Via Scanno Parte_2
n. 22, distinta al Catasto fabbricati del Comune di Roma al Foglio 659 particella 48 sub
1, della quale risultano proprietari i coniugi nella misura del 50%;
4. prendere atto che il sig. si impegna a cedere alla sig.ra Parte_1 Parte_2
la propria quota di proprietà del 50% dell'abitazione coniugale in Roma, Via
[...]
Scanno n. 22, piano terra, interno 1, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 659, particella 48 sub 1, cat. A4, cl. 6, vani 4,5 RC euro 511,29. Il trasferimento della proprietà avviene con quanto in essa contenuto compreso arredi e beni, nonché compresa la propria quota indivisa sui separati corpi di terreno e fabbricato destinati a garage, dipendenza, ripostiglio, cantina e centrale termica, nonché sulla corte comune, il tutto distinto al NCEU allo stesso foglio 659 con le nuove particelle 48 sub 8 categoria
F/1 (di proprietà di per 2/16); particella 48 sub 5 categoria C/6, Parte_1 particella 48 sub 6 categoria A/4, particella 48 sub 7 categoria C/2, particella 829 sub 1 categoria C/2; particella 829 sub 2 categoria C/2; particella 829 sub 3 categoria C/2; particella 829 sub 4 categoria C/2; particella 829 sub 5 categoria C/2, (tutte di proprietà di per 1/8) - giusto atto di compravendita a rogito del Notaio Parte_1 [...]
in data 20 marzo 1989 repertorio n. 56988 registrato a L'Aquila il 10 aprile Per_1
1989 al n. 918. Tale trasferimento è condizione essenziale al fine della risoluzione della crisi coniugale, funzionale alla complessiva sistemazione solutorio-compensativa di tutta la serie dei possibili rapporti aventi significati patrimoniali, maturati nel corso della convivenza matrimoniale;
5. prendere atto che i figli sono tutti e tre maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
6. porre a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore della Parte_1
Sig.ra dell'importo di € 100,00 (euro cento) da versarsi in via Parte_2 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo da sottoporsi a rivalutazione annuale ex indici ISTAT;
7. compensare le spese processuali
8. Mandare alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge”;
ritenuto che nulla osti all'omologa delle suddette condizioni come concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto, con la precisazione che in presenza di figli maggiorenni economicamente autosufficienti l' ”assegnazione” della casa familiare alla moglie va intesa quale attribuzione alla stessa del godimento esclusivo dell'immobile, in quanto soggetto all'ordinario regime privatistico;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
, coniugati in Roma il 08.12.1974, alle condizioni congiunte Parte_2 come riportate e precisate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.
00005, Parte 2, Serie A09, Anno 1974);
- nulla sulle spese
Roma, 19/2/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi