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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Ci- vile, in persona del Giudice Onorario di Pace , n. cronol. 10209/2023 del Controparte_1
20.12.2023 iscritto al n. 3210/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 28 gennaio 2025 e pendente
TRA
(codice fiscale , nato a [...] il [...] e re- Parte_1 C.F._1
sidente in Piano di Sorrento (NA), alla Via Gennaro Maresca n. 93, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cappiello (codice fiscale C.F._2
- appellante-
E il (codice fiscale , con sede in Piano di Sorrento, Controparte_2 P.IVA_1
alla Piazza Cota n. 1, costituitosi in persona del Sindaco pro tempore, , e Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. Amedeo Pisanti (codice fiscale ) C.F._3
- appellato -
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con una citazione notificata al il 27 giugno 2024, Controparte_2 [...]
ha proposto a questa Corte appello avverso il provvedimento – non nominato dal Giu- Pt_1
dice, ma registrato nel sistema informatico (SICID) col nomen iuris di ordinanza e il n. cronol.
10209/2023 il 20 dicembre 2023 e comunicato alle parti il 27 dicembre 2023 – con il quale il
Tribunale di Torre Annunziata, all'esito del processo ivi iscritto al n. 3644/2023 r.g., ha
N. 3210/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 3 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo sulla controver- sia promossa dallo contro il predetto con una citazione a quest'ultimo notifi- Pt_1 CP_2
cata il 17 luglio 2023, al fine di ottenere la dichiarazione dell'illegittimità e dell'inefficacia e la disapplicazione del provvedimento con cui il suddetto gli aveva ordinato di rilasciare CP_2
l'appartamento di proprietà comunale da lui occupato e la dichiarazione del possesso da parte sua dei requisiti per ottenere la voltura in suo favore del contratto di locazione del medesimo immobile ed ha compensato integralmente tra le parti le spese processuali.
2. Il suo appello va però – come eccepito dal appellato – dichiarato inammissi- CP_2
bile, essendo stato proposto dopo la scadenza del termine cd. lungo di sei mesi di cui all'art. 327, co. 1, c.p.c.
Il provvedimento con esso impugnato, benché comunicato alle parti il 27 dicembre
2023, risulta infatti depositato con l'attribuzione del relativo numero cronologico, e dunque pubblicato, il 20 dicembre 2023 e la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il termine di cui all'art. 327, co. 1, c.c. decorre dalla data della pubblicazione del provvedimento impugna- bile con un appello o un ricorso per cassazione, coincidente con quella del suo deposito in can- celleria, e non già da quella della sua comunicazione o della comunicazione del suo avvenuto deposito alle parti ad opera o su istanza della cancelleria1.
Né in senso contrario rileva l'attestazione della Cancelleria del Tribunale di Torre An- nunziata prodotta dall'appellante il 23 dicembre 2024, posto che tale documento, peraltro in termini sicuramente impropri, attesta soltanto che «l'avvenuta notifica dell'ordinanza di incom- petenza emessa dal giudice dr in data 20.12.2023 è stata trasmessa e consegnata da CP_1
questa cancelleria in data 27.12.2023 alle ore 10» e dunque non dimostra che la data del depo- sito di detta «ordinanza» e del suo inserimento nel registro informatico, con l'attribuzione del relativo numero cronologico, è diversa da quella del 20 dicembre 2023 risultante dal fascicolo informatico del processo di primo grado e dalle copie informatiche del provvedimento nella specie impugnato prodotte da entrambe le parti.
N. 3210/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 3 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
3. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere alla
contro
- parte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate come indicato nel dispositivo della presente sentenza alla stregua dei parametri sta- biliti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto dell'indeterminabilità del va- lore della controversia e delle altre risultanze processuali ed applicando un aumento dei com- pensi del 10% ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del predetto decreto ministeriale, per poi essere distratte in favore del difensore dell'appellato, che ne ha fatto richiesta.
4. Infine, in osservanza di quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso il provvedimento del Tribunale di
Torre Annunziata n. cronol. 10209/2023 del 20 dicembre 2023 proposto da contro Parte_1
il il 27 giugno 2024: Controparte_2
A) dichiara l'appello inammissibile;
B) condanna l'appellante a rifondere al appellato le spese del processo d'ap- CP_2
pello, che liquida nel complessivo importo di 6.325,00 €, di cui 5.500,00 € per i compensi e
825,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore dell'avv.
Amedeo Pisanti;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui pro- posto.
Così deciso in Napoli, il 28 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 3210/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 3 Parte_1 Controparte_2 CP_2
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 3372/2022, secondo la cui massima ufficiale: «[i]n tema di termini processuali, in assenza di notifica su istanza di parte dell'atto impugnato, anche il ricorso straordinario per cassazione deve essere proposto nel termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciato, e non dalla comunicazione dell'avve- nuto deposito, che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione». E v., ad es., anche Cass. 5946/2017 e 26402/2014.
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Ci- vile, in persona del Giudice Onorario di Pace , n. cronol. 10209/2023 del Controparte_1
20.12.2023 iscritto al n. 3210/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 28 gennaio 2025 e pendente
TRA
(codice fiscale , nato a [...] il [...] e re- Parte_1 C.F._1
sidente in Piano di Sorrento (NA), alla Via Gennaro Maresca n. 93, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cappiello (codice fiscale C.F._2
- appellante-
E il (codice fiscale , con sede in Piano di Sorrento, Controparte_2 P.IVA_1
alla Piazza Cota n. 1, costituitosi in persona del Sindaco pro tempore, , e Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. Amedeo Pisanti (codice fiscale ) C.F._3
- appellato -
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con una citazione notificata al il 27 giugno 2024, Controparte_2 [...]
ha proposto a questa Corte appello avverso il provvedimento – non nominato dal Giu- Pt_1
dice, ma registrato nel sistema informatico (SICID) col nomen iuris di ordinanza e il n. cronol.
10209/2023 il 20 dicembre 2023 e comunicato alle parti il 27 dicembre 2023 – con il quale il
Tribunale di Torre Annunziata, all'esito del processo ivi iscritto al n. 3644/2023 r.g., ha
N. 3210/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 3 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo sulla controver- sia promossa dallo contro il predetto con una citazione a quest'ultimo notifi- Pt_1 CP_2
cata il 17 luglio 2023, al fine di ottenere la dichiarazione dell'illegittimità e dell'inefficacia e la disapplicazione del provvedimento con cui il suddetto gli aveva ordinato di rilasciare CP_2
l'appartamento di proprietà comunale da lui occupato e la dichiarazione del possesso da parte sua dei requisiti per ottenere la voltura in suo favore del contratto di locazione del medesimo immobile ed ha compensato integralmente tra le parti le spese processuali.
2. Il suo appello va però – come eccepito dal appellato – dichiarato inammissi- CP_2
bile, essendo stato proposto dopo la scadenza del termine cd. lungo di sei mesi di cui all'art. 327, co. 1, c.p.c.
Il provvedimento con esso impugnato, benché comunicato alle parti il 27 dicembre
2023, risulta infatti depositato con l'attribuzione del relativo numero cronologico, e dunque pubblicato, il 20 dicembre 2023 e la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il termine di cui all'art. 327, co. 1, c.c. decorre dalla data della pubblicazione del provvedimento impugna- bile con un appello o un ricorso per cassazione, coincidente con quella del suo deposito in can- celleria, e non già da quella della sua comunicazione o della comunicazione del suo avvenuto deposito alle parti ad opera o su istanza della cancelleria1.
Né in senso contrario rileva l'attestazione della Cancelleria del Tribunale di Torre An- nunziata prodotta dall'appellante il 23 dicembre 2024, posto che tale documento, peraltro in termini sicuramente impropri, attesta soltanto che «l'avvenuta notifica dell'ordinanza di incom- petenza emessa dal giudice dr in data 20.12.2023 è stata trasmessa e consegnata da CP_1
questa cancelleria in data 27.12.2023 alle ore 10» e dunque non dimostra che la data del depo- sito di detta «ordinanza» e del suo inserimento nel registro informatico, con l'attribuzione del relativo numero cronologico, è diversa da quella del 20 dicembre 2023 risultante dal fascicolo informatico del processo di primo grado e dalle copie informatiche del provvedimento nella specie impugnato prodotte da entrambe le parti.
N. 3210/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 3 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
3. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere alla
contro
- parte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate come indicato nel dispositivo della presente sentenza alla stregua dei parametri sta- biliti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto dell'indeterminabilità del va- lore della controversia e delle altre risultanze processuali ed applicando un aumento dei com- pensi del 10% ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del predetto decreto ministeriale, per poi essere distratte in favore del difensore dell'appellato, che ne ha fatto richiesta.
4. Infine, in osservanza di quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso il provvedimento del Tribunale di
Torre Annunziata n. cronol. 10209/2023 del 20 dicembre 2023 proposto da contro Parte_1
il il 27 giugno 2024: Controparte_2
A) dichiara l'appello inammissibile;
B) condanna l'appellante a rifondere al appellato le spese del processo d'ap- CP_2
pello, che liquida nel complessivo importo di 6.325,00 €, di cui 5.500,00 € per i compensi e
825,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore dell'avv.
Amedeo Pisanti;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui pro- posto.
Così deciso in Napoli, il 28 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 3210/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 3 Parte_1 Controparte_2 CP_2
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 3372/2022, secondo la cui massima ufficiale: «[i]n tema di termini processuali, in assenza di notifica su istanza di parte dell'atto impugnato, anche il ricorso straordinario per cassazione deve essere proposto nel termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciato, e non dalla comunicazione dell'avve- nuto deposito, che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione». E v., ad es., anche Cass. 5946/2017 e 26402/2014.