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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/05/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3466/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3466/2024 promossa da:
(c.f.: ), con l'Avv. Gabrio BAGNOLI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
(c.f. ), con l'Avv. Margherita GIUSTI CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “revoca del contributo mensile al mantenimento per la figlia
Per_ ;
Per_ il sig. ontinuerà a pagare il 50% delle spese straordinarie per la figlia , come Pt_1 da Protocollo in vigore presso quest'ufficio, fino al raggiungimento della piena autosufficienza economica;
1 il sig. i impegna a rifondere le spese straordinarie arretrate, determinate secondo Pt_1
il Protocollo di Lucca, in rate mensili di 200 euro;
sono confermate, per il resto le condizioni attualmente vigenti.”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.12.2024 presso l'intestato Tribunale, ha chiesto la Parte_1
modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Lucca n. 1731 del 5.12.2019, che aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio dallo stesso contratto con con CP_1 revoca del contributo al mantenimento dovuto per la figlia e dell'obbligo di provvedere al Per_2
pagamento delle spese straordinarie, sul presupposto del raggiungimento da parte della stessa dell'autosufficienza economica. A sostegno della domanda, ha dedotto che: - la figlia aveva Per_2
completato il corso professionale da parrucchiera e ormai lavorava stabilmente nel salone di cui la madre era titolare;
- nel finesettimana lavorava anche come fotografa all'interno del locale notturno Kalypso Club;
- inoltre, seppur ancora formalmente residente con la madre, di fatto conviveva con il fidanzato . Persona_3
Per resistere alla domanda e chiederne il rigetto, con comparsa depositata il 1.3.2025, si è costituita la quale ha negato la raggiunta indipendenza economica della figlia, la CP_1
quale aveva conseguito la qualifica professionale di parrucchiera solo nell'ottobre 2024 e aveva svolto, presso il salone della madre esclusivamente lo stage necessario per conseguire l'abilitazione; inoltre ha escluso che la stessa avesse un rapporto di convivenza e che l'hobby della fotografia, che le consentiva di guadagnare saltuariamente 70 euro a settimana, potesse considerarsi un lavoro idoneo a garantirle l'autosufficienza economica.
All'udienza del 4.4.2025, davanti al giudice delegato, le parti sono comparse personalmente ed è stato esperito il tentativo di conciliazione;
all'esito essendo stato raggiunto un accordo circa la modifica delle condizioni di divorzio, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, giusto il disposto dell'art. 473 bis.21 c.p.c..
***
Ritiene il Collegio che, a parziale modifica della precedente regolamentazione, debbano essere recepite le condizioni condivise riportate nelle conclusioni rassegnate dalle parti, siccome rispondenti all'interesse della prole e non contrarie alla legge.
2 L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1731 del 5.12.2019 emessa dal
Tribunale di Lucca, recepisce l'accordo delle parti da intendersi qui trascritto e dispone pertanto in conformità al medesimo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio in data 13.5.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3466/2024 promossa da:
(c.f.: ), con l'Avv. Gabrio BAGNOLI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
(c.f. ), con l'Avv. Margherita GIUSTI CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “revoca del contributo mensile al mantenimento per la figlia
Per_ ;
Per_ il sig. ontinuerà a pagare il 50% delle spese straordinarie per la figlia , come Pt_1 da Protocollo in vigore presso quest'ufficio, fino al raggiungimento della piena autosufficienza economica;
1 il sig. i impegna a rifondere le spese straordinarie arretrate, determinate secondo Pt_1
il Protocollo di Lucca, in rate mensili di 200 euro;
sono confermate, per il resto le condizioni attualmente vigenti.”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.12.2024 presso l'intestato Tribunale, ha chiesto la Parte_1
modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Lucca n. 1731 del 5.12.2019, che aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio dallo stesso contratto con con CP_1 revoca del contributo al mantenimento dovuto per la figlia e dell'obbligo di provvedere al Per_2
pagamento delle spese straordinarie, sul presupposto del raggiungimento da parte della stessa dell'autosufficienza economica. A sostegno della domanda, ha dedotto che: - la figlia aveva Per_2
completato il corso professionale da parrucchiera e ormai lavorava stabilmente nel salone di cui la madre era titolare;
- nel finesettimana lavorava anche come fotografa all'interno del locale notturno Kalypso Club;
- inoltre, seppur ancora formalmente residente con la madre, di fatto conviveva con il fidanzato . Persona_3
Per resistere alla domanda e chiederne il rigetto, con comparsa depositata il 1.3.2025, si è costituita la quale ha negato la raggiunta indipendenza economica della figlia, la CP_1
quale aveva conseguito la qualifica professionale di parrucchiera solo nell'ottobre 2024 e aveva svolto, presso il salone della madre esclusivamente lo stage necessario per conseguire l'abilitazione; inoltre ha escluso che la stessa avesse un rapporto di convivenza e che l'hobby della fotografia, che le consentiva di guadagnare saltuariamente 70 euro a settimana, potesse considerarsi un lavoro idoneo a garantirle l'autosufficienza economica.
All'udienza del 4.4.2025, davanti al giudice delegato, le parti sono comparse personalmente ed è stato esperito il tentativo di conciliazione;
all'esito essendo stato raggiunto un accordo circa la modifica delle condizioni di divorzio, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, giusto il disposto dell'art. 473 bis.21 c.p.c..
***
Ritiene il Collegio che, a parziale modifica della precedente regolamentazione, debbano essere recepite le condizioni condivise riportate nelle conclusioni rassegnate dalle parti, siccome rispondenti all'interesse della prole e non contrarie alla legge.
2 L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1731 del 5.12.2019 emessa dal
Tribunale di Lucca, recepisce l'accordo delle parti da intendersi qui trascritto e dispone pertanto in conformità al medesimo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio in data 13.5.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
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