Articolo 1 della Legge 28 dicembre 1950, n. 1080
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28 gennaio 1951
Art. 1. Articolo unico.

Con effetto dal 12 marzo 1949, le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60 , recante agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, sono prorogate.

Entrata in vigore il 28 gennaio 1951