Art. 1. Articolo unico.
Con effetto dal 12 marzo 1949, le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60 , recante agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, sono prorogate.
Con effetto dal 12 marzo 1949, le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60 , recante agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, sono prorogate.