Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
VERBALE D'UDIENZA
con SENTENZA EX ART. 281SEXIES c.p.c.
nel giudizio n. r.g. 4155 2024 promosso da
,rappresentata e difesa dall'Avv. PORTANTIOLO C.F. 1 Parte 1
MARCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
ATTRICE
nei confronti di
,rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIAZZI C.F. 2 CP 1
GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
CONVENUTO
***
Oggi 13/03/2025, davanti al Giudice Marina Righi, sono comparsi per parte attrice l'avv.
PORTANTIOLO MARCO oggi sostituito dall'avv. Matteo Pavan e per parte convenuta l'avv.
ANTONIAZZI GIUSEPPE .
Parte convenuta rileva l'irritualità della memoria depositata in data 7.3.25, non autorizzata, di cui contesta il contenuto, non accettando il contraddittorio su eventuali questioni, eccezioni o domande nuove.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti e precisano le conclusioni come da memoria del 7.3.25 e rispettivamente da comparsa di costituzione e risposta e prima memoria istruttoria, chiedendo la distrazione delle spese.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, udita la discussione orale della causa e letto l'art. 281
***
Con atto di citazione depositato in data 12.9.24 il sig. Pt 1 ha citato il giudizio il dott. CP 1 al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni provocati dall'asserito inadempimento contrattuale di quest'ultimo.
Nel febbraio 2020, il sig. Parte 1 aveva deciso di sottoporsi a una visita medico specialistica dal dott. CP 1 al fine di conoscere “la natura e l'entità delle lesioni riportate nell'evento descritto", nonché la presenza degli “eventuali postumi di danno permanente ai fini INAIL".
L'evento in questione è quello avvenuto in data 10.04.2019, nel corso di una supplenza in sostituzione del titolare della cattedra presso la classe 5DCP dell'Istituto Tecnico I.S.I.S.S. Fabio Besta di Treviso,
quando il sig. Parte 1 aveva subito un'aggressione verbale da parte di un alunno davanti a tutta la classe, fatto che lo aveva particolarmente vessato.
Gli operatori sanitari che egli aveva di seguito contattato sarebbero stati concordi nel suggerire al sig.
Parte 1 un percorso di incontri di psicoterapia con cadenza regolare congiunto ad una terapia psicofarmacologica. Il decorso dell'accaduto, dunque, si sarebbe presentato lungo e, nel corso della convalescenza, il sig. Parte_1 non avrebbe potuto attendere alle sue occupazioni quotidiane e professionali, patendo sette mesi di inabilità temporanea dal lavoro, oltre a farsi carico di spese mediche.
In data 16.07.2020, il dott. CP 1 ha redatto una relazione medico legale dalla quale era emersa un'invalidità permanente, tutta psicologica, valutabile nella misura dell'8-10 %, con grado di sofferenza media, con riferimento ai parametri INAIL (cfr. doc. 01).
'Di conseguenza, il sig. Parte 1 alla luce delle risultanze della relazione medico legale, ha deciso di far valere le proprie ragioni avanti al Tribunale di Treviso con ricorso ex art. 696 bis cpc,
instaurando la causa civile avente RG n. 800/22 (doc. 08 - copia del fascicolo RG n. 800/22
Tribunale di Treviso). Il Tribunale di Treviso, tuttavia, ha dichiarato inammissibile il ricorso, con conseguente condanna alle spese di lite per soccombenza. A parere dell'attore l'errore medico, oltre alle relative conseguenze per il paziente, si sarebbe potute evitare se, nel redigere la perizia medico legale, il dott. CP_1 avesse contemplato in modo congruo il pregresso psichiatrico del sig. Pt 1
L'attore chiede quindi il risarcimento dei seguenti danni:
- euro 488,00 per spese della perizia del dott. CP_1 (doc. 13 - fattura n. 49/FE del 03.06.2020);
euro 3.854,28, per spese legali relative alla soccombenza nel procedimento avanti al Tribunale di
-
Treviso RG n. 800/2022, a favore dell'avv. Alvise Albanese (doc. 14 – distinta di bonifico R.G.
800/2022 avv. Alvise Albanese del 09.09.2022);
euro 2.875,00, per spese legali relative alla soccombenza nel procedimento avanti al Tribunale di
-
Controparte_2 (doc. 15 distinta di Treviso RG n. 800/2022, a favore di bonifico R.G. 800/2022 INAIL del 23.11.2022);
euro 7.042,77, per l'assistenza legale fornita dallo scrivente procuratore (doc. 16 - fattura n. 30
-
del 24.02.2023 emessa dall'avv. Marco Portantiolo;
doc. 17 - fattura n. 174 del 07.12.2023 emessa dall'avv. Marco Portantiolo;
doc. 18 - fattura n. 122 del 06.09.2024 emessa dall'avv. Marco
Portantiolo);
euro 30.000,00 a titolo di danno morale o di quella diversa somma, maggiore o minore, determinata dal Giudice in via equitativa.
L'attore chiede inoltre di dichiarare la nullità delle clausole limitative della responsabilità apposte dal dott. CP 1 al contratto.
Il convenuto si è costituito in giudizio precisando che la richiesta del paziente aveva ad oggetto una valutazione da utilizzarsi per un'eventuale visita collegiale nel procedimento di riconoscimento di una malattia professionale, come specificato anche dal frontespizio dell'elaborato peritale (cfr. doc.
1 dell'atto di citazione) e non una perizia da utilizzarsi in un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti del soggetto responsabile
Il dott. CP 1 quindi ha redatto una perizia medico legale, sulla scorta dei documenti consegnati dal paziente, nella quale, vista la tabella delle menomazioni INAIL che valuta fino al 15% l'invalidità per la patologia (codice 181), attribuiva al signor Pt 1 un'invalidità pari all'8/10%, con grado di sofferenza media (cfr. doc. 1 dell'atto di citazione).
Aggiunge inoltre il convenuto che dal contenuto degli atti allegati all'atto di citazione, risulterebbe che il signor Pt 1 abbia promosso un procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c. avanti al Tribunale
Ordinario di Treviso sia nei confronti dell'INAIL che nei confronti del soggetto responsabile,
chiedendo che fossero accertati i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal signor Pt 1 in conseguenza dell'aggressione subita (cfr. doc. 8 dell'atto di citazione).
CP 3 nonNonostante ciò, nelle memorie di costituzione avversarie dell'INAIL e del signor sarebbe stata eccepita la mancata allegazione di un danno biologico, ma contestata, nel merito, la correttezza della diagnosi della patologia rilasciata dall'Ulss 2 in data 24.04.2019 nonché il nesso causale tra i disturbi del signor Pt 1 ed il fatto del 10.04.2019 (cfr. doc. 8 dell'atto di citazione).
In particolare, il signor CP 3 avrebbe allegato alla comparsa le osservazioni preliminari della propria CTP, dott.ssa Per 1, la quale pur riconoscendo che il Disturbo da stress post traumatico
(DSPT) è una patologia psichiatrica grave, avrebbe ritenuto che il fatto del 10.04.2019 non potesse essere la causa della malattia, da ricondursi invece ad una condizione pregressa del signor Pt 1 (cfr.
doc. 12 dell'atto di citazione).
All'udienza del 30.1.25 è comparso l'attore che ha dichiarato di aver utilizzato la relazione medica del dott. CP_1 per adire l'IN a mezzo del patronato, ma che le sue istanze sono state rigettate.
Con ordinanza di pari data, ritenta la causa matura per la decisione, è stato disposto un rinvio all'udienza odierna per la discussione.
***
La domanda è infondata nel merito e deve essere rigettata, con assorbimento della domanda, svolta in via preliminare, di accertamento della nullità delle clausole di esonero della responsabilità.
Il rapporto alla base delle richieste di risarcimento del danno ha natura contrattuale, essendo intercorso tra le parti un accordo, che assume le forme di un contratto d'opera intellettuale.
E' circostanza pacifica che il sig. Pt 1 abbia chiesto al medico una perizia a fini IN (finalità espressa chiaramente sullo stesso documento prodotto in atti); è stato altresì dichiarato dallo stesso attore che, in effetti, la perizia è stata dallo stesso utilizzata nelle procedure svoltesi dinanzi all'IN,
adito a mezzo del patronato, risoltesi, in due casi, con il rigetto della domanda.
Tale circostanza è stata riportata dall'attore in udienza, ma non in sede di citazione, ove il risarcimento del danno viene chiesto solo con riferimento ai danni asseritamente subiti a causa dell'inutile instaurazione dell'ATP.
Per valutare la fondatezza della domanda proposta dall'attore va anzitutto verificato se la parte, nel rispetto della regola dell'onere della prova, sia riuscita a provare gli elementi della fattispecie della cui prova è onerato.
In sede di responsabilità contrattuale la giurisprudenza unanime, a seguito dell'intervento delle
Sezioni Unite (sent. N. 13533/2001), afferma che l'attore deve provare la fonte ed il danno, allegando l'inadempimento della controparte. Deve essere la parte asseritamente inadempiente, infatti, a provare di aver correttamente adempiuto.
Nel caso in esame il sig. Pt 1 ha documentalmente provato il rapporto contrattuale esistente tra le parti a mezzo della relazione redatta dal dott. CP_1 e parzialmente provato il danno che assume aver subito, a mezzo del documenti n. 14 e 15 (distinta di bonifico all'avv. Albanese ed all'IN) e
- 17 (fatture, pagate, emesse dall'avv. Portantiolo a titolo di compensi professionali per 16
l'assistenza nella causa ex art. 696 bis c.p.c.).
I compensi dell'avv. Portantiolo di cui al documento n. 18 attengono al presente procedimento e dovrebbero essere oggetto di regolamento delle spese in sede di decisione.
Il danno morale lamentato non è stato provato;
l'attore si è limitato a chiedere, in via istruttoria,
l'ammissione di una ctu psicologica, tesa a provare il danno morale derivato all'attore dall'inadempimento del convenuto, consulenza che avrebbe una chiara natura esplorativa.
Peraltro, i danni lamentati dovrebbero essere conseguenza immediata e diretta del lamentato inadempimento, mentre, nel caso in esame, tale circostanza è smentita dalle evenienze documentali,
per le ragioni che si andranno ad esporre.
Tanto detto, il convenuto ha l'onere di provare di aver correttamente adempiuto.
La provaè stata raggiunta.
Deve anzitutto osservarsi che la perizia è stata richiesta dal sig. Pt 1 a fini IN. Tale circostanza è provata e lo stesso attore ha dichiarato in udienza di aver chiesto due volte ad IN
il riconoscimento delle proprie ragioni, vale a dire dell'infortunio sul lavoro (con le procedure C3 –
riconoscimento danno biologico- e C9 - pagamento indennità temporanea-) a mezzo del patronato.
Dopo essersi visto rigettare le proprie istanze, egli ha scelto di adire il Tribunale, a mezzo dello strumento di cui all'art. 696 bis c.p.c.; il dott. CP_1 non era a conoscenza dell'iniziativa
(circostanza incontestata), sorta in seguito alla redazione della relazione ed afferma che lo scritto era esclusivamente finalizzato al suo utilizzo in sedi di procedura IN.
Provata tale circostanza, non si ravvede alcun inadempimento in capo al medico.
A parere dell'attore l' errore medico, oltre alle relative conseguenze per il paziente, si sarebbe potute evitare se, nel redigere la perizia medico legale, il dott. CP_1 avesse contemplato in modo congruo il pregresso psichiatrico del sig. Pt_1
La relazione riconosce un'invalidità dell' 8-10%, con grado di sofferenza media (cfr. doc. 1 dell'atto di citazione), alla luce della tabella delle menomazioni INAIL che valuta fino al 15% l'invalidità per questa patologia (codice 181).
Il motivo del successivo rigetto delle istanze da parte di IN è da ravvedersi nell'assenza di causa violenta, ma comunque non è rilevante nel presente procedimento, non lamentando l'attore alcun danno che ne sia stato conseguenza immediata e diretta.
Diversamente, i danni deriverebbero dalla pronuncia di inammissibilità del Tribunale di Treviso in ordine al ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile poiché il ricorrente avrebbe allegato un mero danno morale,
non identificabile con un danno alla salute e, quindi, non liquidabile in via equitativa a mezzo di tabelle.
Nell'ordinanza viene altresì riportato un passaggio della relazione del dott. CP_1
Nel testo riportato il dott. CP 1 indica l'invalidità permanente "tutta psicologica (IN)" riportata dal paziente nella misura del 8-10% con grado di sofferenza media, riferendosi alla tabella del danno biologico permanente IN, che, al codice 181, riporta “disturbo post – traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia", indicando una percentuale fino al 15%. L'indicazione del dott. CP_1 che, comunque, nel passo riportato della sua relazione, precisa che il danno psicologico è riconosciuto come danno biologico, atteneva, quindi, alla valutazione IN del danno biologico, con riferimento alla indicata tabella.
Che poi tale danno non sia stato riconosciuto da IN non è motivo di doglianza.
Il sig. Pt 1 tuttavia, ha utilizzato la relazione per adire il Tribunale, chiamando in causa IN e
CP 3 lo studente che, con la sua condotta, avrebbe causato la malattia del sig. Pt 1
,
L'IN, nella sua comparsa di costituzione e riposta (all. 8 atto di citazione), afferma che a seguito della presentazione di denuncia e certificato di infortunio (All. 1) l'Istituto, non ritenendo sussistere nelle riferite circostanze i presupposti di legge per ammettere il caso all'indennizzo, rigettava il caso per mancanza di "causa violenta" (All. 2). In data 3.9.20 veniva poi respinta, non essendo intervenuto alcun elemento di novità, anche l'opposizione presentata dall'assicurato (All. 3).
Vertendosi pertanto in tema di applicazione di norme riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e trattandosi dunque di tipica causa previdenziale, competente per la definizione della medesima sarebbe stato, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro,
nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore.
La fattispecie dedotta nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti di IN, questione di natura prettamente previdenziale, ed in cui l'Istituto convenuto (ben lungi dal poter essere considerato responsabile degli asseriti danni) assume la veste di soggetto erogatore di prestazioni di tipo indennitario non potrebbe essere ricondotta nell'alveo di quelle controversie (relative all'
"accertamento e relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatti illeciti") alla cui composizione il mezzo istruttorio preventivo richiesto appare preordinato nelle intenzioni del legislatore chiaramente espresse nella lettera del medesimo art. 696 bis.
Il ricorrente fa inoltre riferimento alle "richieste risarcitorie nei confronti dell'INAIL di Treviso" e ad una diffida (All. 9) che sembra cadere nel medesimo equivoco di identificare l'Istituto alla stregua di soggetto responsabile di un illecito o di un inesatto inadempimento contrattuale passibili di risarcimento invece che come ente tenuto all'erogazione, ricorrendone i presupposti, di prestazioni previdenziali in un ambito prettamente indennitario. Il ricorso nei confronti di IN, quindi, a prescindere dalla pronuncia di inammissibilità, non avrebbe potuto condurre ad una definizione della controversia extragiudiziaria, come nella sua finalità, proprio in ragione della natura del soggetto resistente.
Per tale ragione, quindi, nessuna conseguenzialità può essere rinvenuta tra il danno dubito (doc. 15)
ed il lamentato inadempimento, che non può ritenersi sussistente.
Lo stesso deve ritenersi con riferimento al danno di cui al doc. 14.
L'avvenuto pagamento delle spese di lite in favore del sig. CP 3 non è conseguenza diretta dal lamentato inadempimento.
L'ordinanza ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché non sarebbe stato allegato un danno alla salute, ma un mero danno morale.
In effetti, l'atto introduttivo (doc. 8 del ricorso) nulla allega circa il danno biologico, trattando esclusivamente del danno morale e limitandosi ad allegare la relazione del dott. CP_1 che, come già chiarito, era stata all'evidenza predisposta con differente finalità.
A pagina 2 del ricorso per ATP, infatti, sono contenute le seguenti argomentazioni, in punto di diritto,
che riguardano il danno morale: “notevole rilievo assumono il danno morale e quello esistenziale,
alla luce del gravissimo turbamento, con conseguente stravolgimento dell'agenda biologica e dei rapporti sociali e relazionali dell'odierno ricorrente;
con particolare riferimento al danno morale,
consistente nel dolore fisico, nelle sofferenze e nel turbamento psicologico provocati da un evento lesivo si rileva che allo stesso viene data autonomia ontologica".
È lo stesso Giudice a rilevare la mancanza di allegazione del danno biologico nel ricorso. Si ritiene,
quindi, che la decisione del Giudice sia stata determinata anche dall'impostazione del ricorso introduttivo ex art. 696 bis c.p.c., dove manca in effetti un riferimento al “danno biologico di natura psichica" (che era stato correttamente allegato dal dott. CP 1 nella propria perizia) e viene lamentato un danno morale.
Nell'ordinanza di rigetto si legge, che “nè nella perizia di parte né nel ricorso viene indicata una patologia psichiatrica a carico del soggetto ma solo una sofferenza interiore dello stesso, la quale verrebbe non a configurare un danno non patrimoniale di tipo biologico ma semmai solo un danno non patrimoniale di tipo morale" e che "non essendo stato allegato un pregiudizio biologico diviene del tutto esplorativa la consulenza tecnica".
Tuttavia nella perizia era stata allegata una patologia psichiatrica e precisamente il “disturbo post traumatico da stress", diagnosticato in data 24.04.2019 in occasione della visita psichiatrica eseguita dal signor Pt 1 presso il dipartimento di Salute Mentale Distretto di Treviso e confermato nei successivi referti tutti riportati nella perizia ed allegati alla stessa.
Nelle conclusioni della propria perizia, il dott. CP_1 aveva espressamente evidenziato che il danno psicologico è riconosciuto come danno biologico ed aveva quindi accertato un'invalidità permanente tutta psicologica (IN) ed un grado di sofferenza media (cfr. pagg. 4 e 5 della perizia). L'affermazione del dott. CP 1 che il danno psicologico è riconosciuto come danno biologico è
quindi presente nella perizia.
Peraltro il ricorrente, non condividendo le ragioni sottese alla dichiarazione di inammissibilità,
avrebbe potuto opporre reclamo avverso l'ordinanza, scelta, invece, non fatta, le cui conseguenze non possono ricadere sul medico.
Alla luce delle osservazioni sinora riportate, non può riconoscersi alcun inadempimento in capo al medico, che ha redatto la relazione richiestagli con la dovuta diligenza e nel rispetto delle leges artis della propria professione, dopo aver consultato la documentazione medica messa a disposizione dal paziente e correttamente riportato la stessa nella perizia.
La domanda deve quindi essere rigettata, con conseguente condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali nei confronti del convenuto, spese che vengono liquidate in ragione del DM 147/22, valori medi, relativamente alle prime due fasi processuali.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta dall'attore.
Condanna l'attore al pagamento, con distrazione, in favore del procuratore del convenuto, dichiaratosi antistatario, delle spese processuali, che liquida in euro 2.905 oltre accessori di legge.
Treviso, 13/03/2025
Il Giudice
Marina Righi