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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 490/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- Pt_1 sentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Giuseppe De Gregori, presso il cui studio in Camogli, V. Cuneo 34 D, è elettivamente domi- ciliata,
APPELLANTE contro quale incorporante in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife- sa, per mandato in atti, dall'avv. Maria Grazia Marchese, presso il cui studio in Genova, Via R. Ceccardi 4/17, è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e respin- ta ogni contraria domanda eccezione e deduzione in accoglimento del presente appello, previa dichiarazione della sua ammissibilità ACCERTATO CHE - sussiste l'obbligo di erogazione dei finanziamenti di cui alla lettera m) dell'Art. 13 del D.L. 8
Aprile 2020 numero 23 convertito con modificazioni dalla Legge 5 Giugno 2020 numero 40 per il solo possesso dei requisiti previsti dalla medesima disposizione;
- la Società possedeva il c.d. “merito creditizio” - la mancata erogazio- Parte_2 ne del finanziamento di cui alla lettera m) dell'Art. 13 del D.L. 8 Aprile 2020 nume-
1 ro 23 convertito con modificazioni dalla Legge 5 Giugno 2020 numero 40 facendo mancare le risorse finanziarie necessarie per la ripresa dell'attività sociale dopo la pandemia covid-19 ha costretto la Società ad affittare l'azienda sociale Parte_2
a condizioni particolarmente negative con una perdita di canoni di locazione che sarebbero stati normalmente ritraibili di Euro 20.850,00 - la diffusione di false co- municazioni sociali ha determinato alla un grave danno alla propria Parte_2 immagine e alla propria reputazione commerciale che può essere equitativamente determinato in Euro 18.500; - è incorsa in responsabilità ag- Controparte_2 gravata ex art. 96 c.p.c. annullare la Sentenza 848/2022 del Tribunale di Genova
e in riforma della stessa voglia CONDANNARE con sede Controparte_2 in Genova (GE), alla Via Via Cassa Di Risparmio, 15, codice fiscale e n. iscrizione del Registro delle Imprese di Genova: 03285880104 iscritta all'Albo delle Banche al numero 6175.4 e capogruppo del Gruppo Bancario " ” in persona CP_2 del legale rappresentante pro tempore all'erogazione del finanziamento richiesto
B Parte_2 nonché al risarcimento del danno da minori utilità ritraibili dall'azienda di Parte_2 proprietà di di Euro 20.850 e da false comunicazioni sociali e da diffa- Parte_2 mazione e lesione del prestigio e dell'immagine della di Euro Parte_3
18.500 mediante consegna di assegno circolare non trasferibile dell'importo di Eu- ro 39.350 all'ordine e accertata la responsabilità aggravata ex art. 96 Parte_2
c.p.c. di condanni la stessa al pagamento Controparte_2 Controparte_2 alla Società sopra meglio generalizzata della somma di Euro 1.000,00 Parte_2 oltre al maggior danno che potrà essere accertato. In ogni caso con vittoria delle spese e onorari di causa del giudizio di appello.”.
Per la parte Appellata: “Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis re- jectis, - dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla per violazione Parte_1 del dettato dell'art. 342 c.p.c.; - confermare la sentenza impugnata;
- o, comunque, rigettare integralmente le pretese e domande ex adverso formulate, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto e non provate. In ogni caso, con vittoria di spe- se, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, da liquidarsi, tenendo conto an- che della temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ex adverso intentata e
“coltivata”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
evocava in giudizio chiedendone la condanna Pt_1 Controparte_2 all'erogazione del finanziamento agevolato previsto dall'art. 13 DL n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito in L. n. 40/2020 (finanziamento garantito dallo
2 Stato per far fronte ai danni derivati all'attività d'impresa dalla pandemia da
Covid-19), rifiutato dalla Banca nonostante la società possedesse tutti i re- quisiti previsti dalla normativa emergenziale. chiedeva altresì la condanna della convenuta al risarcimento dei Pt_1 danni patiti a seguito dell'asserita violazione di legge.
si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree, sul pre- CP_2 supposto che la norma invocata dall'attrice non avesse introdotto un obbligo legale di contrarre a contrarre a carico degli intermediari finanziari né dero- gato alla valutazione del merito creditizio.
Con sentenza n. 848 del 45 aprile 2022 il Tribunale di Genova così sta- tuiva:
“definitivamente decidendo, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rigettate:
1) Rigetta le domande;
2) Dichiara tenuta e condanna la società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, a rifondere a CP_2 le spese di lite che si liquidano in € 4.835,00 (di cui
[...]
Fase di studio della controversia, valore medio € 875,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio € 1.600,00
Fase decisionale, valore medio € 1.620,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio € 740,00
Oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge.”
Avverso tale decisione interponeva appello con atto di citazione Pt_1 ritualmente notificato in data 15 maggio 2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva in giudizio , con comparsa depositata in data CP_2
29 luglio 2022, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e chiedendone, nel merito, la reiezione .
Con comparsa depositata in data 7 marzo 2024 si costituiva in giudizio
quale incorporante di . CP_1 CP_2
All'udienza del 21 settembre 2022 la Corte rinviava la controversia per pre- cisazione delle conclusioni al 10 gennaio 2024, incombente poi posticipato al 25 settembre 2024, stante la necessità di assegnazione a nuovo relatore.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vamo le conclusioni e, con ordinanza 2 ottobre 2024, la tratteneva a decisio- ne, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
3 L'appello deve essere esaminato e deciso nel merito poiché si palesa infon- data l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. formulata dalla parte appellata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n.
27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugna- ta e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giu- dice, dovendosi escludere (in considerazione della permanente natura di re- visio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversi- tà rispetto alle impugnazioni a critica vincolata) che il relativo atto debba ri- vestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado
(cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'atto di appello non incorra nel- la sanzione di inammissibilità, posto che parte appellante, con i motivi di ap- pello articolati, di cui appresso, ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice, risultando dun- que soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c..
Con il primo motivo di gravame, rubricato “Nullità per incompleta indicazio- ne di parte”, l'appellante evidenzia che la dicitura non permettereb- Pt_1 be di identificare con certezza la parte e il primo Giudice avrebbe dovuto in- serire sede, partita iva o altro, difettando, in difetto, il requisito dell'art. 131 n.
2 c.p.c, con conseguente nullità della decisione impugnata.
Il motivo è infondato.
Premesso che il riferimento dall'appellante al disposto dell'art. 131 c.p.c.
(“Forma dei provvedimenti in generale” ) è evidentemente da leggersi come operato all'art. 132 stesso codice (“Contenuto della sentenza), secondo con- solidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'omessa o inesatta indicazione delle parti e dei loro difensori non dà luogo a nullità se dal con- testo dell'atto è possibile individuare il soggetto in modo inequivoco e se l'o- missione non ha causato una reale violazione del principio del contradditto- rio, mentre comporta la nullità della sentenza stessa qualora da essa si de-
4 duca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la de- cisione si riferisce (tra le molte, Sez. III, Ordinanza n. 7183 del 4 marzo
2022; Sez. II, Sentenza n. 22055 dell'11 settembre 2018; Sez. II, Sentenza
n. 72742 del 28 maggio 2001).
Nel caso di specie, non si versa neppure in ipotesi di inesatta indicazione della parte, la cui ragione sociale è correttamente indicata in “ sia Pt_1 nell'intestazione della sentenza impugnata che nel corpo dell'atto che, infine, nel dispositivo, ma unicamente del fatto che, ad avviso dell'appellante, in mancanza di indicazione di altri elementi identificativi quali l'indirizzo o il co- dice fiscale, non sarebbe “possibile procedere a determinare con certezza e Parte univocità quale delle più società denominate sia la parte attrice” (così
l'atto di citazione in appello a pag. 2 in fine).
Occorre tuttavia considerare che la lettura del provvedimento consente inve- ce di identificare inequivocabilmente l'attrice, oltre che sulla base della ra- gione sociale correttamente indicata, anche in relazione ai fatti dalla stessa posti a base delle domande formulate.
In ogni caso il nostro sistema processuale è caratterizzato dal principio di tassatività delle nullità, che limita le ipotesi di nullità degli atti processuali ai soli casi di espressa previsione di legge o di mancato raggiungimento dello scopo.
Tali ipotesi non sussistono nel caso in esame e pertanto l'eccezione deve essere respinta.
Altrettanto infondato si palesa il secondo motivo d'appello, rubricato
“Nullità della sentenza per memoria di replica tardiva”, con cui evi- Pt_1 denzia che la parte convenuta aveva depositato la memoria conclusionale di replica con un giorno di ritardo e ciò nonostante il primo Giudice non ne ha pronunciato l'espunzione dagli atti del giudizio.
L'odierna appellante non evidenzia alcun passaggio motivazionale dell'impugnata decisione dal quale si possa desumere che il Tribunale abbia indebitamente utilizzato, ai fini della decisione, il contenuto della memoria conclusionale di replica dell'originaria convenuta e odierna appellata, per cui dalla mancata espunzione di tale memoria dagli atti del processo non è per certo derivata alcuna lesione al principio del contraddittorio.
5 Anche il terzo motivo d'appello, rubricato “Obbligo di erogazione”, è infon- dato.
L'appellante censura l'impugnata decisione nella parte in cui ha ritenuto che non sussista un obbligo di erogazione dei finanziamenti di cui alla lettera m dell'art. 13 del D.L. 8 aprile 2020 numero 23, convertito con modificazione in
L. n. 40/2020, con interpretazione contraria alla lettera della legge. Parte Quest'ultima, allega , con il prevedere che: “ ... In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del
Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fon- do medesimo” impone che il finanziamento, stante l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, sia concesso automati- camente, gratuitamente e senza valutazione, previa unicamente la verifica formale del possesso dei requisiti.
Il Tribunale, prosegue l'appellante, ha asserito che non si può sostenere che il decreto imponga un obbligo a contrarre perché non vi è una specifica re- golamentazione delle condizioni essenziali regolanti il finanziamento mentre per aversi un obbligo legale a contrarre ex art. 2932 c.c. occorre che la leg- ge predetermini in modo rigoroso tutti gli elementi essenziali del futuro rego- lamento negoziale.
Così argomentando, tuttavia, non ha tenuto conto del fatto che il DL e i suc- cessivi regolamenti disciplinano compiutamente i finanziamenti in questione, determinando analiticamente oltre alla garanzia del fondo, la durata e le mo- dalità e le condizioni di erogazione e di restituzione, compreso il c.d. preammortamento. Parte Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto opinato da ,
l'interpretazione che il primo Giudice ha dato della lettera m) art. 13 D.L.n.
23/2020, convertito con modificazione in L. n. 40/2020, non sia affatto con- traria alla lettera della norma, posto che le espressioni “automaticamente, gratuitamente e senza valutazione” non sono riferite all'operato della Banca cui venga richiesta l'erogazione del finanziamento, bensì all'intervento del
Fondo Centrale di Garanzia.
6 Anche, dunque, a volersi arrestare alla lettera della norma, è la garanzia del
Fondo a essere concessa automaticamente e senza valutazione e non già
l'erogazione del finanziamento.
L'appellante allega che il DL citato e regolamenti successivi hanno determi- nato analiticamente le condizioni di erogazione del finanziamento e che questo priverebbe di pregio l'argomentazione del Tribunale circa l'impossibilità di emettere una sentenza costitutiva ex art. 2932, ma occorre considerare che non è questa l'unico elemento che il primo Giudice ha valo- rizzato per pervenire a ritenere che la normativa emergenziale non abbia inteso configurare, a carico dei soggetti finanziatori, un vero e proprio obbli- go di contrarre in presenza del solo accertamento della sussistenza dei re- quisiti soggettivi previsti e che le ulteriori argomentazioni non sono state Parte sottoposte a censura da parte di .
In particolare, il Tribunale, muovendo dal principio generale, discendente dall'art. 41 Cost., secondo cui nel nostro ordinamento non esiste un obbligo legale di contrarre, ha poi richiamato, con specifico riguardo all'insussistenza di un diritto al finanziamento (sempre in via generale), il principio di sana e prudente gestione imposto alla Banche dall'art. 5 T.U.B..
Anche ad avviso di questa Corte occorre ritenere che, ove il legislatore avesse, con il DL n 23/2020, inteso derogare a siffatti principi, avrebbe dovu- to dirlo espressamente e che, in mancanza di tale deroga espressa,
l'obbligo della di valutare il merito creditizio del soggetto finanziato CP_2 sussista anche nell'ipotesi contemplata dall'art. 13 lettera m) del DL
203/2020 e ciò, anche tenuto conto delle responsabilità che su detto sogget- to graverebbero, in caso di abuso nella concessione del credito, nei riguardi dello stesso Fondo di Garanzia.
Dalla reiezione del terzo motivo di gravame deriva l'assorbimento del quarto, del quinto e del sesto motivo, che attengono, rispettivamente, alla circostanza che non dovesse effettuare alcuna valutazione circa il CP_2 merito creditizio (terzo motivo), al risarcimento del danno asseritamente pati- to dall'originaria attrice a seguito della condotta dell'istituto bancario (quarto motivo) e alla pretesa responsabilità aggravata della banca (sesto motivo): secondo quanto detto esaminando il terzo motivo, il comportamento posto in essere dalla banca è infatti stato corretto e legittimo.
Il settimo motivo d'appello, con cui si duole che il primo Giudice Pt_1 non abbia compensato le spese di lite nonostante la novità della questione
7 trattata, è infondato posto che quella di compensare in tal caso, totalmente o parzialmente, le spese di lite è una facoltà discrezionale attribuita dall'art. 92 II comma c.p.c. al Giudice, che non ha neppure l'obbligo di motivare circa il suo mancato utilizzo.
Anche nel presente grado di giudizio le spese di lite, secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e devono essere poste a cari- co dell'appellante.
Dette spese vengono liquidate come segue, in base ai parametri di cui al
DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da €
26.000,01 ad € 52.000,00) e della natura della controversia:
1. fase di studio € 2.058,00
2. fase introduttiva € 1.418,00
3. fase di trattazione € 3.045,00
4. fase decisionale € 3.470,00
Totale complessivi € 9.991,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo uni- co in materia di spese di giustizia) che l'appello è integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO, definitivamente pronunciando, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa o reietta:
1) Rigetta l'appello;
2) Dichiara tenuta e condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che li- quida in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA ove dovuta;
3) Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, allì 14 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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