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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/04/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3112/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 3112 2017
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Troia Parte_1 C.F._1
Francesco
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Restivo Giuseppa
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 16 ottobre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni subiti nel sinistro avvenuto in data 25 aprile 2016 lungo la via Madonnina di Gibilmanna, all'altezza del civico n. 46.
A fondamento della domanda, l'attrice ha esposto che in data 25 aprile 2016, intorno alle ore 16:00, percorreva in sella alla propria bicicletta la via Madonnina di Gibilmanna, in allorquando, scostatasi sulla destra della carreggiata al Controparte_1 sopraggiungere di un veicolo proveniente dalla direzione opposta, a causa della presenza di un tombino rialzato rispetto al manto stradale, non visibile e non segnalato, cadeva rovinosamente al suolo.
1 In conseguenza dell'accaduto, l'attrice ha rappresentato di aver riportato lesioni fisiche, consistenti in “frattura complessa capiello radiale ed olecrano gomito sinistro”, trattate chirurgicamente.
Sulla scorta di tali motivi, l'attrice ha chiesto al Tribunale di: i) accertare la responsabilità del per l'incidente occorso ai sensi dell'art. 2043 e/o Controparte_1
2051 c.c; ii) condannare il al pagamento della somma di Controparte_1
€ 36.109,00, o di quella ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno biologico.
Costituendosi tardivamente in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, il
[...] ha chiesto il rigetto della domanda ed, in subordine, il Controparte_1 riconoscimento del concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c.
La causa, istruita mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio medico-legale, sulla scorta delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione all'udienza del 16 ottobre 2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c per il deposito degli scritti conclusivi.
Preliminarmente, va ribadita la superfluità della prova orale con il Comandante della
Polizia UN , richiesta dall'ente convenuto, da cui non Testimone_1 potrebbero ricavarsi elementi di conoscenza in vista dell'accertamento dei fatti di causa atteso che: i) il teste non era presente sui luoghi al tempo del sinistro;
ii) all'udienza del 21 aprile
2021, interrogato sul cap. 1, il teste ha dichiarato di non sapere nulla;
iii) dalla relazione prot.
13968 del 16 agosto 2016 redatta dall'Ispettore Capo della Polizia UN non è dato evincere alcunchè in merito alla dinamica del sinistro ed allo stato dei luoghi.
Tanto premesso, giova in diritto ricordare che, in materia di responsabilità della Pubblica
Amministrazione per i danni causati da beni demaniali, la Suprema Corte ha già da tempo abbandonato il tradizionale orientamento che, negando l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., inquadrava la responsabilità della PA nell'art. 2043 c.c., richiedendo, al contempo, la dimostrazione, da parte del danneggiato, di una “insidia o trabocchetto”, da intendersi quale situazione di pericolo soggettivamente non prevedibile ed oggettivamente non visibile.
Ed invero, è orientamento oggi consolidato che l'art. 2051 c.c. sia applicabile alla Pubblica
Amministrazione anche nel settore dei sinistri causati dalla conformazione di una strada o delle sue pertinenze allorquando possa riscontrarsi in concreto la possibilità di un controllo effettivo della strada, da valutarsi in relazione alla sua estensione, all'uso generalizzato e diretto degli utenti, alle sue caratteristiche, alla posizione, ai sistemi di assistenza, agli
Pag. 2 di 9 strumenti apprestati dal progresso tecnologico (Cass. 12802/15; Cass. 15383/06; Cass.
5308/07; Cass. 9546/10).
In particolare, si deve presumere la possibilità di un concreto esercizio della custodia rispetto alle strade comunali collocate all'interno del perimetro urbano, che, per la presenza di una serie di opere di urbanizzazione e di pubblici servizi, sono sottoposte all'attività di controllo e vigilanza costante del CP_1
Di conseguenza, nell'eventualità dei sinistri occorsi in detta tipologia di strade, il danneggiato, a differenza di ciò che accade nella generalità dei casi, non dovrà dare prova della relazione custodiale;
sarà, invece, il a dover provare l'impossibilità di esercitare CP_1 un potere di controllo sul bene strada.
Laddove, poi, l'autorità giudiziaria ritenga che nel caso concreto non sussista una relazione custodiale, troverà applicazione la disciplina generale prevista dall'art. 2043 c.c.
Una volta riconosciuta l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., la responsabilità della Pubblica
Amministrazione per i danni causati dai beni demaniali è divenuta una responsabilità di natura oggettiva, che prescinde dalla diligenza utilizzata dal custode e sorge in dipendenza del solo accertamento di un nesso eziologico tra l'evento dannoso e la “cosa” fonte di danno.
Quanto alla distribuzione degli oneri probatori, è opinione condivisa che spetta al danneggiato provare i fatti costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr. Cass. 5910/11).
Più precisamente, il danneggiato è tenuto a dimostrare che il danno costituisce la conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Ciò comporta che il danneggiato deve individuare in modo preciso il teatro del sinistro, il bene coinvolto nonché il pericolo ad esso connaturato, del quale l'evento deve costituire concretizzazione.
Compete, altresì, al danneggiato dar conto dell'esistenza della relazione custodiale nei termini sopra delineati.
Dal canto suo il custode, per potersi liberare da ogni responsabilità, ha l'onere di fornire la prova del caso fortuito, da intendersi, in senso esclusivamente oggettivo, quale fattore esterno, dotato di impulso causale autonomo, imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
In merito, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che il caso fortuito può consistere in un'alterazione dello stato dei luoghi prodotta da cause estrinseche ed estemporanee, non
Pag. 3 di 9 conoscibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile neppure in base ad un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e manutenzione (cfr. ex multis Cass.
3703/18) ovvero nel fatto dello stesso danneggiato, purché connotato da abnormità o da assoluta imprevedibilità ed inevitabilità (cfr. Cass. Sez. U. 20943/22; Cass. n.n. 2480-
2481/18), ovvero di un terzo.
Con specifico riferimento alla condotta del danneggiato è stato precisato che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. n.n. 2480-2481/18 richiamata nelle citate Sez. U. 20943/22).
In coerenza con i principi fissati dalla Suprema Corte può, quindi, sostenersi che il caso fortuito si ha non solo in presenza di un comportamento anomalo del danneggiato nell'uso della cosa ma anche al cospetto di un uso normale della cosa qualora la situazione di pericolo ad essa connaturata sia immediatamente percepibile ed agevolmente evitabile con l'uso di semplici cautele.
Da ultimo, va precisato che laddove sia ravvisabile un concorso colposo del danneggiato nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 1227 comma I c.c. dovrà esserci una riduzione del risarcimento, rapportata alla gravità e all'incidenza causale della condotta del danneggiato, chiamato ad adempiere ad un generale dovere di prudenza ed attenzione, riconducibile al disposto di cui all'art. 2 della Costituzione.
Fatte queste premesse in diritto, va, innanzitutto, affermata l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2051 c.c., non essendo in contestazione che l'incidente si è verificato lungo una strada comunale aperta al pubblico transito.
Ciò posto, si rileva che le prove offerte da parte attrice a sostegno della domanda risarcitoria sono costituite dalle testimonianze di e Testimone_2 Testimone_3 assunte all'udienza del 21 aprile 2021, dalle foto prodotte in allegato alla citazione ed alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc, dalla documentazione medica rilasciata dall'Ospedale Giglio di Cefalù.
Pag. 4 di 9 Il teste sentito sui capp. 1 e 4 di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 Tes_2 cpc, ha riferito che “Circa 5 anni fa, non ricordo se era il 25.4 o l'1.5 mi trovavo presso la casa estiva all'epoca dei miei genitori sita in di , quando intorno alle 16 sono uscito dal cancello a CP_1 CP_1 bordo della mia auto. Dalla direzione opposta provenivano 3 biciclette, le quali si sono spostate un po' , poco dopo ho visto che il manubrio di una di queste si è impuntato e la signora è caduta. Io la conosco perché ha villino vicino ai miei e posso dire che all'epoca la strada è stretta e non asfaltata (…) sub 1) è vero (ovvero il cap. 1 del seguente tenore “vero è che in data 25.04.2016, alle ore 16:00 circa, alla guida della mia autovettura, percorrevo la via Madonnina di Gibilmanna nel Comune di quando ho CP_1 CP_1 visto la sig.ra che percorreva la suddetta via, in direzione opposta a quella mia, Parte_1 stringersi sul lato destro della carreggiata e cadere rovinosamente per terra all'altezza del numero civico 46, a causa di un tombino sito sul manto stradale ed in posizione rialzata rispetto ad esso, non visibile a causa del terriccio ivi presente né segnalato in alcun modo?”) nei termini in cui ho risposto, non ho fatto al tombino, la mia preoccupazione è stata quella di avvisare il marito (…) sub 4): è vero (ovvero il cap. 4 del seguente tenore “Vero che riconosco nelle foto il tombino per cui è causa?”) (…) la stredella è dritta”.
La teste sentita sui capp. 1 e 2 della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc di parte Tes_3 attrice, ha rappresentato che: “sono stata citata come teste perché ero con la signora quando è caduta.
Era il 25.4.2016 alle 16 quando eravamo incolonnati con le bici nella stradina per andare al villino della signora, quando ci siamo accostati un po' sulla destra, perché sopraggiungeva una macchina e lei è accappottata. All'inizio non ho capito il motivo, poi ci siamo accorti che c'era un tombino che fuoriusciva (…) sub 1) è vero (ovvero il cap. 1 del seguente tenore “Vero è che in data 25.04.2016, alle ore 16:00 circa, alla guida della mia bicicletta percorrevo la via Madonnina di Gibilmanna nel Comune di CP_1
[..
assieme alla sig.ra quando ho visto la stessa, che mi precedeva, cadere CP_1 Parte_1 rovinosamente per terra all'altezza del numero civico 46 a causa di un tombino rialzato rispetto al manto stradale non visibile perché coperto da ghiaia e terriccio né tantomeno segnalato?”) ; sub 2): è vero (ovvero il cap. 2 del seguente tenore “Vero che riconosco nelle foto il tombino per cui è causa?”), però al momento della caduta era coperto”.
Relativamente alle foto, si evidenzia che la produzione di parte attrice consta di un totale di 18 immagini.
Nelle foto n.n. 1, 4 allegate all'atto di citazione nonché nelle foto n.n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc viene inquadrato il pietrisco che copre il tombino.
Pag. 5 di 9 Nelle foto n.n. 1, 2 allegate alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc è raffigurato un tombino perfettamente visibile ed in asse rispetto alla superficie stradale.
Nelle foto 2, 3, 5 allegate alla citazione il tombino risulta completamente scarificato sui 4 lati ed innalzato di qualche centimetro rispetto al piano strada.
Da ultimo, è rilevante riportare la dichiarazione rilasciata dall'attrice al personale medico del P.S. dell'Ospedale Giglio di Cefalù “RIFERITA CADUTA ACCIDENTALE
OCCORSA IL 25/4 (…)”.
Ebbene, il quadro probatorio delineato si rivela incapace di fondare un addebito di CP_ responsabilità in capo all' convenuto per le lesioni sofferte dall'attrice, non essendo stata raggiunta la certezza necessaria sulla reale consistenza dei luoghi al tempo della caduta, sull'effettività del dislivello del tombino e sul nesso di causalità tra il vizio lamentato e l'evento dannoso.
A riguardo, si sottolinea che la testimonianza di è manifestamente inidonea ai Tes_2 fini della prova della pericolosità del tombino e dell'eziologia della caduta posto che il teste, nel confermare il cap. 1, ha precisato di non aver fatto neppure caso alla presenza del tombino nella carreggiata.
Di nessuna utilità si rivela anche la conferma del cap. 4 non potendo, evidentemente, attribuirsi alcun peso al riconoscimento di un tombino che, immediatamente prima, il teste ha dichiarato di non avere notato.
Senza contare che il teste ha riconosciuto indistintamente tutte le foto esibite, per vero raffiguranti il tombino in condizioni molto differenti tra loro, senza individuare l'immagine più aderente allo stato dei luoghi al tempo del sinistro.
La testimonianza della dall'altro lato, si rivela a tratti inattendibile, generica e, Tes_3 comunque, insufficiente a supportare la domanda dell'attrice.
In proposito, va, innanzitutto, osservato che il “cappottamento” descritto dalla teste si coniuga con una dinamica rocambolesca dell'incidente, che, nella specie, è decisamente da escludersi in quanto l'attrice, a causa del pietrisco sparso nella via, doveva necessariamente procedere ad un'andatura molto lenta, di per sé incompatibile con un ribaltamento, peraltro mai menzionato dall'altro teste escusso, che ha parlato di una semplice caduta.
Quanto al tombino, va rilevato che la nel corso dell'esposizione, non ha mai fatto Tes_3 riferimento al dislivello contestato da parte attrice.
Pag. 6 di 9 Sul punto, è rilevante constatare che, in sede di ricognizione del fascicolo fotografico, la teste ha ricordato un tombino “coperto”, non un tombino “rialzato”, e, addirittura, ha riconosciuto le foto n.n. 1, 2 allegate alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc, in cui il tombino risulta perfettamente in asse rispetto alla superficie stradale.
Altresì, l'espressione “tombino che fuoriusciva”, utilizzata nei primi passaggi della testimonianza, ad una lettura complessiva della deposizione, deve intendersi rivolta ad un tombino coperto ed appena visibile sotto il pietrisco, non certo ad un tombino sopraelevato rispetto alla strada, come è nelle foto 2, 3, 5 della citazione.
Sul versante del nesso causale, si evidenzia che la teste, nel descrivere gli accadimenti, non ha mai sostenuto che l'attrice ha messo la ruota anteriore della bici sul tombino, né ha individuato il punto di caduta, né la distanza tra il punto di caduta ed il tombino. Non vi sono, quindi, elementi per potere mettere in relazione la cosa e l'evento dannoso.
Non si può, poi, attribuire rilevanza alla conferma del capitolo n. 1, in cui è espressamente riportato “ho visto la stessa (…) cadere rovinosamente per terra (…) a causa di un tombino rialzato” atteso che l'affermazione della causalità non è un fatto bensì un giudizio logico, come tale non demandabile ai testi e riservato all'Autorità Giudiziaria, trattandosi di valutare se ed in che misura un determinato fattore è idoneo a cagionare un determinato evento alla luce del materiale disponibile.
Si aggiunga che la risposta “è vero”, non accompagnata da un'ulteriore esposizione, data dalla teste sul cap. 1 non è bastevole poiché impedisce di verificare se la dichiarazione trae origine dall'esperienza vissuta o deriva dall'effetto suggestivo generato dalla lettura del capitolo. Anche qui, vale la pena ribadire che la teste, nella fase iniziale della testimonianza, in cui è stata lasciata libera di esprimersi, non ha mai fatto riferimento ad un tombino sopraelevato, come scritto nel capitolato, ma solo ad un tombino coperto.
Ad incrementare la fragilità della ricostruzione operata da parte attrice, interviene la documentazione fotografica, che ritrae il medesimo luogo in condizioni totalmente diverse e suscettibili di condurre la controversia ad esiti diametralmente opposti.
Ed infatti, se lo stato dei luoghi esistente all'epoca del sinistro era quello raffigurato nelle foto n.n. 1, 2 allegate alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc allora dovrebbe concludersi per la totale assenza di responsabilità dell'ente convenuto posto che il tombino si presenta
Pag. 7 di 9 perfettamente allineato rispetto alla superficie stradale e non in posizione innalzata, come sostenuto da parte attrice, e senza apparenti vizi o difetti di costruzione.
Se, invece, lo stato dei luoghi al tempo del sinistro era quello raffigurato nelle foto n.n. 1,
4 allegate all'atto di citazione nonché nelle foto n.n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 allegate della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc allora ne esce ancora una volta smentita la situazione fattuale rappresentata dall'attrice poichè non emerge alcun dislivello nel tombino, interamente ricoperto dal pietrisco.
Né può dirsi che un tombino coperto da pietrisco, come d'altronde tutto il resto della strada, senza la prova di specifici vizi e difetti, costituisca ex sé un pericolo per la circolazione.
Da ultimo, dando rilievo alle foto n.n. 2, 3, 5 allegate alla citazione, dovrebbe ritenersi sussistente il caso fortuito posto che il tombino, completamente a vista e scarificato sui 4 lati, diventa un ostacolo immediatamente percepibile ed agevolmente evitabile con l'uso della diligenza minima da parte di qualunque utente della strada (pedone, ciclista, automobilista).
Ebbene, a fronte dei plurimi scenari emergenti, individuare le foto più idonee a rappresentare la condizione dei luoghi al tempo del sinistro costituisce un'operazione davvero difficile atteso che: i) le foto non riportano alcuna data certa;
ii) sul posto non sono stati chiamati, nell'immediatezza, i vigili ad effettuare dei rilievi.
Inoltre, le testimonianze assunte, di per sé non convincenti, non riescono a dipanare i dubbi in quanto, per un verso, il teste come già argomentato, ha riconosciuto Tes_2 indistintamente tutte le foto di un tombino che, però, non ha notato all'epoca del sinistro;
dal canto suo, la teste on ha dato informazioni sicure e certe essendosi sempre riferita Tes_3 ad un tombino coperto ma avendo, allo stesso tempo, dichiarato di riconoscere le foto in cui il tombino è scoperto.
Senza contare che parte attrice non ha prodotto alcuna immagine del mezzo coinvolto nel sinistro, che, attraverso l'esame della ruota anteriore e degli altri danni sicuramente riportati, avrebbe potuto contribuire ad un migliore accertamento della dinamica dettagliata in citazione.
Giunti a questo punto, vale la pena evidenziare che dalle testimonianze assunte può ricavarsi un decorso causale alternativo degli eventi, in cui il tombino non riveste alcun ruolo nella determinazione del sinistro.
Pag. 8 di 9 In merito, va valorizzato che: i) entrambi i testi hanno concordemente riferito che l'attrice si è accostata sulla destra, essendo sopraggiunto un veicolo dalla direzione opposta;
ii) sul percorso, come documentato da tutte le foto, era presente del pietrisco non compatto, fattore notoriamente idoneo a rendere meno stabile e sicuro l'attraversamento in bicicletta;
iii)
l'attrice ha dichiarato al personale medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale Giglio di Cefalù che la caduta è avvenuta “accidentalmente”.
Ebbene, le circostanze indicate possono ragionevolmente indurre a ritenere che l'attrice sia caduta al suolo non per effetto dell'interferenza del tombino bensì in quanto, nell'eseguire la manovra di spostamento sul lato destro per evitare l'auto in arrivo, ha accidentalmente perso aderenza a causa del cumulo di pietrisco presente lungo la strada.
Sussistendo, quindi, un decorso causale alternativo compatibile con il materiale probatorio assunto, non vi è alcuna possibilità di affermare, secondo lo standard probatorio della
“preponderanza dell'evidenza”, che il sinistro in cui è incorsa l'attrice si è verificato a causa di un tombino rialzato presente sulla carreggiata.
Per quanto esposto, la domanda risarcitoria va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M.
147/22.
Le spese della CTU, nei rapporti interni, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda risarcitoria;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
, liquidandole in complessivi euro 3.387,00, oltre rimborso spese Controparte_1 generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta;
PONE le spese della CTU definitivamente a carico dell'attrice.
03/04/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 3112 2017
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Troia Parte_1 C.F._1
Francesco
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Restivo Giuseppa
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 16 ottobre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni subiti nel sinistro avvenuto in data 25 aprile 2016 lungo la via Madonnina di Gibilmanna, all'altezza del civico n. 46.
A fondamento della domanda, l'attrice ha esposto che in data 25 aprile 2016, intorno alle ore 16:00, percorreva in sella alla propria bicicletta la via Madonnina di Gibilmanna, in allorquando, scostatasi sulla destra della carreggiata al Controparte_1 sopraggiungere di un veicolo proveniente dalla direzione opposta, a causa della presenza di un tombino rialzato rispetto al manto stradale, non visibile e non segnalato, cadeva rovinosamente al suolo.
1 In conseguenza dell'accaduto, l'attrice ha rappresentato di aver riportato lesioni fisiche, consistenti in “frattura complessa capiello radiale ed olecrano gomito sinistro”, trattate chirurgicamente.
Sulla scorta di tali motivi, l'attrice ha chiesto al Tribunale di: i) accertare la responsabilità del per l'incidente occorso ai sensi dell'art. 2043 e/o Controparte_1
2051 c.c; ii) condannare il al pagamento della somma di Controparte_1
€ 36.109,00, o di quella ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno biologico.
Costituendosi tardivamente in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, il
[...] ha chiesto il rigetto della domanda ed, in subordine, il Controparte_1 riconoscimento del concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c.
La causa, istruita mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio medico-legale, sulla scorta delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione all'udienza del 16 ottobre 2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c per il deposito degli scritti conclusivi.
Preliminarmente, va ribadita la superfluità della prova orale con il Comandante della
Polizia UN , richiesta dall'ente convenuto, da cui non Testimone_1 potrebbero ricavarsi elementi di conoscenza in vista dell'accertamento dei fatti di causa atteso che: i) il teste non era presente sui luoghi al tempo del sinistro;
ii) all'udienza del 21 aprile
2021, interrogato sul cap. 1, il teste ha dichiarato di non sapere nulla;
iii) dalla relazione prot.
13968 del 16 agosto 2016 redatta dall'Ispettore Capo della Polizia UN non è dato evincere alcunchè in merito alla dinamica del sinistro ed allo stato dei luoghi.
Tanto premesso, giova in diritto ricordare che, in materia di responsabilità della Pubblica
Amministrazione per i danni causati da beni demaniali, la Suprema Corte ha già da tempo abbandonato il tradizionale orientamento che, negando l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., inquadrava la responsabilità della PA nell'art. 2043 c.c., richiedendo, al contempo, la dimostrazione, da parte del danneggiato, di una “insidia o trabocchetto”, da intendersi quale situazione di pericolo soggettivamente non prevedibile ed oggettivamente non visibile.
Ed invero, è orientamento oggi consolidato che l'art. 2051 c.c. sia applicabile alla Pubblica
Amministrazione anche nel settore dei sinistri causati dalla conformazione di una strada o delle sue pertinenze allorquando possa riscontrarsi in concreto la possibilità di un controllo effettivo della strada, da valutarsi in relazione alla sua estensione, all'uso generalizzato e diretto degli utenti, alle sue caratteristiche, alla posizione, ai sistemi di assistenza, agli
Pag. 2 di 9 strumenti apprestati dal progresso tecnologico (Cass. 12802/15; Cass. 15383/06; Cass.
5308/07; Cass. 9546/10).
In particolare, si deve presumere la possibilità di un concreto esercizio della custodia rispetto alle strade comunali collocate all'interno del perimetro urbano, che, per la presenza di una serie di opere di urbanizzazione e di pubblici servizi, sono sottoposte all'attività di controllo e vigilanza costante del CP_1
Di conseguenza, nell'eventualità dei sinistri occorsi in detta tipologia di strade, il danneggiato, a differenza di ciò che accade nella generalità dei casi, non dovrà dare prova della relazione custodiale;
sarà, invece, il a dover provare l'impossibilità di esercitare CP_1 un potere di controllo sul bene strada.
Laddove, poi, l'autorità giudiziaria ritenga che nel caso concreto non sussista una relazione custodiale, troverà applicazione la disciplina generale prevista dall'art. 2043 c.c.
Una volta riconosciuta l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., la responsabilità della Pubblica
Amministrazione per i danni causati dai beni demaniali è divenuta una responsabilità di natura oggettiva, che prescinde dalla diligenza utilizzata dal custode e sorge in dipendenza del solo accertamento di un nesso eziologico tra l'evento dannoso e la “cosa” fonte di danno.
Quanto alla distribuzione degli oneri probatori, è opinione condivisa che spetta al danneggiato provare i fatti costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr. Cass. 5910/11).
Più precisamente, il danneggiato è tenuto a dimostrare che il danno costituisce la conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Ciò comporta che il danneggiato deve individuare in modo preciso il teatro del sinistro, il bene coinvolto nonché il pericolo ad esso connaturato, del quale l'evento deve costituire concretizzazione.
Compete, altresì, al danneggiato dar conto dell'esistenza della relazione custodiale nei termini sopra delineati.
Dal canto suo il custode, per potersi liberare da ogni responsabilità, ha l'onere di fornire la prova del caso fortuito, da intendersi, in senso esclusivamente oggettivo, quale fattore esterno, dotato di impulso causale autonomo, imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
In merito, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che il caso fortuito può consistere in un'alterazione dello stato dei luoghi prodotta da cause estrinseche ed estemporanee, non
Pag. 3 di 9 conoscibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile neppure in base ad un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e manutenzione (cfr. ex multis Cass.
3703/18) ovvero nel fatto dello stesso danneggiato, purché connotato da abnormità o da assoluta imprevedibilità ed inevitabilità (cfr. Cass. Sez. U. 20943/22; Cass. n.n. 2480-
2481/18), ovvero di un terzo.
Con specifico riferimento alla condotta del danneggiato è stato precisato che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. n.n. 2480-2481/18 richiamata nelle citate Sez. U. 20943/22).
In coerenza con i principi fissati dalla Suprema Corte può, quindi, sostenersi che il caso fortuito si ha non solo in presenza di un comportamento anomalo del danneggiato nell'uso della cosa ma anche al cospetto di un uso normale della cosa qualora la situazione di pericolo ad essa connaturata sia immediatamente percepibile ed agevolmente evitabile con l'uso di semplici cautele.
Da ultimo, va precisato che laddove sia ravvisabile un concorso colposo del danneggiato nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 1227 comma I c.c. dovrà esserci una riduzione del risarcimento, rapportata alla gravità e all'incidenza causale della condotta del danneggiato, chiamato ad adempiere ad un generale dovere di prudenza ed attenzione, riconducibile al disposto di cui all'art. 2 della Costituzione.
Fatte queste premesse in diritto, va, innanzitutto, affermata l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2051 c.c., non essendo in contestazione che l'incidente si è verificato lungo una strada comunale aperta al pubblico transito.
Ciò posto, si rileva che le prove offerte da parte attrice a sostegno della domanda risarcitoria sono costituite dalle testimonianze di e Testimone_2 Testimone_3 assunte all'udienza del 21 aprile 2021, dalle foto prodotte in allegato alla citazione ed alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc, dalla documentazione medica rilasciata dall'Ospedale Giglio di Cefalù.
Pag. 4 di 9 Il teste sentito sui capp. 1 e 4 di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 Tes_2 cpc, ha riferito che “Circa 5 anni fa, non ricordo se era il 25.4 o l'1.5 mi trovavo presso la casa estiva all'epoca dei miei genitori sita in di , quando intorno alle 16 sono uscito dal cancello a CP_1 CP_1 bordo della mia auto. Dalla direzione opposta provenivano 3 biciclette, le quali si sono spostate un po' , poco dopo ho visto che il manubrio di una di queste si è impuntato e la signora è caduta. Io la conosco perché ha villino vicino ai miei e posso dire che all'epoca la strada è stretta e non asfaltata (…) sub 1) è vero (ovvero il cap. 1 del seguente tenore “vero è che in data 25.04.2016, alle ore 16:00 circa, alla guida della mia autovettura, percorrevo la via Madonnina di Gibilmanna nel Comune di quando ho CP_1 CP_1 visto la sig.ra che percorreva la suddetta via, in direzione opposta a quella mia, Parte_1 stringersi sul lato destro della carreggiata e cadere rovinosamente per terra all'altezza del numero civico 46, a causa di un tombino sito sul manto stradale ed in posizione rialzata rispetto ad esso, non visibile a causa del terriccio ivi presente né segnalato in alcun modo?”) nei termini in cui ho risposto, non ho fatto al tombino, la mia preoccupazione è stata quella di avvisare il marito (…) sub 4): è vero (ovvero il cap. 4 del seguente tenore “Vero che riconosco nelle foto il tombino per cui è causa?”) (…) la stredella è dritta”.
La teste sentita sui capp. 1 e 2 della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc di parte Tes_3 attrice, ha rappresentato che: “sono stata citata come teste perché ero con la signora quando è caduta.
Era il 25.4.2016 alle 16 quando eravamo incolonnati con le bici nella stradina per andare al villino della signora, quando ci siamo accostati un po' sulla destra, perché sopraggiungeva una macchina e lei è accappottata. All'inizio non ho capito il motivo, poi ci siamo accorti che c'era un tombino che fuoriusciva (…) sub 1) è vero (ovvero il cap. 1 del seguente tenore “Vero è che in data 25.04.2016, alle ore 16:00 circa, alla guida della mia bicicletta percorrevo la via Madonnina di Gibilmanna nel Comune di CP_1
[..
assieme alla sig.ra quando ho visto la stessa, che mi precedeva, cadere CP_1 Parte_1 rovinosamente per terra all'altezza del numero civico 46 a causa di un tombino rialzato rispetto al manto stradale non visibile perché coperto da ghiaia e terriccio né tantomeno segnalato?”) ; sub 2): è vero (ovvero il cap. 2 del seguente tenore “Vero che riconosco nelle foto il tombino per cui è causa?”), però al momento della caduta era coperto”.
Relativamente alle foto, si evidenzia che la produzione di parte attrice consta di un totale di 18 immagini.
Nelle foto n.n. 1, 4 allegate all'atto di citazione nonché nelle foto n.n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc viene inquadrato il pietrisco che copre il tombino.
Pag. 5 di 9 Nelle foto n.n. 1, 2 allegate alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc è raffigurato un tombino perfettamente visibile ed in asse rispetto alla superficie stradale.
Nelle foto 2, 3, 5 allegate alla citazione il tombino risulta completamente scarificato sui 4 lati ed innalzato di qualche centimetro rispetto al piano strada.
Da ultimo, è rilevante riportare la dichiarazione rilasciata dall'attrice al personale medico del P.S. dell'Ospedale Giglio di Cefalù “RIFERITA CADUTA ACCIDENTALE
OCCORSA IL 25/4 (…)”.
Ebbene, il quadro probatorio delineato si rivela incapace di fondare un addebito di CP_ responsabilità in capo all' convenuto per le lesioni sofferte dall'attrice, non essendo stata raggiunta la certezza necessaria sulla reale consistenza dei luoghi al tempo della caduta, sull'effettività del dislivello del tombino e sul nesso di causalità tra il vizio lamentato e l'evento dannoso.
A riguardo, si sottolinea che la testimonianza di è manifestamente inidonea ai Tes_2 fini della prova della pericolosità del tombino e dell'eziologia della caduta posto che il teste, nel confermare il cap. 1, ha precisato di non aver fatto neppure caso alla presenza del tombino nella carreggiata.
Di nessuna utilità si rivela anche la conferma del cap. 4 non potendo, evidentemente, attribuirsi alcun peso al riconoscimento di un tombino che, immediatamente prima, il teste ha dichiarato di non avere notato.
Senza contare che il teste ha riconosciuto indistintamente tutte le foto esibite, per vero raffiguranti il tombino in condizioni molto differenti tra loro, senza individuare l'immagine più aderente allo stato dei luoghi al tempo del sinistro.
La testimonianza della dall'altro lato, si rivela a tratti inattendibile, generica e, Tes_3 comunque, insufficiente a supportare la domanda dell'attrice.
In proposito, va, innanzitutto, osservato che il “cappottamento” descritto dalla teste si coniuga con una dinamica rocambolesca dell'incidente, che, nella specie, è decisamente da escludersi in quanto l'attrice, a causa del pietrisco sparso nella via, doveva necessariamente procedere ad un'andatura molto lenta, di per sé incompatibile con un ribaltamento, peraltro mai menzionato dall'altro teste escusso, che ha parlato di una semplice caduta.
Quanto al tombino, va rilevato che la nel corso dell'esposizione, non ha mai fatto Tes_3 riferimento al dislivello contestato da parte attrice.
Pag. 6 di 9 Sul punto, è rilevante constatare che, in sede di ricognizione del fascicolo fotografico, la teste ha ricordato un tombino “coperto”, non un tombino “rialzato”, e, addirittura, ha riconosciuto le foto n.n. 1, 2 allegate alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc, in cui il tombino risulta perfettamente in asse rispetto alla superficie stradale.
Altresì, l'espressione “tombino che fuoriusciva”, utilizzata nei primi passaggi della testimonianza, ad una lettura complessiva della deposizione, deve intendersi rivolta ad un tombino coperto ed appena visibile sotto il pietrisco, non certo ad un tombino sopraelevato rispetto alla strada, come è nelle foto 2, 3, 5 della citazione.
Sul versante del nesso causale, si evidenzia che la teste, nel descrivere gli accadimenti, non ha mai sostenuto che l'attrice ha messo la ruota anteriore della bici sul tombino, né ha individuato il punto di caduta, né la distanza tra il punto di caduta ed il tombino. Non vi sono, quindi, elementi per potere mettere in relazione la cosa e l'evento dannoso.
Non si può, poi, attribuire rilevanza alla conferma del capitolo n. 1, in cui è espressamente riportato “ho visto la stessa (…) cadere rovinosamente per terra (…) a causa di un tombino rialzato” atteso che l'affermazione della causalità non è un fatto bensì un giudizio logico, come tale non demandabile ai testi e riservato all'Autorità Giudiziaria, trattandosi di valutare se ed in che misura un determinato fattore è idoneo a cagionare un determinato evento alla luce del materiale disponibile.
Si aggiunga che la risposta “è vero”, non accompagnata da un'ulteriore esposizione, data dalla teste sul cap. 1 non è bastevole poiché impedisce di verificare se la dichiarazione trae origine dall'esperienza vissuta o deriva dall'effetto suggestivo generato dalla lettura del capitolo. Anche qui, vale la pena ribadire che la teste, nella fase iniziale della testimonianza, in cui è stata lasciata libera di esprimersi, non ha mai fatto riferimento ad un tombino sopraelevato, come scritto nel capitolato, ma solo ad un tombino coperto.
Ad incrementare la fragilità della ricostruzione operata da parte attrice, interviene la documentazione fotografica, che ritrae il medesimo luogo in condizioni totalmente diverse e suscettibili di condurre la controversia ad esiti diametralmente opposti.
Ed infatti, se lo stato dei luoghi esistente all'epoca del sinistro era quello raffigurato nelle foto n.n. 1, 2 allegate alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc allora dovrebbe concludersi per la totale assenza di responsabilità dell'ente convenuto posto che il tombino si presenta
Pag. 7 di 9 perfettamente allineato rispetto alla superficie stradale e non in posizione innalzata, come sostenuto da parte attrice, e senza apparenti vizi o difetti di costruzione.
Se, invece, lo stato dei luoghi al tempo del sinistro era quello raffigurato nelle foto n.n. 1,
4 allegate all'atto di citazione nonché nelle foto n.n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 allegate della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc allora ne esce ancora una volta smentita la situazione fattuale rappresentata dall'attrice poichè non emerge alcun dislivello nel tombino, interamente ricoperto dal pietrisco.
Né può dirsi che un tombino coperto da pietrisco, come d'altronde tutto il resto della strada, senza la prova di specifici vizi e difetti, costituisca ex sé un pericolo per la circolazione.
Da ultimo, dando rilievo alle foto n.n. 2, 3, 5 allegate alla citazione, dovrebbe ritenersi sussistente il caso fortuito posto che il tombino, completamente a vista e scarificato sui 4 lati, diventa un ostacolo immediatamente percepibile ed agevolmente evitabile con l'uso della diligenza minima da parte di qualunque utente della strada (pedone, ciclista, automobilista).
Ebbene, a fronte dei plurimi scenari emergenti, individuare le foto più idonee a rappresentare la condizione dei luoghi al tempo del sinistro costituisce un'operazione davvero difficile atteso che: i) le foto non riportano alcuna data certa;
ii) sul posto non sono stati chiamati, nell'immediatezza, i vigili ad effettuare dei rilievi.
Inoltre, le testimonianze assunte, di per sé non convincenti, non riescono a dipanare i dubbi in quanto, per un verso, il teste come già argomentato, ha riconosciuto Tes_2 indistintamente tutte le foto di un tombino che, però, non ha notato all'epoca del sinistro;
dal canto suo, la teste on ha dato informazioni sicure e certe essendosi sempre riferita Tes_3 ad un tombino coperto ma avendo, allo stesso tempo, dichiarato di riconoscere le foto in cui il tombino è scoperto.
Senza contare che parte attrice non ha prodotto alcuna immagine del mezzo coinvolto nel sinistro, che, attraverso l'esame della ruota anteriore e degli altri danni sicuramente riportati, avrebbe potuto contribuire ad un migliore accertamento della dinamica dettagliata in citazione.
Giunti a questo punto, vale la pena evidenziare che dalle testimonianze assunte può ricavarsi un decorso causale alternativo degli eventi, in cui il tombino non riveste alcun ruolo nella determinazione del sinistro.
Pag. 8 di 9 In merito, va valorizzato che: i) entrambi i testi hanno concordemente riferito che l'attrice si è accostata sulla destra, essendo sopraggiunto un veicolo dalla direzione opposta;
ii) sul percorso, come documentato da tutte le foto, era presente del pietrisco non compatto, fattore notoriamente idoneo a rendere meno stabile e sicuro l'attraversamento in bicicletta;
iii)
l'attrice ha dichiarato al personale medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale Giglio di Cefalù che la caduta è avvenuta “accidentalmente”.
Ebbene, le circostanze indicate possono ragionevolmente indurre a ritenere che l'attrice sia caduta al suolo non per effetto dell'interferenza del tombino bensì in quanto, nell'eseguire la manovra di spostamento sul lato destro per evitare l'auto in arrivo, ha accidentalmente perso aderenza a causa del cumulo di pietrisco presente lungo la strada.
Sussistendo, quindi, un decorso causale alternativo compatibile con il materiale probatorio assunto, non vi è alcuna possibilità di affermare, secondo lo standard probatorio della
“preponderanza dell'evidenza”, che il sinistro in cui è incorsa l'attrice si è verificato a causa di un tombino rialzato presente sulla carreggiata.
Per quanto esposto, la domanda risarcitoria va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M.
147/22.
Le spese della CTU, nei rapporti interni, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda risarcitoria;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
, liquidandole in complessivi euro 3.387,00, oltre rimborso spese Controparte_1 generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta;
PONE le spese della CTU definitivamente a carico dell'attrice.
03/04/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
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