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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 2691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2691 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli artt. 281-sexies, 348-bis e 350-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3936 dell'anno 2024, vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. e Parte_2 C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. tutti residenti Parte_3 C.F._3 in Cardito (NA), alla Via XXY Aprile, 3, rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Di
Micco, C.F. , con Studio in Cardito (NA); C.F._4
[...]
[...
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Caserta, 8, C.F. , , nato a [...] il C.F._5 Parte_5
06.06.1966, residente in [...], C.F.
, nata a [...] il [...] e C.F._6 Parte_6 residente in [...], C.F.
, nato a [...] il [...] e residente C.F._7 Parte_7 ad Afragola (NA), alla Via San Luca, 7, C.F. ; C.F._8
-APPELLATI NON COSTITUITI pagina 1 di 4 OGGETTO: “Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 14 febbraio 2024, nel procedimento recante RG n. 7729/2022”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
, , e , hanno proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3 appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli
Nord il 14 febbraio 2024, nel procedimento recante RG n. 7729/chiedendo che fosse riformata tale ordinanza e che, per l'effetto, fossero accolte le conclusioni avanzate in primo grado.
Iscritta la causa al n. 3936/2020 del Ruolo Generale, con ordinanza del 12.3.2025, riferita all'udienza a trattazione scritta del 4.3.2025, lette le note di trattazione scritta depositate da parte appellante in data 3.3.2025 con cui tale parte ha chiesto di essere autorizzato alla rinotifica dell'atto di appello nei confronti degli appellati, previa fissazione dell'udienza di discussione, poiché, per mero errore dovuto a un blackout informatico, la notifica, sebbene predisposta, non è stata perfezionata;
atteso, che neppure è risultato che l'appellante abbia tentato la notificazione o immediatamente una nuova notificazione dell'atto, una volta avuto contezza del mancato buon esito del primo tentativo;
ritenuta, pertanto, l'insussistenza dei presupposti per ordinare l'invocata rinnovazione;
considerata la causa matura per la decisione, in considerazione della ridotta complessità della causa, è stata fissata ex. artt. 350, co.3, ultimo inciso, 350-bis e 281-sexies c.p.c., per la discussione dinanzi al Collegio l'udienza del 15.4.2025, ore 10.20 (presso la Torre “A” del Palazzo di
Giustizia, piano 26, stanza n.1), assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima di tale udienza per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 15.4.2025 innanzi al Collegio nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 20.5.2025.
Con successivo decreto del 23.4.2025 ritualmente comunicato alle parti costituite è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 20.5.2025 con la modalità della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127 – ter cod. proc. civ., assegnando alle parti termine perentorio fino al giorno dell'udienza sopra indicata per il deposito telematico delle predette note scritte;
avvertendo che, previa verifica della rituale comunicazione di questo provvedimento, da parte della Cancelleria, pagina 2 di 4 verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127 ter comma III cod. proc. civ..
Per il giorno 20.5.2025 nessuna delle parti ha depositato le c.d. note di trattazione scritta, nonostante la ritualità della comunicazione, da parte della cancelleria, del decreto del 23.4.2025.
La causa viene decisa ai sensi dell'art. 281-sexies, secondo comma, c.p.c..
****
Non essendo la parte appellante, unica costituita, quindi, comparsa all'udienza in presenza del 15.4.2025 innanzi al Collegio, né avendo la stessa depositato le c.d. note di trattazione scritta per l'udienza del 20.5.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c, prevede, per quel che rileva in questa sede: “…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, atteso il modello di decisione semplificato ex art. 281 sexies- 350 bis c.p.c. con discussione innanzi al Collegio.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3936/2024 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 23.5.2025
Il Consigliere istruttore Il Presidente
Francesca Sicilia Giuseppe De Tullio
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