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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/09/2025, n. 4140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4140 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9896/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 9896/2024 promossa da
Parte_1
Con l'avv. ZAMBONI SARA BENEDETTA e l'avv. CALDERA GIORGIO appellante contro
Controparte_1
Con l'avv. CERUTTI STEFANO appellata
Avente ad oggetto: lesione personale
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 22 maggio 2025 con termini ex art. 190, I co. c.p.c.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Venezia n. 804/2024 con cui questi, definitivamente pronunciando, “condanna la convenuta
[...]
[..
[...] [
in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire Controparte_2
all'attore i danni subiti nel sinistro di cui è processo determinati in Euro 93,34
(somma dovuta Euro 4.809,34 – 4.716,00 somma detratta in acconto) oltre in- teressi e rivalutazione monetaria dalla data della decisione sino al saldo effet- tivo;
condanna la convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore a rifondere all'attore le spese sostenute per la con- sulenza d'ufficio per Euro 488,00 e per la consulenza tecnica di parte di Euro
549,00”.
A sostegno del gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impu- gnata, chiedendone la riforma, laddove non gli ha riconosciuto il rimborso delle spese della relazione medico legale stragiudiziale di parte, il ristoro per la per- dita degli effetti personali ed il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale, di quelle della fase di accertamento tecnico preventivo e delle spese legali del giudizio di primo grado.
Radicatosi il contraddittorio, la parte appellata ha eccepito la nullità della sen- tenza di primo grado per violazione del contraddittorio e nel merito contestava la domanda attorea, chiedendo il rigetto del gravame.
Istruita documentalmente, la causa era posta in decisione sulle conclusioni pre- cisate a verbale di udienza del 22/05/2025 ed erano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò posto, ritiene il Giudice che l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado formulata dall'appellata sia fondata e imponga di definire in giudizio in limine.
Ed infatti, ne giudizio di primo grado l'attore ha proposto Parte_1
l'azione di risarcimento dei danni conseguenti all'incidente stradale occorso in
2 data 15.2.2010 a Lughetto di Campagna Lupia tra il motociclo da lui condotto
(tg. DA40848) e l'autovettura (tg. DE570HS) di proprietà e condotta da
[...]
, esclusivamente nei confronti dell'assicuratrice del proprio moto- CP_3
ciclo . Controparte_1
Non è stato invece convenuto in giudizio, né nel giudizio di primo grado né nel presente giudizio di appello, il proprietario dell'autovettura antagonista Fiat
Grande Punto tg. DE570HS, , che è invece litisconsorte ne- Controparte_4
cessario.
Ed invero, sebbene la legge non preveda espressamente, per l'ipotesi di azione c.d. diretta del danneggiato in un sinistro stradale, la necessaria partecipazione al giudizio del proprietario del veicolo antagonista, la giurisprudenza di merito e di legittimità si è ripetutamente pronunciata in tal senso, affermando che, in ogni ipotesi di azione diretta prevista dal Codice della Assicurazioni, il proprie- tario del veicolo antagonista deve essere necessariamente convenuto in giudizio in quanto litisconsorte necessario (come opportunamente ricordato dall'appel- lata richiamando C. Cass. civ. ordinanza n. 4994/2024 e C. Cass. civ. sentenza
15637/2024).
Tale ormai consolidata impostazione interpretativa, che deroga alla regola ge- nerale in tema di obbligazioni solidali, rinviene la propria ratio nell'esigenza di
n deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbli- gazioni solidali, trovando detta deroga giustificazione nell'esigenza di raffor- zare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'ac- certamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rap- porto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata” (cfr. Cass.
3 Civ. 9 marzo 2011 n. 5538; Cass. Civ. 25 settembre 1998 n. 9592; Cass. Civ. 24 maggio 1982 n. 3162).
Tale principio è applicabile in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal vigente Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 206/2005 ss.mm.ii.), compresa quella prevista all'art. 149 per l'ipotesi di risarcimento diretto, al fine di rendere oppo- nibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa ed agevolare l'eventuale regresso dell'assicuratore (cfr. e pluribus C. Cass. Civ. 3/08/2021,
n. 22159).
La relativa omissione determina la nullità della sentenza resa in violazione del litisconsorzio necessario ed è rilevabile in ogni stato e grado di giudizio.
In altri termini, ove l'azione giudiziaria sia stata proposta soltanto contro alcuni dei legittimati passivi, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri, affinché la sentenza possa essere utiliter data. Per contro, se vi sia stata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di appello, il rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 354 c.p.c.
Pertanto nella specie la sentenza impugnata è nulla per violazione del contradit- torio: restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello ed ai sensi dell'art. 354
c.p.c. va disposta la rimessione della causa al giudice di primo grado e termine di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per la sua riassunzione.
Considerati gli esiti della controversia e le ragioni della decisione, sussistono giusti motivi di compensazione delle spese legali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
4 1) dichiara la nullità della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di Pace di Venezia e termine di mesi tre dalla notificazione della presente sen- tenza per la riassunzione della causa;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in data 3 settembre 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 9896/2024 promossa da
Parte_1
Con l'avv. ZAMBONI SARA BENEDETTA e l'avv. CALDERA GIORGIO appellante contro
Controparte_1
Con l'avv. CERUTTI STEFANO appellata
Avente ad oggetto: lesione personale
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 22 maggio 2025 con termini ex art. 190, I co. c.p.c.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Venezia n. 804/2024 con cui questi, definitivamente pronunciando, “condanna la convenuta
[...]
[..
[...] [
in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire Controparte_2
all'attore i danni subiti nel sinistro di cui è processo determinati in Euro 93,34
(somma dovuta Euro 4.809,34 – 4.716,00 somma detratta in acconto) oltre in- teressi e rivalutazione monetaria dalla data della decisione sino al saldo effet- tivo;
condanna la convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore a rifondere all'attore le spese sostenute per la con- sulenza d'ufficio per Euro 488,00 e per la consulenza tecnica di parte di Euro
549,00”.
A sostegno del gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impu- gnata, chiedendone la riforma, laddove non gli ha riconosciuto il rimborso delle spese della relazione medico legale stragiudiziale di parte, il ristoro per la per- dita degli effetti personali ed il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale, di quelle della fase di accertamento tecnico preventivo e delle spese legali del giudizio di primo grado.
Radicatosi il contraddittorio, la parte appellata ha eccepito la nullità della sen- tenza di primo grado per violazione del contraddittorio e nel merito contestava la domanda attorea, chiedendo il rigetto del gravame.
Istruita documentalmente, la causa era posta in decisione sulle conclusioni pre- cisate a verbale di udienza del 22/05/2025 ed erano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò posto, ritiene il Giudice che l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado formulata dall'appellata sia fondata e imponga di definire in giudizio in limine.
Ed infatti, ne giudizio di primo grado l'attore ha proposto Parte_1
l'azione di risarcimento dei danni conseguenti all'incidente stradale occorso in
2 data 15.2.2010 a Lughetto di Campagna Lupia tra il motociclo da lui condotto
(tg. DA40848) e l'autovettura (tg. DE570HS) di proprietà e condotta da
[...]
, esclusivamente nei confronti dell'assicuratrice del proprio moto- CP_3
ciclo . Controparte_1
Non è stato invece convenuto in giudizio, né nel giudizio di primo grado né nel presente giudizio di appello, il proprietario dell'autovettura antagonista Fiat
Grande Punto tg. DE570HS, , che è invece litisconsorte ne- Controparte_4
cessario.
Ed invero, sebbene la legge non preveda espressamente, per l'ipotesi di azione c.d. diretta del danneggiato in un sinistro stradale, la necessaria partecipazione al giudizio del proprietario del veicolo antagonista, la giurisprudenza di merito e di legittimità si è ripetutamente pronunciata in tal senso, affermando che, in ogni ipotesi di azione diretta prevista dal Codice della Assicurazioni, il proprie- tario del veicolo antagonista deve essere necessariamente convenuto in giudizio in quanto litisconsorte necessario (come opportunamente ricordato dall'appel- lata richiamando C. Cass. civ. ordinanza n. 4994/2024 e C. Cass. civ. sentenza
15637/2024).
Tale ormai consolidata impostazione interpretativa, che deroga alla regola ge- nerale in tema di obbligazioni solidali, rinviene la propria ratio nell'esigenza di
n deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbli- gazioni solidali, trovando detta deroga giustificazione nell'esigenza di raffor- zare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'ac- certamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rap- porto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata” (cfr. Cass.
3 Civ. 9 marzo 2011 n. 5538; Cass. Civ. 25 settembre 1998 n. 9592; Cass. Civ. 24 maggio 1982 n. 3162).
Tale principio è applicabile in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal vigente Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 206/2005 ss.mm.ii.), compresa quella prevista all'art. 149 per l'ipotesi di risarcimento diretto, al fine di rendere oppo- nibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa ed agevolare l'eventuale regresso dell'assicuratore (cfr. e pluribus C. Cass. Civ. 3/08/2021,
n. 22159).
La relativa omissione determina la nullità della sentenza resa in violazione del litisconsorzio necessario ed è rilevabile in ogni stato e grado di giudizio.
In altri termini, ove l'azione giudiziaria sia stata proposta soltanto contro alcuni dei legittimati passivi, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri, affinché la sentenza possa essere utiliter data. Per contro, se vi sia stata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di appello, il rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 354 c.p.c.
Pertanto nella specie la sentenza impugnata è nulla per violazione del contradit- torio: restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello ed ai sensi dell'art. 354
c.p.c. va disposta la rimessione della causa al giudice di primo grado e termine di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per la sua riassunzione.
Considerati gli esiti della controversia e le ragioni della decisione, sussistono giusti motivi di compensazione delle spese legali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
4 1) dichiara la nullità della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di Pace di Venezia e termine di mesi tre dalla notificazione della presente sen- tenza per la riassunzione della causa;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in data 3 settembre 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
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