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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 10/04/2025, alle ore 10.05, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G. CP_1
L. 15908/2023, pendente tra n. q. di erede di Parte_1 Persona_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Paolo PALMA per parte ricorrente e l'Avv. in sostituzione dell'Avv.
Salvatore CACIOPPO per l' . CP_2
L'Avv. Palma chiede di modificare l'originaria domanda nel senso che il grado di menomazione venga riconosciuto entro i limiti del 15%; l'avv. Cacioppo non si oppone.
Il Giudice autorizza la modifica.
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 10.30 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 15908 R.G. L. 2023, promossa
D A
n. q. di erede di Parte_1 Persona_2 _____________
[...]
e n. q. di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. coeredi e Parte_2 Parte_3
______________________
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo PALMA, Parte_4 ______________________ giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo per ___________________ studio di questi, in Palermo, Via Marchese di Villabianca 21; ______________________
- Ricorrente - ______________________
CONTRO Il Cancelliere
Controparte_3
, rappresentato e
[...] difeso dall'Avv. Marcella CAMARDA, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso
l'Avvocatura Regionale dell'Ente, in Palermo, Viale del Fante
58/D;
- Resistente -
OGGETTO: INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO DA
INFORTUNIO SUL LAVORO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato
2 S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In accoglimento della domanda proposta da n. q. di erede Parte_1 di e n. q. di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli Persona_1 minori coeredi e , Parte_2 Persona_3 dichiara che , in conseguenza dell'infortunio subito in data Persona_1
30/11/2021, aveva riportato un grado di menomazione pari al 15% e condanna
l' a corrispondere alla ricorrente, in proprio e n.q, il correlativo indennizzo CP_2 in capitale, oltre interessi, come per legge.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_2
3.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Paolo PALMA;
Pone definitivamente a carico dell' le spese della c.t.u. espletata. CP_2
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/12/2023, n. q. di erede di Parte_1
e n. q. di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori Persona_1
coeredi e , in contraddittorio Parte_2 Persona_3
con l' , premesso che il proprio dante causa aveva subito un infortunio sul lavoro in CP_2
data 30/11/2021, allorché, cadendo durante lo svolgimento della sua attività di guardia giurata alle dipendenze della , aveva riportato un trauma distorsivo al Parte_5
rachide cervicale, alla spalla destra e al ginocchio destro e premesso, altresì, che l' CP_2
gli aveva riconosciuto un grado di menomazione dell'8%, lamentò l'inadeguatezza di tale valutazione, atteso che i postumi residuati erano, secondo il consulente di parte, pari almeno al 15%.
Chiese, pertanto, la condanna dell' a corrisponderle l'indennizzo in tale CP_2
misura o in quella accertata nel corso del giudizio.
3 L' ritualmente costituitosi, che aveva già rigettato la richiesta in sede CP_2
amministrativa, ritenendola sproporzionata, deduceva l'infondatezza della domanda avversaria, invocandone il rigetto.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'udienza del 10/04/2025, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il c.t.u. nominato Dott. , Specialista in Ortopedia e Persona_4
Traumatologia, sulla base di accurata analisi della documentazione medico-legale in atti, ha accertato, infatti, che “dall'esame obiettivo evidenziato agli atti si rileva: limitazione funzionale
algica ai gradi estremi alla F/E del ginocchio dx, limitazione funzionale algica spalla dx in
tendinosi, elevazione fino a 110°, abduzione a 90°, retro posizione difficoltosa”.
Ha osservato il c.t.u. che “circa la quantificazione dei postumi permanenti residuati
all'infortunio sul lavoro per cui vi è causa, postumi che configurano la presenza di un'invalidità
permanente e di un danno biologico inteso, quest'ultimo, come lesione dell'integrità psico-fisica della
persona, ci si è basati sia sulla tipologia delle lesioni, così come documentate agli atti e in nesso di
causalità con il suddetto infortunio sul lavoro, sia, infine, su quanto è risultato all'esame obbiettivo
agli atti della presente consulenza e in considerazione della tabella del danno biologico permanente
dell'assicurazione sociale contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali (D. M. 12/07/2000)
e in accordo con le voci 36 (Cicatrice cutanea) 3%, 223 ( per analogia) 8%, 227 ( esiti di lesione delle
strutture muscolo tendinee della spalla) 4%, 277 (lesione parziale legamentosa del ginocchio che non
richiedono intervento) 4%, della suddetta tabella si riconosce, al lavoratore Sig. Per_1
deceduto e quindi alla ricorrente, quale erede del lavoratore, un danno biologico inteso,
quest'ultimo, come lesione dell'integrità psico-fisica della persona pari complessivamente
al 16%.
La relativa ricorrenza dell'infortunio è il 30.11.2021”.
4 Tale giudizio medico-legale, da ritenersi qui integralmente richiamato nelle sue premesse è pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da parte ricorrente, come modificata all'udienza odierna, nel senso di chiedere un riconoscimento del grado di menomazione entro i limiti del 15%, va accolta, dichiarando che , Persona_1
in conseguenza dell'infortunio subito il 30/11/2021 aveva riportato un grado di
menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 15 % e condannando l' al CP_2
pagamento in favore della ricorrente, in proprio e n.q., del relativo indennizzo in capitale,
oltre interessi come per legge.
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese CP_2
processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Paolo
PALMA, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Restano definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 10/04/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 10/04/2025, alle ore 10.05, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G. CP_1
L. 15908/2023, pendente tra n. q. di erede di Parte_1 Persona_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Paolo PALMA per parte ricorrente e l'Avv. in sostituzione dell'Avv.
Salvatore CACIOPPO per l' . CP_2
L'Avv. Palma chiede di modificare l'originaria domanda nel senso che il grado di menomazione venga riconosciuto entro i limiti del 15%; l'avv. Cacioppo non si oppone.
Il Giudice autorizza la modifica.
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 10.30 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 15908 R.G. L. 2023, promossa
D A
n. q. di erede di Parte_1 Persona_2 _____________
[...]
e n. q. di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. coeredi e Parte_2 Parte_3
______________________
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo PALMA, Parte_4 ______________________ giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo per ___________________ studio di questi, in Palermo, Via Marchese di Villabianca 21; ______________________
- Ricorrente - ______________________
CONTRO Il Cancelliere
Controparte_3
, rappresentato e
[...] difeso dall'Avv. Marcella CAMARDA, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso
l'Avvocatura Regionale dell'Ente, in Palermo, Viale del Fante
58/D;
- Resistente -
OGGETTO: INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO DA
INFORTUNIO SUL LAVORO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato
2 S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In accoglimento della domanda proposta da n. q. di erede Parte_1 di e n. q. di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli Persona_1 minori coeredi e , Parte_2 Persona_3 dichiara che , in conseguenza dell'infortunio subito in data Persona_1
30/11/2021, aveva riportato un grado di menomazione pari al 15% e condanna
l' a corrispondere alla ricorrente, in proprio e n.q, il correlativo indennizzo CP_2 in capitale, oltre interessi, come per legge.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_2
3.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Paolo PALMA;
Pone definitivamente a carico dell' le spese della c.t.u. espletata. CP_2
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/12/2023, n. q. di erede di Parte_1
e n. q. di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori Persona_1
coeredi e , in contraddittorio Parte_2 Persona_3
con l' , premesso che il proprio dante causa aveva subito un infortunio sul lavoro in CP_2
data 30/11/2021, allorché, cadendo durante lo svolgimento della sua attività di guardia giurata alle dipendenze della , aveva riportato un trauma distorsivo al Parte_5
rachide cervicale, alla spalla destra e al ginocchio destro e premesso, altresì, che l' CP_2
gli aveva riconosciuto un grado di menomazione dell'8%, lamentò l'inadeguatezza di tale valutazione, atteso che i postumi residuati erano, secondo il consulente di parte, pari almeno al 15%.
Chiese, pertanto, la condanna dell' a corrisponderle l'indennizzo in tale CP_2
misura o in quella accertata nel corso del giudizio.
3 L' ritualmente costituitosi, che aveva già rigettato la richiesta in sede CP_2
amministrativa, ritenendola sproporzionata, deduceva l'infondatezza della domanda avversaria, invocandone il rigetto.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'udienza del 10/04/2025, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il c.t.u. nominato Dott. , Specialista in Ortopedia e Persona_4
Traumatologia, sulla base di accurata analisi della documentazione medico-legale in atti, ha accertato, infatti, che “dall'esame obiettivo evidenziato agli atti si rileva: limitazione funzionale
algica ai gradi estremi alla F/E del ginocchio dx, limitazione funzionale algica spalla dx in
tendinosi, elevazione fino a 110°, abduzione a 90°, retro posizione difficoltosa”.
Ha osservato il c.t.u. che “circa la quantificazione dei postumi permanenti residuati
all'infortunio sul lavoro per cui vi è causa, postumi che configurano la presenza di un'invalidità
permanente e di un danno biologico inteso, quest'ultimo, come lesione dell'integrità psico-fisica della
persona, ci si è basati sia sulla tipologia delle lesioni, così come documentate agli atti e in nesso di
causalità con il suddetto infortunio sul lavoro, sia, infine, su quanto è risultato all'esame obbiettivo
agli atti della presente consulenza e in considerazione della tabella del danno biologico permanente
dell'assicurazione sociale contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali (D. M. 12/07/2000)
e in accordo con le voci 36 (Cicatrice cutanea) 3%, 223 ( per analogia) 8%, 227 ( esiti di lesione delle
strutture muscolo tendinee della spalla) 4%, 277 (lesione parziale legamentosa del ginocchio che non
richiedono intervento) 4%, della suddetta tabella si riconosce, al lavoratore Sig. Per_1
deceduto e quindi alla ricorrente, quale erede del lavoratore, un danno biologico inteso,
quest'ultimo, come lesione dell'integrità psico-fisica della persona pari complessivamente
al 16%.
La relativa ricorrenza dell'infortunio è il 30.11.2021”.
4 Tale giudizio medico-legale, da ritenersi qui integralmente richiamato nelle sue premesse è pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da parte ricorrente, come modificata all'udienza odierna, nel senso di chiedere un riconoscimento del grado di menomazione entro i limiti del 15%, va accolta, dichiarando che , Persona_1
in conseguenza dell'infortunio subito il 30/11/2021 aveva riportato un grado di
menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 15 % e condannando l' al CP_2
pagamento in favore della ricorrente, in proprio e n.q., del relativo indennizzo in capitale,
oltre interessi come per legge.
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese CP_2
processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Paolo
PALMA, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Restano definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 10/04/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
5