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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1306/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il consigliere relatore, all'esito della discussione fra le parti all'udienza in data 14.2.2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1306/2023 promossa da:
(C.F. e P.IVA Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti Francesco Poliselli ed Emanuel Tranchino
contro
:
(C.F. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_2
Avv. Giulio Sica
In punto a: locazione
Fatti di causa
Con atto di intimazione di sfratto per morosità notificato il 17.11.2022, l' di Controparte_1
'ora in poi, IVG) – nominato Custode Giudiziario dell'unità immobiliare sita in Rubiera Controparte_1
(RE), via Brunelleschi n. 3, con provvedimento in data 5.11.2020 del G.E. del Tribunale di Reggio Emilia nella proceduta esecutiva immobiliare iscritta al r.g. 3/2020, promossa contro la società proprietaria di tale bene, – convenne avanti al Tribunale di Reggio Parte_2
Emilia la società conduttore del descritto Parte_1
immobile in forza del contratto di locazione stipulato in data 1.12.2006 con la società proprietaria, per la durata di sei anni, tacitamente rinnovabili, e per il canone annuo di € 60.000, da corrispondere in rate mensili anticipate di € 5.000 ciascuna.
IVG, precisato che nelle more l'immobile era stato assegnato, affermò che dalla data di notifica del pignoramento immobiliare, avvenuta il 27.12.2019, il conduttore era moroso nel pagamento di n. 35
pagina 1 di 10 canoni mensili (dal gennaio 2020 al novembre 2022) per un totale di € 213.500 IVA compresa e di avere inviato allo stesso lettere di diffida in data 19.4.2021 e in data 3.2.2022, rimaste inevase.
Chiese quindi al Tribunale di convalidare lo sfratto per morosità, di condannare l'intimata al rilascio dell'immobile e di emettere decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti e di quelli a scadere fino al rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze e spese processuali.
propose opposizione allo sfratto affermando, per Parte_1 Parte_1
quanto ancora rileva, che tra le parti del contratto locatizio sussisteva un accordo di delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. in base al quale il conduttore pagava i debiti del locatore, entro e non oltre l'ammontare del proprio debito derivante dal contratto di locazione. Per mezzo di tale istituto, dunque, aveva saldato parzialmente il debito nei confronti del locatore, mentre in taluni casi aveva pagato direttamente il canone presso il locatore “tramite transazioni bancarie o trasferimenti di moneta contante”.
Sostenne che nell'anno 2020 aveva pagato al locatore, direttamente e indirettamente, la complessiva somma di € 53.950,12 a fronte dell'importo di € 60.000,00 oltre IVA (€ 73.200,00 IVA compresa) previsto a titolo di canone locatizio (docc. da 3 a 36). In particolare, in via indiretta, aveva pagato bollette per energia elettrica e gas, fatture, imposte (IRAP, IMU, IVA, TARI) intestate a Parte_2
e debiti fiscali della stessa e, in via diretta, aveva pagato canoni locatizi, a volte parziali, con
[...] bonifici bancari o con denaro contante, come risultava dal libro giornale dell'impresa, per complessivi €
18.827,41.
Con le stesse modalità, nell'anno 2021 aveva pagato, direttamente e indirettamente, la complessiva somma di € 7.463,60, a fronte del canone dovuto di € 22.162,52 IVA compresa (€ 15.000 per i primi tre mesi ed € 3.166 per 19 giorni di aprile).
Aveva poi sopportato la spesa di € 3.153 per manutenzione straordinaria dell'immobile, urgente e improrogabile, di cui alla fattura emessa il 7.6.2022 da Collor Edile P.B. di per “lavori di Persona_1 ripristino cemento armato e tinteggio” il cui onere spettava al custode giudiziario.
Dunque, a fronte della richiesta di € 213.500 avanzata da IVG nell'invito alla mediazione, il debito realmente sussistente ammontava ad € 148.933,28.
Inoltre, gran parte del periodo di riferimento del debito (gennaio 2020-giugno 2022) era stato caratterizzato dall'emergenza pandemica derivante dal Covid-19 e il settore alberghiero era stato fra i più colpiti, talché era necessario ridurre del canone.
Il giudice, su istanza dell'intimante, con ordinanza provvisoria ex art. 665 c.p.c. ordinò alla parte intimata il rilascio dell'immobile locato.
pagina 2 di 10 Mutato il rito, nelle memorie integrative le parti richiamare tutte le precedenti difese e l'intimata propose, in via riconvenzionale, domanda di riduzione del canone in misura non inferiore al 50% per ristabilire l'equilibrio sinallagmatico a cause delle restrizioni imposte nel periodo pandemico.
Istruita attraverso la produzione di documenti, la causa fu decisa dal Tribunale con la sentenza n.
740/2023 nella quale si legge: “… Rilevato che parte convenuta ha ammesso la sussistenza della morosità per l'importo di € 148.933,28
Ritenuto che non può essere accolta l'eccezione di compensazione svolta dal convenuto, per la minor somma di € 3.153,00 indebitamente sborsata dal conduttore per spese di manutenzione straordinaria dell'immobile, in quanto a carico di IVG, quale custode nell'ambito dell'esecuzione forzata, devono essere imputate non le spese di straordinaria manutenzione tout court, ma quelle relative ad interventi necessari alla conservazione stessa dell'immobile, quale atto posto in essere da IVG nella sua funzione conservativa dell'integrità del bene pignorato.(Cass. 12877 del 22/6/2016)
Ritenuto, inoltre, che al conduttore debba essere data notizia dell'avvenuto pignoramento affinchè anche per questi sussista l'obbligo di pagare i canoni futuri al soggetto legittimato a riceverli ai sensi dell'art.
2812 comma 4 c.c.. Ciò fa sì che i pagamenti del conduttore avvenuti dopo il pignoramento, ma prima di essere espressamente notiziato del pignoramento, siano da considerarsi pagamenti eseguiti da terzi in buona fede con gli effetti di cui all'art. 1189 c.c. Occorre, tuttavia, che tali pagamenti siano opponibili alla procedura esecutiva e al custode, terzi rispetto al contratto di locazione, con conseguente applicazione dell'art. 2704 c.c. .
Rilevato che, tuttavia, parte intimata opponente la Corte non ha dato adeguata prova di tali Pt_1
pagamenti in buona fede, atteso che non risultano essere prodotte in atti quietanze o ricevute di saldo fitti.
Osservato che, parimenti non risulta fornita adeguata prova, quanto all'allegata sussistenza di accordo di delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c tra locatore, Parte_3
, e conduttore, intimato,
[...] Parte_1 Parte_4 per l'estinzione del debito/credito canone di affitto. Parte intimata conduttrice si è limitata a fornire documentazione di pagamenti di altri debiti in capo alla società locatrice, ma non ha fornito la prova dell'accordo intercorrente tra il debitore, e il terzo, il convenuto Parte_2 Parte_1
in forza del quale il debitore delegante delega il terzo ad una certa prestazione verso il terzo
[...]
delegatario. Il legame familiare tra il locatore e il conduttore dell'Hotel la Corte fa piuttosto presumere una commistione e confusione tra i due patrimoni.
Ritenuto che l'ammontare della morosità così accertata dal Gennaio 2020 al novembre 2022 in € 213.500 costituisca grave inadempimento, atteso che perdura per lungo tempo anche dalla fine dell'emergenza sanitaria denunciata dalla conduttrice
pagina 3 di 10 Ritenuto, infine, che non può trovare accoglimento la domanda di riduzione del canone stabilito in contratto tra le parti, in quanto l'immobile locato risulta essere sempre stato nella disponibilità interamente del conduttore cui non può essere ricondotta la responsabilità delle note chiusure straordinarie per la Pandemia da Covid-19, e in quanto la determinazione dell'ammontare del corrispettivo è riservata alla volontà delle parti cui l'autorità giudiziaria non può sostituirsi”.
Dunque, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, il Tribunale dichiarò risolto il contratto di locazione per grave inadempimento della parte conduttrice, la dichiarò tenuta alla riconsegna dell'immobile come da ordinanza ex art. 665 c.p.c., confermandola, e condannò la stessa al pagamento a favore di IVG della somma di € 213.500, IVA compresa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed alla rifusione delle spese processuali.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in cancelleria il 4.8.2023 e regolarmente notificato,
[...]
ha proposto appello alla sentenza cui ha resistito IVG Parte_1
contestando le censure e chiedendo il rigetto del gravame.
Le parti hanno discusso la causa all'udienza del 14.2.2025 ed all'esito la Corte ha deciso come da separato dispositivo, dandone lettura.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli:
1) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1189 c.c. (“pagamento al creditore apparente”) e degli artt.
2712 e 2719 c.c. Genericità e carenza della motivazione. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Error in iudicando relativo alla ritenuta mancata prova del pagamento liberatorio effettuato nei confronti del locatore”
La sentenza è errata laddove, nel determinare il debito locatizio, ritiene che non sussista alcuna prova del pagamento liberatorio effettuato al locatore pignorato, in quanto non sarebbero prodotte in atti quietanze o ricevute di saldo fitti. Al contrario, secondo l'appellante, sono liberatori tutti i numerosi pagamenti che ha eseguito prima che della notifica, a sé, dell'atto di pignoramento, avvenuta il 19.4.2021, che ammontano ad € 18.827,41 per pagamenti diretti al locatore, con bonifici bancari o in contanti con relativa annotazione sul libro giornale, e ad € 45.586,31 tramite pagamenti indiretti sulla base della delegazione di pagamento.
Come affermato da Cass. Civ. 29491/2019, in ordine alla buona fede che deve assistere il pagamento nei confronti del creditore apparente prima della notifica effettuata al conduttore, il pagamento effettuato nelle mani del locatore esecutato si presume eseguito in buona fede e con gli effetti liberatori di cui all'art 1189
c.c.;
2) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1269 c.c. (“delegazione di pagamento”) e dell'art. 2729 c.c..
Genericità e carenza della motivazione. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
pagina 4 di 10 Error in iudicando relativo alla ritenuta mancata prova della delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c.”
La sentenza è errata nel capo in cui ritiene non dimostrato l'accordo di delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. in essere tra l'appellante ed il locatore esecutato, vigente anche nel periodo tra la data del pignoramento e quella della relativa notifica al conduttore. La delegazione di pagamento non richiede la forma scritta ad substantiam o ab probationem e la copiosa documentazione è sufficiente a fondare opportuna presunzione ex art 2729 c.c.
Secondo l'appellante, “si riscontra una presunzione grave, precisa e concordante, tenuto conto sia dei numerosissimi pagamenti effettuati sulla base del negozio, sia del similare importo tra quanto pagato indirettamente e quanto dovuto a titolo di locazione, sia della precisa corrispondenza dei pagamenti rispetto ai debiti intestati ad (sia per valore che per causale di pagamento). Parte_2
In nessun caso si può trattare di una confusione dei patrimoni tra il locatore ed il conduttore e trattasi questa, di un'affermazione gratuita;
soci amministratori delle due società sono persone differenti e, per giunta, non vi è nessun pagamento eseguito dal locatore per debiti del conduttore, ma solo viceversa”;
3) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 65 c.p.c. e 1576 c.c. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Genericità della motivazione.
Error in iudicando relativo alla mancata compensazione delle spese straordinarie sostenute dal conduttore spettanti al custode-locatore”.
La pronuncia è errata nel capo in cui, ritiene detta somma non dovuta dal custode la spesa di € 3.153 sostenuta dal conduttore per spese di manutenzione dell'immobile, dato che l'art. 65 c.p.c. prevede che la conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidati a un custode, il quale dunque subentra anche negli obblighi del locatore, atteso che, percependo i frutti del bene, assume anche i rispettivi doveri ex art. 1571 e ss. c.c. e l'art. 1576 c.c. prevede che il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore;
dunque, il ripristino di cemento armato e tinteggio spetta al custode;
4) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1571 e ss. Genericità, illogicità e carenza della motivazione.
Travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Error in iudicando nella mancata riduzione dei canoni di locazione dovuti al fine di riequilibrare il sinallagma contrattuale compromesso dalla situazione pandemica”.
La sentenza è errata laddove rigetta la richiesta riduzione del canone, atteso che il settore alberghiero fu fra i più colpiti dalle restrizioni imposte nel periodo pandemico, perché, diversamente, il locatore verrebbe a trovarsi in una posizione di eccessivo svantaggio, come ritenuto da alcuni giudici di merito (Tribunale di
Milano, 21.10.2020 e Tribunale di Reggio Calabria 1.3.2022).
***
pagina 5 di 10 La Corte ritiene infondato il primo motivo di appello.
Il pignoramento fu notificato al debitore il 23.12.2019 ed al conduttore ne fu data notizia il 19.4.2021
(docc. 2 e 5 fascicolo IVG).
Precisato, in via generale, che nell'ipotesi di espropriazione forzata di un bene locato, il pagamento di canoni locativi eseguito dal locatario all'esecutato-locatore, nel corso del processo esecutivo ma prima della designazione del custode professionale o della conoscenza della surroga nella custodia, ha efficacia liberatoria nei confronti della procedura a condizione che sussistano i requisiti della fattispecie di cui all'art. 1189 c.c., ovvero che il conduttore provi, oltre alla sua buona fede, l'esecuzione del pagamento in favore del creditore apparente, il quale deve risultare da una prova documentale munita di data certa ex art. 2704 c.c., non potendosi attribuire valore confessorio, nei confronti del custode giudiziario, a quietanze o dichiarazioni giudiziali rilasciate dall'esecutato (Cass. Civ. 25584/2024), nella fattispecie in decisione l'impugnata sentenza correttamente afferma che l'intimato conduttore non ha dato alcuna prova di pagamenti eseguiti in buona fede, dato che – in disparte ogni questione circa l'opponibilità alla procedura – nemmeno ha provato pagamenti titolati a favore del locatore o quietanze di pagamento dei canoni da quest'ultimo rilasciate.
Ancora prima, qui si osserva, né nella comparsa di costituzione in sede di convalida e nemmeno nella memoria integrativa depositata ex art. 429 c.p.c. il conduttore prospettò e allegò di avere eseguito, prima che gli fosse stata data notizia del pignoramento, pagamenti in buona fede e liberatori ex art. 1189 c.c. a favore del locatore, essendosi limitato a semplicemente ed astrattamente richiamare tale norma a pagina 5 della memoria integrativa senza alcun riferimento al caso concreto.
Coerentemente, nell'appello si limita ad affermare – peraltro, infondatamente alla luce dei principi sopra indicati – che la buona fede ex art. 1189 c.c. si presume.
Il secondo motivo è infondato.
La sentenza correttamente afferma che il conduttore non ha provato la sussistenza dell'accordo, semplicemente prospettato, che sarebbe intervenuto fra il medesimo e il locatore in base al quale il primo avrebbe assolto all'obbligo di pagare i canoni di locazione mediante il pagamento di debiti del secondo.
Il conduttore, infatti, si è limitato a documentare diversi pagamenti ad estinzione di debiti del locatore e non ha nemmeno allegato che l'unico rapporto obbligatorio fra le parti fosse, all'epoca di tali pagamenti, quello derivante dal contratto di locazione di cui è giudizio. Inoltre, il contratto di locazione fu stipulato nel 2006 ed il conduttore – che non ha mai indicato che l'allegato accordo sia posteriore alla conclusione del contratto di locazione – ha dedotto e documentato pagamenti eseguiti solo molti anni dopo la conclusione del contratto, nel 2020 e nel 2021.
pagina 6 di 10 In difetto di prova diretta di tale accordo e di altri indizi precisi e concordanti, i soli pagamenti eseguiti dal conduttore ad estinzione di debiti del locatore – che ben possono trovare causa in altri rapporti fra le parti
– non consente di presumere ex art. 2729 c.c. l'esistenza dell'accordo a monte. Infatti, poiché la locazione
è un rapporto di durata, la pluralità dei pagamenti eseguiti nel tempo costituisce, nell'insieme, un solo indizio che, peraltro, nemmeno è connotato dal requisito della gravità. Tale requisito è riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto e nella fattispecie è da escludersi, visto che i pagamenti si riferiscono al solo biennio 2020-2021 e che il conduttore, come sopra osservato, non ha nemmeno affermato che fra le parti non sussistessero altri rapporti obbligatori oltre a quello di cui
è causa.
Tale circostanza, peraltro, non sembra nemmeno probabile, dato che dal contratto di locazione dell'immobile (doc. 1 IVG) risulta che i legali rappresentanti delle due società sono e Parte_2
– entrambi nati a Rubiera, rispettivamente nel 1935 e nel 1963 e con ogni Parte_1
probabilità stretti da vincoli di parentela – e che le due società hanno entrambe sede a Rubiera in via
Brunelleschi n. 3.
L'impugnata sentenza resiste anche al terzo motivo di gravame.
Il Tribunale correttamente afferma – richiamando Cass. Civ. 12877/2016 – che le spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato sono quelle indissolubilmente finalizzate al mantenimento dello stesso in fisica e giuridica esistenza e strumentali alla procedura di espropriazione forzata perché intese ad evitarne la chiusura anticipata e non anche quelle meramente conservative della sua integrità (quali quelle per la manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero per la gestione condominiale).
La censura dell'appellante è superata, in primo luogo, dal fatto che la fattura n. 7 emessa da Collor Edile
P.B. il 7.6.2022 per l'importo di € 3.153 non è corredata da quietanza, né l'appellante ha offerto prova del relativo pagamento;
in secondo luogo, nella fattura i lavori sono descritti come “ripristino cemento armato
e tinteggio” senza alcun riferimento al tipo di lavoro eseguito e alla parte dell'immobile interessata e tale generica e lacunosa indicazione – non colmata nemmeno dal conduttore che in tutti gli atti si limita a descrivere i lavori esattamente come nella fattura – non consente di ravvisare la natura, ordinaria o straordinaria, delle riparazioni che nemmeno è desumibile dall'entità della spesa, tenuto conto che si tratta di un immobile adibito ad albergo e, dunque, di consistenti dimensioni, come si evince anche dall'ammontare del canone locatizio.
Per altro verso, la generica indicazione dei lavori, non consente nemmeno di ravvisarne l'urgenza – nemmeno prospettata – che avrebbe legittimato il conduttore a provvedervi direttamente, salvo rimborso, ex art. 1577 c.c.
pagina 7 di 10 Da ultimo, ma non per importanza, l'intervento fu verosimilmente eseguito nel giugno 2022 oltre un anno dopo la comunicazione della nomina del custode al conduttore il quale non ha né allegato né provato di avere dato avviso, come impostogli dall'art. 1577 c.c., della necessità delle riparazioni al custode – nonostante ritenga che sia subentrato nei doveri del locatore – e nemmeno al locatore esecutato.
In conclusione, non vi è alcuna prova che l'appellante abbia sostenuto la spesa che eccepisce in compensazione, né che la stessa afferisse a opere di natura straordinaria della cui necessità abbia dato avviso al locatore o al custode.
Il quarto ed ultimo motivo è infondato.
La pandemia Covid 19, come è noto, ha comportato severe conseguenze sulle attività commerciali, sia per il periodo in cui le norme emergenziali (d.l.18 del 17.3.2020 e successive modifiche) hanno imposto il divieto generalizzato di circolare, e tenere aperti i negozi, salve specifiche esclusioni, sia per i mesi successivi in cui i divieti si sono progressivamente allentati e sono rimaste prescrizioni di cautela, come l'uso delle mascherine, la perdurante chiusura delle attività ludiche e dello spettacolo, e la larga adozione di pratiche di lavoro e formazione “a distanza”.
Il Legislatore, contestualmente alle norme prescrittive, ha previsto (già con l'art. 91 del d.l. 18 citato) che
“il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini della esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt.1218 e 1223 cc, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze e penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. Dunque, il debitore non è tenuto al pagamento di penali o al risarcimento del danno quando per rispetto delle prescrizioni legislative omette di adempiere ad impegni assunti, ma la norma non lo libera dall'obbligazione, bensì solo dalla responsabilità per il suo mancato tempestivo adempimento.
In seguito sono state introdotte misure di sostegno economico per far fronte all'emergenza (per esempio, il credito d'imposta previsto dal d.l. 34/2020 in favore dei conduttori esercenti attività commerciali) ed è stato indicato con l'art.
4-bis del d.l. 73/2021 (che ha modificato l'articolo del d.l. 41/2021, CP_2
convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69), un “Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali” nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto, prevedendo che “nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa … il locatario e il
pagina 8 di 10 locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021”.
Ora, il tenore della legislazione emergenziale definisce criteri indicativi per apprezzare la concreta incidenza che può attribuirsi all'emergenza sanitaria e per valutare quindi la legittimità o meno, secondo i criteri di cui agli artt. 1175 e 1373 c.c., della sospensione del pagamento del canone di locazione contrattualmente pattuito.
Nella fattispecie in esame, la morosità è iniziata nel 2019, prima della pandemia, e si è protratta per n. 23 mesi, ben oltre il periodo del lock down ed il conduttore non ha né allegato né provato di avere beneficiato di misure di sostegno pubbliche e nemmeno di avere all'epoca chiesto, al locatore od al custode, di rinegoziare il canone.
Dunque, anche alla luce della legislazione vigente all'epoca, che imponeva, nei casi previsti, una trattativa per rinegoziare in buona fede il canone per un massimo di cinque mesi, non vi è lo spazio per ritenere alterato il rapporto sinallagmatico ed accogliere la domanda di riduzione del canone.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione al valore ed alla natura della causa, nonché all'attività difensiva effettivamente svolta.
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Atteso l'esito dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002, come introdotto dalla l. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia n. 740/2023 e la condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado che liquida in € 12.000 per compensi oltre a spese forfettarie, I.V.A. e
C.P.A.;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, introdotto dalla l. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile in data 14.2.2025.
Il Consigliere relatore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
pagina 9 di 10 Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il consigliere relatore, all'esito della discussione fra le parti all'udienza in data 14.2.2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1306/2023 promossa da:
(C.F. e P.IVA Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti Francesco Poliselli ed Emanuel Tranchino
contro
:
(C.F. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_2
Avv. Giulio Sica
In punto a: locazione
Fatti di causa
Con atto di intimazione di sfratto per morosità notificato il 17.11.2022, l' di Controparte_1
'ora in poi, IVG) – nominato Custode Giudiziario dell'unità immobiliare sita in Rubiera Controparte_1
(RE), via Brunelleschi n. 3, con provvedimento in data 5.11.2020 del G.E. del Tribunale di Reggio Emilia nella proceduta esecutiva immobiliare iscritta al r.g. 3/2020, promossa contro la società proprietaria di tale bene, – convenne avanti al Tribunale di Reggio Parte_2
Emilia la società conduttore del descritto Parte_1
immobile in forza del contratto di locazione stipulato in data 1.12.2006 con la società proprietaria, per la durata di sei anni, tacitamente rinnovabili, e per il canone annuo di € 60.000, da corrispondere in rate mensili anticipate di € 5.000 ciascuna.
IVG, precisato che nelle more l'immobile era stato assegnato, affermò che dalla data di notifica del pignoramento immobiliare, avvenuta il 27.12.2019, il conduttore era moroso nel pagamento di n. 35
pagina 1 di 10 canoni mensili (dal gennaio 2020 al novembre 2022) per un totale di € 213.500 IVA compresa e di avere inviato allo stesso lettere di diffida in data 19.4.2021 e in data 3.2.2022, rimaste inevase.
Chiese quindi al Tribunale di convalidare lo sfratto per morosità, di condannare l'intimata al rilascio dell'immobile e di emettere decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti e di quelli a scadere fino al rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze e spese processuali.
propose opposizione allo sfratto affermando, per Parte_1 Parte_1
quanto ancora rileva, che tra le parti del contratto locatizio sussisteva un accordo di delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. in base al quale il conduttore pagava i debiti del locatore, entro e non oltre l'ammontare del proprio debito derivante dal contratto di locazione. Per mezzo di tale istituto, dunque, aveva saldato parzialmente il debito nei confronti del locatore, mentre in taluni casi aveva pagato direttamente il canone presso il locatore “tramite transazioni bancarie o trasferimenti di moneta contante”.
Sostenne che nell'anno 2020 aveva pagato al locatore, direttamente e indirettamente, la complessiva somma di € 53.950,12 a fronte dell'importo di € 60.000,00 oltre IVA (€ 73.200,00 IVA compresa) previsto a titolo di canone locatizio (docc. da 3 a 36). In particolare, in via indiretta, aveva pagato bollette per energia elettrica e gas, fatture, imposte (IRAP, IMU, IVA, TARI) intestate a Parte_2
e debiti fiscali della stessa e, in via diretta, aveva pagato canoni locatizi, a volte parziali, con
[...] bonifici bancari o con denaro contante, come risultava dal libro giornale dell'impresa, per complessivi €
18.827,41.
Con le stesse modalità, nell'anno 2021 aveva pagato, direttamente e indirettamente, la complessiva somma di € 7.463,60, a fronte del canone dovuto di € 22.162,52 IVA compresa (€ 15.000 per i primi tre mesi ed € 3.166 per 19 giorni di aprile).
Aveva poi sopportato la spesa di € 3.153 per manutenzione straordinaria dell'immobile, urgente e improrogabile, di cui alla fattura emessa il 7.6.2022 da Collor Edile P.B. di per “lavori di Persona_1 ripristino cemento armato e tinteggio” il cui onere spettava al custode giudiziario.
Dunque, a fronte della richiesta di € 213.500 avanzata da IVG nell'invito alla mediazione, il debito realmente sussistente ammontava ad € 148.933,28.
Inoltre, gran parte del periodo di riferimento del debito (gennaio 2020-giugno 2022) era stato caratterizzato dall'emergenza pandemica derivante dal Covid-19 e il settore alberghiero era stato fra i più colpiti, talché era necessario ridurre del canone.
Il giudice, su istanza dell'intimante, con ordinanza provvisoria ex art. 665 c.p.c. ordinò alla parte intimata il rilascio dell'immobile locato.
pagina 2 di 10 Mutato il rito, nelle memorie integrative le parti richiamare tutte le precedenti difese e l'intimata propose, in via riconvenzionale, domanda di riduzione del canone in misura non inferiore al 50% per ristabilire l'equilibrio sinallagmatico a cause delle restrizioni imposte nel periodo pandemico.
Istruita attraverso la produzione di documenti, la causa fu decisa dal Tribunale con la sentenza n.
740/2023 nella quale si legge: “… Rilevato che parte convenuta ha ammesso la sussistenza della morosità per l'importo di € 148.933,28
Ritenuto che non può essere accolta l'eccezione di compensazione svolta dal convenuto, per la minor somma di € 3.153,00 indebitamente sborsata dal conduttore per spese di manutenzione straordinaria dell'immobile, in quanto a carico di IVG, quale custode nell'ambito dell'esecuzione forzata, devono essere imputate non le spese di straordinaria manutenzione tout court, ma quelle relative ad interventi necessari alla conservazione stessa dell'immobile, quale atto posto in essere da IVG nella sua funzione conservativa dell'integrità del bene pignorato.(Cass. 12877 del 22/6/2016)
Ritenuto, inoltre, che al conduttore debba essere data notizia dell'avvenuto pignoramento affinchè anche per questi sussista l'obbligo di pagare i canoni futuri al soggetto legittimato a riceverli ai sensi dell'art.
2812 comma 4 c.c.. Ciò fa sì che i pagamenti del conduttore avvenuti dopo il pignoramento, ma prima di essere espressamente notiziato del pignoramento, siano da considerarsi pagamenti eseguiti da terzi in buona fede con gli effetti di cui all'art. 1189 c.c. Occorre, tuttavia, che tali pagamenti siano opponibili alla procedura esecutiva e al custode, terzi rispetto al contratto di locazione, con conseguente applicazione dell'art. 2704 c.c. .
Rilevato che, tuttavia, parte intimata opponente la Corte non ha dato adeguata prova di tali Pt_1
pagamenti in buona fede, atteso che non risultano essere prodotte in atti quietanze o ricevute di saldo fitti.
Osservato che, parimenti non risulta fornita adeguata prova, quanto all'allegata sussistenza di accordo di delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c tra locatore, Parte_3
, e conduttore, intimato,
[...] Parte_1 Parte_4 per l'estinzione del debito/credito canone di affitto. Parte intimata conduttrice si è limitata a fornire documentazione di pagamenti di altri debiti in capo alla società locatrice, ma non ha fornito la prova dell'accordo intercorrente tra il debitore, e il terzo, il convenuto Parte_2 Parte_1
in forza del quale il debitore delegante delega il terzo ad una certa prestazione verso il terzo
[...]
delegatario. Il legame familiare tra il locatore e il conduttore dell'Hotel la Corte fa piuttosto presumere una commistione e confusione tra i due patrimoni.
Ritenuto che l'ammontare della morosità così accertata dal Gennaio 2020 al novembre 2022 in € 213.500 costituisca grave inadempimento, atteso che perdura per lungo tempo anche dalla fine dell'emergenza sanitaria denunciata dalla conduttrice
pagina 3 di 10 Ritenuto, infine, che non può trovare accoglimento la domanda di riduzione del canone stabilito in contratto tra le parti, in quanto l'immobile locato risulta essere sempre stato nella disponibilità interamente del conduttore cui non può essere ricondotta la responsabilità delle note chiusure straordinarie per la Pandemia da Covid-19, e in quanto la determinazione dell'ammontare del corrispettivo è riservata alla volontà delle parti cui l'autorità giudiziaria non può sostituirsi”.
Dunque, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, il Tribunale dichiarò risolto il contratto di locazione per grave inadempimento della parte conduttrice, la dichiarò tenuta alla riconsegna dell'immobile come da ordinanza ex art. 665 c.p.c., confermandola, e condannò la stessa al pagamento a favore di IVG della somma di € 213.500, IVA compresa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed alla rifusione delle spese processuali.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in cancelleria il 4.8.2023 e regolarmente notificato,
[...]
ha proposto appello alla sentenza cui ha resistito IVG Parte_1
contestando le censure e chiedendo il rigetto del gravame.
Le parti hanno discusso la causa all'udienza del 14.2.2025 ed all'esito la Corte ha deciso come da separato dispositivo, dandone lettura.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli:
1) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1189 c.c. (“pagamento al creditore apparente”) e degli artt.
2712 e 2719 c.c. Genericità e carenza della motivazione. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Error in iudicando relativo alla ritenuta mancata prova del pagamento liberatorio effettuato nei confronti del locatore”
La sentenza è errata laddove, nel determinare il debito locatizio, ritiene che non sussista alcuna prova del pagamento liberatorio effettuato al locatore pignorato, in quanto non sarebbero prodotte in atti quietanze o ricevute di saldo fitti. Al contrario, secondo l'appellante, sono liberatori tutti i numerosi pagamenti che ha eseguito prima che della notifica, a sé, dell'atto di pignoramento, avvenuta il 19.4.2021, che ammontano ad € 18.827,41 per pagamenti diretti al locatore, con bonifici bancari o in contanti con relativa annotazione sul libro giornale, e ad € 45.586,31 tramite pagamenti indiretti sulla base della delegazione di pagamento.
Come affermato da Cass. Civ. 29491/2019, in ordine alla buona fede che deve assistere il pagamento nei confronti del creditore apparente prima della notifica effettuata al conduttore, il pagamento effettuato nelle mani del locatore esecutato si presume eseguito in buona fede e con gli effetti liberatori di cui all'art 1189
c.c.;
2) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1269 c.c. (“delegazione di pagamento”) e dell'art. 2729 c.c..
Genericità e carenza della motivazione. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
pagina 4 di 10 Error in iudicando relativo alla ritenuta mancata prova della delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c.”
La sentenza è errata nel capo in cui ritiene non dimostrato l'accordo di delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. in essere tra l'appellante ed il locatore esecutato, vigente anche nel periodo tra la data del pignoramento e quella della relativa notifica al conduttore. La delegazione di pagamento non richiede la forma scritta ad substantiam o ab probationem e la copiosa documentazione è sufficiente a fondare opportuna presunzione ex art 2729 c.c.
Secondo l'appellante, “si riscontra una presunzione grave, precisa e concordante, tenuto conto sia dei numerosissimi pagamenti effettuati sulla base del negozio, sia del similare importo tra quanto pagato indirettamente e quanto dovuto a titolo di locazione, sia della precisa corrispondenza dei pagamenti rispetto ai debiti intestati ad (sia per valore che per causale di pagamento). Parte_2
In nessun caso si può trattare di una confusione dei patrimoni tra il locatore ed il conduttore e trattasi questa, di un'affermazione gratuita;
soci amministratori delle due società sono persone differenti e, per giunta, non vi è nessun pagamento eseguito dal locatore per debiti del conduttore, ma solo viceversa”;
3) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 65 c.p.c. e 1576 c.c. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Genericità della motivazione.
Error in iudicando relativo alla mancata compensazione delle spese straordinarie sostenute dal conduttore spettanti al custode-locatore”.
La pronuncia è errata nel capo in cui, ritiene detta somma non dovuta dal custode la spesa di € 3.153 sostenuta dal conduttore per spese di manutenzione dell'immobile, dato che l'art. 65 c.p.c. prevede che la conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidati a un custode, il quale dunque subentra anche negli obblighi del locatore, atteso che, percependo i frutti del bene, assume anche i rispettivi doveri ex art. 1571 e ss. c.c. e l'art. 1576 c.c. prevede che il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore;
dunque, il ripristino di cemento armato e tinteggio spetta al custode;
4) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1571 e ss. Genericità, illogicità e carenza della motivazione.
Travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Error in iudicando nella mancata riduzione dei canoni di locazione dovuti al fine di riequilibrare il sinallagma contrattuale compromesso dalla situazione pandemica”.
La sentenza è errata laddove rigetta la richiesta riduzione del canone, atteso che il settore alberghiero fu fra i più colpiti dalle restrizioni imposte nel periodo pandemico, perché, diversamente, il locatore verrebbe a trovarsi in una posizione di eccessivo svantaggio, come ritenuto da alcuni giudici di merito (Tribunale di
Milano, 21.10.2020 e Tribunale di Reggio Calabria 1.3.2022).
***
pagina 5 di 10 La Corte ritiene infondato il primo motivo di appello.
Il pignoramento fu notificato al debitore il 23.12.2019 ed al conduttore ne fu data notizia il 19.4.2021
(docc. 2 e 5 fascicolo IVG).
Precisato, in via generale, che nell'ipotesi di espropriazione forzata di un bene locato, il pagamento di canoni locativi eseguito dal locatario all'esecutato-locatore, nel corso del processo esecutivo ma prima della designazione del custode professionale o della conoscenza della surroga nella custodia, ha efficacia liberatoria nei confronti della procedura a condizione che sussistano i requisiti della fattispecie di cui all'art. 1189 c.c., ovvero che il conduttore provi, oltre alla sua buona fede, l'esecuzione del pagamento in favore del creditore apparente, il quale deve risultare da una prova documentale munita di data certa ex art. 2704 c.c., non potendosi attribuire valore confessorio, nei confronti del custode giudiziario, a quietanze o dichiarazioni giudiziali rilasciate dall'esecutato (Cass. Civ. 25584/2024), nella fattispecie in decisione l'impugnata sentenza correttamente afferma che l'intimato conduttore non ha dato alcuna prova di pagamenti eseguiti in buona fede, dato che – in disparte ogni questione circa l'opponibilità alla procedura – nemmeno ha provato pagamenti titolati a favore del locatore o quietanze di pagamento dei canoni da quest'ultimo rilasciate.
Ancora prima, qui si osserva, né nella comparsa di costituzione in sede di convalida e nemmeno nella memoria integrativa depositata ex art. 429 c.p.c. il conduttore prospettò e allegò di avere eseguito, prima che gli fosse stata data notizia del pignoramento, pagamenti in buona fede e liberatori ex art. 1189 c.c. a favore del locatore, essendosi limitato a semplicemente ed astrattamente richiamare tale norma a pagina 5 della memoria integrativa senza alcun riferimento al caso concreto.
Coerentemente, nell'appello si limita ad affermare – peraltro, infondatamente alla luce dei principi sopra indicati – che la buona fede ex art. 1189 c.c. si presume.
Il secondo motivo è infondato.
La sentenza correttamente afferma che il conduttore non ha provato la sussistenza dell'accordo, semplicemente prospettato, che sarebbe intervenuto fra il medesimo e il locatore in base al quale il primo avrebbe assolto all'obbligo di pagare i canoni di locazione mediante il pagamento di debiti del secondo.
Il conduttore, infatti, si è limitato a documentare diversi pagamenti ad estinzione di debiti del locatore e non ha nemmeno allegato che l'unico rapporto obbligatorio fra le parti fosse, all'epoca di tali pagamenti, quello derivante dal contratto di locazione di cui è giudizio. Inoltre, il contratto di locazione fu stipulato nel 2006 ed il conduttore – che non ha mai indicato che l'allegato accordo sia posteriore alla conclusione del contratto di locazione – ha dedotto e documentato pagamenti eseguiti solo molti anni dopo la conclusione del contratto, nel 2020 e nel 2021.
pagina 6 di 10 In difetto di prova diretta di tale accordo e di altri indizi precisi e concordanti, i soli pagamenti eseguiti dal conduttore ad estinzione di debiti del locatore – che ben possono trovare causa in altri rapporti fra le parti
– non consente di presumere ex art. 2729 c.c. l'esistenza dell'accordo a monte. Infatti, poiché la locazione
è un rapporto di durata, la pluralità dei pagamenti eseguiti nel tempo costituisce, nell'insieme, un solo indizio che, peraltro, nemmeno è connotato dal requisito della gravità. Tale requisito è riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto e nella fattispecie è da escludersi, visto che i pagamenti si riferiscono al solo biennio 2020-2021 e che il conduttore, come sopra osservato, non ha nemmeno affermato che fra le parti non sussistessero altri rapporti obbligatori oltre a quello di cui
è causa.
Tale circostanza, peraltro, non sembra nemmeno probabile, dato che dal contratto di locazione dell'immobile (doc. 1 IVG) risulta che i legali rappresentanti delle due società sono e Parte_2
– entrambi nati a Rubiera, rispettivamente nel 1935 e nel 1963 e con ogni Parte_1
probabilità stretti da vincoli di parentela – e che le due società hanno entrambe sede a Rubiera in via
Brunelleschi n. 3.
L'impugnata sentenza resiste anche al terzo motivo di gravame.
Il Tribunale correttamente afferma – richiamando Cass. Civ. 12877/2016 – che le spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato sono quelle indissolubilmente finalizzate al mantenimento dello stesso in fisica e giuridica esistenza e strumentali alla procedura di espropriazione forzata perché intese ad evitarne la chiusura anticipata e non anche quelle meramente conservative della sua integrità (quali quelle per la manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero per la gestione condominiale).
La censura dell'appellante è superata, in primo luogo, dal fatto che la fattura n. 7 emessa da Collor Edile
P.B. il 7.6.2022 per l'importo di € 3.153 non è corredata da quietanza, né l'appellante ha offerto prova del relativo pagamento;
in secondo luogo, nella fattura i lavori sono descritti come “ripristino cemento armato
e tinteggio” senza alcun riferimento al tipo di lavoro eseguito e alla parte dell'immobile interessata e tale generica e lacunosa indicazione – non colmata nemmeno dal conduttore che in tutti gli atti si limita a descrivere i lavori esattamente come nella fattura – non consente di ravvisare la natura, ordinaria o straordinaria, delle riparazioni che nemmeno è desumibile dall'entità della spesa, tenuto conto che si tratta di un immobile adibito ad albergo e, dunque, di consistenti dimensioni, come si evince anche dall'ammontare del canone locatizio.
Per altro verso, la generica indicazione dei lavori, non consente nemmeno di ravvisarne l'urgenza – nemmeno prospettata – che avrebbe legittimato il conduttore a provvedervi direttamente, salvo rimborso, ex art. 1577 c.c.
pagina 7 di 10 Da ultimo, ma non per importanza, l'intervento fu verosimilmente eseguito nel giugno 2022 oltre un anno dopo la comunicazione della nomina del custode al conduttore il quale non ha né allegato né provato di avere dato avviso, come impostogli dall'art. 1577 c.c., della necessità delle riparazioni al custode – nonostante ritenga che sia subentrato nei doveri del locatore – e nemmeno al locatore esecutato.
In conclusione, non vi è alcuna prova che l'appellante abbia sostenuto la spesa che eccepisce in compensazione, né che la stessa afferisse a opere di natura straordinaria della cui necessità abbia dato avviso al locatore o al custode.
Il quarto ed ultimo motivo è infondato.
La pandemia Covid 19, come è noto, ha comportato severe conseguenze sulle attività commerciali, sia per il periodo in cui le norme emergenziali (d.l.18 del 17.3.2020 e successive modifiche) hanno imposto il divieto generalizzato di circolare, e tenere aperti i negozi, salve specifiche esclusioni, sia per i mesi successivi in cui i divieti si sono progressivamente allentati e sono rimaste prescrizioni di cautela, come l'uso delle mascherine, la perdurante chiusura delle attività ludiche e dello spettacolo, e la larga adozione di pratiche di lavoro e formazione “a distanza”.
Il Legislatore, contestualmente alle norme prescrittive, ha previsto (già con l'art. 91 del d.l. 18 citato) che
“il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini della esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt.1218 e 1223 cc, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze e penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. Dunque, il debitore non è tenuto al pagamento di penali o al risarcimento del danno quando per rispetto delle prescrizioni legislative omette di adempiere ad impegni assunti, ma la norma non lo libera dall'obbligazione, bensì solo dalla responsabilità per il suo mancato tempestivo adempimento.
In seguito sono state introdotte misure di sostegno economico per far fronte all'emergenza (per esempio, il credito d'imposta previsto dal d.l. 34/2020 in favore dei conduttori esercenti attività commerciali) ed è stato indicato con l'art.
4-bis del d.l. 73/2021 (che ha modificato l'articolo del d.l. 41/2021, CP_2
convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69), un “Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali” nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto, prevedendo che “nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa … il locatario e il
pagina 8 di 10 locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021”.
Ora, il tenore della legislazione emergenziale definisce criteri indicativi per apprezzare la concreta incidenza che può attribuirsi all'emergenza sanitaria e per valutare quindi la legittimità o meno, secondo i criteri di cui agli artt. 1175 e 1373 c.c., della sospensione del pagamento del canone di locazione contrattualmente pattuito.
Nella fattispecie in esame, la morosità è iniziata nel 2019, prima della pandemia, e si è protratta per n. 23 mesi, ben oltre il periodo del lock down ed il conduttore non ha né allegato né provato di avere beneficiato di misure di sostegno pubbliche e nemmeno di avere all'epoca chiesto, al locatore od al custode, di rinegoziare il canone.
Dunque, anche alla luce della legislazione vigente all'epoca, che imponeva, nei casi previsti, una trattativa per rinegoziare in buona fede il canone per un massimo di cinque mesi, non vi è lo spazio per ritenere alterato il rapporto sinallagmatico ed accogliere la domanda di riduzione del canone.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione al valore ed alla natura della causa, nonché all'attività difensiva effettivamente svolta.
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Atteso l'esito dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002, come introdotto dalla l. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia n. 740/2023 e la condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado che liquida in € 12.000 per compensi oltre a spese forfettarie, I.V.A. e
C.P.A.;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, introdotto dalla l. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile in data 14.2.2025.
Il Consigliere relatore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
pagina 9 di 10 Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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