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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/09/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
_________________________
Il Presidente della I Sezione Civile nella causa civile iscritta al nr. 44/2025 R.G.; visto il deposito di note telematiche ex art. 127 ter c.p.c.; visto l'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
Trattiene la causa in decisione.
Ancona, 30.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
_________________________
Il Presidente della I Sezione Civile ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 44/2025 RG promosso ex artt. 84 e 170 D.P.R.
115/02, 15 D. Lgs 150/11 e 281 – decies e segg. c.p.c. da
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Avv. Valentina C.F._1
Lo Bartolo ed elettivamente domiciliata in Pesaro, Via San Francesco n.
30, presso lo studio del detto difensore ricorrente
Contro
, in persona del Ministro in carica competente, e Controparte_1
, in Controparte_2
persona del Direttore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Ancona presso i cui uffici siti in Ancona, Corso
Mazzini n. 55, sono domiciliati resistenti
Oggetto : opposizione a decreto di revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, emesso in data 04.12.2024 dalla Corte
d'Appello di Ancona nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n.
726/2024
CONCLUSIONI: come da note telematiche in atti pag. 2/7 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente lamenta come ingiusta ed errata la revoca dell'ammissione Contro al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente adottata dal del
4.09.2024, in accoglimento dell'istanza depositata in data 11.07.2024, con riferimento al giudizio di secondo grado radicato presso l'intestata Corte di Appello al n. 726/24 RG avente ad oggetto la separazione giudiziale promossa dal coniuge e riunito con l'appello alla Persona_1
medesima sentenza iscritto al nn. 731/2024 RG, definiti con sentenza n.
1762/2024 del 04.12.2024; con coevo decreto il medesimo collegio giudicante ha revocato l'ammissione al gratuito patrocinio con la seguente motivazione: “esaminata la documentazione fiscale depositata in data
20.10.2024, dalla quale risulta che la a fruito di redditi d'importo Pt_1
pari ad euro 17.700,00” e che “ai fini della determinazione dei limiti di reddito per la fruizione del patrocinio a spese dello Stato, rileva anche
l'assegno di mantenimento versato dal coniuge, nonché il contributo ricevuto quale concorso nel mantenimento dei figli (leggasi ad esempio
Cass. Sez. II, ordinanza n.24378 del 30.09.2019)”
.
Si sono costituiti tramite l'Avvocatura di Stato sia il Controparte_1
che l , chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...] Controparte_2
La ricorrente con plurimi motivi, suscettibili di trattazione unitaria, si duole del decreto di revoca;
precisato di non avere depositato alcuna istanza di liquidazione, sicchè il decreto sarebbe intervenuto “a sorpresa”,
pag. 3/7 allega che il superamento dei limiti reddituali di essa ricorrente si è verificato soltanto nell'anno fiscale 2022, di cui alla denuncia dei redditi anno 2023, epoca in cui il giudizio pendeva in primo grado, che invece per gli anni di imposta 2021 e 2023 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi avendo percepito un reddito di rispettivi €. 2.800,00 per l'anno
2021 (comprensivo sia dell'assegno per sé come coniuge che per quello del figlio maggiorenne con essa convivente) e di €. 11.000,00 per l'anno 2023, che nell'anno 2024 ha percepito l'importo complessivo di €. 10.600,00; deduce pertanto l'erronea interpretazione del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 79 e 136 del Testo Unico n. 115/2002, in quanto la revoca del beneficio avrebbe potuto essere disposta limitatamente all'anno
2022.
Le doglianze sono infondate.
Va premesso che sulla prima doglianza è venuto meno l'interesse ad agire, atteso che con ricorso in opposizione la ricorrente ha chiesto la liquidazione dei compensi spettanti al proprio difensore.
In punto di diritto, va richiamata Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020,
n.15458 secondo cui In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio in quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett.
d), del medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale
pag. 4/7 per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione;
conseguentemente, deve disporsi la revoca dell'ammissione ove vengano meno le condizioni reddituali nel corso del giudizio, nonché, "a fortiori", quando sia accertato il superamento della soglia nell'anno precedente la presentazione dell'istanza.
Nel caso di specie, il superamento dei limiti reddituali si è verificato nell'anno 2022 ed è emerso nel 2023, con la dichiarazione dei redditi presentata dalla su richiesta istruttoria della Corte di appello;
il Pt_1
reddito cui l'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 si riferisce è quello relativo all'intero anno fiscale precedente a quello per cui si usufruisce del beneficio, sicché le variazioni assumono rilievo nell'anno successivo rispetto a quello in cui si sono compiute, e ciò secondo quanto si desume dall'art. 76 nella parte in cui individua "il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione"; va poi precisato che vanno considerati non solo il "reddito imponibile ai fini dell'imposta personale… risultante dall'ultima dichiarazione", ma anche i
"redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva" (cfr. Cass., 05/07/2023, n. 28810).
Ciò posto, va considerato che secondo le allegazioni della ricorrente,
l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata presentata pag. 5/7 in data 11.07.2024 con riguardo al giudizio di appello;
a tale data, l'ultima dichiarazione risultava essere quella del 2023, relativa all'anno fiscale
2022, atteso che in relazione all'anno fiscale 2023 la ricorrente ha allegato di non avere presentato alcuna dichiarazione;
per quanto riguarda l'anno
2023, va osservato che la ricorrente ha allegato ma non ha provato di avere percepito un reddito di €. 11.000,00, quindi non ha provato di avere subito nel 2023 una variazione reddituale in negativo rispetto al reddito dell'anno fiscale 2022, rilevante ai fini della ammissione al beneficio, atteso che l'unica documentazione rilevante depositata dalla ricorrente risulta essere una autodichiarazione che, con riguardo ai redditi percepiti nel 2023, fa riferimento solo ai redditi imponibili, omettendo qualsivoglia dichiarazione in relazione ad eventuali redditi non imponibili (la relativa casella non risulta sbarrata).
Con ulteriore motivo la ricorrente deduce l'erroneità del decreto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 79 comma 3 del d.p.r. n
115/2002; illustrato di essere vittima di violenza domestica commessa in suo danno dal coniuge, per fatti oggetto di procedimento penale connessi con i fatti dedotti nel giudizio civile presupposto ai fini dell'addebito, ricorda che in tal caso limiti di reddituali previsti per la concessione del patrocinio non valgono, e ciò con riguardo anche ai procedimenti civili in qualche modo connessi al procedimento penale.
La doglianza è infondata, atteso che il TUSG allo stato non prevede l'estensione della deroga dell'art. 76 comma 4 ter DPR 115/2002 ai giudizi civili.
L'opposizione va quindi rigettata. pag. 6/7 La condanna alle spese di lite segue la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c., e vanno liquidati secondo i valori medi del primo scaglione, in ragione del valore della domanda.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione in epigrafe e per l'effetto conferma il decreto impugnato
Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano Parte_1
in €. 1701,00 per compensi oltre rimborso spese generali al 15% iva e cap se dovuti
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti nonché per gli altri adempimenti di competenza.
Ancona lì 30.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 7/7
PRIMA SEZIONE CIVILE
_________________________
Il Presidente della I Sezione Civile nella causa civile iscritta al nr. 44/2025 R.G.; visto il deposito di note telematiche ex art. 127 ter c.p.c.; visto l'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
Trattiene la causa in decisione.
Ancona, 30.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
_________________________
Il Presidente della I Sezione Civile ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 44/2025 RG promosso ex artt. 84 e 170 D.P.R.
115/02, 15 D. Lgs 150/11 e 281 – decies e segg. c.p.c. da
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Avv. Valentina C.F._1
Lo Bartolo ed elettivamente domiciliata in Pesaro, Via San Francesco n.
30, presso lo studio del detto difensore ricorrente
Contro
, in persona del Ministro in carica competente, e Controparte_1
, in Controparte_2
persona del Direttore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Ancona presso i cui uffici siti in Ancona, Corso
Mazzini n. 55, sono domiciliati resistenti
Oggetto : opposizione a decreto di revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, emesso in data 04.12.2024 dalla Corte
d'Appello di Ancona nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n.
726/2024
CONCLUSIONI: come da note telematiche in atti pag. 2/7 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente lamenta come ingiusta ed errata la revoca dell'ammissione Contro al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente adottata dal del
4.09.2024, in accoglimento dell'istanza depositata in data 11.07.2024, con riferimento al giudizio di secondo grado radicato presso l'intestata Corte di Appello al n. 726/24 RG avente ad oggetto la separazione giudiziale promossa dal coniuge e riunito con l'appello alla Persona_1
medesima sentenza iscritto al nn. 731/2024 RG, definiti con sentenza n.
1762/2024 del 04.12.2024; con coevo decreto il medesimo collegio giudicante ha revocato l'ammissione al gratuito patrocinio con la seguente motivazione: “esaminata la documentazione fiscale depositata in data
20.10.2024, dalla quale risulta che la a fruito di redditi d'importo Pt_1
pari ad euro 17.700,00” e che “ai fini della determinazione dei limiti di reddito per la fruizione del patrocinio a spese dello Stato, rileva anche
l'assegno di mantenimento versato dal coniuge, nonché il contributo ricevuto quale concorso nel mantenimento dei figli (leggasi ad esempio
Cass. Sez. II, ordinanza n.24378 del 30.09.2019)”
.
Si sono costituiti tramite l'Avvocatura di Stato sia il Controparte_1
che l , chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...] Controparte_2
La ricorrente con plurimi motivi, suscettibili di trattazione unitaria, si duole del decreto di revoca;
precisato di non avere depositato alcuna istanza di liquidazione, sicchè il decreto sarebbe intervenuto “a sorpresa”,
pag. 3/7 allega che il superamento dei limiti reddituali di essa ricorrente si è verificato soltanto nell'anno fiscale 2022, di cui alla denuncia dei redditi anno 2023, epoca in cui il giudizio pendeva in primo grado, che invece per gli anni di imposta 2021 e 2023 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi avendo percepito un reddito di rispettivi €. 2.800,00 per l'anno
2021 (comprensivo sia dell'assegno per sé come coniuge che per quello del figlio maggiorenne con essa convivente) e di €. 11.000,00 per l'anno 2023, che nell'anno 2024 ha percepito l'importo complessivo di €. 10.600,00; deduce pertanto l'erronea interpretazione del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 79 e 136 del Testo Unico n. 115/2002, in quanto la revoca del beneficio avrebbe potuto essere disposta limitatamente all'anno
2022.
Le doglianze sono infondate.
Va premesso che sulla prima doglianza è venuto meno l'interesse ad agire, atteso che con ricorso in opposizione la ricorrente ha chiesto la liquidazione dei compensi spettanti al proprio difensore.
In punto di diritto, va richiamata Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020,
n.15458 secondo cui In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio in quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett.
d), del medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale
pag. 4/7 per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione;
conseguentemente, deve disporsi la revoca dell'ammissione ove vengano meno le condizioni reddituali nel corso del giudizio, nonché, "a fortiori", quando sia accertato il superamento della soglia nell'anno precedente la presentazione dell'istanza.
Nel caso di specie, il superamento dei limiti reddituali si è verificato nell'anno 2022 ed è emerso nel 2023, con la dichiarazione dei redditi presentata dalla su richiesta istruttoria della Corte di appello;
il Pt_1
reddito cui l'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 si riferisce è quello relativo all'intero anno fiscale precedente a quello per cui si usufruisce del beneficio, sicché le variazioni assumono rilievo nell'anno successivo rispetto a quello in cui si sono compiute, e ciò secondo quanto si desume dall'art. 76 nella parte in cui individua "il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione"; va poi precisato che vanno considerati non solo il "reddito imponibile ai fini dell'imposta personale… risultante dall'ultima dichiarazione", ma anche i
"redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva" (cfr. Cass., 05/07/2023, n. 28810).
Ciò posto, va considerato che secondo le allegazioni della ricorrente,
l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata presentata pag. 5/7 in data 11.07.2024 con riguardo al giudizio di appello;
a tale data, l'ultima dichiarazione risultava essere quella del 2023, relativa all'anno fiscale
2022, atteso che in relazione all'anno fiscale 2023 la ricorrente ha allegato di non avere presentato alcuna dichiarazione;
per quanto riguarda l'anno
2023, va osservato che la ricorrente ha allegato ma non ha provato di avere percepito un reddito di €. 11.000,00, quindi non ha provato di avere subito nel 2023 una variazione reddituale in negativo rispetto al reddito dell'anno fiscale 2022, rilevante ai fini della ammissione al beneficio, atteso che l'unica documentazione rilevante depositata dalla ricorrente risulta essere una autodichiarazione che, con riguardo ai redditi percepiti nel 2023, fa riferimento solo ai redditi imponibili, omettendo qualsivoglia dichiarazione in relazione ad eventuali redditi non imponibili (la relativa casella non risulta sbarrata).
Con ulteriore motivo la ricorrente deduce l'erroneità del decreto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 79 comma 3 del d.p.r. n
115/2002; illustrato di essere vittima di violenza domestica commessa in suo danno dal coniuge, per fatti oggetto di procedimento penale connessi con i fatti dedotti nel giudizio civile presupposto ai fini dell'addebito, ricorda che in tal caso limiti di reddituali previsti per la concessione del patrocinio non valgono, e ciò con riguardo anche ai procedimenti civili in qualche modo connessi al procedimento penale.
La doglianza è infondata, atteso che il TUSG allo stato non prevede l'estensione della deroga dell'art. 76 comma 4 ter DPR 115/2002 ai giudizi civili.
L'opposizione va quindi rigettata. pag. 6/7 La condanna alle spese di lite segue la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c., e vanno liquidati secondo i valori medi del primo scaglione, in ragione del valore della domanda.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione in epigrafe e per l'effetto conferma il decreto impugnato
Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano Parte_1
in €. 1701,00 per compensi oltre rimborso spese generali al 15% iva e cap se dovuti
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti nonché per gli altri adempimenti di competenza.
Ancona lì 30.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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