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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/10/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 124/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III MINORI
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Franco Davini - Presidente relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
Dott. Laura Casale - Consigliere
Dott.IL Argenziano - SP
Dott.RU RO - SP
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: art. 31 d.lgs. 286/1998
Proposta da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Fazio ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Imperia, in via Giosuè Carducci, n. 8 come da procura in atti
- Reclamanti -
Conclusioni delle parti
Per i reclamanti
“Piaccia alla Corte di Appello:
Annullare l'impugnato provvedimento;
Che venga attivata la procedura ex art. 31 D.Lgs. 268/1998 perché autorizzi la permanenza degli odierni reclamanti in Italia, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico della minore, e tenuto conto delle'età della suddetta minore come prevede il disposto della citata norma
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Per la Procura Generale
“Conclude allo stato, chiedendo il rigetto del reclamo”
IN FATTO E DIRITTO
1 1. Il Tribunale per i Minorenni di Genova con decreto del 5 maggio 2025 dichiarava inammissibile il ricorso presentato da e , quali esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale dei minori (nata nel 2012) e Persona_1 [...]
(nata nel 2016) ai sensi dell' art. 31 d.lgs. 286/1998. Persona_2
Il Tribunale rilevava che gli istanti avevano già un permesso di soggiorno valido per richiesta di protezione internazionale in via di definizione. Tale permesso era rinnovabile alla sua scadenza fino alla definizione della richiesta di protezione internazionale. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, l'eventuale autorizzazione ex art 31 decreto lgs 286/98 non costituiva un titolo “sicuro” posto che veniva concesso per una durata limitata nel tempo.
2.Avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Genova, e Parte_1 Parte_2
proponevano reclamo lamentando che la probabilità del diniego del permesso di
[...] soggiorno da loro richiesto, peraltro, era divenuta certa dal fatto che, con il decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 07 maggio 2024, il Perù era entrato a far parte della lista dei Paesi considerati, dall'Italia, di “origine sicura”. Essendo i minori non espellibili, l'allontanamento dal territorio italiano dei ricorrenti poteva esporre la minore ad un trauma psicofisico ed incidere sulla sua capacità di autodeterminarsi. Sin dal loro ingresso in Italia, i ricorrenti regolarizzavano immediatamente sebbene in modo
“precario” il proprio soggiorno con la “Richiesta Asilo”, che servì loro a trovare subito un lavoro ben retribuito e permettere alle minori di studiare. La ricorrente , in data 31 marzo 2023 aveva sottoscritto un contratto di lavoro a Parte_1 tempo indeterminato, con qualifica di assistente familiare, convivente part time, percependo uno stipendio medio di euro 1200 mensili. Le minori frequentavano regolarmente le scuole a Imperia. Pertanto, chiedevano l'annullamento del provvedimento impugnato e l'attivazione della procedura ex art. 31 D.Lgs. 268/1998 affinché venissero autorizzati i genitori alla permanenza in Italia, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico della minore, e tenuto conto delle età della suddetta minore come prevede il disposto della citata norma. Interveniva il PG chiedendo il rigetto del reclamo essendo i ricorrenti già titolari di permesso di soggiorno valido per la richiesta protezione internazionale e che le motivazioni contenenti nel provvedimento del TM erano conformi al dettato normativo. Veniva depositata la relazione del Servizi Sociali la quale rilevava che l'abitazione era adeguata ai bisogni del nucleo familiare;
i ricorrenti corrispondevano un canone di locazione di euro 500,00 (comprensivo delle spese condominiali), le minori apparivano tranquille, serene e piene di interessi ben integrate nell'attuale contesto di vita nel quale potevano beneficiare della formazione scolastica e dell'affetto dei genitori. Le parti esponevano le loro difese e conclusioni all'udienza del 16 ottobre 2025, sostituita dalla trattazione scritta;
all'esito la Corte decideva la causa in camera di consiglio.
L'impugnazione è infondata. In linea generale i cittadini stranieri che hanno il permesso di soggiorno per altra causa non hanno interesse a domandare un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 286/1998 . Questa Corte ha ammesso tale domanda in casi in cui da una parte sussistevano i presupposti per l'applicazione di tale articolo e dall'altra il precedente permesso di soggiorno era di imminente scadenza. Nella presente fattispecie invece non è dato sapere quando ci sarà una pronuncia sulla loro domanda di protezione internazionale ed in attesa della pronuncia, il permesso di soggiorno sarà rinnovato.
2 Né la previsione di un probabile futuro rigetto giustifica allo stato la necessità di una pronuncia. Si osserva inoltre che da una parte il permesso di soggiorno ex art. 31 è sempre per un periodo limitato e non per un periodo indefinito come invece sostengono i reclamanti. Né vi sono allo stato i presupposti per la sua concessione. Ai sensi dell'art. 31 “…
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato , a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni”. Ora, in primo luogo è impossibile in base alla norma concedere un permesso di soggiorno a tempo indefinito come invece chiedono i reclamanti. Allo stato non emergono situazioni di malattia o di disagio psicologico per i due minori che giustifichino una loro permanenza in Italia. Niente è segnalato in proposito dai reclamanti che si limitano ad ipotizzare il fatto che i due minori non possano rientrare con loro in Italia se i due genitori sono espulsi. In realtà non si vede perché in caso di rientro dei genitori in Perù questi non possano portare con sé i due figli. La necessità di completare l'anno scolastico in corso è allo stato coperta dal permesso di soggiorno esistente. Si compensano le spese legali del giudizio esistendo i giusti motivi per la compensazione. Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato. Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza, sull'impugnazione da parte di e del decreto del Tribunale per i Minorenni di Parte_1 Parte_2
Genova decreto del 5 maggio 2025 respinge l'impugnazione e conferma il decreto impugnato. Spese del presente grado di giudizio compensate Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'impugnazione è stata interamente rigettata. Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 17 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dott. Franco Davini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III MINORI
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Franco Davini - Presidente relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
Dott. Laura Casale - Consigliere
Dott.IL Argenziano - SP
Dott.RU RO - SP
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: art. 31 d.lgs. 286/1998
Proposta da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Fazio ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Imperia, in via Giosuè Carducci, n. 8 come da procura in atti
- Reclamanti -
Conclusioni delle parti
Per i reclamanti
“Piaccia alla Corte di Appello:
Annullare l'impugnato provvedimento;
Che venga attivata la procedura ex art. 31 D.Lgs. 268/1998 perché autorizzi la permanenza degli odierni reclamanti in Italia, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico della minore, e tenuto conto delle'età della suddetta minore come prevede il disposto della citata norma
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Per la Procura Generale
“Conclude allo stato, chiedendo il rigetto del reclamo”
IN FATTO E DIRITTO
1 1. Il Tribunale per i Minorenni di Genova con decreto del 5 maggio 2025 dichiarava inammissibile il ricorso presentato da e , quali esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale dei minori (nata nel 2012) e Persona_1 [...]
(nata nel 2016) ai sensi dell' art. 31 d.lgs. 286/1998. Persona_2
Il Tribunale rilevava che gli istanti avevano già un permesso di soggiorno valido per richiesta di protezione internazionale in via di definizione. Tale permesso era rinnovabile alla sua scadenza fino alla definizione della richiesta di protezione internazionale. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, l'eventuale autorizzazione ex art 31 decreto lgs 286/98 non costituiva un titolo “sicuro” posto che veniva concesso per una durata limitata nel tempo.
2.Avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Genova, e Parte_1 Parte_2
proponevano reclamo lamentando che la probabilità del diniego del permesso di
[...] soggiorno da loro richiesto, peraltro, era divenuta certa dal fatto che, con il decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 07 maggio 2024, il Perù era entrato a far parte della lista dei Paesi considerati, dall'Italia, di “origine sicura”. Essendo i minori non espellibili, l'allontanamento dal territorio italiano dei ricorrenti poteva esporre la minore ad un trauma psicofisico ed incidere sulla sua capacità di autodeterminarsi. Sin dal loro ingresso in Italia, i ricorrenti regolarizzavano immediatamente sebbene in modo
“precario” il proprio soggiorno con la “Richiesta Asilo”, che servì loro a trovare subito un lavoro ben retribuito e permettere alle minori di studiare. La ricorrente , in data 31 marzo 2023 aveva sottoscritto un contratto di lavoro a Parte_1 tempo indeterminato, con qualifica di assistente familiare, convivente part time, percependo uno stipendio medio di euro 1200 mensili. Le minori frequentavano regolarmente le scuole a Imperia. Pertanto, chiedevano l'annullamento del provvedimento impugnato e l'attivazione della procedura ex art. 31 D.Lgs. 268/1998 affinché venissero autorizzati i genitori alla permanenza in Italia, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico della minore, e tenuto conto delle età della suddetta minore come prevede il disposto della citata norma. Interveniva il PG chiedendo il rigetto del reclamo essendo i ricorrenti già titolari di permesso di soggiorno valido per la richiesta protezione internazionale e che le motivazioni contenenti nel provvedimento del TM erano conformi al dettato normativo. Veniva depositata la relazione del Servizi Sociali la quale rilevava che l'abitazione era adeguata ai bisogni del nucleo familiare;
i ricorrenti corrispondevano un canone di locazione di euro 500,00 (comprensivo delle spese condominiali), le minori apparivano tranquille, serene e piene di interessi ben integrate nell'attuale contesto di vita nel quale potevano beneficiare della formazione scolastica e dell'affetto dei genitori. Le parti esponevano le loro difese e conclusioni all'udienza del 16 ottobre 2025, sostituita dalla trattazione scritta;
all'esito la Corte decideva la causa in camera di consiglio.
L'impugnazione è infondata. In linea generale i cittadini stranieri che hanno il permesso di soggiorno per altra causa non hanno interesse a domandare un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 286/1998 . Questa Corte ha ammesso tale domanda in casi in cui da una parte sussistevano i presupposti per l'applicazione di tale articolo e dall'altra il precedente permesso di soggiorno era di imminente scadenza. Nella presente fattispecie invece non è dato sapere quando ci sarà una pronuncia sulla loro domanda di protezione internazionale ed in attesa della pronuncia, il permesso di soggiorno sarà rinnovato.
2 Né la previsione di un probabile futuro rigetto giustifica allo stato la necessità di una pronuncia. Si osserva inoltre che da una parte il permesso di soggiorno ex art. 31 è sempre per un periodo limitato e non per un periodo indefinito come invece sostengono i reclamanti. Né vi sono allo stato i presupposti per la sua concessione. Ai sensi dell'art. 31 “…
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato , a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni”. Ora, in primo luogo è impossibile in base alla norma concedere un permesso di soggiorno a tempo indefinito come invece chiedono i reclamanti. Allo stato non emergono situazioni di malattia o di disagio psicologico per i due minori che giustifichino una loro permanenza in Italia. Niente è segnalato in proposito dai reclamanti che si limitano ad ipotizzare il fatto che i due minori non possano rientrare con loro in Italia se i due genitori sono espulsi. In realtà non si vede perché in caso di rientro dei genitori in Perù questi non possano portare con sé i due figli. La necessità di completare l'anno scolastico in corso è allo stato coperta dal permesso di soggiorno esistente. Si compensano le spese legali del giudizio esistendo i giusti motivi per la compensazione. Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato. Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza, sull'impugnazione da parte di e del decreto del Tribunale per i Minorenni di Parte_1 Parte_2
Genova decreto del 5 maggio 2025 respinge l'impugnazione e conferma il decreto impugnato. Spese del presente grado di giudizio compensate Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'impugnazione è stata interamente rigettata. Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 17 ottobre 2025
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