Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/05/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RGL 1417/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'udienza del 26/05/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1417 del R.G. per l'anno 2022, avente ad oggetto: Infortunio -benefici previdenziali promossa da
, con l'avv. S. Vita Parte_1
-Ricorrente- contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A. D'Agostino CP_1
-Resistente-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti, qui da intendersi riprodotte e contestuale esposizione delle
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente con ricorso depositato il 20/04/2022, panettiere nel Comune di San
Luca, sul presupposto di un infortunio sul lavoro avvenuto in data 10.12.2017, alle ore
20,15 meglio specificati in atti, riportava contusioni diffuse al polso SX, alla mano SX ed alla spalla SX. Contestando l'esito della valutazione cui era pervenuto l'ente in sede amministrativa (in misura pari al 12%) lamentava di aver riportato in conseguenza del predetto evento, postumi invalidanti permanenti ed indennizzabili e pertanto chiedeva che venisse riconosciuto un maggior grado di invalidità comunque superiore alla percentuale riconosciuta.
2. Nella resistenza dell in ordine alla mancanza di elementi obbiettivi e CP_1 specialistico–strumentali differenti da quelli già valutati, la causa è stata istruita mediante l'espletamento di consulenza medico legale.
3. Alla stregua delle risultanze istruttorie, la domanda non merita accoglimento.
Così il CTU: … CONCLUSIONI E RISPOSTE SINTETICHE AI QUESITI POSTI. Si conclude la consulenza tecnica medico-legale d'ufficio rispondendo SINTETICAMENTE al
Magistrato come di seguito in relazione ai quesiti posti: ➢ RISPOSTA: le lesioni riportate dal periziato nell'infortunio sul lavoro del 10.12.2017 e per cui è causa
(pratica n°515451000), sono quelle espresse in diagnosi e descritte nell'esame obiettivo della visita medico-legale. Sotto il profilo medico-legale bisogna considerare che le lesioni certificate, riscontrate e sopra descritte, sono verosimilmente compatibili con la dinamica del fatto dannoso, per come riferito in anamnesi dal periziato e per come risulta, altresì, nel ricorso introduttivo di parte ricorrente;
in ogni caso, si deve dare atto che il nesso di causalità tra le patologie riscontrate e l'infortunio sul lavoro, è stato già riconosciuto dall'Istituto assicuratore, con il riconoscimento di una inabilità temporanea assoluta, quale danno biologico temporaneo per le lesioni subìte, nonché con l'assegnazione di una percentuale di inabilità permanente pari al 12%. Nel caso in esame la malattia derivata dalle lesioni riportate dal periziato a seguito dell'infortunio descritto è di tipo traumatico, che ha determinato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle pre-esistenti, determinando una
INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA per come già indennizzata dall Sussistono, CP_1 altresì, POSTUMI PERMANENTI sulla precedente integrità psico-fisica del soggetto, da ritenere attendibili in riferimento alle lesioni riportate nell'infortunio per cui è causa e tali da determinare una incidenza negativa sulla integrità psico-fisica del periziato
( ). Tuttavia, in riferimento alla pratica n. 515451000 ed in Persona_1 conseguenza della vicenda per cui è causa, non sussistono esiti di carattere permanente di entità maggiore rispetto a quella riconosciuta dall all'esito del CP_1 procedimento amministrativo (12%).
Le conclusioni rassegnate dal consulente, che risultano motivate con congruità di argomentazioni logiche nell'elaborato, cui pertanto si rinvia anche in mancanza di specifiche contestazioni meritano di essere condivise.
5. Ne consegue il rigetto del ricorso.
6. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c..
Le spese della CTU, pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico della CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico dell le spese di consulenza che liquida in complessivi € 290;00 CP_1 oltre accessori, in favore del dott. . Persona_2
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 26/05/2025 alle ore 15:14
IL GIUDICE dott. Davide De Leo