Articolo 4 della Legge 20 marzo 1975, n. 70
Articolo 3Articolo 5
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3 aprile 1975
Art. 4. (Istituzione di nuovi enti)

Salvo quanto previsto negli articoli 2 e 3, nessun nuovo ente pubblico puo' essere istituito o riconosciuto se non per legge.
Entrata in vigore il 3 aprile 1975
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