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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6057/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6057 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 15.10.2024 e vertente
T R A
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) in persona dei Ministri pro tempore
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTI
E
; Controparte_1 Controparte_2
in proprio nonché
[...] Controparte_3 quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori Persona_1
[...] Persona_2 Controparte_4
Controparte_5 [...]
, in proprio nonché Controparte_6 quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_3
[...] rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Cavallasca
r.g. n. 6057/2021 1 APPELLATI
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Chiede che Codesta Ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente appello, annullare l'impugnata ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, e, per l'effetto, rigettare la domanda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana ex adverso proposta.
Con vittoria di spese ed onorari.”.
Per gli appellati:
“Voglia la Corte di Appello adita,
1. in via pregiudiziale di rito, dichiarare inammissibile l'appello
2. in via principale e nel merito, rigettare l'appello;
3. condannare il al pagamento di spese e competenze del Controparte_7
presente grado del giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore Avv.
Andrea Cavallasca”.
Il Sostituto procuratore generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Gli odierni appellati, cittadini brasiliani, ricorrevano innanzi al Tribunale di Roma per ottenere il riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis, rappresentando di essere discendenti diretti di , nato in [...] Persona_4
06.03.1878 a Caltanissetta (CL) e successivamente emigrato in Brasile.
Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda dei ricorrenti, evidenziando che già in via giurisprudenziale era stato puntualizzato con sentenza del 5 ottobre
1907 della Corte di Cassazione di Napoli che la cittadinanza italiana si perdeva solo in caso di rinunzia e trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso r.g. n. 6057/2021 2 di ottenimento della cittadinanza estera, sulla base di una espressa richiesta e non solo di un comportamento meramente negativo.
2. Il e il hanno proposto Parte_1 Controparte_8
appello, ritenendo la domanda infondata, dovendosi tenere conto del decreto di
“Grande naturalizzazione” brasiliana del 1889 che costituiva ostacolo alla trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis, perché comportava la perdita della cittadinanza italiana in capo all'avo.
Il decreto prevedeva che tutti gli individui presenti sul territorio della
Repubblica brasiliana alla data del 15 novembre 1889 erano considerati cittadini brasiliani, salvo non dichiarassero espressamente – entro sei mesi – di voler mantenere la cittadinanza di origine.
I Ministeri hanno rilevato che, nel caso in esame, l'avo degli odierni appellanti si era trasferito in Brasile prima del 1889 e, quindi, era stato destinatario del decreto di naturalizzazione brasiliana, perdendo di conseguenza la cittadinanza italiana. Hanno dedotto, infatti, che dal combinato disposto delle due legislazioni – quella di naturalizzazione brasiliana e quella del nostro codice civile allora vigente (l'art. 11 del codice civile del 1865 prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per effetto dell'acquisizione di una cittadinanza straniera) – emergeva che il cittadino italiano emigrato in Brasile che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di naturalizzazione del 1889, non manifestava la volontà di mantenere la cittadinanza italiana, da un lato acquistava automaticamente la cittadinanza brasiliana, dall'altro, e in conseguenza di ciò, perdeva quella italiana, salvo non dichiarasse espressamente all'ufficiale dello stato civile italiano di volerla riacquistare ex art. 13 del codice civile.
Solo con la legge di riforma della cittadinanza del 1912 n. 555 sarebbe stato raggiunto il compromesso tra l'esigenza delle comunità emigrate di potersi integrare nella società di arrivo e quello dello Stato italiano, all'epoca di nuova fondazione, di non troncare ogni legame con gli emigrati e i loro discendenti.
Con la citata legge veniva previsto all'art. 7 che: “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”. Inoltre, l'art. 8
r.g. n. 6057/2021 3 prevedeva che: “Perde la cittadinanza: 1) chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
2) chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza”.
Gli appellanti hanno anche proposto una diversa interpretazione della sentenza della Cassazione del 1907 sopra richiamata che, con il riferimento alla necessità di verificare la volontaria iscrizione nelle liste elettorali nel municipio di residenza, ammetteva la prova di un'accettazione tacita della cittadinanza brasiliana, mediante l'esercizio del diritto elettorale. Pertanto, ben si poteva presumere che gli emigrati italiani – accettando i benefici ed i doveri derivanti dallo status concessogli dalla Repubblica brasiliana – avessero tacitamente abdicato alla cittadinanza italiana. Al contrario, per non determinare un'ipotesi di rinuncia alla cittadinanza occorreva dimostrare che il proprio antenato fosse rimasto del tutto “alieno” al nuovo consesso sociale, non svolgendo incarichi pubblici, non svolgendo il servizio militare e, comunque, non esercitando i propri diritti politici, tutti fatti che avrebbero portato alla rinuncia tacita della cittadinanza italiana.
Si sono costituiti tutti gli appellati, deducendo l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c. e l'infondatezza di tutti i motivi di appello.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità formulata dagli appellati, occorre rilevare che nell'atto di appello sono espressamente indicate le statuizioni della sentenza oggetto di gravame e le ragioni per le quali si invoca la riforma della pronuncia. Dunque, non è dato ravvisare violazione dell'art. 342 c.p.c., essendo sufficiente che al giudice di secondo grado, investito del riesame della causa nel merito, “siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (così, tra le molte, Cass. n.
2320/2023)
r.g. n. 6057/2021 4 Sempre in via preliminare, deve dichiararsi inammissibile l'intervento volontario adesivo spiegato in appello a mezzo della comparsa dal
[...]
non convenuto nel giudizio di primo grado. Giova Parte_2
evidenziare al riguardo che l'Autorità consolare è competente solo a ricevere la dichiarazione di cui all'art. 17 L. n. 91/92 ed a trasmetterla all'Ufficiale di Stato civile (artt. 10 e ss. DPR n. 572 del 1993), mentre nel caso di specie si tratta di domanda di cittadinanza di chi afferma di essere discendente iure sanguinis di cittadino italiano e competente a riceverla è solo il (v. art Parte_1
5 DPR cit.). L'intervento in appello è poi ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli faccia valere, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata. Evenienza nel caso di specie certamente non ricorrente.
Sulla questione di diritto sottesa al presente giudizio è intervenuta nel corso del processo la Corte di Cassazione con sentenza n. 25317 del 24.08.2022, confermando i principi già espressi da numerose recenti pronunce della Corte
d'Appello di Roma di segno contrario rispetto a quella cassata.
Le Sezioni Unite hanno precisato anzitutto, quanto alla ripartizione dell'onere della prova, che: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già
Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.”
In ogni caso, per quanto si osserverà in seguito, la presenza dell'avo in
Brasile all'epoca della grande naturalizzazione non sarebbe idonea di per sé a comportare una perdita automatica della cittadinanza italiana in capo agli odierni appellati.
r.g. n. 6057/2021 5 La disciplina della perdita della cittadina era contenuta nel già citato art. 11 del codice civile del 1865, secondo cui: “La cittadinanza si perde:
1°. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;
2°. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;
3°. Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
Le Sezioni Unite hanno sul punto affermato che « (…) l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;».
Si tratta di ipotesi quindi di rinuncia volontaria conseguente a una dichiarazione espressa o a un contegno che implica la volontà di avere un legame definitivo con altro Stato tramite la cittadinanza straniera o tramite un impiego governativo (intendendosi per tale quello che abbia posto la persona alle dirette dipendenze del governo estero nonostante il difetto di autorizzazione del governo italiano) o lo svolgimento del servizio militare.
Anche la sentenza della Corte di Cassazione del 1907 aveva opportunamente evidenziato, a proposito della seconda ipotesi prevista dall'art. 11 c.c., che “la parola ottenere presuppone, filologicamente, che sia chiesto o desiderato”, per cui “se la cittadinanza non derivi da fatto dell'uomo, ma sia imposta per disposizione di legge, non si può presumere la rinuncia alla nazionalità, ma devesi averne la prova chiara ed esplicita” che il cittadino italiano voglia volontariamente permutare la cittadinanza di origine con cittadinanza straniera. La Corte concludeva per il rinvio alla corte d'appello al fine di verificare se vi fosse stata una condotta di accettazione effettiva della naturalizzazione straniera e in particolare per r.g. n. 6057/2021 6 verificare se la documentata iscrizione nelle liste elettorali fosse stata automatica per legge o effetto di una iniziativa del cittadino.
La terza ipotesi di perdita della cittadinanza italiana era legata allo svolgimento del servizio militare o a un impiego governativo in assenza di permesso del governo italiano ed evocava sempre l'espletamento di una funzione implicante speciali doveri di fedeltà verso lo stato estero. Tale ipotesi è stata successivamente abrogata dall'art. 35 L. n. 24/1901, c.d. legge sull'immigrazione che, a tutela dei diritti degli emigrati italiani all'estero, ha limitato i casi di perdita della cittadinanza, mostrando di volere considerare propri cittadini anche coloro che espatriavano e conducevano la propria vita all'estero.
Considerato, dunque, che il appellante non ha fornito Parte_1
prova di alcun elemento idoneo a interrompere la linea di discendenza, stante l'assenza di presupposti per l'applicazione dell'art. 11 n. 2 c.c. 1865, risulta invece integrata la affermata trasmissione della cittadinanza iure sanguinis in capo agli odierni appellati e l'appello deve essere rigettato.
4.
Considerato che
solo dopo l'introduzione del giudizio di appello sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla questione oggetto della presente causa, ritenuta di particolare rilevanza, e dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali di merito non uniformi, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'intervento volontario del Parte_2
2) rigetta l'appello;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 10.01.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6057/2021 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6057 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 15.10.2024 e vertente
T R A
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) in persona dei Ministri pro tempore
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTI
E
; Controparte_1 Controparte_2
in proprio nonché
[...] Controparte_3 quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori Persona_1
[...] Persona_2 Controparte_4
Controparte_5 [...]
, in proprio nonché Controparte_6 quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_3
[...] rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Cavallasca
r.g. n. 6057/2021 1 APPELLATI
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Chiede che Codesta Ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente appello, annullare l'impugnata ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, e, per l'effetto, rigettare la domanda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana ex adverso proposta.
Con vittoria di spese ed onorari.”.
Per gli appellati:
“Voglia la Corte di Appello adita,
1. in via pregiudiziale di rito, dichiarare inammissibile l'appello
2. in via principale e nel merito, rigettare l'appello;
3. condannare il al pagamento di spese e competenze del Controparte_7
presente grado del giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore Avv.
Andrea Cavallasca”.
Il Sostituto procuratore generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Gli odierni appellati, cittadini brasiliani, ricorrevano innanzi al Tribunale di Roma per ottenere il riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis, rappresentando di essere discendenti diretti di , nato in [...] Persona_4
06.03.1878 a Caltanissetta (CL) e successivamente emigrato in Brasile.
Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda dei ricorrenti, evidenziando che già in via giurisprudenziale era stato puntualizzato con sentenza del 5 ottobre
1907 della Corte di Cassazione di Napoli che la cittadinanza italiana si perdeva solo in caso di rinunzia e trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso r.g. n. 6057/2021 2 di ottenimento della cittadinanza estera, sulla base di una espressa richiesta e non solo di un comportamento meramente negativo.
2. Il e il hanno proposto Parte_1 Controparte_8
appello, ritenendo la domanda infondata, dovendosi tenere conto del decreto di
“Grande naturalizzazione” brasiliana del 1889 che costituiva ostacolo alla trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis, perché comportava la perdita della cittadinanza italiana in capo all'avo.
Il decreto prevedeva che tutti gli individui presenti sul territorio della
Repubblica brasiliana alla data del 15 novembre 1889 erano considerati cittadini brasiliani, salvo non dichiarassero espressamente – entro sei mesi – di voler mantenere la cittadinanza di origine.
I Ministeri hanno rilevato che, nel caso in esame, l'avo degli odierni appellanti si era trasferito in Brasile prima del 1889 e, quindi, era stato destinatario del decreto di naturalizzazione brasiliana, perdendo di conseguenza la cittadinanza italiana. Hanno dedotto, infatti, che dal combinato disposto delle due legislazioni – quella di naturalizzazione brasiliana e quella del nostro codice civile allora vigente (l'art. 11 del codice civile del 1865 prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per effetto dell'acquisizione di una cittadinanza straniera) – emergeva che il cittadino italiano emigrato in Brasile che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di naturalizzazione del 1889, non manifestava la volontà di mantenere la cittadinanza italiana, da un lato acquistava automaticamente la cittadinanza brasiliana, dall'altro, e in conseguenza di ciò, perdeva quella italiana, salvo non dichiarasse espressamente all'ufficiale dello stato civile italiano di volerla riacquistare ex art. 13 del codice civile.
Solo con la legge di riforma della cittadinanza del 1912 n. 555 sarebbe stato raggiunto il compromesso tra l'esigenza delle comunità emigrate di potersi integrare nella società di arrivo e quello dello Stato italiano, all'epoca di nuova fondazione, di non troncare ogni legame con gli emigrati e i loro discendenti.
Con la citata legge veniva previsto all'art. 7 che: “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”. Inoltre, l'art. 8
r.g. n. 6057/2021 3 prevedeva che: “Perde la cittadinanza: 1) chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
2) chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza”.
Gli appellanti hanno anche proposto una diversa interpretazione della sentenza della Cassazione del 1907 sopra richiamata che, con il riferimento alla necessità di verificare la volontaria iscrizione nelle liste elettorali nel municipio di residenza, ammetteva la prova di un'accettazione tacita della cittadinanza brasiliana, mediante l'esercizio del diritto elettorale. Pertanto, ben si poteva presumere che gli emigrati italiani – accettando i benefici ed i doveri derivanti dallo status concessogli dalla Repubblica brasiliana – avessero tacitamente abdicato alla cittadinanza italiana. Al contrario, per non determinare un'ipotesi di rinuncia alla cittadinanza occorreva dimostrare che il proprio antenato fosse rimasto del tutto “alieno” al nuovo consesso sociale, non svolgendo incarichi pubblici, non svolgendo il servizio militare e, comunque, non esercitando i propri diritti politici, tutti fatti che avrebbero portato alla rinuncia tacita della cittadinanza italiana.
Si sono costituiti tutti gli appellati, deducendo l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c. e l'infondatezza di tutti i motivi di appello.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità formulata dagli appellati, occorre rilevare che nell'atto di appello sono espressamente indicate le statuizioni della sentenza oggetto di gravame e le ragioni per le quali si invoca la riforma della pronuncia. Dunque, non è dato ravvisare violazione dell'art. 342 c.p.c., essendo sufficiente che al giudice di secondo grado, investito del riesame della causa nel merito, “siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (così, tra le molte, Cass. n.
2320/2023)
r.g. n. 6057/2021 4 Sempre in via preliminare, deve dichiararsi inammissibile l'intervento volontario adesivo spiegato in appello a mezzo della comparsa dal
[...]
non convenuto nel giudizio di primo grado. Giova Parte_2
evidenziare al riguardo che l'Autorità consolare è competente solo a ricevere la dichiarazione di cui all'art. 17 L. n. 91/92 ed a trasmetterla all'Ufficiale di Stato civile (artt. 10 e ss. DPR n. 572 del 1993), mentre nel caso di specie si tratta di domanda di cittadinanza di chi afferma di essere discendente iure sanguinis di cittadino italiano e competente a riceverla è solo il (v. art Parte_1
5 DPR cit.). L'intervento in appello è poi ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli faccia valere, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata. Evenienza nel caso di specie certamente non ricorrente.
Sulla questione di diritto sottesa al presente giudizio è intervenuta nel corso del processo la Corte di Cassazione con sentenza n. 25317 del 24.08.2022, confermando i principi già espressi da numerose recenti pronunce della Corte
d'Appello di Roma di segno contrario rispetto a quella cassata.
Le Sezioni Unite hanno precisato anzitutto, quanto alla ripartizione dell'onere della prova, che: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già
Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.”
In ogni caso, per quanto si osserverà in seguito, la presenza dell'avo in
Brasile all'epoca della grande naturalizzazione non sarebbe idonea di per sé a comportare una perdita automatica della cittadinanza italiana in capo agli odierni appellati.
r.g. n. 6057/2021 5 La disciplina della perdita della cittadina era contenuta nel già citato art. 11 del codice civile del 1865, secondo cui: “La cittadinanza si perde:
1°. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;
2°. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;
3°. Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
Le Sezioni Unite hanno sul punto affermato che « (…) l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;».
Si tratta di ipotesi quindi di rinuncia volontaria conseguente a una dichiarazione espressa o a un contegno che implica la volontà di avere un legame definitivo con altro Stato tramite la cittadinanza straniera o tramite un impiego governativo (intendendosi per tale quello che abbia posto la persona alle dirette dipendenze del governo estero nonostante il difetto di autorizzazione del governo italiano) o lo svolgimento del servizio militare.
Anche la sentenza della Corte di Cassazione del 1907 aveva opportunamente evidenziato, a proposito della seconda ipotesi prevista dall'art. 11 c.c., che “la parola ottenere presuppone, filologicamente, che sia chiesto o desiderato”, per cui “se la cittadinanza non derivi da fatto dell'uomo, ma sia imposta per disposizione di legge, non si può presumere la rinuncia alla nazionalità, ma devesi averne la prova chiara ed esplicita” che il cittadino italiano voglia volontariamente permutare la cittadinanza di origine con cittadinanza straniera. La Corte concludeva per il rinvio alla corte d'appello al fine di verificare se vi fosse stata una condotta di accettazione effettiva della naturalizzazione straniera e in particolare per r.g. n. 6057/2021 6 verificare se la documentata iscrizione nelle liste elettorali fosse stata automatica per legge o effetto di una iniziativa del cittadino.
La terza ipotesi di perdita della cittadinanza italiana era legata allo svolgimento del servizio militare o a un impiego governativo in assenza di permesso del governo italiano ed evocava sempre l'espletamento di una funzione implicante speciali doveri di fedeltà verso lo stato estero. Tale ipotesi è stata successivamente abrogata dall'art. 35 L. n. 24/1901, c.d. legge sull'immigrazione che, a tutela dei diritti degli emigrati italiani all'estero, ha limitato i casi di perdita della cittadinanza, mostrando di volere considerare propri cittadini anche coloro che espatriavano e conducevano la propria vita all'estero.
Considerato, dunque, che il appellante non ha fornito Parte_1
prova di alcun elemento idoneo a interrompere la linea di discendenza, stante l'assenza di presupposti per l'applicazione dell'art. 11 n. 2 c.c. 1865, risulta invece integrata la affermata trasmissione della cittadinanza iure sanguinis in capo agli odierni appellati e l'appello deve essere rigettato.
4.
Considerato che
solo dopo l'introduzione del giudizio di appello sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla questione oggetto della presente causa, ritenuta di particolare rilevanza, e dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali di merito non uniformi, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'intervento volontario del Parte_2
2) rigetta l'appello;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 10.01.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6057/2021 7