Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 938/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
7231/2018 del Tribunale di Napoli, depositata in data 24/07/2018, vertente
TRA
C.F.: , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante pro-tempore dr. rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. Roberto Reggiani
APPELLANTE
E
P. IVA/C.F. Controparte_1
, in persona del Curatore, Dott. , P.IVA_2 Parte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Agrusti
APPELLATO
Pagina 1
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 8 luglio 2016, il
[...]
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Napoli il per sentir accogliere le seguenti Parte_1
conclusioni: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle condizioni applicate al rapporto di conto corrente n.491-010-1418, intercorso tra e per i Controparte_1 CP_2 motivi dedotti in narrativa;
accertare e dichiarare che, alla data del 7 marzo 2008, per effetto della applicazione delle condizioni illegittime di cui in narrativa al c/c n. 491-010-1418, aveva addebitato CP_2
illegittimamente a l'importo complessivo Controparte_1
di € 419.423,04, a titolo di commissioni, interessi anatocistici e ultra legali, ovvero l'importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
per l'effetto, accertare e dichiarare che, alla data del 7 marzo 2008, era creditore, nei confronti di Controparte_1 CP_2
dell'importo di € 465.444,71, ovvero del diverso importo, maggiore
[...]
o minore che risulterà in corso di causa;
per l'effetto, condannare
a versare, in favore di CP_2 Controparte_1
l'importo di € 465.444,71, ovvero quello maggiore o minore che dovesse essere accertato in corso di causa anche a seguito di consulenza tecnica
d'ufficio, oltre interessi dall'8 marzo 2008 al soddisfo.>
Si costituiva la banca convenuta chiedendo preliminarmente di dichiarare territorialmente competente il Tribunale di Reggio Emilia o subordinatamente il Tribunale di Nola;
nel merito, di dichiarare prescritto il
Pagina 2 diritto fatto valere dal OR, e rigettare la domanda perché CP_1
infondata.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di varia documentazione e l'espletamento di una consulenza d'ufficio contabile.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale adito così decideva:
“1) Condanna la banca convenuta a pagare al OR la somma CP_1
di € 399627,19; oltre interessi legali dalle singole rimesse da ripetere al soddisfo;
2) Condanna la banca convenuta a rimborsare al IM OR le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in € 4600,00 per compenso, oltre Iva e Cp;
3) Condanna la convenuta a CP_3
rimborsare al IM OR le spese del presente giudizio, che liquida in euro 1240 per esborsi ed euro 20000 per compenso, oltre spese generali,
Iva e Cpa.”.
Con atto di citazione in appello notificato via PEC in data 25 febbraio
2019, il ha impugnato la sentenza n. 7231/2018 del Parte_4
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 24 luglio 2018, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, contrariis rejectis e premesso ogni opportuno accertamento, in totale riforma della sentenza 7231/2018 pubblicata in data 24.07.2018 dal Giudice del Tribunale di Napoli dr.
Ettore Pastore Alinante non notificata, in via preliminare e cautelare,
▪ sospendere la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;
in via pregiudiziale, ▪ dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli essendo esclusivamente competente il Tribunale di Reggio
Emilia; nel merito, in via principale: ▪ rigettare tutte le domande proposte in primo grado da parte attrice siccome infondate in fatto e in diritto, ovvero perché oggetto di intervenuta prescrizione;
nel merito, in via
Pagina 3 subordinata: (e) disporre, attraverso rinnovazione/integrazione della consulenza tecnica d'ufficio in atti, la ricostruzione del rapporto bancario intercorso tra e il “ Parte_1 Controparte_1
che tenga in debita considerazione: - delle condizioni
[...]
economiche convenzionalmente pattuite con il a Parte_1
decorrere dal giorno 24.09.2003; - della legittima capitalizzazione degli interessi in via trimestrale bilaterale e simmetrica concordata fra le parti a decorrere dal giorno 24.09.2003; - delle rimesse solutorie analiticamente rappresentate nella comparsa di risposta depositata in primo grado dal
- delle commissioni, spese e valute legittimamente Parte_1
concordate, fra le parti, a decorrere dal giorno 24.09.2003. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari per i due gradi di giudizio”.
Si è costituito in giudizio il Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello intestata, in accoglimento dei rilievi sin qui esposti, cosi provvedere: - in via preliminare, rigettare la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, promossa dall'appellante, per i motivi di cui in narrativa, e condannare la stessa ai sensi dell'art. 283, comma 2, cod. proc. civ.; - sempre in via preliminare, rigettare la domanda con la quale ha chiesto di dichiarare CP_2
l'incompetenza del Tribunale di Napoli, in favore del Tribunale di Reggio
Emilia e, per l'effetto, dichiarare competente il Tribunale di Napoli;
- in via preliminare, dichiarare il secondo motivo di appello inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 345 cod. proc. civ.; - nel merito, rigettare l'appello promosso da in quanto infondato in fatto e in diritto, per CP_2
i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
7231/2018 del 24 luglio 2018, resa da Tribunale di Napoli;
- sempre nel
Pagina 4 merito, rigettare la richiesta di rinnovazione/integrazione della consulenza tecnica d'ufficio; - condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre Iva e Cpa.>.
All'udienza del 12 settembre 2019, la Corte si riservava e, con provvedimento del 24 settembre 2019, rigettava l'istanza di sospensiva avanzata dall'appellante.
Dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8 novembre 2024 con concessione dei termini ex art. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****************************
L'appello proposto risulta fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di ragione.
1. Va esaminata preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla e reiterata tra i motivi di appello. Parte_1
L'eccezione è stata proposta con riferimento all'art. 26 inserito sia nel contratto di conto corrente stipulato tra le parti in data 24.9.2003 (n.
4910101418), sia in quello integrativo dell'1.6.2006 (n. 491009489), che prevede testualmente, per i clienti che non rivestono la qualifica di consumatori come appunto il la seguente Controparte_1
clausola di deroga della competenza: “Per qualunque controversia è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia”.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che, quanto al primo contratto, la sottoscrizione del funzionario della banca solo per autentica delle firme del cliente non esprimeva la volontà di accettare le condizioni contrattuali, né vi era il riconoscimento della cliente di aver ricevuto una copia del contratto che costituisce uno dei presupposti indefettibili per ritenere valido
Pagina 5 il contratto bancario sottoscritto dal solo correntista. Dalla nullità del contratto il Tribunale ha fatto derivare anche la nullità della clausola con cui si stabiliva il foro convenzionale esclusivamente competente.
Quanto al secondo contratto, pacificamente valido perché consegnato alla cliente che dichiarava di ricevere una copia completa del documento, rileva il primo giudice che non risulta la specifica sottoscrizione della clausola in questione per cui essa è nulla ex art. 1341 c.c., con conseguente inapplicabilità del foro convenzionale.
Parte appellante ha censurato tale decisione sostenendo che, nel contratto di conto corrente del 24.9.2003, erano inserite due dichiarazioni, completamente trascurate dal Tribunale, che comprovavano l'avvenuta consegna alla società correntista di copia del contratto da parte del
[...]
e, quindi, la validità dello stesso e della clausola del foro Parte_1
convenzionale ivi stabilita.
Prima di esaminare il contenuto di dette dichiarazioni e la loro idoneità a dimostrare l'avvenuta consegna del contratto in questione, occorre svolgere alcune premesse in diritto.
2. In tema di validità ed efficacia dei contratti c.d. monofirma, le Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno statuito che "Il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del D. Lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo,
e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti" (Cass., Sez.
Pagina 6 Un., nn. 898, 1200, 1201 e 1653 del 2018). La sopra enunciata regula juris
è stata successivamente estesa dal giudice della nomofilachia ai contratti bancari, essendosi al riguardo affermato che anche la prescrizione imposta dall'art.117, comma 3, T.U.B., secondo cui detti contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha natura funzionale e non strutturale, siccome finalizzata alla protezione del cliente, contraente più debole.
Di recente la Suprema Corte ha ribadito che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non ne determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendosi invece desumere il consenso della banca dal comportamento concludente normalmente manifestato attraverso l'apertura del conto e la sua concreta operatività, quale ad esempio l'invio degli estratti conto (Cassazione civile sez. I, 12/10/2023, n.28500; Cassazione civile sez. I, 30/06/2023, n.18590).
Per completezza, si precisa che, sotto il profilo dell'applicabilità della regola di validità del contratto monofirma anche alla pattuizione relativa al foro esclusivo, la giurisprudenza ha condivisibilmente chiarito che, una volta accertato per la scheda negoziale il rispetto del requisito della forma scritta, nei termini sopra divisati - e cioè a prescindere dalla mancata sottoscrizione da parte della banca del documento contrattuale da essa predisposto, essendo sufficiente che il contratto sia stato redatto per iscritto e consegnato al cliente che vi abbia apposto la propria sottoscrizione - sarebbe illogico e giuridicamente distonico ritenere che quello stesso requisito della forma scritta non riguardi, invece, una delle clausole di cui si compone il contratto medesimo. Risulta, invero, del tutto convincente il
Pagina 7 rilievo secondo cui "la validità del contratto in relazione ai requisiti di forma scritta si estende evidentemente, in relazione al rispetto della forma suddetta, a tutte le clausole del contratto stesso, ivi compresa quella relativa agli interessi ultra legali" (Cass. 15/06/2022, n.19298; 02/10/2019,
n.24591).
Ne deriva che può procedersi all'analisi del testo contrattuale alla stregua di tali princìpi di diritto, dai quali non vi è ragione di discostarsi perché ormai consolidati in giurisprudenza.
3. Le dichiarazioni cui si riferisce parte appellante sono le seguenti:
A) nella parte iniziale del testo contrattuale è previsto che: “In relazione ai rapporti tra noi intercorrenti, e cioè il rapporto di base di conto corrente di corrispondenza, nonché alle facilitazioni creditizie che mi/ci avete consentito e che mi/ci consentirete in futuro….prendo/prendiamo nota che i rapporti stessi saranno regolati dalle Condizioni Generali contraddistinte dall'edizione 03/03, che formano parte integrante del presente contratto e che dichiaro/dichiariamo di conoscere, di accettare e di cui dichiaro/dichiariamo di aver ricevuto copia”;
B) in calce al contratto, invece, c'è l'annotazione “firma mittente/i, anche per….del presente contratto”; le due parole tra “per” e “del presente contratto” non sono perfettamente leggibili perché coperte dal timbro della società correntista ma, secondo l'appellante, sarebbero in realtà “avvenuto ritiro”.
Ora, la prima dichiarazione è del tutto chiara ed inequivoca perché contiene l'espressa conferma di aver ricevuto copia del contratto, oltre che di conoscere ed accettare tutte le condizioni dello stesso.
L'appellata ha obiettato che la frase in questione è inserita nell'epigrafe del contratto, nel corpo di un testo più ampio del modulo avente carattere
Pagina 8 essenzialmente informativo, di guisa che le firme della correntista nella parte inferiore, dopo due schemi contenenti altre dichiarazioni, non si riferirebbero anche alla frase richiamata da controparte.
L'obiezione non può essere condivisa.
Non può dubitarsi del fatto che la firma apposta dalla società correntista in calce al testo contrattuale si riferisca all'intero contenuto dello stesso e che determini, quindi, un'assunzione di paternità di tutte le condizioni contenute nel modulo. A nulla rileva che la dichiarazione di aver ricevuto la copia del contratto sia contenuta nella parte superiore del modulo, poiché la mancata vicinanza della firma rispetto alla dichiarazione de qua, come pure la presenza di altri dati e condizioni tra la prima e la seconda, non può certo essere sufficiente a negare la riferibilità della sottoscrizione a tutto il testo della pagina, tra cui, quindi, anche la predetta dichiarazione.
In relazione poi all'altra frase, sotto la quale è apposto il timbro e la sigla della società correntista, deve rilevarsi che è possibile individuare piuttosto chiaramente tra le locuzioni - anche per… del presente contratto – due parole, la prima “avvenut...” e la seconda composta dalla prima lettera “r”
e dalla terza “t”, di guisa che appare alquanto plausibile e logicamente ragionevole che la espressione in questione sia avvenuto ritiro del presente contratto>, come sostenuto dall'appellante. Né, del resto, è stata offerta dalla controparte una qualche spiegazione alternativa a quella sopra indicata che appare, pertanto, anche conforme ai criteri generali di buona fede e correttezza.
Deve, pertanto, affermarsi la piena validità del contratto in esame e, di conseguenza, anche della clausola derogativa della competenza che è stata sottoscritta specificamente dalla così Controparte_1
integrando il requisito formale dei cui all'art. 1341 II comma c.c.
Pagina 9 La deroga de qua vale necessariamente per la decisione dell'intera causa, posto che il contratto anticipi dell'1.6.2006 è meramente integrativo ed accessorio del primo conto corrente tant'è che, a ben vedere, quest'ultimo è
l'unico oggetto delle conclusioni formulate nella citazione originariamente avanzata dal IM OR (“…accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle condizioni applicate al rapporto di conto corrente n. 491-
010-1418…”).
Difatti, come si ricava anche dalla sentenza impugnata e dalla c.t.u.,
l'accredito delle poste di portafoglio mobilizzate sul conto anticipi transitava sempre nel conto principale, tant'è che è stato ricalcolato per il primo conto il saldo di € 399.627,19, l'unico preso in considerazione dal primo giudice, e per il secondo contratto solo un saldo debitore di € 320,11.
Inoltre, secondo la prospettiva dell'appellante, la regolamentazione del contratto a monte del 24.9.2003 si estenderebbe anche al conto anticipi che sarebbe, quindi, meramente attuativo del primo e non conteneva, perciò, alcuna condizione economica (tranne la capitalizzazione trimestrale ritenuta nulla dal primo giudice). Ne discende che le valutazioni dei due conti risultano indissolubilmente connesse sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale.
E' incontestato, infine, che la chiara formulazione letterale della clausola de qua non lascia adito a dubbi di sorta circa il fatto che la volontà delle parti fosse quella di prevedere la competenza soltanto del Tribunale di
Reggio Emilia, escludendo quella degli altri fori previsti dalla legge.
3. Per quanto riguarda le conseguenze della rilevata incompetenza, la Corte non ignora l'esistenza di diversi orientamenti che negli anni hanno risolto in maniera opposta il dubbio relativa all'obbligo di rimessione della causa
Pagina 10 al Giudice di primo grado competente nei casi in cui il giudice abbia erroneamente dichiarato la competenza del giudice inizialmente adito.
Al riguardo si sono registrate due diverse tesi.
La prima secondo cui il Giudice di appello dovrebbe comunque decidere la causa nel merito e ciò in quanto l'accertamento da parte del giudice di appello dell'incompetenza del giudice di primo grado non rientra fra le ipotesi tassative di rimessione della causa del primo giudice (artt. 353,354
c.p.c.), onde il giudice di secondo grado deve trattenere la causa e decidere nel merito (Cass. 08/08/1997, n.7346; v., anche Cass.07/05/2002, n. 6523).
Altro orientamento, invece, ritiene che il Giudice di appello debba rimediare integralmente all'errore commesso dal Giudice di primo grado e quindi, dichiarata l'incompetenza di questo ed annullata la relativa pronuncia sul merito, sia tenuto a rimettere le parti davanti al giudice riconosciuto competente ai sensi degli artt. 44 e 50 c.p.c.
La questione interpretativa è stata affrontata dalla Cassazione in sede di regolamento di competenza proposto contro la decisione sulla competenza intervenuta in appello, con la quale il Giudice di appello aveva deciso di rimettere la causa al giudice di primo grado territorialmente competente
(Cass. ord. 01/07/2020, n.13439). In particolare, con tale decisione è stato statuito che: “il giudice di appello…per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione – che pur non essendo costituzionalizzato - è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto”.
Difatti, si è acutamente osservato che il giudice del gravame può rimettere
Pagina 11 la causa al primo giudice soltanto nei casi previsti dalle norme appena citate e che, pertanto, ove il giudice a quo, pur essendo competente, si sia erroneamente dichiarato incompetente, il giudice di appello deve, esercitando il suo potere sostitutivo, decidere nel merito in secondo grado;
nell'opposta ipotesi in cui vi è stata, come nella specie, una errata affermazione di competenza - non già di incompetenza - da parte del giudice di primo grado, gli artt. 353 e 354 c.p.c. non vengono assolutamente in considerazione. In tal caso, invero, un problema di rimessione della causa, ad opera del giudice di appello, al "primo giudice" non si pone neppure: si pone, invece, un problema di riassunzione, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., davanti al "diverso" giudice di primo grado dichiarato competente dal giudice di appello. Il dato testuale degli artt. 353 e 354 citati - i quali parlano, appunto, di "primo giudice", e non di "giudice di primo grado" - non è indifferente, perché il senso di quelle norme è che il giudice di appello non può - salvi i casi eccezionali, o comunque tassativi, di cui alle stesse norme - restituire la causa al primo giudice, in quanto, essendo istituzionalmente investito di poteri sostitutivi di quest'ultimo, deve adottare egli stesso i provvedimenti che avrebbe dovuto adottare il primo giudice.
Ma, se è così, è altresì evidente che il giudice di appello non può emettere provvedimenti che il primo giudice non potesse assumere;
se egli, invece, decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere, perché incompetente, farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva. E ciò comporterebbe, inoltre, la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, se è vero che non ha rango costituzionale, esiste comunque nella legge ordinaria (quantomeno con riferimento al giudizio
Pagina 12 ordinario di cognizione), e dunque rileva ai fini interpretativi, nel senso che il doppio grado non può essere escluso se non in presenza di un chiaro
(ancorché eventualmente implicito) dettato legislativo (che in questo caso manca).
Infine, ove si ritenesse che il giudice di appello debba in ogni caso pronunciare nel merito, anche se riconosca l'incompetenza del giudice di primo grado, si finirebbe con il togliere ogni pratico rilievo all'incompetenza stessa, giacché l'incompetenza del giudice davanti al quale la causa è proposta non comporterebbe alcuna conseguenza: il giudice competente in primo grado verrebbe irrimediabilmente escluso dal processo se la causa dovesse comunque essere decisa nel merito dal giudice di appello (cfr., anche Cass. n. 22958/2010; n. 10566/2003; 1997/9867;
814/1992; Corte appello Messina 31/03/2022, n.210; Corte appello Lecce
08/01/2016, n.10).
Dai principi fin qui espressi discende che il Tribunale di Napoli avrebbe dovuto correttamente dichiarare la propria incompetenza per territorio, essendo competente, in forza della clausola sopra esaminata, il Tribunale di
Reggio Emilia in via esclusiva.
Restano, ovviamente, assorbite tutte le altre questioni dibattute tra le parti.
4. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. Dette spese vanno liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'impegno difensivo svolto e dell'esito favorevole della decisione, applicando i valori intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento (da €
260.000,01 a € 520.000,00) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Pagina 13 La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 7231/2018 del
Tribunale di Napoli, depositata in data 24/07/2018, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, dichiara la competenza del Tribunale di
Reggio Emilia e annulla la sentenza impugnata;
2) fissa alle parti il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del processo dinnanzi al Tribunale di
Reggio Emilia;
3) condanna il al pagamento Controparte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore del Parte_1
che si liquidano:
[...]
- quanto al primo grado, in € 16.840,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovuti, come per legge, ponendo a carico dell'appellata anche le spese della c.t.u. come liquidate dal Tribunale;
- quanto al giudizio di appello, in € 810,00 per esborsi e € 15.100,00 a titolo di compensi, oltre il rimborso al 15% sui compensi, CPA e IVA se dovuti, come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 14