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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/04/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8771/2023
Udienza del 7.4.25 h 9,30 avanti al Gop S Cozzani sono comparsi: per parte ricorrente l'Avv.
Tortarolo e per parte resistente l'Avv dello Stato Lembeck;
è altresì presente ai fini della pratica forense il Dott. Persona_1
L'Avv Tortarolo precisa le conclusioni come in ricorso introduttivo con condanna alle spese ed esborsi maturati, ed insiste altresì nella querela di falso, L'Avv Lembeck precisa le conclusioni come in comparsa costitutiva e per il rigetto della querela di falso .-
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa insistendo nelle rispettive domande e contestazioni;
chiedono di essere dispensati dal presenziare alla lettura del dispositivo.-
Il Gop
dispensati i procuratori delle parti dal presenziare alla lettura del dispositivo, all'esito ad h. 19,00 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.-
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova - Sezione 1-
In persona del Gop Dott. Stefania Cozzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dando lettura all'odierna udienza di discussione del seguente dispositivo e contestuale motivazione nel procedimento RG n. 8771/2023, promosso da:
elett.te dom.to in Genova Via Palestro 2/3 c/o lo Studio degli Avv.ti Corrado Augusto Parte_1
Mauceri e Luca Tortarolo che lo rappresentano e difendono giusta mandato a margine del ricorso introduttivo opponente
Contro
- COLLEGIO REGIONALE DI PRESSO LA Controparte_1 Controparte_2
CORTE DI APPELLO DI GENOVA, in persona Ministro e del Presidente pro tempore in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, e dom.to per legge in Genova, Viale
Brigate Partigiane n. 2; resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il Dr ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 158/2021 emessa dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale di Genova il 21.6.23
e notificata il 29/08/2023 di pagamento dell'importo di € 25.882,00= quale sanzione amministrativa per la violazione del combinato disposto dell'art. 2 L n. 441/1982 e , degli artt. 7 c.6 e 15 c.5 L. n.
515/1993, non avendo il medesimo provveduto a depositare nei termini presso il detto Collegio
Regionale il rendiconto elettorale previsto dalle cit. norme, né avendo provveduto all'esito di diffida ex artt. 14 c. 4 e 15 c 8 L. 515/93 inviata e ricevuta in data 11.7.22 nei quindici giorni decorrenti dal ricevimento della stessa .-
In particolare il non depositava presso il collegio regionale di garanzia elettorale la Pt_1
dichiarazione di cui all'art 2 c. 1 n. 3 L 441/82 corredata dalla documentazione contabile relativa ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per la competizione elettorale (elezioni amministrative comune di savona 2021), come previsto dall'art 7 c 6 L. 515/ 93, né ottemperava al deposito o fatto conoscere i motivi dell'omissione all'esito di diffida notificatogli in data 11.7.22.-
L'opponente eccepisce la violazione dell'art. 15 c. 8 della legge n. 515/1993, rilevando la omessa notifica della previa diffida a rendere la dichiarazione relativa alle spese elettorali sostenute ed a presentare la relativa rendicontazione. La resistente ha prodotto costituendosi la detta diffida, munita della notifica effettuata ex art 140 cpc al dr. ad opera dell con deposito presso Pt_1 CP_3
la Casa comunale ed invio della relativa raccomandata, il cui avviso di ricevimento risulterebbe ricevuto dal ricorrente che ha posto la sua firma in data 11/07/2022. L'opponente, disconoscendo la sottoscrizione apposta, ha proposto querela di falso avverso il detto avviso di ricevimento prodotto in copia da parte resistente sub doc. 3 e depositato poi in originale in data 16.1.2024. Apertosi quindi il relativo procedimento incidentale, in corso di causa ex artt 221 e ss cpc, integrato il contraddittorio nei cf. del PM , interpellata ex art 222 cpc la resistente che ha dichiarato di volersi avvalere del documento, ritenuto lo stesso rilevante ai fini del decidere, veniva dato corso agli incombenti di legge, ordinata la conservazione in cassaforte dell' avviso di ricevimento depositato in originale in data 16.01.24, e, prodotte da parte ricorrente le scritture comparative, veniva disposta consulenza tecnica al fine di verificare la provenienza dalla mano del ricorrente della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento oggetto della querela di falso, nominando a tal fine CTU la Dott.ssa Per_2
-
[...]
Dalla espletata CTU (svolta con motivazione convincente e condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi critici delle parti, condotta mediante accertamenti accurati ed esaurienti) risulta la riconducibilità della firma alla mano del dott. il Ctu conclude infatti: “ Alla luce delle Pt_1
suddette risultanze grafiche individuate, è possibile riconoscere una sostanziale presenza di analogie
e coincidenze del movimento scrittorio, delle strutture morfologiche e dei gesti di dettaglio. Elementi
che lasciano emergere una oggettiva compatibilità tra le caratteristiche della firma in verifica e
l'autografia del Sig. ...Letti ed esaminati gli atti di causa è stata accertata la Parte_1
provenienza dalla mano del ricorrente della sottoscrizione apposta sul documento - avviso di
ricevimento - oggetto della querela di falso, depositato in originale in data 16.1.24”.
Il documento pertanto oggetto della querela di falso , querela che va respinta, è pienamente utilizzabile nel presente giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione;
la diffida risulta regolarmente notificata e la relativa censura di omessa notifica disattesa.-
Risulta pertanto pacifico e comprovato il fatto storico costituente la violazione in esame, peraltro emergente documentalmente, ovvero il mancato invio/deposito del rendiconto (trattasi della documentazione contabile relativa ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per la competizione elettorale - elezioni amministrative comune di savona 2021-) previsto dall'art. 7 c. 6 L.
515/1993, nonché della dichiarazione prevista dall'art. 2 c. 3 L. 441/82, entro i termini previsti dalla norma;
e parimenti comprovato, come sopra visto, l'avvenuto ricevimento (in data 11/07/2022.) della diffida (v fasc. resistente) con la quale ex art 15 c 8 L 515/93 il cit. collegio regionale invita e diffida il soggetto a provvedere al deposito nei 15 gg , ed a cui pacificamente non è seguito alcun invio della prevista documentazione da parte del ricorrente.-
E va altresì fin da subito precisato che l'invio e ricevimento della detta diffida (regolarmente avvenuto nel caso de quo) costituisce nell'ambito della normativa in esame passaggio fondamentale e presupposto necessario ai fini della successiva irrogazione della sanzione amministrativa (v.
testualmente art 15 c 8 legge cit : “ In caso di mancato deposito nel termine previsto della
dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato , il Collegio regionale di
garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni,
applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo”).
Il ricorrente eccepisce poi la violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981, ovvero l'avvenuto decorso del termine di 90 giorni per notificare la contestazione, che ritiene ampiamente superato, sia rispetto alla diffida, sia -successivamente alla stessa- rispetto alla ordinanza ingiunzione opposta.- Secondo
l'opponente infatti, posto che la proclamazione è avvenuta il 20/10/2021 ed il termine di tre mesi per l'invio della documentazione scadeva il 20/01/2022; il successivo termine di 90 gg per la contestazione ex art 14 L 689/81 scadeva il 21/04/2022, data entro la quale non erano state notificate né l'ordinanza–ingiunzione, né la previa diffida, valevole quale contestazione, notificata invece il successivo 11/07/2022.-
Anche poi a volersi ammettere che il predetto termine di 90 gg decorresse successivamente alla diffida, lo stesso sarebbe stato comunque superato: i quindici gg decorrenti dalla diffida scadevano infatti in data 26.7.22., con decorrenza da tale momento del termine di 90 gg entro il quale notificare l'ordinanza ingiunzione, notificata invece ben oltre, in data 29/08/2023.-
La censura è infondata-
Le argomentazioni svolte non tengono infatti conto, né della particolare natura e funzione della diffida prevista dalla legge –n. 515/1993-, né della specialità della detta disciplina di cui all'art. 15 della legge n. 515/1993, in ragione della quale non trova applicazione quanto all'atto di diffida il termine di 90 giorni per la contestazione di cui all'art. 14 c. 2 L. 689/1981. La diffida ad adempiere infatti, di cui all'art. 15 comma 8 della legge n. 515/1993, come ricavabile dal dettato legislativo e come confermato da un orientamento di legittimità costante (Cass
27148/2024; 3984/2024, 4051/2024, n. 8443/2008; Cass., n. 7138/2008; Cass. n. 28262/2019; Cass
8263/2021 ) “assolve alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l'illecito
e, nel contempo, di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio”.- Tale atto consente innanzitutto all'interessato di sanare l'omissione e, solo in caso di ulteriore omissione, acquista natura di contestazione (come infatti ben specificato nella stessa diffida: v fasc resistente.).-
Da un lato al trasgressore è data la possibilità di sanare l'illecito e di evitare le conseguenze di legge,
dall'altro lo stesso è avvertito che la conseguenza in caso di mancata ottemperanza è l'applicazione della sanzione di legge. La possibilità per l'incolpato, conseguente alla notifica dell'atto di diffida, di sanare la condotta omissiva ab origine, mediante presentazione della dichiarazione sulle spese (già
omessa), comporta un trattamento di maggior favore rispetto a quello stabilito in via generale dalla legge n. 689/1981, per il quale non sono previste possibilità di sanatoria di un illecito amministrativo già perfezionatosi (nel caso in esame con l'infruttuoso decorso del termine di tre mesi dalle elezioni).
Proprio la previsione di favore per il soggetto consente di attribuire alla disciplina delle sanzioni amministrative in materia elettorale natura speciale rispetto a quella generale dettata dalla legge n.
689/1981; la clausola di chiusura di cui all'art. 15 c. 19 della L. 515/1993, che richiama la disciplina generale sulle sanzioni amministrative pecuniarie “salvo quanto diversamente disposto”, permette,
poi, di escludere l'applicazione delle disposizioni della legge n. 689/1981 non compatibili con la specialità del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia elettorale.
L'opposizione è quindi infondata e deve essere respinta;
e quanto alla censura di incostituzionalità
non appaiono sussistenti i presupposti per procedere a sollevare la relativa questione.-
L'ordinanza opposta viene integralmente confermata.- Spese compensate attesa la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del Gop, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
-respinge la querela di falso, ordinando a favore della resistente la restituzione del documento oggetto della querela di falso, e disponendo che a cura della Cancelleria sia fatta menzione della sentenza sull'originale del documento.- Pone le spese di CTU a carico di parte querelante.
-respinge l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta n. 158/2021 emessa il 21.6.23 dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale di Genova.
Spese compensate.-
Così deciso in Genova all'udienza del 07.04.2025
Il Gop
Dott. Stefania Cozzani
Udienza del 7.4.25 h 9,30 avanti al Gop S Cozzani sono comparsi: per parte ricorrente l'Avv.
Tortarolo e per parte resistente l'Avv dello Stato Lembeck;
è altresì presente ai fini della pratica forense il Dott. Persona_1
L'Avv Tortarolo precisa le conclusioni come in ricorso introduttivo con condanna alle spese ed esborsi maturati, ed insiste altresì nella querela di falso, L'Avv Lembeck precisa le conclusioni come in comparsa costitutiva e per il rigetto della querela di falso .-
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa insistendo nelle rispettive domande e contestazioni;
chiedono di essere dispensati dal presenziare alla lettura del dispositivo.-
Il Gop
dispensati i procuratori delle parti dal presenziare alla lettura del dispositivo, all'esito ad h. 19,00 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.-
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova - Sezione 1-
In persona del Gop Dott. Stefania Cozzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dando lettura all'odierna udienza di discussione del seguente dispositivo e contestuale motivazione nel procedimento RG n. 8771/2023, promosso da:
elett.te dom.to in Genova Via Palestro 2/3 c/o lo Studio degli Avv.ti Corrado Augusto Parte_1
Mauceri e Luca Tortarolo che lo rappresentano e difendono giusta mandato a margine del ricorso introduttivo opponente
Contro
- COLLEGIO REGIONALE DI PRESSO LA Controparte_1 Controparte_2
CORTE DI APPELLO DI GENOVA, in persona Ministro e del Presidente pro tempore in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, e dom.to per legge in Genova, Viale
Brigate Partigiane n. 2; resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il Dr ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 158/2021 emessa dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale di Genova il 21.6.23
e notificata il 29/08/2023 di pagamento dell'importo di € 25.882,00= quale sanzione amministrativa per la violazione del combinato disposto dell'art. 2 L n. 441/1982 e , degli artt. 7 c.6 e 15 c.5 L. n.
515/1993, non avendo il medesimo provveduto a depositare nei termini presso il detto Collegio
Regionale il rendiconto elettorale previsto dalle cit. norme, né avendo provveduto all'esito di diffida ex artt. 14 c. 4 e 15 c 8 L. 515/93 inviata e ricevuta in data 11.7.22 nei quindici giorni decorrenti dal ricevimento della stessa .-
In particolare il non depositava presso il collegio regionale di garanzia elettorale la Pt_1
dichiarazione di cui all'art 2 c. 1 n. 3 L 441/82 corredata dalla documentazione contabile relativa ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per la competizione elettorale (elezioni amministrative comune di savona 2021), come previsto dall'art 7 c 6 L. 515/ 93, né ottemperava al deposito o fatto conoscere i motivi dell'omissione all'esito di diffida notificatogli in data 11.7.22.-
L'opponente eccepisce la violazione dell'art. 15 c. 8 della legge n. 515/1993, rilevando la omessa notifica della previa diffida a rendere la dichiarazione relativa alle spese elettorali sostenute ed a presentare la relativa rendicontazione. La resistente ha prodotto costituendosi la detta diffida, munita della notifica effettuata ex art 140 cpc al dr. ad opera dell con deposito presso Pt_1 CP_3
la Casa comunale ed invio della relativa raccomandata, il cui avviso di ricevimento risulterebbe ricevuto dal ricorrente che ha posto la sua firma in data 11/07/2022. L'opponente, disconoscendo la sottoscrizione apposta, ha proposto querela di falso avverso il detto avviso di ricevimento prodotto in copia da parte resistente sub doc. 3 e depositato poi in originale in data 16.1.2024. Apertosi quindi il relativo procedimento incidentale, in corso di causa ex artt 221 e ss cpc, integrato il contraddittorio nei cf. del PM , interpellata ex art 222 cpc la resistente che ha dichiarato di volersi avvalere del documento, ritenuto lo stesso rilevante ai fini del decidere, veniva dato corso agli incombenti di legge, ordinata la conservazione in cassaforte dell' avviso di ricevimento depositato in originale in data 16.01.24, e, prodotte da parte ricorrente le scritture comparative, veniva disposta consulenza tecnica al fine di verificare la provenienza dalla mano del ricorrente della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento oggetto della querela di falso, nominando a tal fine CTU la Dott.ssa Per_2
-
[...]
Dalla espletata CTU (svolta con motivazione convincente e condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi critici delle parti, condotta mediante accertamenti accurati ed esaurienti) risulta la riconducibilità della firma alla mano del dott. il Ctu conclude infatti: “ Alla luce delle Pt_1
suddette risultanze grafiche individuate, è possibile riconoscere una sostanziale presenza di analogie
e coincidenze del movimento scrittorio, delle strutture morfologiche e dei gesti di dettaglio. Elementi
che lasciano emergere una oggettiva compatibilità tra le caratteristiche della firma in verifica e
l'autografia del Sig. ...Letti ed esaminati gli atti di causa è stata accertata la Parte_1
provenienza dalla mano del ricorrente della sottoscrizione apposta sul documento - avviso di
ricevimento - oggetto della querela di falso, depositato in originale in data 16.1.24”.
Il documento pertanto oggetto della querela di falso , querela che va respinta, è pienamente utilizzabile nel presente giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione;
la diffida risulta regolarmente notificata e la relativa censura di omessa notifica disattesa.-
Risulta pertanto pacifico e comprovato il fatto storico costituente la violazione in esame, peraltro emergente documentalmente, ovvero il mancato invio/deposito del rendiconto (trattasi della documentazione contabile relativa ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per la competizione elettorale - elezioni amministrative comune di savona 2021-) previsto dall'art. 7 c. 6 L.
515/1993, nonché della dichiarazione prevista dall'art. 2 c. 3 L. 441/82, entro i termini previsti dalla norma;
e parimenti comprovato, come sopra visto, l'avvenuto ricevimento (in data 11/07/2022.) della diffida (v fasc. resistente) con la quale ex art 15 c 8 L 515/93 il cit. collegio regionale invita e diffida il soggetto a provvedere al deposito nei 15 gg , ed a cui pacificamente non è seguito alcun invio della prevista documentazione da parte del ricorrente.-
E va altresì fin da subito precisato che l'invio e ricevimento della detta diffida (regolarmente avvenuto nel caso de quo) costituisce nell'ambito della normativa in esame passaggio fondamentale e presupposto necessario ai fini della successiva irrogazione della sanzione amministrativa (v.
testualmente art 15 c 8 legge cit : “ In caso di mancato deposito nel termine previsto della
dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato , il Collegio regionale di
garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni,
applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo”).
Il ricorrente eccepisce poi la violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981, ovvero l'avvenuto decorso del termine di 90 giorni per notificare la contestazione, che ritiene ampiamente superato, sia rispetto alla diffida, sia -successivamente alla stessa- rispetto alla ordinanza ingiunzione opposta.- Secondo
l'opponente infatti, posto che la proclamazione è avvenuta il 20/10/2021 ed il termine di tre mesi per l'invio della documentazione scadeva il 20/01/2022; il successivo termine di 90 gg per la contestazione ex art 14 L 689/81 scadeva il 21/04/2022, data entro la quale non erano state notificate né l'ordinanza–ingiunzione, né la previa diffida, valevole quale contestazione, notificata invece il successivo 11/07/2022.-
Anche poi a volersi ammettere che il predetto termine di 90 gg decorresse successivamente alla diffida, lo stesso sarebbe stato comunque superato: i quindici gg decorrenti dalla diffida scadevano infatti in data 26.7.22., con decorrenza da tale momento del termine di 90 gg entro il quale notificare l'ordinanza ingiunzione, notificata invece ben oltre, in data 29/08/2023.-
La censura è infondata-
Le argomentazioni svolte non tengono infatti conto, né della particolare natura e funzione della diffida prevista dalla legge –n. 515/1993-, né della specialità della detta disciplina di cui all'art. 15 della legge n. 515/1993, in ragione della quale non trova applicazione quanto all'atto di diffida il termine di 90 giorni per la contestazione di cui all'art. 14 c. 2 L. 689/1981. La diffida ad adempiere infatti, di cui all'art. 15 comma 8 della legge n. 515/1993, come ricavabile dal dettato legislativo e come confermato da un orientamento di legittimità costante (Cass
27148/2024; 3984/2024, 4051/2024, n. 8443/2008; Cass., n. 7138/2008; Cass. n. 28262/2019; Cass
8263/2021 ) “assolve alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l'illecito
e, nel contempo, di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio”.- Tale atto consente innanzitutto all'interessato di sanare l'omissione e, solo in caso di ulteriore omissione, acquista natura di contestazione (come infatti ben specificato nella stessa diffida: v fasc resistente.).-
Da un lato al trasgressore è data la possibilità di sanare l'illecito e di evitare le conseguenze di legge,
dall'altro lo stesso è avvertito che la conseguenza in caso di mancata ottemperanza è l'applicazione della sanzione di legge. La possibilità per l'incolpato, conseguente alla notifica dell'atto di diffida, di sanare la condotta omissiva ab origine, mediante presentazione della dichiarazione sulle spese (già
omessa), comporta un trattamento di maggior favore rispetto a quello stabilito in via generale dalla legge n. 689/1981, per il quale non sono previste possibilità di sanatoria di un illecito amministrativo già perfezionatosi (nel caso in esame con l'infruttuoso decorso del termine di tre mesi dalle elezioni).
Proprio la previsione di favore per il soggetto consente di attribuire alla disciplina delle sanzioni amministrative in materia elettorale natura speciale rispetto a quella generale dettata dalla legge n.
689/1981; la clausola di chiusura di cui all'art. 15 c. 19 della L. 515/1993, che richiama la disciplina generale sulle sanzioni amministrative pecuniarie “salvo quanto diversamente disposto”, permette,
poi, di escludere l'applicazione delle disposizioni della legge n. 689/1981 non compatibili con la specialità del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia elettorale.
L'opposizione è quindi infondata e deve essere respinta;
e quanto alla censura di incostituzionalità
non appaiono sussistenti i presupposti per procedere a sollevare la relativa questione.-
L'ordinanza opposta viene integralmente confermata.- Spese compensate attesa la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del Gop, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
-respinge la querela di falso, ordinando a favore della resistente la restituzione del documento oggetto della querela di falso, e disponendo che a cura della Cancelleria sia fatta menzione della sentenza sull'originale del documento.- Pone le spese di CTU a carico di parte querelante.
-respinge l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta n. 158/2021 emessa il 21.6.23 dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale di Genova.
Spese compensate.-
Così deciso in Genova all'udienza del 07.04.2025
Il Gop
Dott. Stefania Cozzani