Versione
30 aprile 1952
30 aprile 1952
Art. 7.
I contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo art. 14, ai fini della prosecuzione volontaria di cui al precedente art. 5 sono costituiti dalla somma delle quote a) e b) di cui all'art. 16, nella misura percentuale prevista dall'art. 31, ridotta del 15 per cento, sulle retribuzioni comprese nella classe o categoria a cui e' inscritto l'assicurato all'atto nel quale viene richiesta l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
I contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo art. 14, ai fini della prosecuzione volontaria di cui al precedente art. 5 sono costituiti dalla somma delle quote a) e b) di cui all'art. 16, nella misura percentuale prevista dall'art. 31, ridotta del 15 per cento, sulle retribuzioni comprese nella classe o categoria a cui e' inscritto l'assicurato all'atto nel quale viene richiesta l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/1975, n. 2894Provvedimento: […] risulta evidente che nella somma complessiva richiesta dall'INPS e versata dall'assicurato, cosi come nell'importo di ciascun contributo settimanale in essa calcolato, sono compresi, in applicazione delle norme di cui agli artt 5 e 7 della legge n 218 del 1952 e all'art 14 DPR n 818 del 1957 che ne contiene le norme di attuazione, tanto l'importo dei contributi base, indicati per dette assicurazioni nella tabella b, n 1, […]Leggi di più...
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