Articolo 7 della Legge 4 aprile 1952, n. 218
Articolo 6Articolo 8
Versione
30 aprile 1952
Art. 7.
I contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo art. 14, ai fini della prosecuzione volontaria di cui al precedente art. 5 sono costituiti dalla somma delle quote a) e b) di cui all'art. 16, nella misura percentuale prevista dall'art. 31, ridotta del 15 per cento, sulle retribuzioni comprese nella classe o categoria a cui e' inscritto l'assicurato all'atto nel quale viene richiesta l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Entrata in vigore il 30 aprile 1952
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