Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 03/06/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
1847/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei seguenti giudici: dr. Paolo VADALA' Presidente dott.ssa Alessandra CANULLO giudice dott.ssa Anna WEGHER giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso iscritto al numero di ruolo 1847/2022 di scioglimento del matrimonio formulata e di regolamentazione del regime di affido e delle condizioni di mantenimento della minore nata Per_1
a Macerata in data 16 giugno 2013; da
nato a [...] il [...], c.f. cittadino italiano, Parte_1 C.F._1
attualmente residente in [...] elettivamente domiciliato a Macerata,
Via Mario Batà n. 31 presso lo studio dell'avv.to Carlo Maria BINNI cod. fisc.: – C.F._2
fax: 0733.272401 – pec: che lo rappresenta e lo assiste per procura in Email_1
calce al ricorso nei confronti di
, c.f. nata Cotmeana (Romania) il 09.03.1974 e residente a [...]Parte_2 C.F._3
MA via Conchiglia n. 108, rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento dall'avv Carlo
Bartolini , c.f. , del foro di Macerata, con domicilio eletto presso il suo studio in C.F._4
- pagina 1 di 23
0733781296 come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 23.9.2023
e con il parere del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
-INTERVENTORE EX LEGE_
all'udienza del 27 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti rassegnavano congiuntamente le seguenti conclusioni
“ 1) La minore continuerà ad essere co-affidata congiuntamente ai servizi sociali di Macerata ove vive
e risiede il padre e di NO MA ove vive e risiede la madre per anni uno, i due servizi monitoreranno la fase di sgancio dalla comunità della minore e relazioneranno al giudice Per_2
tutelare sul suo andamento.
Nel caso di relazione finale positiva, la minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e i servizi sociali manterranno soltanto una posizione di vigilanza e monitoraggio del nucleo con obbligo di relazionare al giudice tutelare soltanto ove ne emerga la necessità.
2) La minore avrà il collocamento prevalente con la madre a NO MA, in via Per_3
Conchiglia n. 103, ove si trasferirà al termine dell'anno scolastico in corso e dunque dal 7/6/2025 e dove verrà anche fissata la sua nuova residenza.
3) La residenza della minore a NO MA, via Conchiglia n. 103, potrà essere trasferita previo consenso scritto di entrambi i genitori comunicato al giudice tutelare per mezzo dei servizi sociali affidatari/ vigilanti, con i quali la decisione dovrà essere previamente discussa tenendo conto del preminente interesse della minore e delle pregresse vicende che l'hanno coinvolta. Per_2
4) I servizi sociali affidatari/ vigilanti potranno valutare e porre in essere ogni intervento utile alla minore e al nucleo familiare e i genitori si impegnano a collaborare.
5) Le decisioni più importanti nell'interesse della minore , relative all'educazione, alla formazione Per_2
scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, previo interessamento e assistenza dei servizi sociali affidatari/ vigilanti, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale, le aspirazioni della stessa minore . Sarà onere dei genitori Per_2
informarsi reciprocamente in merito a tutte le questioni relative alla figlia, ed entrambi avranno il
- pagina 2 di 23 diritto di esercitare la responsabilità separata sulle questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza, sotto il controllo dei servizi sociali affidatari/ vigilanti.
6) I genitori danno atto di non prestare consenso alla diffusione di immagini della figlia minore e di avere chiarito ogni aspetto relativo a foto e video realizzati sino ad oggi, dichiarando di non esserci contestazioni da formulare nell'interesse e a tutela della figlia . Per_2
7) Il padre potrà tenere con sé la figlia un pomeriggio infrasettimanale con un orario prestabilito di comune accordo dai genitori con i servizi sociali affidatari/ vigilanti e nel fine settimana un giorno alternato tra il sabato o la domenica, secondo il calendario che sarà concordato dai genitori sempre previa consultazione dei servizi sociali affidatari/ vigilanti e sempre tenendo conto delle esigenze primarie di benessere psico fisico della minore e degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa.
Eventuali modifiche a questa previsione, considerate le circostanze, se rispettose degli interessi e della volontà della minore, saranno concordate in forma scritta tra genitori previa consultazione ed assistenza dei servizi sociali affidatari/ vigilanti.
8) La minore nel prossimo anno scolastico 2025/2026, sarà iscritta presso la scuola Per_3
secondaria di primo grado “Annibal Caro” di NO MA, in via Nelson Mandela n. 10, in quanto prossima all'abitazione della madre.
Nel caso di impedimenti amministrativi o difficoltà allo stato non prevedibili, i genitori, di comune accordo e d'intesa con i servizi sociali affidatari/ vigilanti, potranno iscrivere la figlia presso altro istituto scolastico.
9) Il signor a decorrere dallo stabile collocamento della figlia presso l'abitazione della Parte_1
madre, verserà entro il giorno 25 di ciascun mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia la somma di euro 200,00 (duecento/00) con rivalutazione annuale secondo gli Per_3
indici ISTAT, sul conto corrente postepay evolution, codice iban [...].
10) I genitori della minore provvederanno alla chiusura del conto corrente numero 03170267 acceso presso la filiale di Macerata e intestato alla figlia , dopo che il servizio sociale di CP_1 Per_3
Macerata avrà prelevato la somma di propria spettanza maturata sino all'uscita di dalla Per_2
comunità nei confronti dei genitori a titolo di contributo di mantenimento della figlia come disposto da questo tribunale. Nel caso in cui, entro tale data, il signor risulti ancora moroso di una parte Parte_1
delle somme dovute al medesimo servizio sociale, il conto corrente sarà chiuso soltanto all'esito del
- pagina 3 di 23 completo pagamento delle somme dovute allo stesso servizio sociale e gli oneri del conto corrente saranno soltanto a carico del medesimo signor Parte_1
11) Le spese straordinarie sono distribuite tra i genitori al 50%, con regolamentazione secondo il
“Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” redatto e sottoscritto in Ancona in data 10.07.2024 dal Presidente della
Corte di Appello di Ancona, unitamente ai Presidenti dei Tribunali del distretto di Ancona, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino, al
Presidente dell'Unione regionale dei Consigli degli forensi delle MA, ai Presidenti e CP_2
Contr Coordinatori delle associazioni AIAF, , , Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7
, della regione MA, al Prof. di diritto processuale civile, presso
[...] Controparte_8
l'Università degli Studi di Macerata;
Protocollo al quale, dunque, si fa espresso rimando e che qui deve ritenersi interamente richiamato.
12) L'assegno unico relativo alla minore verrà interamente percepito dalla signora , quale Parte_2
genitore collocatario.
13) I genitori della minore proseguiranno insieme il percorso di sostegno alla genitorialità Per_3
presso il consultorio familiare di competenza per il tempo ritenuto strettamente necessario dagli operatori e dai servizi sociali affidatari/ vigilanti.
14) La minore proseguirà il percorso di sostegno psicologico presso il consultorio familiare di Per_3
competenza per il tempo ritenuto strettamente necessario dagli operatori e dai servizi sociali affidatari/ vigilanti.
15) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, e si impegnano altresì a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno e dell'altro, in particolare alla presenza della minore.
16) I genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente tutto ciò che riguarda e che riguarderà la figlia minorenne, e a scambiarsi informazioni sul suo stato di salute, sulla scuola e sulle attività extrascolastiche, sugli hobbies e quant'altro concerne la stessa.
- pagina 4 di 23 17) Il papà potrà comunicare telefonicamente tutti i giorni con la figlia quando la stessa starà con la mamma, senza impedimento alcuno da parte della medesima, e così ugualmente la mamma potrà comunicare con la figlia quando la stessa starà con il papà, senza impedimento alcuno da parte di quest'ultimo. I genitori si impegnano reciprocamente a fare in modo che la loro figlia mantenga una comunicazione costante e quotidiana con l'altro genitore, spronandola a riprendere i rapporti ed il dialogo quando si presenteranno delle difficoltà e a informare tempestivamente i servizi sociali affidatari/ vigilanti all'occorrenza.
18) Le parti garantiscono alla figlia la frequentazione di un'attività sportiva o ludica e/o ricreativa, individuata dai genitori anche in base alla loro capacità contributiva economica ed incline alle aspirazioni e alla capacità della stessa minore, con riparto della spesa al 50%.
19) Il rilascio di documenti validi per l'espatrio potrà essere richiesto dai genitori solo congiuntamente
e previa autorizzazione del giudice tutelare e consenso scritto dei servizi sociali affidatari/vigilanti.
20) I coniugi rinunciano reciprocamente ad un assegno per sé stessi, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015 convertito con L. 132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da
Cassazione SU 642/2015.
****
Con ricorso ritualmente notificato chiedeva la pronuncia di scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con rito civile con nell'anno 2013. Deduceva il ricorrente l'avvenuta Parte_2
pronuncia di separazione personale dei coniugi, statuita con sentenza del Tribunale di Macerata n.
640/2021 pubblicata in data 19.6.2021, ed evidenziava la volontà di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio data la irreversibilità della crisi coniugale. Dichiarava, altresì, il ricorrente che, dalla unione, era nata in data [...] figlia minore la quale, all'esito del procedimento di Per_1
separazione dei coniugi, era collocata in comunità unitamente alla madre e che successivamente ad
- pagina 5 di 23 esso era stato radicato, su ricorso ai sensi dell'art. 330-333 c.c. del pubblico ministero minorile, un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni delle MA avente ad oggetto la sospensione o la revoca della responsabilità genitoriale della madre. Quanto alla minore chiedeva, quindi, di confermare le statuizioni adottate dal Tribunale di Macerata nell'attesa che il Tribunale per i
Minorenni delle MA statuisse in ordine al giudizio de potestate ivi radicato.
Si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e Parte_2
contestando le altre deduzioni. Entrambe le parti davano atto di non chiedere nulla a titolo di assegno divorzile essendo entrambi economicamente autosufficienti.
All'esito del giudizio, dopo un'approfondita istruttoria, le parti rassegnavano congiuntamente le conclusioni sopra riportate.
Oggetto del presente giudizio è la decisione in ordine, all'affidamento, al collocamento e al mantenimento della minore avuto riguardo, in particolare, alla sussistenza delle condizioni per Per_1
le dimissioni di quest'ultima dalla comunità “Il Melograno”, sita in c.da Bellavista a Morrovalle (MC), ove la medesima ha fatto ingresso in data 6.8.2020, unitamente alla madre, con provenienza dalla comunità “Le Sibille”, sita in Località Teglia Montefortino (FM), disposto dal Tribunale di Macerata con ordinanza del 20.9.2019.
Prende atto il collegio delle motivazioni poste dal Tribunale a sostegno della decisione di disporre il collocamento di madre e minore in comunità, così come esposte nell'ordinanza del
20.9.2019 sopra indicata e pronunciata nell'ambito del procedimento di separazione dei coniugi (doc.
2 allegato alla comparsa di costituzione del curatore speciale della minore), e di poi confermate nella sentenza di separazione dei coniugi pubblicata in data 19 giugno 2022 (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione del curatore speciale della minore).
Ancora prende atto il collegio che, in quella sede, non vi erano i presupposti per una soluzione che prevedesse il collocamento della minore presso il padre (cfr. ordinanza del 20.9.2019 foglio 2 e 7)
e che erano emerse significative criticità in ordine alla capacità genitoriale di entrambi i genitori della minore accertate, in quel giudizio, all'esito di una consulenza tecnica di ufficio di natura psicologica effettuata seguendo la metodologia e la procedura acclarata dalla più recente ricerca scientifica in materia di tutela dei minori e del loro rapporto con i genitori, del tutto esente da vizi metodologici, e
- pagina 6 di 23 contraddistinta da linearità d'indagine, chiarezza espositiva ed esaustività d'analisi, nonché connotata da indubbio approfondimento di tutte le questioni sottese ai quesiti conferiti (cfr. CTU dott.ssa
[...]
doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione del curatore speciale della minore). Per_4
Ritiene tuttavia il collegio che, ad oggi, molte delle criticità rilevate in quella sede possano ritenersi in parte superate e che sussistano le condizioni per disporre le dimissioni della minore dalla comunità con conseguente collocamento della stessa presso l'abitazione della madre quest'ultima già dimessa dalla comunità in data 16.3.2023.
Va rilevato che le criticità e i limiti che erano emersi nel corso del giudizio di separazione in capo alla madre della minore, , afferivano alla struttura di personalità della donna Parte_2
cosicché difficilmente essi, ad oggi, essi possono ritenersi completamente superati.
Ciò nondimeno, vi sono elementi fattuali che, sempre ad oggi, vanno valorizzati perché indicativi della sussistenza di nuove condizioni in ragione delle quali appare possibile ritenere che la minore non versi più nella condizione di pregiudizio accertata in quel giudizio e che possa ricongiungersi con i familiari se pure in condizioni che ne assicurino ugualmente la protezione.
E così, quanto alle criticità proprie della personalità di e individuate in quella sede Parte_2
(ordinanza del 20.9.2019 foglio 3) in “rigidità strutturali, in una forte insicurezza che comporta il ricorso a schematismi precostituiti, anche erronei o poco giustificati come da dati reali” nel “ marcato bisogno di mostrare elevate capacità performative” in “atteggiamenti di speculazione produttiva, cavillosità ed eccessiva generalizzazione delle questioni”, “una dimensione affettivo-relazionale connotata da limitate capacità di empatia e di riconoscimento dell'altro in quanto altro da sé” e soprattutto “un marcato bisogno di riconoscimento narcisistico, innestato in personalità fortemente insicura, organizzata attorno al bisogno di instaurare relazioni simbiotiche” tutti aspetti suscettibili di interferire nella relazione con la figlia in quanto idonei a trasmetterle insicurezza, scarsa autostima e tendenza ad instaurare relazioni simbiotiche, osserva il collegio che il lungo percorso comunitario intrapreso dalla minore, della durata complessiva di sei anni, ha sicuramente protetto quest'ultima dai rischi sopra indicati.
Va considerato, a supporto di questa conclusione, che detto percorso era giunto, nell'anno
2023, ad un punto di stallo (cfr. relazione della comunità del 31.10.2022 sub all.to 5 del doc. 6 della comparsa di costituzione della curatrice speciale nonché ordinanza del 16.3.2023) dovuto
- pagina 7 di 23 all'insofferenza manifestata dalla all'ambiente comunitario, alla mancata adesione della stessa Pt_2
alle indicazioni impartite dal giudice della separazione in ordine alla necessità, incoercibile ma imprescindibile, per la stessa, di aderire, con costanza, ad un percorso di psicoterapia nonché, infine, alla persistenza di condotte disfunzionali rispetto alla figlia (ipercura, ingerenza nei rapporti della minore con i pari, giustificazione dei comportamenti inadeguati della figlia). Ne era seguita la decisione di questo Tribunale di disporre le dimissioni della madre dalla comunità (cfr. ordinanza del
1.3.2023) con innegabile sacrificio per quest'ultima e la figlia ma, in ultimo, quale misura necessaria per superare la situazione sopra descritta e consentire la positiva prosecuzione del percorso comunitario della minore.
Rileva il collegio che, a seguito di questa decisione, la minore, pur rimanendo sempre in relazione con la madre attraverso gli incontri protetti, ha potuto sperimentare una crescita in condizioni di maggiore autonomia rispetto a questa in tutte le sfere della quotidianità (lavarsi, vestirsi, relazionarsi con i pari) – fatto non indifferente stante l'iperprotettività esercitata dalla madre - così come nei meccanismi inerenti, ovviamente compatibilmente con l'età della minore, alla libera autodeterminazione.
Ed invero, gli effetti sortiti dalla separazione della diade, pur, lo si ripete, con i sacrifici che esso ha comportato per quest'ultima, sono stati positivi anche per quanto attiene alla messa in protezione della minore in ordine alle condotte condizionanti, mistificatorie e disfunzionali che connotavano il rapporto tra madre e figlia e alla quale ha sicuramente contribuito, quale intervento incisivo nella riduzione dei rischi connessi ad esse, il percorso di sostegno psicologico intrapreso dalla minore durante tutto il percorso comunitario con la dott.ssa psicologa interna della Testimone_1
comunità, prima e con la dott.ssa in seguito (cfr. relazione PARS del 18.5.2023 in Testimone_2
particolare nella parte in cui la psicologa, per prima indicata, riportava che “dopo Per_1
l'allontanamento della madre, mostra, nei 15 giorni successivi, una risposta resiliente e adeguata alle sue risorse emotivo-relazionali; risorse che dalla potenza sembrerebbero essere state effettivamente sperimentate e messe in atto. Con gradualità ed adeguatamente accompagnata S. compie passi importanti, si trova bene nel gruppo e serenamente vive le sue relazioni sia in comunità che a scuola.
La centralità della figura materna non è mai stata messa in discussione, il periodo di non contatto con la madre sembra che abbia permesso a S. di sperimentarsi in maniera nuova e questo l'ha gratificata.
- pagina 8 di 23 Nelle ultime settimane, tuttavia, sembrerebbero essere tornati temi centrali quali la preoccupazione per la madre, senso di protezione nei suoi confronti e necessità di denigrare e demolire la figura paterna in contrapposizione alla venerazione della figura materna” nonché relazione PARS del
13.11.2024 laddove, la nuova terapeuta che ha preso in carico la minore dott.ssa Testimone_2
osserva che “ i primi colloqui con la minorenne sono stati incentrati prevalentemente sulla costruzione dell'alleanza terapeutica. S. si è mostrata fin da subito estroversa, aperta e disposta a raccontarsi. A livello cognitivo è molto intelligente, intuitiva ed orientata al problema solving durante le attività di gioco. Sa distinguere i suoi stati emotivi, che riesce a verbalizzare grazie a capacità introspettiva. S. ha un eloquio accelerato e ansioso, è veloce nella esposizione dei propri pensieri, tanto da registrare difficoltà nell'articolazione delle parole. S. è orientata e focalizzata su di sé, condivide i suoi progetti sportivi e scolastici futuri. I colloqui con la madre vengono raccontati come molto positivi, in cui S. è felice incontrarla ed ogni volta mi mostra i regali che le porta. Durante un incontro si è affrontato
l'argomento del suo ritorno a casa insieme alla madre: S. sente prevalentemente gioia, ma anche tristezza per l'uscita dalla comunità. Durante gli ultimi colloqui la minorenne ha iniziato a porre domande circa la sua situazione chiedendo la presenza ed il supporto dell'operatore per ricostruire la sua storia. Per S. è molto importante lo spazio di sostegno psicologico, infatti arriva puntuale, rimane tutto il tempo a sua disposizione chiedendo anche più minuti”
Il dato da ultimo rilevato, ossia la maggiore autonomia di pensiero della minore, è altresì rafforzato dal fatto che quest'ultima, ad oggi, si accinge a compiere dodici anni di età e quindi si sta impadronendo sempre più, anche perché supportata da una buona intelligenza, di strumenti intellettuali sui propri e su quali potrà fare leva per sviluppare il senso critico.
Da valorizzare ancora, sempre nella direzione di ritenere che le criticità osservate in sede di separazione possano ad oggi ritenersi ridotte, è la consapevolezza, maturata dai genitori della minore,
e in particolare da che si era rivelata incapace di salvaguardare la minore dal conflitto Parte_2
genitoriale, della assoluta alla necessità di cessare il conflitto in atto e quindi di mutare direzione collaborando nell'interesse della minore a vivere e a crescere in condizioni di stabilità affettiva.
In quest'ottica sono cessate, da parte della , le condotte di discredito della figura paterna Pt_2
ed è emersa la disponibilità della stessa a consentire l'accesso di alla figura paterna. Per_1
- pagina 9 di 23 Il benessere psico-fisico di è diventato quindi, per i genitori, un obiettivo comune da Per_1
perseguire con strumenti condivisi tra i quali vi è stata, l'adesione congiunta ad un percorso di sostegno della genitorialità che ha sortito esito positivo quanto al ripristino di una comunicazione funzionale tra le parti nell'interesse della figlia (relazione consultorio AST del 20.11.2024, del
19.12.2024 e del 31.1.2025 quest'ultima, in particolare, nel punto in cui dà atto che la coppia genitoriale ha dato corso a visite congiunte alla minore)
Quanto al padre della minore, rileva il collegio che l'uomo, posto di fronte alla complessità della vicenda familiare che lo ha coinvolto, ha sempre compiuto uno sforzo per comprendere il significato delle statuizioni impartite dall'autorità giudiziaria a tutela della minore mostrando di tenere molto a quest'ultima (cfr. valutazione psicodiagnostica e delle capacità genitoriali effettuata
Per dal consultorio in data 23.3.2023 laddove l'ente dà atto che l' “…è apparso un uomo dotato di senso pratico e portato ad attenzionare i vari aspetti del vivere quotidiano, dotato di CP_ Per un'organizzazione di pensiero piuttosto semplice e schematica. Nei riguardi della figlia il sig. ha manifestato un affetto profondo, ma nel contempo una discreta difficoltà a sviluppare con la bambina una comunicazione sempre efficace nonché estesa ad ambiti diversi rispetto a quello ludico.
L'uomo ha altresì mostrato una consapevolezza parziale della responsabilità genitoriale nel suo senso più ampio, particolarmente in ordine all'impegno necessario alla gestione quotidiana della minore….In Per ordine alla valutazione delle capacità genitoriali, il sig. si è mostrato nel complesso parzialmente in grado di recepire ed accogliere i bisogni della figlia nell'ambito delle diverse aree esistenziali
(affettività e relazionalità, istruzione e formazione etc.)”.
Nella presente sede è da apprezzare il dato, non disponibile all'esito del giudizio di separazione, per il quale gli incontri protetti tra padre e minore – disposti in quel giudizio se pure con la previsione dii un loro liberalizzazione non appena ve ne fossero le condizioni - sono proseguiti positivamente con conseguente avvicinamento e conoscenza della figura paterna da parte della minore il che ha contribuito ad una evoluzione positiva del percorso di formazione della sua identità personale (cfr. relazione AST del 20.2.2023, relazione AST del 17.5.2023, allegata a quella del
23.5.2023, nella parte in cui l'ente osserva che “….gli incontri si svolgono in maniera piuttosto armoniosa, in un clima di serenità e di divertimento reciproco. Trascorrono il tempo giocando insieme
o preparando delle pietanze veloci, come ad esempio delle crepes, una frittata o delle patatine fritte. Il
- pagina 10 di 23 padre utilizza spesso l'ironia e il gioco scherzoso con che risponde con complicità e Per_1
partecipazione; nell'ultimo periodo, fino a prima dell'inizio degli incontri con la madre, la bambina ha manifestato qualche segnale di affetto permettendosi anche di abbracciare il padre e usando per la prima volta il termine “padre”, in un'occasione ha condiviso anche il racconto di ricordi piacevoli vissuti insieme al padre”
Quanto alla madre della minore, invece, va rilevato ancora che, se pure come sopra detto appare difficile ritenere che la medesima abbia completamente superato le criticità caratteriali osservate in quella sede, vi è il dato fattuale per il quale la donna ha affrontato due giudizi –durati complessivamente otto anni- nel corso dei quali è stata posta di fronte alle conseguenze delle criticità osservate nella sua persona. Dette conseguenze sono consistite, dapprima, nel porre dei limiti all'esercizio della funzione genitoriale e poi nel disporre le dimissioni della stessa dalla comunità attuando, così, quella separazione tra madre e figlia necessaria per prevenire il fallimento del percorso comunitario. La donna, dopo una prima reazione di disappunto (cfr. verbale udienza del
22.5.2023), ha reagito rispettando la decisione dell'autorità giudiziaria e ha preso le distanze dalla figlia. Una volta dimessa dalla struttura comunitaria, è stata in grado di mettere in campo pensieri autodeterminanti sul suo futuro cercando una casa e un'occupazione stabile.
In questa direzione ha quindi seguito, pur con cadenza solo mensile, un percorso di sostegno terapeutico e ha rispettato sempre le statuizioni dell'autorità giudiziaria mantenendo una condotta adeguata al contesto anche in sede di udienza. Ha mantenuto, altresì, una relazione corretta con gli operatori della comunità e, in generale, con tutte le figure di riferimento degli enti pubblici coinvolti nella vicenda. Ha cessato, come già detto sopra, le condotte di denigrazione della figura paterna mostrando, così, di comprendere l'assoluta necessità, per il benessere psicologico di , di Per_1
Per accedere al padre. Ha anche mostrato apertura nei confronti del nuovo assetto familiare dell connotato da un nuovo matrimonio e dalla nascita di un'altra figlia, e ha mostrato favore a che Per_1
condividesse con il padre questo evento (cfr. relazione AST del 18.12.2024 laddove la psicologa del consultorio dott.ssa riferisce che “in merito alla nascita di una seconda figlia per il sig. Persona_5
Per
su cui se era già relazionato, nel colloquio del 17.12.2024 la sig.ra comunicava che , Pt_2 Per_1
appresa dalla madre la notizia, aveva espresso il desiderio di fare pervenire un dono alla sorellina, come riferito dalla sig.ra , affinché questa non pensasse un giorno “di non essere considerata e Pt_2
- pagina 11 di 23 Per accettata dalla sorella”. Contestualmente, la sig.ra consegnava al sig. una busta regalo Pt_2
contenente delle tutine per neonata molto graziose, un abitino, diversi body intimi e un paio di Per scarpine. Il sig. appariva estremamente commosso. Anche la sig.ra appariva emozionata e Pt_2
ribadiva di esser orgogliosa di e della sua maturità”). Per_1
Tutti gli elementi fattuali sin qui riportati sono altresì rafforzati da quello ulteriore – dirimente ai fini del decidere – per il quale la minore, ad oggi, è una bambina nel complesso serena, con uno sviluppo nella norma, capace di gestirsi e con un buon rendimento scolastico. Ella è molto legata alla madre e desidera ricongiungersi a questa (cfr. verbale di ascolto della minore del 21.3.2024) che, però, non è più il suo unico punto di riferimento avendo ella, non solo instaurato una valida relazione con la figura paterna, ma anche avendo sperimentato il rapporto con i pari, a scuola e in comunità, nonché con tutti gli operatori che si sono dedicati a lei durante tutto il percorso comunitario.
Nell'ottica del comune obiettivo di perseguire l'interesse della minore le parti, compresa la curatrice speciale, sono giunte conclusioni congiunte chiedendo le dimissioni di dalla comunità Per_1
e il collocamento della medesima presso la madre.
Va di nuovo esclusa, infatti, l'ipotesi di disporre il collocamento presso il padre non essendovi allo stato le condizioni per disporlo. La relazione tra padre e minore è ancora in via di consolidamento e il medesimo, ad oggi, ha costituito un nuovo nucleo familiare che la minore non conosce.
Su proposta del servizio sociale e del consultorio, il giudice che ha istruito il procedimento ha quindi autorizzato la redazione del progetto di sgancio della minore dalla comunità e in favore del suo collocamento presso la madre (cfr. ordinanza del 22.7.2024). Esso, che è quello di cui alla relazione del servizio sociale del Comune di Macerata del 30.10.2024, è stato strutturato attraverso la previsione iniziale di due incontri con la madre presso l'abitazione di quest'ultima sita a NO
MA in via Conchiglia n. 103, per due pomeriggi alla settimana, della durata di due ore ciascuno, in presenza di un educatore o educatrice domiciliare. E' stata altresì prevista la prosecuzione, se pure in forma saltuaria, degli incontri protetti tra madre e minore presso la struttura Arcobaleno affinché il dott. nella qualità di professionista deputato alla conduzione dei medesimi, Persona_6
verifichi l'impatto del nuovo assetto sulla minore. La progettualità di sgancio ha ancora previsto il monitoraggio del servizio sociale, nella figura della dott.ssa del servizio sociale di Persona_7
Macerata, nella persona della dott.ssa del consultorio AST di Macerata, e del Persona_5
- pagina 12 di 23 responsabile della comunità il Melograno Daniele Sforzini. Gli incontri tra padre e minore, ormai liberalizzati, sono proseguiti all'interno della struttura Il Melograno in presenza di un operatore della stessa. Dopo un mese dall'avvio del progetto, in caso di andamento positivo dello stesso e continuità dei genitori nei percorsi loro prescritti, è stata prevista la possibilità per la minore di trascorrere due pomeriggi alla settimana con la madre alla presenza di un educatore domiciliare, con la possibilità di allontanarsi dall'abitazione della stessa , nonché due incontri alla settimana con il padre Parte_2
con la possibilità di allontanarsi dalla struttura per condividere momenti ludici, sempre alla presenza di un educatore. Ove anche detta seconda fase avesse avuto esito positivo, è stata prevista la possibilità per la minore, in aggiunta alle due visite settimanali, di soggiornare presso l'abitazione della madre nel fine settimana e, a settimane alterne, il sabato pomeriggio o la domenica pomeriggio, senza la presenza di un educatore. Ove gli incontri con il padre fossero proseguiti con andamento positivo è stata introdotta la possibilità per la minore, a decorrere dal mese di dicembre del 2024, di trascorrere il sabato pomeriggio o la domenica, di non spettanza della madre, con il padre attraverso incontri liberi facendo delle passeggiate a Macerata o Morrovalle o accedendo a centri commerciali o cinema o ancora facendo attività interattive. E' stato in ultimo previsto, ove vi fosse il consenso della minore, che quest'ultima potesse incontrare il padre presso la sua abitazione a Macerata con la presenza di un educatore domiciliare. Il definitivo sgancio della minore dalla comunità è stato previsto ove fosse stato accertata la condizione di serenità e di stabilità psico-affettiva della stessa.
Il progetto così strutturato è stato positivamente valutato dal giudice istruttore il quale ha autorizzato l'attuazione dello stesso.
Prende atto il collegio dell'andamento positivo di esso (cfr. relazione AST del 31.1.2025 nonché relazione del servizio sociale del 10.2.2025 laddove la referente, dott.ssa riportava che Persona_7
“Durante le festività natalizie 2024/2025 sono stati svolti alcuni incontri tra la minore e la madre, sig.ra , presso l'abitazione di quest'ultima, sita a NO MA (MC) in Via Conchiglia Parte_2
n. 103, in presenza delle colleghe del Servizio Sociale del Comune di NO MA (servizio co- affidatario) che hanno rimandato un esito assolutamente positivo;
tale riscontro positivo è stato poi confermato dall'équipe della comunità “Il Melograno”.
Nel mese di gennaio u.s. gli incontri protetti presso il Centro Arcobaleno sono stati interrotti in virtù del progetto di sgancio che prevedeva di utilizzare tale spazio per un monitoraggio periodico,
- pagina 13 di 23 pertanto gli incontri tra la minore ed il padre vengono svolti nei pressi di Morrovalle e monitorati da un educatore della comunità mentre quelli tra la minore e la madre sono stati gradualmente liberalizzati: nelle ultime settimane infatti la minore è stata accompagnata 2 volte alla settimana presso l'abitazione della sig.ra per circa 2 ore – ad un incontro ha presenziato anche la scrivente - Pt_2
e per 3 domeniche consecutive prevedendo una permanenza più lunga, ad esempio dalla mattina fino al pomeriggio. Per il weekend appena trascorso è stata accompagnata a casa della madre già il Per_2
sabato pomeriggio e ripresa la domenica pomeriggio: a dire degli educatori della comunità “l'evento” era tanto atteso dalla minore ed è stato affrontato con molta emozione, il riscontro emergente dalle osservazioni del comportamento della ragazzina e dai suoi racconti appare assolutamente positivo, motivo per cui l'équipe vorrebbe ripetere l'esperienza anche per il prossimo weekend. Tutte le riflessioni e le conseguenti decisioni sono state condivise, passaggio dopo passaggio, con l'intera équipe che segue il nucleo familiare – curatrice speciale, psicologa del Consultorio Familiare, équipe della comunità educativa – e ne è stato messo al corrente anche il padre della minore, sig. Parte_1
che ha riferito alla scrivente di essere favorevole a questo progressivo riavvicinamento. Vista anche la relazione redatta dal Consultorio Familiare dell'AST di Macerata in data 31/01/2025, si riporta con la presente il pensiero condiviso da tutta l'equipe: la relazione tra madre e figlia è stata alzata ad un livello che si ritiene che la minore sia pronta ad essere dimessa non più tardi del mese corrente di febbraio e la madre ormai massimamente collaborativa e supportata, pronta ad accogliere la figlia a casa” nonché istanza del curatore speciale della minore del 19.2.2025).
Vanno pertanto statuite le dimissioni della minore dalla comunità e il collocamento prevalente della medesima presso la madre. L'affido va disposto congiuntamente ad entrambi i genitori.
L'affido congiunto dovrà essere addizionato da un mandato di vigilanza e supporto, della durata di ventiquattro mesi, al nucleo familiare (argomenti in Cassazione ordinanza 32290/2023,
Cassazione ordinanza 33185/2023). Va quindi dato mandato congiunto al servizio sociale di
NO MA e al servizio sociale del comune di Macerata, quale luogo di residenza del padre della minore, nonché al consultorio AST di NO MA e al consultorio AST di Macerata con obbligo di relazionare ogni tre mesi al giudice tutelare al quale va quindi mandato il presente procedimento per l'apertura di un procedimento ai sensi dell'art. 337 c.c.
- pagina 14 di 23 Gli enti sopra indicati, nell'ambito del mandato, dovranno attuare tutti gli interventi di sostegno a nucleo tra i quali il collegio indica, sin d'ora, l'erogazione del servizio di educativa domiciliare anche al fine di consentire l'osservazione della relazione tra la minore e i genitori.
Quanto alla regolamentazione dei tempi di permanenza della minore con il padre, alla scelta della residenza e dell'istituto scolastico al quale verrà iscritta per l'anno scolastico 2025-2026, nonché, infine, quanto all'obbligo di mantenimento del padre possono essere recepite, in quando rispondenti all'interesse della minore, le condizioni indicate dalle parti nelle conclusioni rassegnate congiuntamente con note scritte in sostituzione dell'udienza del 27 .
4.2024 e come sotto riportate:
“Il padre potrà tenere con sé la figlia un pomeriggio infrasettimanale con un orario prestabilito di comune accordo dai genitori con i servizi sociali affidatari/ vigilanti e nel fine settimana un giorno alternato tra il sabato o la domenica, secondo il calendario che sarà concordato dai genitori sempre previa consultazione dei servizi sociali affidatari/ vigilanti e sempre tenendo conto delle esigenze primarie di benessere psico fisico della minore e degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa.
Eventuali modifiche a questa previsione, considerate le circostanze, se rispettose degli interessi
e della volontà della minore, saranno concordate in forma scritta tra genitori previa consultazione ed assistenza dei servizi sociali affidatari/ vigilanti.
La minore nel prossimo anno Per_3
scolastico 2025/2026, sarà iscritta presso la scuola secondaria di primo grado “Annibal Caro” di
NO MA, in via Nelson Mandela n. 10, in quanto prossima all'abitazione della madre.
Nel caso di impedimenti amministrativi o difficoltà allo stato non prevedibili, i genitori, di comune accordo e d'intesa con i servizi sociali affidatari/ vigilanti, potranno iscrivere la figlia presso altro istituto scolastico.
A decorrere dallo stabile collocamento della figlia presso l'abitazione della madre, il padre verserà entro il giorno 25 di ciascun mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia la somma di euro 200,00 (duecento/00) con rivalutazione annuale secondo gli indici Per_3
ISTAT, sul conto corrente intestato alla , codice iban Controparte_10
[...]
I genitori della minore provvederanno alla chiusura del conto corrente numero 03170267 acceso presso la filiale di Macerata e intestato alla figlia , dopo che il servizio sociale di CP_1 Per_3
- pagina 15 di 23 Macerata avrà prelevato la somma di propria spettanza maturata sino all'uscita di dalla Per_2
comunità nei confronti dei genitori a titolo di contributo di mantenimento della figlia come disposto da questo tribunale. Nel caso in cui, entro tale data, il signor risulti ancora moroso di una parte Parte_1
delle somme dovute al medesimo servizio sociale, il conto corrente sarà chiuso soltanto all'esito del completo pagamento delle somme dovute allo stesso servizio sociale e gli oneri del conto corrente saranno soltanto a carico del medesimo signor Parte_1
Le spese straordinarie sono poste a carico dei genitori in ragione del 50%, con regolamentazione secondo il “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” redatto e sottoscritto in Ancona in data 10.07.2024 secondo il “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” redatto e sottoscritto in Ancona in data 10.07.2024 dal Presidente della Corte di Appello di
Ancona, unitamente ai Presidenti dei Tribunali del distretto di Ancona, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino, al Presidente dell'Unione regionale dei Consigli degli Ordini forensi delle MA, ai Presidenti e Coordinatori delle Contr associazioni AIAF, Camera Minorile, , , della regione CP_5 CP_6 Controparte_7
MA, al Prof. di diritto processuale civile, presso l'Università degli Studi di Controparte_8
Macerata; Protocollo al quale, dunque, si fa espresso rimando e che qui deve ritenersi interamente richiamato.
L'assegno unico relativo alla minore verrà interamente percepito dalla quale Parte_2
genitore collocatario.
I genitori della minore si impegnano a proseguire insieme il percorso di sostegno alla genitorialità presso il consultorio familiare di competenza per il tempo ritenuto strettamente necessario dagli operatori e dai servizi sociali affidatari/ vigilanti.
La minore proseguirà il percorso di sostegno psicologico presso il consultorio familiare di competenza per il tempo ritenuto strettamente necessario dagli operatori e dai servizi sociali affidatari/ vigilanti.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, e si impegnano altresì a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere
- pagina 16 di 23 giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno e dell'altro, in particolare alla presenza della minore.
I genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente tutto ciò che riguarda e che riguarderà la figlia minorenne, e a scambiarsi informazioni sul suo stato di salute, sulla scuola e sulle attività extrascolastiche, sugli hobbies e quant'altro concerne la stessa.
Il padre potrà comunicare telefonicamente tutti i giorni con la figlia quando la stessa starà con la mamma, senza impedimento alcuno da parte della medesima, e così ugualmente la mamma potrà comunicare con la figlia quando la stessa starà con il papà, senza impedimento alcuno da parte di quest'ultimo. I genitori si impegnano reciprocamente a fare in modo che la loro figlia mantenga una comunicazione costante e quotidiana con l'altro genitore, spronandola a riprendere i rapporti ed il dialogo quando si presenteranno delle difficoltà e a informare tempestivamente i servizi sociali affidatari/ vigilanti all'occorrenza.
18) Le parti garantiscono alla figlia la frequentazione di un'attività sportiva o ludica e/o ricreativa, individuata dai genitori anche in base alla loro capacità contributiva economica ed incline alle aspirazioni e alla capacità della stessa minore, con riparto della spesa al 50%.
19) Il rilascio di documenti validi per l'espatrio potrà essere richiesto dai genitori solo congiuntamente e previa autorizzazione del giudice tutelare e consenso scritto dei servizi sociali affidatari/vigilanti.
20) I coniugi rinunciano reciprocamente ad un assegno per sé stessi, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti”
Il collegio raccomanda a la necessità di continuare il percorso di sostegno Parte_2
psicologico intrapreso al fine di favorire, sempre che ella si ponga in una condizione di apertura e di disponibilità ascolto, l'approfondimento e il superamento dei limiti della sua personalità nella consapevolezza anche dei punti di forza che ha mostrato di possedere.
Appare, inoltre, auspicabile che entrambi i genitori della minore vogliano favorire e preservare la relazione tra e la sorella nata dal secondo matrimonio del padre costituendo l'una per l'altra Per_1
una potenziale risorsa parentale da preservare.
Appare, infine, auspicabile che entrambi i genitori vogliano collaborare e confrontarsi proficuamente con gli operatori del servizio sociale e del consultorio nella consapevolezza che il
- pagina 17 di 23 costante confronto con gli altri, potrà contribuire ad una evoluzione positiva del cammino della genitorialità.
Spese di giudizio compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, nel giudizio
1847/2022, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) dispone le dimissioni della minore dalla comunità “Il Melograno”, sita in c.da Per_3
Bellavista a Morrovalle (MC) in concomitanza con la data della fine dell'anno scolastico 2024-
2025 fissata in quella del 7 giugno 2025;
2) dispone l'affido congiunto della minore ai genitori e e ne Per_3 Parte_2 Parte_1
dispone il collocamento presso l'abitazione della madre sita a NO MA Parte_2
in via Conchiglia n. 103;
3) dà mandato congiunto di vigilanza e supporto, della durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, al servizio sociale del comune di
NO MA e al servizio sociale del comune di Macerata nonché al consultorio AST di
NO MA e al consultorio AST di Macerata con obbligo, per gli stessi enti, di relazionare con cadenza trimestrale l'attuazione delle disposizioni della presente sentenza al giudice tutelare al quale manda il presente procedimento per l'apertura di un procedimento ai sensi dell'art. 337 c.c.;
4) Il padre potrà tenere con sé la figlia un pomeriggio infrasettimanale con un orario prestabilito di comune accordo dai genitori con i servizi sociali affidatari/ vigilanti e, a fine settimana alternati , nella giornata del sabato o nella giornata della domenica secondo il calendario che sarà concordato dai genitori sempre previa consultazione dei servizi sociali affidatari/ vigilanti e sempre tenendo conto delle esigenze primarie di benessere psico fisico della minore e degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa;
5) Eventuali modifiche a questa previsione, considerate le circostanze, se rispettose degli interessi e della volontà della minore, saranno concordate in forma scritta tra genitori previa consultazione ed assistenza dei servizi sociali affidatari/ vigilanti.
- pagina 18 di 23 6) La minore nel prossimo anno scolastico 2025/2026, sarà iscritta presso la scuola Per_3
secondaria di primo grado “Annibal Caro” di NO MA, in via Nelson Mandela n. 10, in quanto prossima all'abitazione della madre.
Nel caso di impedimenti amministrativi o difficoltà allo stato non prevedibili, i genitori, di comune accordo e d'intesa con i servizi sociali affidatari/ vigilanti, potranno iscrivere la figlia presso altro istituto scolastico.
7) a decorrere dallo stabile collocamento della minore presso l'abitazione della madre, e quindi dalla data del 7 giugno 2025, il padre verserà entro il giorno venticinque di ciascun mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della minore, l'importo di € 200,00
(duecento/00) con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, sul conto corrente intestato alla , codice iban [...] Controparte_10
8) I genitori della minore provvederanno alla chiusura del conto corrente numero 03170267 radicato presso la filiale di Macerata e intestato alla minore dopo che il servizio sociale di CP_1
Macerata avrà prelevato la somma di propria spettanza maturata sino all'uscita della minore dalla comunità nei confronti dei genitori a titolo di contributo di mantenimento della figlia come disposto da questo tribunale. Nel caso in cui, entro tale data, risulti ancora Parte_1
moroso di una parte delle somme dovute al medesimo servizio sociale, il conto corrente sarà chiuso soltanto all'esito del completo pagamento delle somme dovute allo stesso servizio sociale e gli oneri del conto corrente saranno soltanto a carico del medesimo Parte_1
9) Le spese straordinarie sono poste a carico dei genitori in ragione del 50% individuate come da
Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” redatto e sottoscritto in Ancona in data 10.07.2024 e come di seguito riportato:
Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
- pagina 19 di 23 Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
1. SPESE MEDICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- pagina 20 di 23 - cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo fa-miliare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/ scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- pagina 21 di 23 - alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernotta-mento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendi-mento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgrega-zione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicura-zione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernotta-mento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- babysitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
-conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- pagina 22 di 23 - organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- babysitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi
Spese di giudizio compensate
Così deciso a Macerata, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il giudice estensore il Presidente dott.ssa Anna Wegher dott. Paolo Vadalà
si comunichi alle parti costituite;
al curatore speciale della minore;
al Servizio Sociale del Comune di Macerata al Servizio Sociale del Comune di NO MA al consultorio AST di Macerata al consultorio AST di NO MA al Tribunale per i Minorenni delle MA (Vs rif. 55/2022 VG) al pubblico ministero in sede
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