Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare emendamenti alla, convenzione del 6 marzo 1948 relativa all'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima ( legge 22 maggio 1956, n. 909 ), adottati a Londra dall'assemblea di detta Organizzazione con le risoluzioni A.400 (X) del 17 novembre 1977 e A.450 (XI) del 15 novembre 1979.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare emendamenti alla, convenzione del 6 marzo 1948 relativa all'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima ( legge 22 maggio 1956, n. 909 ), adottati a Londra dall'assemblea di detta Organizzazione con le risoluzioni A.400 (X) del 17 novembre 1977 e A.450 (XI) del 15 novembre 1979.