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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 21/10/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della discussione della causa svoltasi all'udienza del 21.10.2025 richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle arti;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1143/2025 R.G. Lav.,
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso da se m
RICORRENTE
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dal funzionario delegato;
RESISTENTE OGGETTO: sanzione disciplinare. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente impugna la sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto per ragioni procedurali e di merito. Costituendosi in giudizio, il convenuto evidenzia che la sanzione è stata CP_1 annullata in sede di autotutela pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. All'udienza di discussione le parti concordavano sulla cessazione della materia del contendere, in quanto sono sopravvenuti fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto e dunque l'interesse a coltivare la causa (Cass. 26299/2018). Non vi è, peraltro, accordo sulla regolamentazione delle spese di lite che seguono la soccombenza virtuale. A tale proposito, occorre evidenziare che l'annullamento in via di autotutela rende palese la fondatezza del ricorso proposto, essendo l'assenza giustificata da certificato medico e avendo l'interessato già fornito chiarimenti al riguardo prima dell'inizio del procedimento disciplinare, sicché non può rilevare la circostanza che la memoria difensiva sia stata inviata con un giorno di ritardo rispetto al termine a difesa concesso dall'amministrazione dopo la contestazione disciplinare. Si ritiene, pertanto, che per il principio della soccombenza virtuale l'amministrazione convenuta vada condannata alla rifusione delle spese di lite che tenuto conto dell'annullamento in sede di autotutela vanno liquidate nell'importo minimo previsto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna il a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese di lit enso professi per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 21.10.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della discussione della causa svoltasi all'udienza del 21.10.2025 richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle arti;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1143/2025 R.G. Lav.,
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso da se m
RICORRENTE
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dal funzionario delegato;
RESISTENTE OGGETTO: sanzione disciplinare. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente impugna la sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto per ragioni procedurali e di merito. Costituendosi in giudizio, il convenuto evidenzia che la sanzione è stata CP_1 annullata in sede di autotutela pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. All'udienza di discussione le parti concordavano sulla cessazione della materia del contendere, in quanto sono sopravvenuti fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto e dunque l'interesse a coltivare la causa (Cass. 26299/2018). Non vi è, peraltro, accordo sulla regolamentazione delle spese di lite che seguono la soccombenza virtuale. A tale proposito, occorre evidenziare che l'annullamento in via di autotutela rende palese la fondatezza del ricorso proposto, essendo l'assenza giustificata da certificato medico e avendo l'interessato già fornito chiarimenti al riguardo prima dell'inizio del procedimento disciplinare, sicché non può rilevare la circostanza che la memoria difensiva sia stata inviata con un giorno di ritardo rispetto al termine a difesa concesso dall'amministrazione dopo la contestazione disciplinare. Si ritiene, pertanto, che per il principio della soccombenza virtuale l'amministrazione convenuta vada condannata alla rifusione delle spese di lite che tenuto conto dell'annullamento in sede di autotutela vanno liquidate nell'importo minimo previsto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna il a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese di lit enso professi per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 21.10.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)