Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 05/06/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 31-1/2025 Procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in Camera di Consiglio in persona del Giudici dr.ssa PAOLA ANTONIA DI LORENZO Presidente dr. DAVIDE ATZENI Giudice dr.ssa ANNA FERRETTI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
(C.F. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), con sede in Albenga (SV), Regione Parei n. 11/A, in persona del socio unico ed P.IVA_2
amministratore unico sig. Parte_1
visto il ricorso in data 08.05.2025 con cui la in persona del socio unico e Controparte_1
amministratore p.t. sig. , ha chiesto che venga aperta la Liquidazione Giudiziale Parte_1
in proprio;
vista la documentazione allegata al ricorso e quella successivamente acquisita;
sentita la relazione del Giudice delegato all'istruttoria prefallimentare;
ritenuto che
sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento delle domande proposte, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, in relazione al centro degli interessi principali della società, posta nel circondario del medesimo Ufficio;
B) l'istante supera, per ciascuna annualità compresa tra il 2021 e il 2024, tutte le soglie dimensionali di cui all'art. 2, co.1 lett. d) nn. 1, 2 e 3 C.C.I.I. come da documentazione allegata al ricorso e successivamente acquisita da parte dell'Agenzia delle Entrate di Savona;
D) si reputa dunque che l'istante versi in una condizione di squilibrio economico patrimoniale tale da non consentirle più di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e, quindi, in stato di decozione con conseguente sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I.;
P.Q.M.
visti gli artt. 2 e 121 CCII;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCII dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di
(C.F. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), con sede in Albenga (SV), Regione Parei n. 11/A, in persona del socio unico ed P.IVA_2
amministratore unico sig. Parte_1
nomina giudice delegato la dott.ssa ANNA FERRETTI nomina curatore il dr. con studio in Albenga Persona_1
che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; ordina al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
fissa per il giorno 08.10.2025 ore 10.30
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel
Palazzo di Giustizia di Savona piano quarto stanza n. 11), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
autorizza f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. ordina che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
RICORDA AL CURATORE che, ai sensi dell'art. 130, comma 1 CCII, entro 30gg dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà depositare un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società che, ai sensi dell'art. 130 comma 4 CCII, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenterà al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale;
che, ai sensi dell'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, dovrà predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e che, in particolare, nel programma deve essere indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Comunque, entro otto mesi dall'apertura della procedura dovrà avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e dovranno iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo diversa autorizzazione espressa del giudice delegato.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 04.06.2025. il Giudice Relatore
Dr.ssa Anna Ferretti il Presidente
Dr.ssa Paola Antonia Di Lorenzo