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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 1025/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data
20/02/2025 da:
(CF ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. CORSI ALESSANDRO
e:
(CF ), Email_1 C.F._2 con l'avv. CORSI ALESSANDRO con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
11/03/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Preso atto che dal matrimonio non sono nati figli;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
1
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a Treviso (TV) il Parte_1
28/05/1986) e , (n. a Treviso (TV) il 18/12/1980), che hanno contratto matrimonio CP_1 il 14/05/2016, atto trascritto al n. 34, parte I, Serie -, anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di TREVISO (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“• i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando la propria residenza dovunque credano;
• il sig. rimarrà ad abitare presso l'immobile di Treviso, Via Paludetti n. 4/R; CP_1
• la sig.ra si impegna a trasferire al sig. la propria quota di proprietà di metà indivisa Parte_1 CP_1 dell'immobile di Treviso, Via Paludetti n. 4/R (catastalmente descritto come segue: Comune di Treviso - Catasto Fabbricati
Sez. D – Foglio 3
Mn. 1370 sub. 5 – Via Paludetti p. 1 – int. 3 – cat. A/2 – cl. 3 – vani 6, sup. cat. totale mq. 104 – rendita euro
557,7
Mn. 1370 sub. 9 – Via Paludetti p. T – int. 3 – cat. C/6 – cl. 5 – mq. 15, sup. cat. totale mq. 15 – rendita euro
61,97 Confinante con i Mn. 1409, 1262 e via Paludetti, salvo altri o variati), tramite separato (e successivo alla pronuncia della sentenza di omologa della separazione) atto notarile presso notaio di fiducia del sig. , da eseguirsi al CP_1 più tardi entro il termine di mesi 3 dall'ottenimento della sentenza di omologa della separazione;
il sig. si CP_1 impegna e promette di acquistare la predetta quota dell'immobile dalla sig.ra ed entrambi i coniugi si Parte_1 impegnano a presenziare al rogito notarile;
• i coniugi concordano e dichiarano che per la cessione della quota dell'immobile intendono valersi delle agevolazioni previste dalla L. 74/1987, ed in particolare dell'art. 19 della L. 74/1987 che prevede che il trasferimento è esente da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, come previsto dall'art. 19 della L. 74/1987, nel testo fissato dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 154 del 29.04.1999, dandosi reciprocamente atto che a mente della predetta disposizione legislativa nel caso di vendita dell'abitazione acquistata chiedendo le agevolazioni prima casa se si procede alla vendita prima dei 5 anni non si verifica la decadenza dall'agevolazione qualora la volontà di vendere derivi da atto di separazione coniugale. Se si verifica tale situazione cessa l'obbligo di riacquisto entro l'anno e non sussiste più l'obbligo in quanto l'art. 19 L.
74/1987 esonera da qualsiasi tassazione ogni atto connesso al procedimento di scioglimento del matrimonio;
le parti altresì convengono di voler seguire e conformarsi alla Circolare n. 20/E dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale
Normativa datata 20.05.2011, per quanto concerne la detrazione degli interessi a seguito di accollo interno del mutuo (che disciplina l'ipotesi di acquisto in comproprietà, da parte dei coniugi, di un immobile da destinare ad abitazione principale e di contestuale stipulazione di un contratto di mutuo cointestato, qualora intervenga una separazione consensuale e nell'occasione si concordi che la quota di proprietà di uno dei coniugi - pari al 50% - sia trasferita all'altro e quest'ultimo si accolli – secondo lo schema dell'accollo interno – il relativo contratto di mutuo per la parte riferibile all'altro coniuge);
2 • in sede di rogito il sig. verserà in favore della sig.ra l'importo omnicomprensivo di Euro CP_1 Parte_1
36.000,00 (Euro trentaseimila/00), in sede di trasferimento di quota dell'immobile;
• il sig. si accolla ed accollerà integralmente ed in via esclusiva il residuo pagamento delle rate di cui al piano CP_1 di ammortamento del mutuo nella misura indicata nell'accordo di ristrutturazione di cui al doc. 06 (che fa riferimento al contratto di mutuo fondiario – cfr. doc. 05 - acceso con la “Banca delle Terre Venete” e stipulato l'11.04.2019 a Rogito
Notaio Dott. – Rep. 24369 – Racc. 14453 - Registrato a Treviso il 17.04.2019 al n. 7085 Serie 1T); Persona_1
• nessun importo verrà versato da parte del sig. in favore della sig.ra per le quote delle CP_1 Parte_1 rate di rimborso del mutuo da quest'ultima versate unitamente al marito dalla sottoscrizione del mutuo stesso sino alla data di formalizzazione della cessione della quota dell'immobile; in forza di quanto sopra, dalla data del rogito di cessione quota dell'immobile, le rate di mutuo saranno versate con provvista proveniente dal solo sig. , restando quindi inteso CP_1 che nulla avrà a poter pretendere la sig.ra per la quota parte delle rate del mutuo versate in precedenza;
Parte_1
• il rogito notarile di trasferimento cessione della quota dovrà avvenire al più tardi entro mesi 3 dall'ottenimento della sentenza di omologa della separazione consensuale;
il sig. comunicherà alla sig.ra la data CP_1 Parte_1 del rogito ed il nominativo del notaio rogante almeno 10 giorni prima della data del rogito stesso;
• il sig. , in merito al mutuo, essendo questo cointestato, esonera la sig.ra da qualunque CP_1 Parte_1 responsabilità in relazione all'adempimento delle obbligazioni assunte – solidalmente con la medesima – in forza del contratto di mutuo di originari euro 125.000,00 ed attualmente in linea capitale di euro 101.395,54, di cui euro
50.697,77 a carico della sig.ra , già concesso da “Banca Delle Terre Venete” giusta contratto in data Parte_1
11.04.2019 a Rogito Notaio Dott. – Rep. 24369 – Racc. 14453 - Registrato a Treviso il 17.04.2019 al Persona_1
n. 7085 Serie 1T, garantito dall'ipoteca iscritta sino a concorrenza dell'importo di € 187.500,00, con presentazione n.
240 del 17.04.2019 - Registro generale n. 14761 e Registro particolare n. 2279; si precisa che nei primi mesi del 2024 il mutuo è stato oggetto di ristrutturazione con proroga del periodo di ammortamento dal 10.04.2044 al 10.04.2049; a tal fine il sig. si obbliga ad adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni relative ed in particolar modo a CP_1 pagare le rimanenti rate, con relativi interessi ed accessori, ed elegge domicilio in Treviso, Via Paludetti n. 4/R; a tal fine, ferma la responsabilità verso il creditore, il sig. riversa la responsabilità medesima esclusivamente su se stesso, CP_1 rinunziando espressamente nei confronti della sig.ra ad ogni diritto, eccezione ed azione ed in particolare Parte_1 alle azioni di surrogazione e di regresso previste per il caso di adempimento integrale dell'obbligazione da parte di un solo coobbligato solidale. Con detta clausola di manleva, il sig. garantisce la sig.ra di assumere CP_1 Parte_1
a proprio esclusivo carico ogni onere – anche economico – inerente e/o conseguente il suddetto contratto di mutuo, ivi comprese vicende modificative e/o estintive dello stesso e delle garanzie collegate;
ai fini fiscali, le parti dichiarano che detta clausola di manleva comporta il c.d. “accollo interno atipico” previsto dalla Circ. Min. 20/E del 2011;
• la sig.ra si dichiara edotta che l'eventuale adesione del creditore non importa la liberazione della stessa, Parte_1 mentre il sig. dichiara comunque di non voler profittare degli effetti dell'eventuale remissione del debito a CP_1 favore della sig.ra ; la stessa sig.ra rinunzia comunque all'iscrizione dell'ipoteca legale Parte_1 Parte_1
3 ed in qualità di originario datore di ipoteca espressamente conferma in ogni caso di mantenere valida ed efficace la garanzia ipotecaria di cui sopra in conformità alle previsioni dell'art. 1275 del codice civile;
• nell'ipotesi in cui il sig. dovesse contrarre un nuovo mutuo per la definizione degli accordi di separazione, CP_1 si prevede espressamente che le parti richiedono l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altro tributo e tassa, come espressamente previsto dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, in quanto la sottoscrizione del presente mutuo è "condicio sine qua non" per dare esecuzione agli accordi di separazione, come riportato anche nei suddetti accordi di separazione
(Risposta ad interpello n. 260/2022);
• i mobili ed arredi acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio resteranno definitivamente assegnati in proprietà al sig. ; CP_1
• le spese condominiali dell'immobile verranno sostenute, integralmente ed in via esclusiva, dal sig. ; eventuali CP_1 conti correnti cointestati alle parti verranno estinti non appena possibile;
la sig.ra si impegna, con Parte_1 riferimento a tutte le posizioni sopra descritte, a prestare ogni assenso necessario e la propria sottoscrizione eventualmente necessaria per il passaggio delle intestazioni al sig. di utenze, finanziamenti, mutui e quant'altro necessario;
CP_1
• nessun assegno di mantenimento sarà dovuto reciprocamente dall'un coniuge nei confronti dell'altro coniuge, dichiarandosi gli stessi, con la sottoscrizione del presente ricorso, economicamente autonomi ed autosufficienti in forza delle rispettive attività lavorative, per cui le parti dichiarano di non avere pretese in relazione al reciproco mantenimento;
• la sig.ra procederà, al più tardi entro il rogito notarile, alla restituzione di tutte le chiavi dell'immobile Parte_1 in suo possesso, in favore del sig. ed al ritiro di eventuali suoi beni personali;
CP_1
• l'autovettura Citroen C3 targata GP194TB, già di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà in proprietà ed CP_1 uso esclusivo del predetto;
• le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un atteggiamento rispettoso l'una dell'altra, leale e collaborativo, nell'ottica di ottenere la separazione consensuale alle condizioni sopra indicate;
• null'altro vi è da disciplinare, avendo i coniugi già provveduto alla disciplina della divisione tra loro degli immobili, mobili/arredi e altri beni presenti nella casa familiare.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di TREVISO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 25/03/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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