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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/03/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6253/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Cristiana Bottazzi, sulle conclusioni delle parti come precisate con note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6253/2021 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Manfredonia, Via dell'Arte della Pietra n. 22, Zona Artigianale, rappresentata e difesa dall'Avv.
Gaetano Prencipe ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Manfredonia (FG), Viale
Aldo Moro n. 61;
- attore - contro
(C.F. , in persona del Sindaco, con sede in San Bonifacio (VR), Controparte_2 P.IVA_2
Piazza Costituzione n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Righetti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Corso Cavour n. 32;
- convenuto -
CONCLUSIONI
Per come da foglio depositato telematicamente in data 4.9.2024. Controparte_1
Per il Comune di : come da foglio depositato telematicamente in data 9.9.2024. CP_2
pagina 1 di 12 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.7.2021 la società in qualità di Controparte_1 appaltatrice dei lavori per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia ' ha convenuto Persona_1 in giudizio il chiedendo che, previo accertamento degli inadempimenti della Controparte_2 stazione appaltante e della legittimità ai sensi dell'art. 1460 c.c. della propria sospensione dei lavori, il convenuto sia condannato ai sensi dell'art. 1453 c.c. ad adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dal contratto di appalto del 30.9.2019 nonché a pagare all'attrice i maggiori costi sostenuti a causa del prolungamento dei tempi del cantiere, dell'aumento del costo dei materiali e dell'esecuzione di lavorazioni non contabilizzate.
In particolare, parte attrice ha contestato al a) di aver consegnato all'appaltatrice elaborati CP_2 progettuali contenenti difformità, lacune e vizi, con particolare riferimento alle opere murarie (rispetto a cui gli elaborati forniti dal Direttore Lavori sarebbero difformi da quelli contrattuali), ai calcestruzzi e alle armature dei solai (progettati in violazione dell'art. 37 co. 6 D.P.R. 207/2010), al progetto strutturale per il tetto in legno (del tutto mancante), ai particolari costruttivi per la pensilina in carpenteria metallica
(anch'essi mancanti), all'inidoneo aggiornamento del Piano di Sicurezza in Cantiere per fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19; b) di aver modificato in corso d'opera il progetto strutturale, senza provvedere alla formale approvazione di una variante;
c) di non avere impartito ordini di servizio chiari;
d) di aver sostituito il registro di cantiere, così facendo perdere traccia delle riserve medio tempore iscritte dall'appaltatrice.
L'attrice lamenta quindi di essersi trovata nell'impossibilità di proseguire i lavori e di aver dovuto sostenere maggiori oneri economici per € 743.000,00; di aver quindi diffidato il con missiva del 28.6.2021, a CP_2 provvedere alla revisione degli elaborati progettuali e al pagamento dei lavori fino a quel momento svolti come da SAL al 15 giugno e, in difetto di risposta, di aver comunicato in data 7.7.2021 la sospensione dei lavori ex art. 1460 c.c..
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea perché Controparte_2 infondata e, in via riconvenzionale, la condanna generica della controparte al risarcimento dei danni da accertarsi con futuro separato giudizio.
In punto di fatto, il ha dedotto che: 1) la documentazione offerta ai concorrenti nell'ambito della CP_2 procedura di affidamento dei lavori era completa e ricomprendeva il progetto esecutivo delle opere, corredato di tutti gli allegati;
2) si è resa aggiudicataria della gara in base ad un'offerta con Controparte_1 ribasso d'asta del 24,036%, nella quale fra l'altro ha dichiarato che “tutti i documenti sono sufficienti e atti a pagina 2 di 12 individuare completamente le prestazioni”; 3) al momento della sospensione del cantiere a causa del Covid
(12.3.2020), l'appaltatrice aveva realizzato solo l'accantieramento, lo scavo di sbancamento e il getto del magrone di sottofondazione;
4) la stazione appaltante ha trasmesso in data 20.4.2020 il nuovo piano di sicurezza con le prescrizioni per l'emergenza pandemica e in data 6.5.2020 il progetto strutturale aggiornato, che è stato firmato da senza rilievi;
5) l'appaltatrice ha cominciato a lamentare Controparte_1 incongruenze progettuali, a proporre l'impiego di materiali diversi, a fare ripetute richieste di delucidazioni, tutte prontamente riscontrate dal Direttore Lavori;
6) solo in data 12.7.2020 ha presentato Controparte_1 il programma esecutivo, il quale, benché incoerente con lo stato dei lavori a quella data, ha confermato la data finale del cantiere al 24.4.2021; 7) in data 3.8.2020 il piano di sicurezza è stato nuovamente aggiornato con ulteriori misure anti-Covid e l'indicazione dei tempi e costi aggiuntivi, senza rilievi da parte di
[...]
8) in data 13.8.2020 è stato trasmesso il primo rispetto al quale l'appaltatrice ha formulato CP_1 Pt_1 riserve per € 178.173,23; 9) ha cominciato a chiedere pagamenti anticipati, a formulare Controparte_1 richieste e contestazioni pretestuose, a disattendere gli ordini di servizio e i plurimi solleciti del Direttore
Lavori, a far procedere i lavori a rilento e in modo irregolare, fino a che, dopo l'invio di una diffida e le risposte del R.U.P. e del Direttore Lavori, in data 7.7.2021 ha infine comunicato la sospensione dei lavori invocando l'art. 1460 c.c.; 10) alla data di abbandono del cantiere non erano ancora completate le opere al grezzo e mancavano nella loro totalità finiture, impianti ed opere esterne, cosicché il Comune ha dato avvio alla procedura di risoluzione del contratto.
Sulla scorta di tale ricostruzione, il ha innanzitutto affermato che non sussiste alcun CP_2 inadempimento imputabile alla stazione appaltante, e ciò non solo perché ha dichiarato di Controparte_1 aver esaminato il progetto e di averlo giudicato eseguibile e corretto (dovendo ora assumersi le conseguenze della propria valutazione), ma anche perché le censure avversarie sono comunque infondate.
Al riguardo ha evidenziato che: 1) sulle murature: già a maggio 2020 il Direttore Lavori ha consegnato a gli schemi di posa in versione sia cartacea sia informatica;
in ogni caso, la censura è Controparte_1 immotivata, visto che le murature sono state realizzate come da progetto, benché in ritardo (per colpa dell'appaltatrice, che confidava nell'accoglimento di soluzioni alternative) e non a regola d'arte (sono emerse efflorescenze); 2) sul tetto in legno: il disegno costruttivo conforme al progetto esecutivo è stato redatto sin dal 30.10.2020; 3) sulla pensilina: ci sono le relazioni di calcolo e gli elaborati grafici del progetto esecutivo, e comunque la censura è irrilevante visto che ha abbandonato i lavori molto Controparte_1 prima di giungere a tale lavorazione;
4) sui calcestruzzi delle fondazioni: ha firmato senza Controparte_1 rilievi la modifica del progetto strutturale datata 6.5.2020 e, in concreto, l'esecuzione è avvenuta come da pagina 3 di 12 progetto modificato e senza alcun costo aggiuntivo;
5) sul piano di sicurezza: che è stato tempestivamente aggiornato con le prescrizioni di contrasto all'emergenza pandemica e che l'appaltatrice nulla ha mai contestato al riguardo;
6) quanto agli asseriti maggiori oneri: che non può pretendere di recuperare CP_1 tramite la presente azione il considerevole ribasso d'asta applicato in sede di offerta;
che ogni richiesta economica deve essere effettuata mediante iscrizione di riserva, pena decadenza dell'appaltatore; 7) quanto alla presunta sostituzione del registro di contabilità, che la censura non corrisponde al vero.
A sostegno della domanda riconvenzionale, il ha inoltre dedotto il grave inadempimento di CP_2 per aver sospeso i lavori, per aver sforato il termine pattuito, per la mancanza di Controparte_1 correttezza nei rapporti con la Direzione Lavori e la stazione appaltante, per aver disatteso le prescritte misure di sicurezza.
Alla prima udienza del 16.12.2021 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
Nella prima memoria parte attrice, dando atto della sopravvenuta risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 108 co. 4 D.Lgs. 50/2016 con Determinazione Dirigenziale n. 990/R.G. del 28.12.2021, ha modificato le proprie domande, dichiarando di agire non più per l'adempimento del contratto, bensì per l'accertamento della carenza dei presupposti della risoluzione, in ragione della regolare esecuzione delle proprie obbligazioni e, dall'altro lato, degli inadempimenti imputabili al e chiedendo pertanto CP_2
l'accertamento del proprio diritto all'indennizzo per i maggiori costi sostenuti e per il mancato utile.
Con ordinanza del 26.9.2022 è stata disposta CTU, con nomina dell'Ing. al fine di accertare Persona_2
e quantificare il valore dei lavori eseguiti dall'appaltatrice, di accertare l'esistenza dei vizi lamentati dal di verificare la completezza della documentazione progettuale, stimando i maggiori oneri CP_2 sostenuti dall'impresa e il mancato utile connesso ai lavori non eseguiti.
All'esito, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 12.9.2024 la causa è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
* * *
1. ha promosso il presente giudizio proponendo azione ai sensi dell'art. 1453 c.c. per Controparte_1
l'adempimento del contratto di appalto stipulato con il Comune di , relativo alla costruzione CP_2 della nuova scuola dell'infanzia 'Giancarlo Fiorio'.
In sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., avendo preso atto della risoluzione del contratto intervenuta nelle more per effetto della Determina del in data 28.12.2021, l'attrice ha modificato la CP_2
pagina 4 di 12 propria domanda ed ha chiesto di accertare e dichiarare il regolare adempimento delle obbligazioni poste a proprio carico e, per altro verso, l'inadempimento della stazione appaltante rispetto agli obblighi previsti dal contratto, tra cui – in principalità – l'obbligo di consegnare elaborati progettuali adeguati e idonei a consentire l'esecuzione delle opere appaltate (il che sarebbe la causa dei ritardi accumulati e dell'interruzione dei lavori), e ciò al fine ultimo di dichiarare illegittimo l'atto con cui il CP_2
ha disposto la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016 (c.d. Codice degli
[...]
Appalti, nella versione pro tempore vigente) ed accertare i maggiori costi sostenuti dall'impresa nonché il suo mancato guadagno.
Per effetto di tale modifica, l'azione promossa da presenta dunque un oggetto di mero Controparte_1 accertamento.
La diversa domanda di condanna del al risarcimento dei danni è stata formulata da parte attrice CP_2 soltanto in sede di precisazione delle conclusioni e deve pertanto considerarsi come domanda nuova, formulata oltre i termini di preclusione e, in quanto tale, inammissibile.
2. Ciò premesso, la domanda attorea potrà dirsi fondata (e così il diritto dell'appaltatrice al risarcimento dei danni derivanti potrà dirsi sussistente) soltanto se, e nella misura in cui, si possa affermare che la risoluzione del contratto, disposta unilateralmente dal in forza dell'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs. CP_2
50/2016, sia stata illegittima.
A questo fine, sarà quindi necessario accertare se la risoluzione sia stata disposta in mancanza del necessario presupposto costituito dal “grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni” (comma 3) o dal ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovuto a “negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto” (comma 4).
Spetta dunque all'attrice, in ossequio ai principi generali sul riparto dell'onere probatorio, fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda, che, per quanto si è appena detto, consistono nel fatto di avere correttamente adempiuto alle obbligazioni poste a suo carico dal contratto o, in alternativa, di non avervi potuto adempiere per una causa a sé non imputabile.
3. È circostanza di fatto non controversa che stesse portando avanti il cantiere in ritardo Controparte_1 rispetto al cronoprogramma ed abbia infine sospeso i lavori nel luglio 2021, senza più riprenderli e portarli a compimento. È pacifico, in altre parole, che la prestazione dell'appaltatrice non sia stata integralmente né esattamente adempiuta, circostanza che – di per sé stessa e isolatamente considerata – sarebbe sufficiente a legittimare il provvedimento di risoluzione adottato dal Comune.
pagina 5 di 12 In particolare, è stato accertato dal CTU che al momento della sospensione dei lavori (7.7.2021)
[...] aveva realizzato opere da contratto per € 301.002,62 (ovvero € 396.243,77 al netto del ribasso CP_1
d'asta), corrispondenti ad una percentuale di avanzamento del 22,6% rispetto ai lavori contrattuali complessivi, oltre ad opere extra-contratto per il valore di € 67.125,74 di (pag. 32 dell'elaborato).
Dagli atti risulta inoltre che il termine di consegna delle opere è stato più volte prorogato: da ultimo, in data
25.3.2021 l'impresa ha chiesto alla stazione appaltante una proroga di otto mesi del termine di consegna dei lavori – poi accordata solo per sei mesi – adducendo come uniche motivazioni le difficoltà legate alle condizioni meteorologiche e alle restrizioni del periodo pandemico, senza alcun riferimento a difficoltà di esecuzione connesse a vizi progettuali (doc. 15-e fascicolo Comune).
Risulta poi che l'ultimo cronoprogramma è stato redatto dall'impresa nel mese di maggio 2021, prevedendo la conclusione dei lavori al 21.10.2021 (doc. 15-d fascicolo . Data che è stata individuata tenendo CP_2 già conto dei giorni di arresto forzato delle attività di cantiere per effetto delle disposizioni emergenziali di contrasto alla pandemia (quantificati dal CTU in 67 giorni).
Dall'insieme degli elementi che precedono emerge dunque in modo del tutto evidente che la consistenza delle opere eseguite fino al momento della sospensione dei lavori denotava un ritardo significativo dell'avanzamento del cantiere (se è vero che in oltre un anno di operatività era stato realizzato solo il 22,6% delle opere contrattuali e che il restante 77,4% avrebbe dovuto essere completato nel periodo di poco superiore a tre mesi che mancava alla data finale di consegna del 21.10.2021).
4. Deve aggiungersi che, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dal nella propria comparsa CP_2 di costituzione (sull'interruzione ingiustificata dei lavori nei mesi di settembre e ottobre 2020, sulla mancata comparizione di rappresentanti dell'impresa alle riunioni indette dal Direttore Lavori, sulla violazione delle norme di sicurezza, sull'esecuzione dei lavori non a regola d'arte, etc.), parte attrice non ha formulato alcuna istanza istruttoria per provare di aver operato con diligenza nel corso dell'esecuzione dell'appalto, ad esempio provando la regolare presenza dei propri operai in cantiere, la pronta ottemperanza agli ordini di servizio Direttore Lavori, il rispetto delle normative di sicurezza, etc..
Sulla scorta delle risultanze peritali si è inoltre accertata la presenza di vizi e difetti nelle opere realizzate
(efflorescenze e muffe superficiali), seppure di portata allo stato attuale limitata, atteso che i costi di ripristino sono stati stimati in € 3.580,00.
Risulta infine che il cantiere è stato abbandonato dall'impresa senza la posa di guaine e sistemi di protezione, ovvero “in uno stato di esposizione alle intemperie, con possibilità per l'acqua di precipitazione di infiltrarsi negli ambiti interposti tra le strutture orizzontali e quelle verticali, generando così le infiltrazioni” (pag. 36 dell'elaborato). pagina 6 di 12 5. Secondo la prospettazione attorea, tuttavia, l'inesatto adempimento della prestazione dedotta in contratto sarebbe imputabile non già a bensì alla condotta della stazione appaltante, a cui Controparte_1 vengono ascritti plurimi inadempimenti che avrebbero reso impossibile l'esecuzione della prestazione e giustificato la sospensione dei lavori.
In particolare, viene contestato al di avere causato disagi e ritardi: a) per avere consegnato progetti CP_2 incompleti e difettosi, impossibili da mettere in esecuzione;
b) per avere emesso ordini di servizio non rispondenti alle questioni sollevate dall'appaltatrice; c) per avere in tal modo fatto incrementare i costi sostenuti dall'impresa per procurarsi i materiali;
d) per avere sostituito il registro delle riserve, facendo così perdere traccia delle contestazioni dell'appaltatrice.
Fermo l'inadempimento dell'appaltatrice (come risulta accertato ai precedenti punti 3 e 4), si tratta dunque di accertare se le censure mosse dall'attrice siano fondate e, in caso affermativo, di mettere a confronto i rispettivi inadempimenti delle parti, operando tra gli stessi un giudizio di prevalenza, così da poter ascrivere la responsabilità della cessazione del rapporto – con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di legittimità del recesso e di diritto al risarcimento dei danni – alla parte la cui condotta inadempiente sia connotata da maggiore gravità e rilevanza causale.
È noto infatti che “nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma” (Cass. n. 13627 del 30.5.2017).
6. Procedendo dunque con l'esame delle contestazioni mosse alla stazione appaltante, si osserva che:
- resta indimostrata la censura attinente alla presunta sostituzione del registro delle riserve: a fronte della ferma contestazione della circostanza da parte del parte attrice nulla ha provato a questo riguardo. CP_2
Fermo tale rilievo, è dirimente constatare che l'attrice non ha neppure dedotto di aver apposto riserve ulteriori rispetto all'unica riserva iscritta il 27.8.2020 per € 178.173,23 che risulta documentata in atti (doc.
1.1 fascicolo;
CP_1
- è smentito dalla documentazione prodotta (verbali di cantiere, ordini di servizio, scambi di corrispondenza) l'addebito secondo cui il Direttore Lavori non avrebbe dato compiuta risposta alle questioni tecniche via via sollevate dall'appaltatrice: a titolo esemplificativo, se è pur vero che vi sono alcune missive dell'appaltatrice che segnalano il problema del giunto sismico non presente negli elaborati strutturali, si rinvengono anche gli ordini di servizio in cui il Direttore Lavori ha impartito le indicazioni necessarie per la sua realizzazione;
pagina 7 di 12 - si è inoltre accertata l'infondatezza della pretesa di di vedersi riconoscere una maggiorazione del CP_1 compenso a causa dell'asserito aumento dei prezzi dei materiali: come accertato dal CTU, il rincaro causato dalla pandemia si è registrato solo a partire dalla seconda metà del 2021, e dunque in un momento successivo all'interruzione dei lavori da parte dell'appaltatrice il 7.7.2021 (cfr. pag. 59 dell'elaborato peritale, ove si afferma “in tale periodo non vi era ancora la variazione significativa dei prezzi sul mercato dei materiali edili, infatti le importanti oscillazioni si sono registrate dalla seconda metà dell'anno 2021 in poi”).
7. Un discorso a parte va svolto con riferimento alla presenza di errori e lacune negli elaborati progettuali.
Al riguardo, si dà atto che il CTU ha verificato come effettivamente “gli elaborati di progetto presentassero la necessità di integrazione anche in termini di informazioni in corso di lavorazione” (pag. 47 dell'elaborato).
In particolare, si è accertata la fondatezza di alcune contestazioni mosse dall'impresa, e segnatamente: 1) nel primo progetto esecutivo allegato al contrato di appalto mancava la relazione di calcolo e quindi non erano sviluppati i calcoli relativi alle strutture (detti calcoli sono stati però integrati con il progetto strutturale aggiornato del maggio 2020); 2) la documentazione di progetto strutturale era inizialmente lacunosa (salvo essere integrata in un secondo momento con la redazione del progetto strutturale aggiornato del maggio
2020); 3) la progettazione della copertura in legno è presente solo sommariamente all'interno del progetto architettonico, ma è totalmente mancante sul piano strutturale sia nelle tavole di progetto esecutivo allegato al contratto sia nell'aggiornamento del maggio 2020; 4) vanno riformulati i calcoli statici delle opere in carpenteria metallica;
5) i due giunti sismici non sono indicati nel progetto strutturale originario e nemmeno in quello aggiornato del maggio 2020 (al riguardo si rinvengono soltanto disposizioni del Direttore Lavori sul giornale del lavori); 6) il progetto strutturale aggiornato del maggio 2020 presenta a sua volta lacune e punti non chiariti, in particolare con riferimento alle travature del porticato (rispetto a cui vi sono alcuni errori di rappresentazione grafica, non sono indicate le dimensioni e il passo delle staffe, manca lo studio specifico della zona d'angolo del compluvio, sono invertite alcune sezioni con conseguente possibile difficoltà di posa delle armature in calcestruzzo); 7) vi era necessità di redigere una perizia di variante per recepire i nuovi calcoli strutturali di cui alla modifica di progetto trasmessa in data 6.5.2020 e per integrare le parti di progettazione mancanti (tetto in legno).
Diversamente, il CTU ha accertato che non sono fondate le contestazioni dell'appaltatrice relative alla Cont presunta mancanza del contratto di incarico della Direzione Lavori e dell'atto costitutivo di nonché dell'aggiornamento del PSC con l'incremento degli oneri per la sicurezza conseguenti alla pandemia: tali documenti risultano invero tra quelli regolarmente redatti e messi a disposizione dalla stazione appaltante.
Si rinvia per un maggiore dettaglio ai puntuali rilievi del CTU alle pagg. da 39 a 47 dell'elaborato peritale. pagina 8 di 12 8. I vizi di progettazione appena evidenziati paiono evidentemente riconducibili a un inesatto adempimento delle prestazioni della stazione appaltante.
Purtuttavia si ritiene che - nel caso concreto e tenuto conto dei contrapposti inadempimenti dell'impresa (v. supra) - essi non assurgano al livello di un inadempimento di rilevante gravità, tale da giustificare l'eccezione di inadempimento e la sospensione unilaterale dei lavori da parte di Controparte_1
In primo luogo, seppur non vale ad escludere in radice la responsabilità della stazione appaltante per i vizi progettuali, è pur sempre significativa la dichiarazione rilasciata dall'impresa in fase di gara, relativamente al fatto che “tutti i documenti sono sufficienti e atti a individuare completamente le prestazioni”.
In ogni caso, i vizi progettuali riscontrati dal CTU non paiono dirimenti ai fini dell'addebito di responsabilità per la risoluzione del rapporto.
Quanto ai punti 1) e 2) del paragrafo che precede (carenza originaria dei calcoli strutturali), si tratta infatti di vizi che sono stati corretti in tempi rapidi, a distanza di poco tempo dall'avvio del cantiere, mediante predisposizione di un'integrazione del progetto strutturale trasmessa all'appaltatrice in data 6.5.2020 e da quest'ultima sottoscritta (è appena il caso di evidenziare che, per il principio di autoresponsabilità e in ragione della qualità professionale dei soggetti coinvolti, non può rilevare in alcun modo l'affermazione dell'attrice secondo cui l'impresa avrebbe sottoscritto l'integrazione senza però avvedersi che si trattava di una modifica dell'originario progetto).
Quanto ai punti 3) e 4), la mancanza di un progetto strutturale della copertura in legno e la necessità di rivedere i calcoli della carpenteria metallica della pensilina sono vizi progettuali che non possono essere messi in collegamento causale con la decisione di di sospendere i lavori, e non la possono Controparte_1 pertanto legittimare. In altre parole, se solo si considera che a luglio del 2021 erano state realizzate soltanto le opere al grezzo e che l'avanzamento dei lavori era ben lungi dalla realizzazione del tetto e delle finiture, è evidente come non vi sia alcun nesso tra l'incompletezza degli elaborati progettuali sotto gli aspetti ora in esame e la dedotta impossibilità per l'appaltatrice di progredire con l'opera.
Quanto ai punti 5) e 6), si osserva che l'impresa ha potuto realizzare i giunti sismici sulla base del progetto architettonico e delle direttive impartite dal Direttore Lavori, potendosi così escludere che la mancata previsione di tali giunti nel progetto strutturale abbia esplicato un effetto ostativo e/o preclusivo della prosecuzione dei lavori. Analogamente, deve ritenersi che anche le difficoltà di posa derivanti dalle imprecisioni presenti nel progetto aggiornato del maggio 2020 potessero agevolmente risolversi grazie ad apposite direttive esecutive del Direttore Lavori. Si tratta quindi, con tutta evidenza, di vizi progettuali che non rivestono un'importanza tale da giustificare la sospensione dei lavori. pagina 9 di 12 Quanto alla necessità di una perizia di variante, si rileva che, nonostante la sua mancata predisposizione,
l'aggiornamento del progetto strutturale è stato accettato e firmato dall'impresa, nonché in concreto portato ad esecuzione. Il CTU dà atto che i lavori delle fondazioni strutturali sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto modificato, il che dimostra che l'irregolarità procedurale (mancanza formale di una variante) non ha inciso sulla compiuta realizzazione dei lavori relativi alle fondazioni, i quali, pertanto, erano in concreto “eseguibili” in base al progetto messo a disposizione dell'appaltatrice.
L'approvazione di una variante serviva piuttosto allo scopo precipuo di regolare i rapporti economici tra le parti: per fare valere la propria legittima aspettativa in questo rispetto, l'impresa avrebbe semmai dovuto iscrivere una riserva, tale essendo lo strumento previsto in materia di appalti pubblici per veicolare le contestazioni dell'appaltatore. Anche sotto questo profilo, dunque, l'inesatto adempimento della stazione appaltante non appare di portata tale da giustificare la sospensione del cantiere.
9. In ragione di quanto precede, la domanda attorea è infondata e va rigettata.
Gli unici inadempimenti accertati a carico del non rivestono un grado di rilevanza e gravità tale CP_2 per cui, nella comparazione con gli inadempimenti accertati a carico dell'impresa (ritardi esecutivi, inosservanza di ordini di servizio, fino a culminare con l'abbandono del cantiere), possa giustificarsi l'addebito all'ente della risoluzione del contratto. Al contrario, alla luce degli inadempimenti dell'impresa appare legittimo e giustificato che il , una volta verificato l'ingiustificato arresto Controparte_2 dei lavori e l'abbandono del cantiere, abbia avviato la procedura pubblicistica di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 co. 4 D.Lgs. n. 50/2016.
Se dunque la risoluzione del contratto non è imputabile al ma alla stessa impresa appaltatrice, CP_2 viene meno il fondamento stesso di una qualsiasi pretesa risarcitoria di quest'ultima, sia in termini di maggiori oneri sostenuti, sia in termini di lucro cessante.
10. Passando all'esame delle domande svolte in via riconvenzionale dal si osserva invece quanto CP_2 segue.
In punto di an si è accertato che la risoluzione del contratto è addebitabile all'inadempimento dell'impresa appaltatrice. Ne consegue che può essere accolta la domanda del avente ad oggetto la condanna CP_2 generica di al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento, che consistono, da un Controparte_1 lato, nei maggiori costi connessi alla necessità di bandire una nuova gara per affidare ad altra impresa il completamento dei lavori e, dall'altro lato, nel possibile danneggiamento delle opere già realizzate dall'attrice e da quest'ultima lasciate esposte alle intemperie (v. supra). A quest'ultimo riguardo è opportuno pagina 10 di 12 precisare che correttamente il CTU non ha effettuato una stima di tali pregiudizi, poiché soltanto potenziali e allo stato non ancora verificatisi.
In mancanza di una quantificazione di siffatti danni, poiché allo stato ancora in evoluzione, può pronunciarsi in questa sede la condanna generica di ai sensi dell'art. 278 c.p.c., a risarcire i Controparte_1 danni arrecati al per le causali appena evidenziate, come saranno liquidati in Controparte_2 separato giudizio.
11. Inammissibile, perché tardivamente formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni (e dunque oltre il termine di preclusione dell'art. 186 co. 6 n. 1 c.p.c.), è invece la domanda riconvenzionale del avente ad oggetto la condanna dell'appaltatrice alla restituzione degli importi eccedenti il valore CP_2 delle opere effettivamente eseguite, per come accertate dal CTU.
Si tratta invero di domanda nuova, fondata su una causa petendi (ripetizione di indebito) diversa da quella posta alla base dell'originaria domanda riconvenzionale (risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento).
12. Alla soccombenza segue la condanna di alla rifusione delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, assumendo come riferimento lo scaglione di valore indeterminato di complessità alta e con applicazione dei parametri massimi (in ragione della complessità della causa e della consistenza dell'attività difensiva).
Vanno posti definitivamente a carico dell'attrice i costi di CTU, per l'importo già liquidato dal Tribunale con separato decreto del 29.4.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) dichiara inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito svolta in via riconvenzionale dal
CP_2
3) in accoglimento della domanda risarcitoria parimenti svolta in via riconvenzionale dal accerta CP_2
l'inadempimento dell'appaltatrice e la legittimità della risoluzione del contratto di appalto ad opera del e, per l'effetto, dichiara tenuta a risarcire al Controparte_2 Controparte_1 [...]
i danni conseguenti all'inadempimento (per il danneggiamento delle opere per Controparte_2 esposizione alle intemperie e per i maggiori costi e le nuove spese da sostenersi per riaffidare i lavori ad altra impresa), come saranno liquidati in separato giudizio;
pagina 11 di 12 4) condanna a rifondere al le spese di lite, che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in € 536,00 per anticipazioni, in € 6.978,40 per compenso del CTP e in € 21.155,00 per compensi legali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
5) pone definitivamente a carico di le competenze dovute al CTU Ing. come CP_1 Persona_2 liquidate con separato decreto in data 29.4.2024.
Verona, 27.3.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Cristiana Bottazzi, sulle conclusioni delle parti come precisate con note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6253/2021 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Manfredonia, Via dell'Arte della Pietra n. 22, Zona Artigianale, rappresentata e difesa dall'Avv.
Gaetano Prencipe ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Manfredonia (FG), Viale
Aldo Moro n. 61;
- attore - contro
(C.F. , in persona del Sindaco, con sede in San Bonifacio (VR), Controparte_2 P.IVA_2
Piazza Costituzione n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Righetti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Corso Cavour n. 32;
- convenuto -
CONCLUSIONI
Per come da foglio depositato telematicamente in data 4.9.2024. Controparte_1
Per il Comune di : come da foglio depositato telematicamente in data 9.9.2024. CP_2
pagina 1 di 12 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.7.2021 la società in qualità di Controparte_1 appaltatrice dei lavori per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia ' ha convenuto Persona_1 in giudizio il chiedendo che, previo accertamento degli inadempimenti della Controparte_2 stazione appaltante e della legittimità ai sensi dell'art. 1460 c.c. della propria sospensione dei lavori, il convenuto sia condannato ai sensi dell'art. 1453 c.c. ad adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dal contratto di appalto del 30.9.2019 nonché a pagare all'attrice i maggiori costi sostenuti a causa del prolungamento dei tempi del cantiere, dell'aumento del costo dei materiali e dell'esecuzione di lavorazioni non contabilizzate.
In particolare, parte attrice ha contestato al a) di aver consegnato all'appaltatrice elaborati CP_2 progettuali contenenti difformità, lacune e vizi, con particolare riferimento alle opere murarie (rispetto a cui gli elaborati forniti dal Direttore Lavori sarebbero difformi da quelli contrattuali), ai calcestruzzi e alle armature dei solai (progettati in violazione dell'art. 37 co. 6 D.P.R. 207/2010), al progetto strutturale per il tetto in legno (del tutto mancante), ai particolari costruttivi per la pensilina in carpenteria metallica
(anch'essi mancanti), all'inidoneo aggiornamento del Piano di Sicurezza in Cantiere per fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19; b) di aver modificato in corso d'opera il progetto strutturale, senza provvedere alla formale approvazione di una variante;
c) di non avere impartito ordini di servizio chiari;
d) di aver sostituito il registro di cantiere, così facendo perdere traccia delle riserve medio tempore iscritte dall'appaltatrice.
L'attrice lamenta quindi di essersi trovata nell'impossibilità di proseguire i lavori e di aver dovuto sostenere maggiori oneri economici per € 743.000,00; di aver quindi diffidato il con missiva del 28.6.2021, a CP_2 provvedere alla revisione degli elaborati progettuali e al pagamento dei lavori fino a quel momento svolti come da SAL al 15 giugno e, in difetto di risposta, di aver comunicato in data 7.7.2021 la sospensione dei lavori ex art. 1460 c.c..
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea perché Controparte_2 infondata e, in via riconvenzionale, la condanna generica della controparte al risarcimento dei danni da accertarsi con futuro separato giudizio.
In punto di fatto, il ha dedotto che: 1) la documentazione offerta ai concorrenti nell'ambito della CP_2 procedura di affidamento dei lavori era completa e ricomprendeva il progetto esecutivo delle opere, corredato di tutti gli allegati;
2) si è resa aggiudicataria della gara in base ad un'offerta con Controparte_1 ribasso d'asta del 24,036%, nella quale fra l'altro ha dichiarato che “tutti i documenti sono sufficienti e atti a pagina 2 di 12 individuare completamente le prestazioni”; 3) al momento della sospensione del cantiere a causa del Covid
(12.3.2020), l'appaltatrice aveva realizzato solo l'accantieramento, lo scavo di sbancamento e il getto del magrone di sottofondazione;
4) la stazione appaltante ha trasmesso in data 20.4.2020 il nuovo piano di sicurezza con le prescrizioni per l'emergenza pandemica e in data 6.5.2020 il progetto strutturale aggiornato, che è stato firmato da senza rilievi;
5) l'appaltatrice ha cominciato a lamentare Controparte_1 incongruenze progettuali, a proporre l'impiego di materiali diversi, a fare ripetute richieste di delucidazioni, tutte prontamente riscontrate dal Direttore Lavori;
6) solo in data 12.7.2020 ha presentato Controparte_1 il programma esecutivo, il quale, benché incoerente con lo stato dei lavori a quella data, ha confermato la data finale del cantiere al 24.4.2021; 7) in data 3.8.2020 il piano di sicurezza è stato nuovamente aggiornato con ulteriori misure anti-Covid e l'indicazione dei tempi e costi aggiuntivi, senza rilievi da parte di
[...]
8) in data 13.8.2020 è stato trasmesso il primo rispetto al quale l'appaltatrice ha formulato CP_1 Pt_1 riserve per € 178.173,23; 9) ha cominciato a chiedere pagamenti anticipati, a formulare Controparte_1 richieste e contestazioni pretestuose, a disattendere gli ordini di servizio e i plurimi solleciti del Direttore
Lavori, a far procedere i lavori a rilento e in modo irregolare, fino a che, dopo l'invio di una diffida e le risposte del R.U.P. e del Direttore Lavori, in data 7.7.2021 ha infine comunicato la sospensione dei lavori invocando l'art. 1460 c.c.; 10) alla data di abbandono del cantiere non erano ancora completate le opere al grezzo e mancavano nella loro totalità finiture, impianti ed opere esterne, cosicché il Comune ha dato avvio alla procedura di risoluzione del contratto.
Sulla scorta di tale ricostruzione, il ha innanzitutto affermato che non sussiste alcun CP_2 inadempimento imputabile alla stazione appaltante, e ciò non solo perché ha dichiarato di Controparte_1 aver esaminato il progetto e di averlo giudicato eseguibile e corretto (dovendo ora assumersi le conseguenze della propria valutazione), ma anche perché le censure avversarie sono comunque infondate.
Al riguardo ha evidenziato che: 1) sulle murature: già a maggio 2020 il Direttore Lavori ha consegnato a gli schemi di posa in versione sia cartacea sia informatica;
in ogni caso, la censura è Controparte_1 immotivata, visto che le murature sono state realizzate come da progetto, benché in ritardo (per colpa dell'appaltatrice, che confidava nell'accoglimento di soluzioni alternative) e non a regola d'arte (sono emerse efflorescenze); 2) sul tetto in legno: il disegno costruttivo conforme al progetto esecutivo è stato redatto sin dal 30.10.2020; 3) sulla pensilina: ci sono le relazioni di calcolo e gli elaborati grafici del progetto esecutivo, e comunque la censura è irrilevante visto che ha abbandonato i lavori molto Controparte_1 prima di giungere a tale lavorazione;
4) sui calcestruzzi delle fondazioni: ha firmato senza Controparte_1 rilievi la modifica del progetto strutturale datata 6.5.2020 e, in concreto, l'esecuzione è avvenuta come da pagina 3 di 12 progetto modificato e senza alcun costo aggiuntivo;
5) sul piano di sicurezza: che è stato tempestivamente aggiornato con le prescrizioni di contrasto all'emergenza pandemica e che l'appaltatrice nulla ha mai contestato al riguardo;
6) quanto agli asseriti maggiori oneri: che non può pretendere di recuperare CP_1 tramite la presente azione il considerevole ribasso d'asta applicato in sede di offerta;
che ogni richiesta economica deve essere effettuata mediante iscrizione di riserva, pena decadenza dell'appaltatore; 7) quanto alla presunta sostituzione del registro di contabilità, che la censura non corrisponde al vero.
A sostegno della domanda riconvenzionale, il ha inoltre dedotto il grave inadempimento di CP_2 per aver sospeso i lavori, per aver sforato il termine pattuito, per la mancanza di Controparte_1 correttezza nei rapporti con la Direzione Lavori e la stazione appaltante, per aver disatteso le prescritte misure di sicurezza.
Alla prima udienza del 16.12.2021 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
Nella prima memoria parte attrice, dando atto della sopravvenuta risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 108 co. 4 D.Lgs. 50/2016 con Determinazione Dirigenziale n. 990/R.G. del 28.12.2021, ha modificato le proprie domande, dichiarando di agire non più per l'adempimento del contratto, bensì per l'accertamento della carenza dei presupposti della risoluzione, in ragione della regolare esecuzione delle proprie obbligazioni e, dall'altro lato, degli inadempimenti imputabili al e chiedendo pertanto CP_2
l'accertamento del proprio diritto all'indennizzo per i maggiori costi sostenuti e per il mancato utile.
Con ordinanza del 26.9.2022 è stata disposta CTU, con nomina dell'Ing. al fine di accertare Persona_2
e quantificare il valore dei lavori eseguiti dall'appaltatrice, di accertare l'esistenza dei vizi lamentati dal di verificare la completezza della documentazione progettuale, stimando i maggiori oneri CP_2 sostenuti dall'impresa e il mancato utile connesso ai lavori non eseguiti.
All'esito, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 12.9.2024 la causa è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
* * *
1. ha promosso il presente giudizio proponendo azione ai sensi dell'art. 1453 c.c. per Controparte_1
l'adempimento del contratto di appalto stipulato con il Comune di , relativo alla costruzione CP_2 della nuova scuola dell'infanzia 'Giancarlo Fiorio'.
In sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., avendo preso atto della risoluzione del contratto intervenuta nelle more per effetto della Determina del in data 28.12.2021, l'attrice ha modificato la CP_2
pagina 4 di 12 propria domanda ed ha chiesto di accertare e dichiarare il regolare adempimento delle obbligazioni poste a proprio carico e, per altro verso, l'inadempimento della stazione appaltante rispetto agli obblighi previsti dal contratto, tra cui – in principalità – l'obbligo di consegnare elaborati progettuali adeguati e idonei a consentire l'esecuzione delle opere appaltate (il che sarebbe la causa dei ritardi accumulati e dell'interruzione dei lavori), e ciò al fine ultimo di dichiarare illegittimo l'atto con cui il CP_2
ha disposto la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016 (c.d. Codice degli
[...]
Appalti, nella versione pro tempore vigente) ed accertare i maggiori costi sostenuti dall'impresa nonché il suo mancato guadagno.
Per effetto di tale modifica, l'azione promossa da presenta dunque un oggetto di mero Controparte_1 accertamento.
La diversa domanda di condanna del al risarcimento dei danni è stata formulata da parte attrice CP_2 soltanto in sede di precisazione delle conclusioni e deve pertanto considerarsi come domanda nuova, formulata oltre i termini di preclusione e, in quanto tale, inammissibile.
2. Ciò premesso, la domanda attorea potrà dirsi fondata (e così il diritto dell'appaltatrice al risarcimento dei danni derivanti potrà dirsi sussistente) soltanto se, e nella misura in cui, si possa affermare che la risoluzione del contratto, disposta unilateralmente dal in forza dell'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs. CP_2
50/2016, sia stata illegittima.
A questo fine, sarà quindi necessario accertare se la risoluzione sia stata disposta in mancanza del necessario presupposto costituito dal “grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni” (comma 3) o dal ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovuto a “negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto” (comma 4).
Spetta dunque all'attrice, in ossequio ai principi generali sul riparto dell'onere probatorio, fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda, che, per quanto si è appena detto, consistono nel fatto di avere correttamente adempiuto alle obbligazioni poste a suo carico dal contratto o, in alternativa, di non avervi potuto adempiere per una causa a sé non imputabile.
3. È circostanza di fatto non controversa che stesse portando avanti il cantiere in ritardo Controparte_1 rispetto al cronoprogramma ed abbia infine sospeso i lavori nel luglio 2021, senza più riprenderli e portarli a compimento. È pacifico, in altre parole, che la prestazione dell'appaltatrice non sia stata integralmente né esattamente adempiuta, circostanza che – di per sé stessa e isolatamente considerata – sarebbe sufficiente a legittimare il provvedimento di risoluzione adottato dal Comune.
pagina 5 di 12 In particolare, è stato accertato dal CTU che al momento della sospensione dei lavori (7.7.2021)
[...] aveva realizzato opere da contratto per € 301.002,62 (ovvero € 396.243,77 al netto del ribasso CP_1
d'asta), corrispondenti ad una percentuale di avanzamento del 22,6% rispetto ai lavori contrattuali complessivi, oltre ad opere extra-contratto per il valore di € 67.125,74 di (pag. 32 dell'elaborato).
Dagli atti risulta inoltre che il termine di consegna delle opere è stato più volte prorogato: da ultimo, in data
25.3.2021 l'impresa ha chiesto alla stazione appaltante una proroga di otto mesi del termine di consegna dei lavori – poi accordata solo per sei mesi – adducendo come uniche motivazioni le difficoltà legate alle condizioni meteorologiche e alle restrizioni del periodo pandemico, senza alcun riferimento a difficoltà di esecuzione connesse a vizi progettuali (doc. 15-e fascicolo Comune).
Risulta poi che l'ultimo cronoprogramma è stato redatto dall'impresa nel mese di maggio 2021, prevedendo la conclusione dei lavori al 21.10.2021 (doc. 15-d fascicolo . Data che è stata individuata tenendo CP_2 già conto dei giorni di arresto forzato delle attività di cantiere per effetto delle disposizioni emergenziali di contrasto alla pandemia (quantificati dal CTU in 67 giorni).
Dall'insieme degli elementi che precedono emerge dunque in modo del tutto evidente che la consistenza delle opere eseguite fino al momento della sospensione dei lavori denotava un ritardo significativo dell'avanzamento del cantiere (se è vero che in oltre un anno di operatività era stato realizzato solo il 22,6% delle opere contrattuali e che il restante 77,4% avrebbe dovuto essere completato nel periodo di poco superiore a tre mesi che mancava alla data finale di consegna del 21.10.2021).
4. Deve aggiungersi che, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dal nella propria comparsa CP_2 di costituzione (sull'interruzione ingiustificata dei lavori nei mesi di settembre e ottobre 2020, sulla mancata comparizione di rappresentanti dell'impresa alle riunioni indette dal Direttore Lavori, sulla violazione delle norme di sicurezza, sull'esecuzione dei lavori non a regola d'arte, etc.), parte attrice non ha formulato alcuna istanza istruttoria per provare di aver operato con diligenza nel corso dell'esecuzione dell'appalto, ad esempio provando la regolare presenza dei propri operai in cantiere, la pronta ottemperanza agli ordini di servizio Direttore Lavori, il rispetto delle normative di sicurezza, etc..
Sulla scorta delle risultanze peritali si è inoltre accertata la presenza di vizi e difetti nelle opere realizzate
(efflorescenze e muffe superficiali), seppure di portata allo stato attuale limitata, atteso che i costi di ripristino sono stati stimati in € 3.580,00.
Risulta infine che il cantiere è stato abbandonato dall'impresa senza la posa di guaine e sistemi di protezione, ovvero “in uno stato di esposizione alle intemperie, con possibilità per l'acqua di precipitazione di infiltrarsi negli ambiti interposti tra le strutture orizzontali e quelle verticali, generando così le infiltrazioni” (pag. 36 dell'elaborato). pagina 6 di 12 5. Secondo la prospettazione attorea, tuttavia, l'inesatto adempimento della prestazione dedotta in contratto sarebbe imputabile non già a bensì alla condotta della stazione appaltante, a cui Controparte_1 vengono ascritti plurimi inadempimenti che avrebbero reso impossibile l'esecuzione della prestazione e giustificato la sospensione dei lavori.
In particolare, viene contestato al di avere causato disagi e ritardi: a) per avere consegnato progetti CP_2 incompleti e difettosi, impossibili da mettere in esecuzione;
b) per avere emesso ordini di servizio non rispondenti alle questioni sollevate dall'appaltatrice; c) per avere in tal modo fatto incrementare i costi sostenuti dall'impresa per procurarsi i materiali;
d) per avere sostituito il registro delle riserve, facendo così perdere traccia delle contestazioni dell'appaltatrice.
Fermo l'inadempimento dell'appaltatrice (come risulta accertato ai precedenti punti 3 e 4), si tratta dunque di accertare se le censure mosse dall'attrice siano fondate e, in caso affermativo, di mettere a confronto i rispettivi inadempimenti delle parti, operando tra gli stessi un giudizio di prevalenza, così da poter ascrivere la responsabilità della cessazione del rapporto – con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di legittimità del recesso e di diritto al risarcimento dei danni – alla parte la cui condotta inadempiente sia connotata da maggiore gravità e rilevanza causale.
È noto infatti che “nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma” (Cass. n. 13627 del 30.5.2017).
6. Procedendo dunque con l'esame delle contestazioni mosse alla stazione appaltante, si osserva che:
- resta indimostrata la censura attinente alla presunta sostituzione del registro delle riserve: a fronte della ferma contestazione della circostanza da parte del parte attrice nulla ha provato a questo riguardo. CP_2
Fermo tale rilievo, è dirimente constatare che l'attrice non ha neppure dedotto di aver apposto riserve ulteriori rispetto all'unica riserva iscritta il 27.8.2020 per € 178.173,23 che risulta documentata in atti (doc.
1.1 fascicolo;
CP_1
- è smentito dalla documentazione prodotta (verbali di cantiere, ordini di servizio, scambi di corrispondenza) l'addebito secondo cui il Direttore Lavori non avrebbe dato compiuta risposta alle questioni tecniche via via sollevate dall'appaltatrice: a titolo esemplificativo, se è pur vero che vi sono alcune missive dell'appaltatrice che segnalano il problema del giunto sismico non presente negli elaborati strutturali, si rinvengono anche gli ordini di servizio in cui il Direttore Lavori ha impartito le indicazioni necessarie per la sua realizzazione;
pagina 7 di 12 - si è inoltre accertata l'infondatezza della pretesa di di vedersi riconoscere una maggiorazione del CP_1 compenso a causa dell'asserito aumento dei prezzi dei materiali: come accertato dal CTU, il rincaro causato dalla pandemia si è registrato solo a partire dalla seconda metà del 2021, e dunque in un momento successivo all'interruzione dei lavori da parte dell'appaltatrice il 7.7.2021 (cfr. pag. 59 dell'elaborato peritale, ove si afferma “in tale periodo non vi era ancora la variazione significativa dei prezzi sul mercato dei materiali edili, infatti le importanti oscillazioni si sono registrate dalla seconda metà dell'anno 2021 in poi”).
7. Un discorso a parte va svolto con riferimento alla presenza di errori e lacune negli elaborati progettuali.
Al riguardo, si dà atto che il CTU ha verificato come effettivamente “gli elaborati di progetto presentassero la necessità di integrazione anche in termini di informazioni in corso di lavorazione” (pag. 47 dell'elaborato).
In particolare, si è accertata la fondatezza di alcune contestazioni mosse dall'impresa, e segnatamente: 1) nel primo progetto esecutivo allegato al contrato di appalto mancava la relazione di calcolo e quindi non erano sviluppati i calcoli relativi alle strutture (detti calcoli sono stati però integrati con il progetto strutturale aggiornato del maggio 2020); 2) la documentazione di progetto strutturale era inizialmente lacunosa (salvo essere integrata in un secondo momento con la redazione del progetto strutturale aggiornato del maggio
2020); 3) la progettazione della copertura in legno è presente solo sommariamente all'interno del progetto architettonico, ma è totalmente mancante sul piano strutturale sia nelle tavole di progetto esecutivo allegato al contratto sia nell'aggiornamento del maggio 2020; 4) vanno riformulati i calcoli statici delle opere in carpenteria metallica;
5) i due giunti sismici non sono indicati nel progetto strutturale originario e nemmeno in quello aggiornato del maggio 2020 (al riguardo si rinvengono soltanto disposizioni del Direttore Lavori sul giornale del lavori); 6) il progetto strutturale aggiornato del maggio 2020 presenta a sua volta lacune e punti non chiariti, in particolare con riferimento alle travature del porticato (rispetto a cui vi sono alcuni errori di rappresentazione grafica, non sono indicate le dimensioni e il passo delle staffe, manca lo studio specifico della zona d'angolo del compluvio, sono invertite alcune sezioni con conseguente possibile difficoltà di posa delle armature in calcestruzzo); 7) vi era necessità di redigere una perizia di variante per recepire i nuovi calcoli strutturali di cui alla modifica di progetto trasmessa in data 6.5.2020 e per integrare le parti di progettazione mancanti (tetto in legno).
Diversamente, il CTU ha accertato che non sono fondate le contestazioni dell'appaltatrice relative alla Cont presunta mancanza del contratto di incarico della Direzione Lavori e dell'atto costitutivo di nonché dell'aggiornamento del PSC con l'incremento degli oneri per la sicurezza conseguenti alla pandemia: tali documenti risultano invero tra quelli regolarmente redatti e messi a disposizione dalla stazione appaltante.
Si rinvia per un maggiore dettaglio ai puntuali rilievi del CTU alle pagg. da 39 a 47 dell'elaborato peritale. pagina 8 di 12 8. I vizi di progettazione appena evidenziati paiono evidentemente riconducibili a un inesatto adempimento delle prestazioni della stazione appaltante.
Purtuttavia si ritiene che - nel caso concreto e tenuto conto dei contrapposti inadempimenti dell'impresa (v. supra) - essi non assurgano al livello di un inadempimento di rilevante gravità, tale da giustificare l'eccezione di inadempimento e la sospensione unilaterale dei lavori da parte di Controparte_1
In primo luogo, seppur non vale ad escludere in radice la responsabilità della stazione appaltante per i vizi progettuali, è pur sempre significativa la dichiarazione rilasciata dall'impresa in fase di gara, relativamente al fatto che “tutti i documenti sono sufficienti e atti a individuare completamente le prestazioni”.
In ogni caso, i vizi progettuali riscontrati dal CTU non paiono dirimenti ai fini dell'addebito di responsabilità per la risoluzione del rapporto.
Quanto ai punti 1) e 2) del paragrafo che precede (carenza originaria dei calcoli strutturali), si tratta infatti di vizi che sono stati corretti in tempi rapidi, a distanza di poco tempo dall'avvio del cantiere, mediante predisposizione di un'integrazione del progetto strutturale trasmessa all'appaltatrice in data 6.5.2020 e da quest'ultima sottoscritta (è appena il caso di evidenziare che, per il principio di autoresponsabilità e in ragione della qualità professionale dei soggetti coinvolti, non può rilevare in alcun modo l'affermazione dell'attrice secondo cui l'impresa avrebbe sottoscritto l'integrazione senza però avvedersi che si trattava di una modifica dell'originario progetto).
Quanto ai punti 3) e 4), la mancanza di un progetto strutturale della copertura in legno e la necessità di rivedere i calcoli della carpenteria metallica della pensilina sono vizi progettuali che non possono essere messi in collegamento causale con la decisione di di sospendere i lavori, e non la possono Controparte_1 pertanto legittimare. In altre parole, se solo si considera che a luglio del 2021 erano state realizzate soltanto le opere al grezzo e che l'avanzamento dei lavori era ben lungi dalla realizzazione del tetto e delle finiture, è evidente come non vi sia alcun nesso tra l'incompletezza degli elaborati progettuali sotto gli aspetti ora in esame e la dedotta impossibilità per l'appaltatrice di progredire con l'opera.
Quanto ai punti 5) e 6), si osserva che l'impresa ha potuto realizzare i giunti sismici sulla base del progetto architettonico e delle direttive impartite dal Direttore Lavori, potendosi così escludere che la mancata previsione di tali giunti nel progetto strutturale abbia esplicato un effetto ostativo e/o preclusivo della prosecuzione dei lavori. Analogamente, deve ritenersi che anche le difficoltà di posa derivanti dalle imprecisioni presenti nel progetto aggiornato del maggio 2020 potessero agevolmente risolversi grazie ad apposite direttive esecutive del Direttore Lavori. Si tratta quindi, con tutta evidenza, di vizi progettuali che non rivestono un'importanza tale da giustificare la sospensione dei lavori. pagina 9 di 12 Quanto alla necessità di una perizia di variante, si rileva che, nonostante la sua mancata predisposizione,
l'aggiornamento del progetto strutturale è stato accettato e firmato dall'impresa, nonché in concreto portato ad esecuzione. Il CTU dà atto che i lavori delle fondazioni strutturali sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto modificato, il che dimostra che l'irregolarità procedurale (mancanza formale di una variante) non ha inciso sulla compiuta realizzazione dei lavori relativi alle fondazioni, i quali, pertanto, erano in concreto “eseguibili” in base al progetto messo a disposizione dell'appaltatrice.
L'approvazione di una variante serviva piuttosto allo scopo precipuo di regolare i rapporti economici tra le parti: per fare valere la propria legittima aspettativa in questo rispetto, l'impresa avrebbe semmai dovuto iscrivere una riserva, tale essendo lo strumento previsto in materia di appalti pubblici per veicolare le contestazioni dell'appaltatore. Anche sotto questo profilo, dunque, l'inesatto adempimento della stazione appaltante non appare di portata tale da giustificare la sospensione del cantiere.
9. In ragione di quanto precede, la domanda attorea è infondata e va rigettata.
Gli unici inadempimenti accertati a carico del non rivestono un grado di rilevanza e gravità tale CP_2 per cui, nella comparazione con gli inadempimenti accertati a carico dell'impresa (ritardi esecutivi, inosservanza di ordini di servizio, fino a culminare con l'abbandono del cantiere), possa giustificarsi l'addebito all'ente della risoluzione del contratto. Al contrario, alla luce degli inadempimenti dell'impresa appare legittimo e giustificato che il , una volta verificato l'ingiustificato arresto Controparte_2 dei lavori e l'abbandono del cantiere, abbia avviato la procedura pubblicistica di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 co. 4 D.Lgs. n. 50/2016.
Se dunque la risoluzione del contratto non è imputabile al ma alla stessa impresa appaltatrice, CP_2 viene meno il fondamento stesso di una qualsiasi pretesa risarcitoria di quest'ultima, sia in termini di maggiori oneri sostenuti, sia in termini di lucro cessante.
10. Passando all'esame delle domande svolte in via riconvenzionale dal si osserva invece quanto CP_2 segue.
In punto di an si è accertato che la risoluzione del contratto è addebitabile all'inadempimento dell'impresa appaltatrice. Ne consegue che può essere accolta la domanda del avente ad oggetto la condanna CP_2 generica di al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento, che consistono, da un Controparte_1 lato, nei maggiori costi connessi alla necessità di bandire una nuova gara per affidare ad altra impresa il completamento dei lavori e, dall'altro lato, nel possibile danneggiamento delle opere già realizzate dall'attrice e da quest'ultima lasciate esposte alle intemperie (v. supra). A quest'ultimo riguardo è opportuno pagina 10 di 12 precisare che correttamente il CTU non ha effettuato una stima di tali pregiudizi, poiché soltanto potenziali e allo stato non ancora verificatisi.
In mancanza di una quantificazione di siffatti danni, poiché allo stato ancora in evoluzione, può pronunciarsi in questa sede la condanna generica di ai sensi dell'art. 278 c.p.c., a risarcire i Controparte_1 danni arrecati al per le causali appena evidenziate, come saranno liquidati in Controparte_2 separato giudizio.
11. Inammissibile, perché tardivamente formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni (e dunque oltre il termine di preclusione dell'art. 186 co. 6 n. 1 c.p.c.), è invece la domanda riconvenzionale del avente ad oggetto la condanna dell'appaltatrice alla restituzione degli importi eccedenti il valore CP_2 delle opere effettivamente eseguite, per come accertate dal CTU.
Si tratta invero di domanda nuova, fondata su una causa petendi (ripetizione di indebito) diversa da quella posta alla base dell'originaria domanda riconvenzionale (risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento).
12. Alla soccombenza segue la condanna di alla rifusione delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, assumendo come riferimento lo scaglione di valore indeterminato di complessità alta e con applicazione dei parametri massimi (in ragione della complessità della causa e della consistenza dell'attività difensiva).
Vanno posti definitivamente a carico dell'attrice i costi di CTU, per l'importo già liquidato dal Tribunale con separato decreto del 29.4.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) dichiara inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito svolta in via riconvenzionale dal
CP_2
3) in accoglimento della domanda risarcitoria parimenti svolta in via riconvenzionale dal accerta CP_2
l'inadempimento dell'appaltatrice e la legittimità della risoluzione del contratto di appalto ad opera del e, per l'effetto, dichiara tenuta a risarcire al Controparte_2 Controparte_1 [...]
i danni conseguenti all'inadempimento (per il danneggiamento delle opere per Controparte_2 esposizione alle intemperie e per i maggiori costi e le nuove spese da sostenersi per riaffidare i lavori ad altra impresa), come saranno liquidati in separato giudizio;
pagina 11 di 12 4) condanna a rifondere al le spese di lite, che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in € 536,00 per anticipazioni, in € 6.978,40 per compenso del CTP e in € 21.155,00 per compensi legali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
5) pone definitivamente a carico di le competenze dovute al CTU Ing. come CP_1 Persona_2 liquidate con separato decreto in data 29.4.2024.
Verona, 27.3.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
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