Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/02/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai consiglieri:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. ssa Giovanna Gianì Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1832 del Ruolo generale per gli Affari contenziosi civili dell'Anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 6.12.2024 e vertente
T R A
(C.F. ) già liquidatore pro tempore della Parte_1 CodiceFiscale_1
società (C.F. Controparte_1
), con sede in Formia (LT) alla Via Santa Teresa s.n.c., cancellata dal P.IVA_1
registro delle imprese in data 2 marzo 2023, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Claudio De Lucia e Angelo Migliozzi con studio in S.
Maria a Vico (CE) alla Via Nazionale n. 175, presso cui elegge domicilio,
RECLAMANTI
E
(Cf: ) rappresentata e difesa, anche Controparte_2 C.F._2
disgiuntamente dagli Avv.ti Ersilio Luca Capone e Valeria Pecoraro presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via San Pietro,73,
RECLAMATO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in persona del curatore CP_1 Persona_1
[...]
altra parte reclamata contumace avente ad OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 11/2024 pubbl. il 29/02/2024 che ha dichiarato la apertura della procedura di liquidazione
1
[...]
CONCLUSIONI per la reclamante: che l'adita Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, voglia accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, in opposizione all'apertura di liquidazione giudiziale a carico della ricorrente, disponga la revoca della sentenza di apertura di liquidazione giudiziale reclamata (e provvedimenti conseguenti), rimettendo la parte reclamata in bonis.
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali, oltre oneri di legge, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. per la parte reclamata: rigettare il reclamo in quanto infondato in fatto ed in diritto e condannare controparte al pagamento dei compensi e spese di lite, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza oggetto di reclamo, il Tribunale di Cassino – Sezione Civile –
Procedure Concorsuali, con sentenza n. 11/2024 pubbl. il 29/02/2024 ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della intestata società.
A fondamento della decisione il Tribunale ha posto i rilievi che seguono.
Dopo aver premesso che non era ancora decorso un anno dalla iscrizione della cancellazione della società nel registro delle imprese, così rilevava:
“… considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, svolgendo attività di brokeraggio ed intermediazione assicurativa e non avendo dimostrato il possesso congiunto dei requisiti per essere considerato impresa c.d. minore;
invero, per essere esonerata dalla liquidazione giudiziale avrebbe dovuto dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) ccii – propri dell'impresa c.d. minore – quindi avrebbe dovuto dimostrare congiuntamente: un attivo patrimoniale non superiore a trecentomila euro nei tre esercizi anteriori al deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale;
ricavi non superiori a duecentomila euro nei tre esercizi anteriori al deposito della predetta istanza;
debiti anche non scaduti non superiori ad euro cinquecentomila;
pertanto, avrebbe dovuto depositare i bilanci del 2021, 2022 e 2023, mentre ha solamente depositato due bi-lanci del 2017 e del 2018, nonché un bilancio finale di liquidazione
2 del 30.1.2023, i quali non rispondendo al paradigma normativo non consentono di ritenerla impresa c.d. minore; … ritenuto sussistente incidenter tantum il credito lavorativo della ricorrente, la quale ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo n. 1179/2021 (rgcn 16610/2021) di euro 36.887,06, oltre rivalutazione, interessi e spese legali;
a fronte di tale decreto parte resistente ha proposto opposizione (rgcn 21191/2021) facendo leva, tuttavia, sulla pregressa cancellazione della società, poi annullata;
solo in sede di riassunzione dell'opposizione
a decreto ingiuntivo ha genericamente sostenuto la carenza della pretesa creditoria, non dimostrando però in alcun modo gli asseriti pagamenti delle somme;
in definitiva,
a fronte di una pretesa monitoria di parte ricorrente, parte resistente non ha fornito validi motivi di contestazione, potendo ritenersi detta pretesa ragionevolmente certa e tale, quindi, da radicare la legittimazione della ricorrente a proporre il presente ricorso;
rilevato, quanto allo stato di insolvenza, che quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice circa la sussistenza dello stato di insolvenza deve essere diretta unica-mente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto, non pro-ponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e, quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. civ., n. 21834/2009); ebbene, tale valutazione comparata alla data odierna è di fatto impossibile, atteso che la società resistente non ha depositato gli ultimi tre bilanci;
da quello di liquidazione, inoltre, non è dato comprendere la presenza di un attivo patrimoniale in grado di soddisfare quanto meno il debito nei confronti della ricorrente, essendo stato tale attivo (di euro 57.000,00 circa) assorbito da diverse ed ulteriori perdite;
si aggiunga che lo stato di insolvenza risulta, altresì: dal persistente inadempimento del credito di oltre 30.000 vantato dalla ricorrente;
dal tentativo di evitare il recupero di tale credito eccependo una pregressa cancellazione della società, poi annullata;
dalla difficile reperibilità della resistente, avendo l'obbligo (non rispettato) di tenere attiva la pec per almeno un anno decorrente dalla cancellazione;
nonché dal mancato deposito di tutti i bilanci, come ad esempio quello del 2022; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la
3 dichiara-zione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del
Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28,
37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI…”
Contestando i richiamati rilievi, la parte reclamante lamenta che il Tribunale avrebbe mai interpretato la documentazione fiscale e contabile fondando il proprio convincimento sull'omesso depositi dei bilanci delle annualità 2021 2022 2023 e rilevando l'insufficienza del deposito dei soli bilanci del 2017 al 2018 e del bilancio di liquidazione del 2023, ritenendo che non rispondessero al paradigma normativo;
a smentire l'assunto, rileva la parte, i documenti contabili prodotti che attesterebbero la ricorrenza dei requisiti normativi potendo la parte dimostrarne la ricorrenza anche con scritture contabili non depositate.
Con il primo motivo, la parte pretenderebbe, nella sostanza, di desumere la circostanza, da un lato, dalle risultanze del bilancio chiuso al 28.12.2020 - dal quale risultava “un patrimonio iniziale di € 57.076 e perdite di pari importo” - e, dall'altro, dal successivo bilancio di liquidazione al 30.01.2023 che confermava identiche voci di bilancio.
Né rileverebbe - osserva – che si tratti di documenti contabili non depositati e tanto in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte 13.02.2019 n.4245, secondo cui il mancato deposito dei bilanci poteva semmai rilevare come indizio di una non particolare attendibilità dei bilanci in quanto frutto di disordine organizzativo;
onde l'imprenditore poteva dimostrare la ricorrenza dei requisiti mediante altri documenti, quali conti di mastro, le situazioni contabili di fine anno, i partitari, il libro giornale, i registri iva, pertanto dalla documentazione prodotta, osservava la parte ne conseguiva la possibilità di qualificare le impresa come impresa minore;
ad ogni modo, opina la parte, qualora dagli atti risultasse una situazione di insolvenza allarmante, avrebbe dovuto investire il PM per le successive attività di competenza.
Il motivo è infondato.
Il requisito normativo è chiaro: la procedura di liquidazione giudiziale si può evitare unicamente nell'ipotesi di mancato superamento delle soglie dimensionali previste dall'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII, ovvero disponendo la società: A) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro € 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
B) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione
4 giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
C) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro € 500.000.
Ora, per pacifica giurisprudenza, spetta al debitore provare di essere al di sotto delle soglie indicate dalla legge: i bilanci degli ultimi tre esercizi, regolarmente approvati e depositati nel registro delle imprese, costituiscono il mezzo privilegiato per dimostrare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.
E' pur vero che, dal punto di vista probatorio la presenza dei requisiti di non assoggettabilità a liquidazione giudiziale costituisce un campo di indagine aperto e disponibile, ove rileva la rappresentazione dei fatti, nonché dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. Civ., sez. I, 9 novembre 2020, n. 25025; Cass. Civ., sez.
I 15 aprile 2019, n. 10509;
Cass. Civ., sez. I, 11 marzo 2019, n. 6991). Da ciò ne deriva che qualora i bilanci manchino o comunque siano stati redatti ma non depositati, il debitore può adempiere il proprio onere probatorio facendo ricorso a strumenti alternativi, come le scritture contabili o qualunque altro documento suscettibile di rappresentare i fatti e i dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. Civ., sez. VI – 1, 1 dicembre 2022, n,
35381; Cass. Civ., sez. I, 26 novembre 2018, n. 30541); ciò in quanto lo scopo perseguito non è quello di sanzionare il debitore che non abbia depositato il bilancio di esercizio, quanto piuttosto quello di esentare dalla procedura concorsuale le imprese di modeste dimensioni (Cass. Civ., sez. VI – 1, 1 aprile 2021, n. 9045).
Nel caso di specie, la parte reclamante ha evidentemente inteso avvalersi del principio in esame, assumendo che il relativo onere potesse essere assolto anche facendo ricorso a scritture contabili non depositate;
tuttavia dalla lettura del relativo motivo di reclamo, non si evince a quale produzione documentale la parte intendesse qui riferirsi, né, tantomeno, può la odierna Corte farsi carico della disamina officiosa dei documenti allegati alla costituzione di cui la parte non ha illustrato la rilevanza sotto alcun profilo.
Se poi il riferimento va inteso al bilancio finale di liquidazione del 2020 e al bilancio del 30.01.2023 - unici documenti esaminati dal Tribunale - vanno confermate senza riserve le conclusioni espresse sul punto dal primo giudice, in mancanza di specifiche critiche che era onere della parte formulare.
Con il secondo motivo la reclamante afferma che “Dinanzi ad un credito non portato da titolo definitivo e contestato dal debitore, la cui contestazione è sub judice, il tribunale non può che rigettare l'istanza di fallimento in quanto è carente la prova
5 dell'esistenza del credito che attribuisce all'istante la legittimazione ad attivare la procedura per la dichiarazione di fallimento”.
Anche tale censura è infondata alla luce del contrario ma consolidato principio di legittimità per cui “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l.fall. laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né
l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (v. ex pluribus, Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018)
All'applicazione del principio richiamato segue la reiezione del motivo.
Ad ogni modo, la intervenuta revoca, con sentenza del Tribunale di Napoli del
27.05.2024, del decreto ingiuntivo posto a fondamento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale da parte della non sortisce alcuna incidenza sul CP_2
piano sostanziale, essendo la decisione giudiziale fondata su ragioni di incompetenza funzionale del Tribunale in favore del Giudice Fallimentare;
coerentemente, in questa sede, il credito della lavoratrice risulta ammesso all'udienza di verifica del passivo in data 3.07.2024.
Al rigetto del reclamo segue la regolazione delle spese secondo soccombenza e di dichiarare la parte reclamante tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DM
30.05.2002 n. 115 al al pagamento di un importo pari al contributo dovuto per la impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in accoglimento così provvede: rigetta il reclamo;
condanna la parte reclamante alla rifusione, in favore della parte reclamata, delle spese del procedimento che liquida in complessivi € 1.400 da distrarsi in favore dei procuratori Avv. ti Ersilio Luca Capone e Valeria Pecoraro, dichiaratisi antistatari;
dichiara la parte reclamante tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dm 30.05.2002
n. 115 al pagamento di un importo pari al contributo dovuto per la impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.01.2025
Il consigliere rel. est.
Giovanna Giani'
6 Il Presidente
Diego Antonio Rosario Pinto
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