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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/05/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2013/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Corriere, dall'avv. Giuseppe Tescione e dall'avv. Antonietta Giaquinto (tutti del foro di Caserta)
- RICORRENTE
contro
, in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, in persona dell'avv. Diego Maria Miele (foro di Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: inserimento graduatorie triennali personale A.T.A. 2021 - 2024. In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127 - ter
c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente in Cancelleria in data
3 novembre 2023, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Parte_1
Brescia - Sezione Lavoro il , siccome Controparte_1 lamentava l'illegittimità del decreto n. 742 del 13 luglio 2022 con cui era stata esclusa dalle graduatorie di circolo e di istituto III fascia 24 mesi del personale
A.T.A. della Provincia di Brescia per il triennio 2021 - 2024, del decreto n. 3115 dell'11 luglio 2022 di risoluzione anticipata del contratto e di disconoscimento giuridico del servizio prestato dal 14 settembre 2021 all'11 luglio 2022 presso l'Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di RB AG (BS), nonché del prodromico provvedimento prot. n. 4709 del 21 giugno 2022 emesso dall'U.S.P. Campania - Ufficio VII A.T. di Benevento.
Più precisamente, la ricorrente deduceva che era stata negata la validità del diploma di qualifica professionale triennale, profilo “Operatore dei Servizi di
Ristorazione Settore Cucina”, conseguito nell'anno scolastico 2012/2013 presso la scuola paritaria “Centro Studi Sannitico s.r.l.” di Durazzano (BN) e indicato nella domanda di inserimento in graduatoria (cfr. doc. 3 fasc. ricorrente, diploma rilasciato il 19 aprile 2017).
Affermava che l'istituto “Centro Studi Sannitico s.r.l.” era stato riconosciuto paritario retroattivamente, a far tempo dall'a. s. 2012/2013, con decreto prot.
AOODRCA/360/U dell'11 gennaio 2016 dell' Controparte_3
(cfr. doc. 4 fasc. ricorrente), che pubblicava altresì sul suo sito l'elenco
[...] delle scuole paritarie, con l'indicazione dell'anno scolastico di decorrenza giuridica del riconoscimento dello status di parità (cfr. doc. 5 fasc. ricorrente).
2 Il suddetto decreto era emesso dall' in ottemperanza alla Controparte_4 sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 del 16 novembre 2015, che - in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza di rigetto del
[...]
n. 3861/2014 e in riforma della stessa - aveva annullato ex tunc, per CP_5 duplice difetto di istruttoria, i decreti dirigenziali n. 2/DS2 e n. 3/DS2 del 17 luglio 2012 di iniziale diniego dell'istanza di parità presentata dall'istituto.
Inoltre, assumeva in punto di fatto che: Pt_1
- essa aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia A.T.A. per il triennio scolastico 2018 - 21 allegando, quale titolo di accesso, il diploma di qualifica professionale conseguito presso il “Centro Studi Sannitico s.r.l.”, in cui aveva riportato il punteggio di 10.60 come cuoco e 10.30 come collaboratore scolastico;
- con nota del 26 febbraio 2019 l'Istituto Comprensivo Statale di Lograto
(BS) aveva convalidato il suddetto punteggio (cfr. all. 9 fasc. ricorrente);
- la lavoratrice aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia A.T.A. anche per il triennio 2021 - 24 in qualità collaboratore scolastico. Aveva raggiunto - in ragione dei titoli culturali e di servizio dichiarati nella domanda - il punteggio di 19.00 quale collaboratore scolastico, così da collocarsi in posizione 59;
- la ricorrente in data 17 settembre 2021 aveva sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di collaboratore scolastico con l'Istituto Comprensivo di RB AG con decorrenza dal 14 settembre
2021 sino al 31 agosto 2022, prot. n. 1350 (cfr. all. 8 fascicolo ricorrente);
- aveva presentato la domanda di partecipazione al concorso ai fini Pt_1 dell'inclusione nella graduatoria permanente del personale A.T.A a.s. 2022
- 2023;
- con decreto n. 3115 dell'11 luglio 2022 del Dirigente Scolastico dell'
[...] ita Levi Montalcini” aveva disposto la risoluzione Controparte_6 anticipata del contratto e il disconoscimento giuridico del servizio prestato
(cfr. all. 10 fasc. ricorrente);
3 - con decreto n. 742 del 13 luglio 2022 il Dirigente dell'
[...]
, richiamati la comunicazione dell'Usp di Controparte_7
Benevento prot. 4709 del 21.06.2022, dalla quale si evince, con riferimento all'Istituto Centro Studi Sannitico s.r.l. di Durazzano (BN), che, “sulla base degli atti disponibili, l'ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale, né ad essa si fa cenno nei provvedimenti giurisdizionali che hanno dato luogo al riconoscimento della parità con effetto retroattivo”> e il decreto prot. n. 3115 dell'11.07.2022, con cui
l'I.C. di RB AG (BS) ha disposto l'esclusione di Parte_1 dalle graduatorie d'istituto di terza fascia, personale ATA, valide per il triennio 2021/24 e, al contempo, ha dichiarato che il servizio relativo al periodo dal 14.09.2021 al 11.07.2022 si considera prestato di fatto e non di diritto>, disponeva l'esclusione di dalla procedura Parte_1 concorsuale per l'accesso al ruolo provinciale relativo al profilo professionale di collaboratore scolastico e, per l'effetto, dalla graduatoria provvisoria pubblicata dallo stesso
[...]
(cfr. doc. 11 fasc. Controparte_8 ricorrente);
- la nota trasmessa dall'U.S.P. di Benevento, posta a fondamento del decreto di decadenza - il cui contenuto era stato pedissequamente trascritto in tutti i decreti di decadenza dalle graduatorie - era stata vittoriosamente impugnata da “Centro Studi Sannitico s.r.l.” con ricorso dinanzi al CP_9 che, in accoglimento dei motivi di impugnazione, con sentenza n.
[...]
414 del 18 gennaio 2023 (resa nel p. n. 5187/2021) ne aveva dichiarato l'illegittimità.
Si argomentava che non era prevista alcuna autorizzazione allo svolgimento degli esami di qualifica triennale quale atto distinto dal riconoscimento dello status di parità scolastica.
4 Infatti, la parità scolastica implica l'idoneità dell'istituto al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, per espressa previsione dell'articolo unico della legge
10 marzo 2000, n. 62.
L'intervenuto riconoscimento ex tunc della natura di scuola paritaria di “Centro
Studi Sannitico s.r.l.” a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 determinava, pertanto, l'illegittimità delle statuizioni gravate.
Non vi era alcun motivo per negare valore legale al diploma conseguito presso il
“Centro Studi Sannitico s.r.l.”, come peraltro affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Napoli, sentenza 414/23) e dalla Corte di
Cassazione nella sentenza del 15 giugno 2023, n. 2604, con cui si pronunciava su fattispecie identica della Corte di Appello di Venezia, n. 317/2022 del 21 giugno
2022.
Contestualmente, formulava domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., con cui Pt_1 chiedeva di sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati e di ordinare all'Amministrazione il riconoscimento della validità del titolo, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie A.T.A.
La ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
<In via cautelare: ai sensi degli artt. 700 c.p.c. all'Ill.mo Giudice adito affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione, voglia emettere i provvedimenti di urgenza ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente e, nella specie,
1. accertare l'illegittimità del decreto 3115 del 11.07.22 di risoluzione del contratto nonché del decreto n 742 del 13.07.22 di depennamento dalle graduatorie provinciali 24 mesi del personale A.T.A. con ogni conseguenza giuridica ed economica e per l'effetto ordinare il reinserimento della ricorrente in graduatoria di prima fascia A.T.A. col punteggio originario ovvero col diverso punteggio che risulterà all'esito della istruttoria con riserva di agire per il risarcimento del danno;
5
2. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del D.M. 55/14, art. 4, comma 1-bis.
Nel merito: previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, ex art. 414 e 415 c.p.c., 2° co., c.p.c., per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. accertare l'illegittimità del decreto 3115 del 11.07.22 di risoluzione del contratto nonché del decreto n. 742 del 13.07.22 di depennamento dalle graduatorie provinciali 24 mesi del personale A.T.A. con ogni conseguenza giuridica ed economica e per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente al reinserimento in graduatoria di terza fascia A.T.A. col relativo punteggio ovvero col diverso punteggio che risulterà all'esito della istruttoria con riserva di agire per il risarcimento del danno conseguente alla perdita degli incarichi;
2. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del D.M. 55/14, art. 4, comma 1-bis>.
2. Si costituiva tempestivamente il , con Controparte_1 memoria depositata su Consolle, in cui chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
In particolare, evidenziava che:
- nell'anno 2013 “Centro Studi Sannitico s.r.l.” non era un istituto paritario, poiché aveva ottenuto il riconoscimento solo in epoca successiva, con la conseguenza che nell'a.s. 2012 - 2013 certamente non era autorizzato a svolgere esami di qualifica triennale;
- numerosi elementi inducevano a dubitare dell'effettivo svolgimento degli esami asseritamente sostenuti presso quella scuola.
Segnatamente, era di per sé irrealistica l'affermazione che “Centro Studi Sannitico
s.r.l.” avesse organizzato - in un momento in cui certamente non aveva ancora
6 conseguito lo status di scuola paritaria - una sessione di esami di qualifica per ben
1.400 candidati.
Inoltre, i “verbali” erano inficiati da inattendibilità intrinseca: erano infatti privi di protocollo, non valevano come atti pubblici, ma tutt'al più come scritture private e, come rilevato anche dalla Corte d'Appello di Brescia, pronunciatasi su caso analogo (sentenza n. 378/2024), erano tutti invariabilmente denominati
«verbale n. 8 A.S. 2012/2013»; ancora, ivi si asseriva che gli scrutini si sarebbero tenuti in date che vanno dal 10.3.2013 (domenica) al 7.10.2013>; tutti i candidati risultavano aver superato le prove con 100/100esimi, salvo rarissime eccezioni prossime comunque al massimo;
dai “registri” degli esami, … non risulta la data di svolgimento delle prove, né il contenuto delle stesse>.
Tali grossolane incongruenze erano difficilmente giustificabili anche per una scuola che all'epoca operava in regime prettamente privatistico.
Il titolo rilasciato a e in contestazione era inattendibile anche sul piano Pt_1 estrinseco perché - nella situazione in cui versava “Centro Studi Sannitico s.r.l.” nel 2013 - non era agevolmente comprensibile per quale ragione parecchie centinaia di studenti avessero scelto di sostenere gli esami di qualifica professionale in quella sede, pur sapendo di non poter ottenere un titolo valido.
Infatti, nel 2013 l'istituto che occupa era una scuola appena fondata nell'entroterra campano (tra Caserta e Benevento), dunque in posizione a dir poco “decentrata”; disponeva solo di un'infrastruttura “in allestimento”; poiché non poteva vantare lo status di scuola paritaria, non poteva pubblicizzare la sessione di esami del 2013; era persino sprovvisto di un sito internet.
A suffragio della legittimità e della validità delle decisioni impugnate,
l'Amministrazione resistente richiamava le previsioni di cui all'art. 75 d.P.R.
445/2000 e al D.M. 640/2017 in ordine all'obbligo del datore di lavoro di dichiarare la decadenza dalla graduatoria e dal contratto ottenuto.
Compiegava sia due relazioni e un ricco carteggio attestante le circostanze allegate a sostegno dell'invalidità del titolo accampato da (all. sub C e D), Pt_1
7 sia una nutrita serie di pronunce giurisprudenziali in materia di false dichiarazioni.
Chiedeva, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'inesistenza del titolo e invocava la condanna della ricorrente per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto aveva dichiarato il falso.
Formulava le seguenti conclusioni:
Voglia il Giudice del lavoro, previo accertamento dell'invalidità della qualifica professionale dichiarata da controparte:
• respingere il ricorso in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
• condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite da liquidarsi secondo Tariffa, in base al valore della causa ed in ossequio al principio di soccombenza.
In accoglimento della domanda riconvenzionale,
• accertare, previa opportuna istruttoria a carico della parte ricorrente, che
l'attestato rilasciato dal Centro Studi Sannitico nel 2013 non fu preceduto da un'effettiva sessione di esami di qualifica professionale e di conseguenza dichiararne l'inesistenza e la radicale nullità;
• accertare e dichiarare la temerarietà del ricorso e condannare parte ricorrente al pagamento della sanzione prevista dall'art. 96 c.p.c.>.
3. Con ordinanza 10 gennaio 2024 il Giudice del Lavoro rigettava l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris.
4. In vista dell'udienza dell'8 maggio 2025, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano note scritte.
La ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio, a spese compensate.
Parte resistente ribadiva le proprie argomentazioni e si riportava alle conclusioni già esposte nell'atto introduttivo.
8 Parte convenuta produceva anche nutrita rassegna di giurisprudenza pertinente, nonché un articolo di giornale pubblicato on line il 22 aprile 2025, che peraltro era ritenuto inammissibile con decreto 3 maggio 2025.
La Giudice, preso atto della scelta processuale di , instaurava il Pt_1 contraddittorio sul punto con l'Amministrazione, con rinvio all'udienza del 26 maggio 2025, da svolgersi in trattazione scritta.
L'Avvocatura dello Stato non aderiva alla proposta della ricorrente e insisteva per un accertamento giurisdizionale dei fatti, nei termini indicati nella memoria.
Con nota del 26 maggio 2025 la lavoratrice revocava la rinuncia, si riportava al ricorso e nel chiedeva l'accoglimento.
La Decidente, ritenuta la causa documentalmente provata e non bisognosa di compimento di attività istruttoria, la tratteneva in decisione.
5. Stima la Giudice che il ricorso sia infondato e che vada rigettato.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
6. Preliminarmente, si rammenta che tutte le questioni relative a vizi amministrativi dei provvedimenti impugnati - incompetenza, intempestività, contrasto con i principi di legittimo affidamento e uguaglianza - non rilevano in sede di giudizio ordinario, volto, in sintesi, ad accertare la sussistenza o meno del diritto della ricorrente a permanere nella graduatoria permanente e a ottenere la nomina in ruolo a tempo indeterminato, con tutti i relativi effetti giuridici ed economici.
7. Ciò posto, passando all'esame del merito, si osserva che in fatto alcune circostanze sono pacifiche, siccome dimostrate per tabulas e non contestate.
Innanzitutto, concorreva, con istanza telematica di partecipazione Parte_1 del 29 giugno 2021, alla procedura per titoli per la costituzione, a mente del D.M.
n. 50 del 3 marzo 2021, della III Fascia delle Graduatorie di Istituto del personale
9 A.T.A., valevoli per il triennio scolastico 2021 - 2024, in relazione ai profili di collaboratore scolastico e di cuoco (cfr. doc. D - 2 fasc. resistente).
Per quanto qui rileva, nell'apposita sezione del modulo, riservata all'indicazione del titolo di accesso per i due profili di suo interesse, l'odierna ricorrente (come già per la precedente procedura di cui al D.M. n. 640/2017 cui aveva partecipato), dichiarava di essere in possesso di “Diploma di qualifica professionale -
Operatore Servizi Ristorazione - Settore Cucina” conseguito in data 21 marzo
2013 - e, quindi, nell'anno scolastico 2012/2013 - con il voto di cento centesimi, presso “Centro Studi Sannitico s.r.l.” sedente a Durazzano (BN).
In virtù dell'utile collocazione nella III Fascia delle vigenti graduatorie dell'I.C. di
RB AG (BS), essa otteneva, nel biennio 2021 - 2022, una supplenza annuale dal 14 settembre 2021 al 31 agosto 2022 per la copertura di un posto di collaboratore scolastico, per trentasei ore settimanali di servizio.
All'esito dei controlli di cui ai commi 11, 13 e 15 dell'art. 6 del D.M. n. 50/2021, il
Dirigente Scolastico dell' , anche in virtù fra l'altro della Controparte_6 nota dell' n. 4709 del 21 giugno 2022 Controparte_10
(cfr. doc. D - 4 fasc. resistente), disponeva, con atto prot. 3115 dell'11 luglio 2022, il “depennamento da tutte le graduatorie d'Istituto di III fascia A.T.A.” e la
“risoluzione del rapporto di lavoro con effetto immediato”, dichiarando “il periodo di lavoro dal 14 settembre 2021 all'11 luglio 2022 prestato di fatto e non diritto” (cfr. doc. D - 3 fasc. resistente).
A seguito di quest'ultima decisione, nei confronti di era emanato Pt_1 dall' il decreto n. 742 del 13 luglio 2022 Controparte_8 di esclusione, per il profilo di collaboratore scolastico, dalla graduatoria provinciale permanente dell'art. 554 d. lgs. n. 297/1994, nota anche con la designazione di “24 mesi” per la necessità del possesso di un servizio di almeno
24 mesi - rectius, di mesi 23 e giorni 16 - per l'accesso, prodromico peraltro all'assunzione a tempo indeterminato.
In particolare, la ricorrente era esclusa per la carenza del requisito del servizio di almeno mesi 23 e giorni 16 nel profilo di inserimento, dovuta alla sopravvenuta
10 dichiarazione di mera rilevanza di fatto del periodo lavorativo dal 14 settembre
2021 all'11 luglio 2022 alle dipendenze dell' (cfr. doc. D - 5 Controparte_6 fasc. resistente).
Nel dettaglio, l' Controparte_11
, con provvedimento avente prot. 3599
[...] del 20 giugno 2022 e prot. 4709 del 21 giugno 2022, in riscontro al Dirigente dell' in riferimento alla Controparte_12 verifica del titolo di studio conseguito presso “Centro Studi Sannitico s.r.l.” ai fini dell'inserimento nelle graduatorie A.T.A., affermava che In ogni caso, stante il fatto che l'istituto è stato riconosciuto paritario retroattivamente, con decorrenza dall'a.s. 2012/2013 e sulla base degli atti disponibili presso questo
Ufficio, l'ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale> (cfr. doc. D - 4 fasc. resistente).
In secondo luogo, è inconfutabile che “Centro Studi Sannitico s.r.l.” richiedeva la parità scolastica per l'anno scolastico 2012/2013, ma non la otteneva immediatamente, per il diniego espresso dell' Controparte_3
[...]
Avverso il diniego di concessione della parità, “Centro Studi Sannitico s.r.l.” presentava ricorso al risultando soccombente;
risultava però Controparte_5 vittorioso in appello al Consiglio di Stato che, con sentenza 5211/2015, in riforma della pronuncia di primo grado, annullava il provvedimento di diniego della parità (cfr. doc. C - 2 e C - 3 fasc. resistente).
A questo punto l' , con il decreto n. Controparte_3
360 dell'11 gennaio 2016, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di
Stato, riconosceva la parità scolastica a “Centro Studi Sannitico s.r.l.”, con decorrenza dall'anno scolastico 2012 - 2013 (cfr. doc. C - 4 fasc. resistente).
8. Tanto premesso, l'odierno giudizio ha a oggetto la validità ed esistenza del titolo costituito dal Diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina”, allegato dalla ricorrente ai fini
11 dell'inserimento nella III Fascia delle Graduatorie di Istituto del personale A.T.A. valevoli per il triennio scolastico 2021 - 2024.
Il documento comprovante la qualifica era prodotto da unitamente al Pt_1 ricorso, sub 3.
Costituendosi in giudizio il eccepiva da un Controparte_1 lato l'invalidità della qualifica dichiarata e, dall'altro lato, l'inesistenza del titolo, a fronte di indizi gravi, precisi e concordanti del mancato espletamento dell'esame.
Osserva la Giudice che, a fronte della contestazione della parte convenuta, involgente l'esistenza del titolo asseritamente rilasciato nell'anno scolastico 2012
- 2013 da “Centro Studi Sannitico s.r.l.”, incombeva sulla parte ricorrente, in applicazione del principio ex art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo stesso.
Nella fattispecie, si reputa che questa prova non sia stata raggiunta, per i motivi di cui si dirà in appresso.
Invero, il menzionato documento posto a fondamento del giudizio è intitolato
“Diploma di Qualifica Professionale”; era rilasciato a Durazzano per “Centro
Studi Sannitico s.r.l.” il 19 aprile 2017 dal Coordinatore delle Attività Educative e
Didattiche, il quale, “visti gli atti d'ufficio”, certificava che , nella Parte_1 sessione di esami dell'anno scolastico 2012/2013 presso l'Istituto Paritario, aveva conseguito il “Diploma di Qualifica Professionale di Operatore dei Servizi di
Ristorazione del Settore Cucina”.
Null'altro era veicolato in atti dalla ricorrente.
Invece, l'Amministrazione produceva (cfr. doc. C - 7 fasc. resistente) il documento denominato “verbale n. 8 A.S. 2012/2013” con data 21 marzo 2013, riportante i risultati degli “Esami di qualifica professionale di Operatore dei Servizi di
Ristorazione del Settore Cucina”, con i risultati conseguiti da , Parte_1 nella prima prova (voto 4/4), nella seconda prova (voto 6/6) e nelle prove scritte, pratiche e orali (voto 90/90) e, quindi, il risultato degli esami di qualifica professionale, con voto finale 100/100.
12 Considerati gli elementi di giudizio offerti dalla parte convenuta e precisato che la ricorrente non ha neppure prodotto il diploma, la suddetta documentazione è inidonea a dimostrare la veridicità sostanziale di quanto in essa rappresentato relativamente alla partecipazione all'esame da parte di e, per Parte_1
l'effetto, il conseguimento del titolo da parte della stessa presso “Centro Studi
Sannitico s.r.l.” nell'anno scolastico 2012 - 2013.
A tal riguardo, da un lato, vengono in rilievo le condizioni in cui versava “Centro
Studi Sannitico s.r.l.” - costituita l'8 marzo 2012, come risulta da visura camerale prodotta dal sub doc. C-10 - ossia proprio nell'anno scolastico in cui CP_13
avrebbe sostenuto l'esame. Pt_1
Avverso il decreto dell' , che aveva Controparte_3 respinto la richiesta volta ad ottenere il riconoscimento dello status di scuola paritaria a decorrere dall'anno scolastico 2012 - 2013, “Centro Studi Sannitico
s.r.l.” in data 13 dicembre 2012 aveva presentato ricorso al T.A.R. della CP_3
(cfr. doc. C 2a e 2b fasc. resistente).
Nella sentenza che definiva quel giudizio, emessa in data 11 giugno 2014 (cfr. doc.
C - 2c fasc. resistente) erano esposti i rilievi formulati a carico della scuola, che avevano condotto al rigetto in via amministrativa dell'istanza di riconoscimento della parità, a opera del funzionario incaricato, “inerenti sia la documentazione amministrativa a corredo della istanza, che la struttura che ne avrebbe dovuto ospitare i corsi, ed in particolare:
- carenza di documentazione relativa al gestore (mancata indicazione della denominazione dell'istituzione scolastica;
difetto delle autocertificazioni sui carichi pendenti e sull'idoneità e disponibilità giuridica dei locali;
mancanza del certificato igienico-sanitario, dell'autorizzazione all'uso della cucina del certificato di controllo H.A.C.C.P.; inutilizzabilità della perizia tecnico di idoneità statica dell'immobile);
- mancanza delle certificazioni relative all'agibilità, ai requisiti igienico - sanitari ed alla prevenzione incendi dei locali;
- inaccessibilità dei locali per lavori in corso;
13 - mancanza di idonei arredi nei locali diversi dalle aule”.
Nella sentenza, inoltre, si rilevava che: “la visita ispettiva effettuata il 12 giugno
2012, pochi giorni prima del termine di conclusione del procedimento, ha evidenziato una situazione dei locali di totale inidoneità, a fronte del quale il soggetto presente all'ispezione (padre della rappresentante legale dell'Istituto) si
è limitato a richiedere una seconda visita ispettiva”.
Queste enunciazioni in punto di accertamenti in fatto, trascritte in sentenza - che, come si dirà anche oltre, costituisce la sola pronuncia che è entrata nel merito - depongono per una struttura del tutto inadeguata per ospitare degli studenti.
Dall'altro lato, rilevano i documenti afferenti le prove di esame asseritamente svolte nell'estate del 2013, da esaminarsi anche nel contesto della vicenda giudiziaria per l'ottenimento dello status di scuola paritaria.
I documenti prodotti dalla parte convenuta sub. C7 e C8 - quattordici verbali n.
8 A.S. 2012/2013 “scrutini esami di qualifica professionale di operatore …”> con cui la Commissione deliberava all'unanimità di assegnare “i voti riportati sul registro generale degli esami di qualifica e, per l'effetto, di dichiarare che i seguenti candidati hanno superato gli esami di qualifica professionale di
Operatore dei Servizi di Ristorazione del Settore Cucina, conseguendo il relativo titolo (…) …” e altrettanti registri esami di qualifica professionale con i risultati delle prove - riguardano l'esorbitante numero di 1.400 candidati per l'anno scolastico 2012 - 2013, i quali, salvo rarissime eccezioni, avrebbero tutti superato le prove con 100/100 (invariabilmente con voto prima prova 4/4, voto seconda prova 6/6 e voto prove scritte, pratiche orali 90/90).
L'inverosimile circostanza che i candidati abbiano riportato pressoché sempre la medesima votazione, unitamente alla mancanza nei registri degli esami di qualsivoglia riferimento alla data di svolgimento delle prove e del loro contenuto, getta fondati dubbi sullo svolgimento effettivo delle prove di esame.
Si aggiunga che non si spiega come “Centro Studi Sannitico s.r.l.” possa avere rastrellato un simile numero di candidati, se appena si considera che nel 2013 era istituto al primo anno di attività, ancora priva dello status di scuola paritaria e,
14 quindi, evidentemente nella situazione di non poter avviare una campagna pubblicitaria.
Ancora, è del tutto singolare che, fronte di un numero tanto imponente di candidati per l'anno scolastico 2012/2013, “Centro Studi Sannitico s.r.l.”, nel giudizio promosso dinanzi al , non avesse chiesto alcun Controparte_14 provvedimento cautelare.
La mancanza della richiesta di un provvedimento cautelare è un indizio importante che smentisce la celebrazione di una reale sessione di esami.
Infatti, se effettivamente “Centro Studi Sannitico s.r.l.” avesse ricevuto, al suo primo anno di attività, 1.400 richieste di effettivo esame, non avrebbe potuto prescindere dal richiedere un provvedimento cautelare, a fronte di un provvedimento amministrativo che aveva rigettato la richiesta volta a ottenere il riconoscimento dello status di scuola paritaria a decorrere proprio dall'anno scolastico 2012 - 2013.
Ancora, si rileva che i verbali degli scrutini depositati in atti (cfr. doc. C 7 fasc. resistente), proprio inerenti la sessione di esami di qualifica triennale riservata ai candidati esterni organizzata da “Centro Studi Sannitico s.r.l.”, dimostrano che gli esami si sono formalmente tenuti nel rispetto della normativa tecnica prevista per gli istituti professionali dagli artt. 26, 26 e 27 dall'Ordinanza Ministeriale n.
90/2001 circa le prove d'esame; epperò, nessuna prova vi è circa il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 28 della stessa O.M. per l'ammissione agli esami di qualifica triennale dei candidati esterni (ossia: aver svolto in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni).
Gli elementi di prova sopra riportati non erano superati dall'esito del giudizio amministrativo innanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza emessa il 13 ottobre 2015, aveva annullato il diniego di riconoscimento dello status di scuola paritaria per difetto di istruttoria, affermando che l'Amministrazione avrebbe
15 dovuto disporre una nuova visita ispettiva nei locali della scuola e prendere in considerazione i documenti integrativi che la società aveva inviato per posta.
Ciò in quanto il Consiglio di Stato non aveva esaminato il merito delle risultanze istruttorie.
Lo stesso è a dirsi per il provvedimento dell'11 gennaio 2016, con cui l'
[...]
, richiamata la sentenza del Consiglio di Controparte_11
Stato, riconosceva a “Centro Studi Sannitico s.r.l.” lo status di scuola paritaria con decorrenza dall'anno scolastico 2012 -2013.
Anche in questo provvedimento, infatti, non si dava conto di alcun accertamento sulla sussistenza dei relativi requisiti.
A fronte di queste emergenze, era onere della ricorrente fornire elementi di segno contrario volti a dimostrare l'effettivo esperimento dell'esame, tra cui si menzionano - a solo titolo esemplificativo - il percorso formativo seguito per sostenere l'esame da privatista presso “Centro Studi Sannitico s.r.l.”, il contratto in essere con la scuola e le condizioni dei relativi pagamenti, il contenuto delle prove degli esami asseritamente svolti e la presenza nella sede scolastica nei giorni della sessione 2013.
Invece, non solo non dimostrava queste circostanze con idoneo Parte_1 supporto documentale, ma nemmeno formulava all'uopo istanze di istruttoria orale, articolate nell'atto introduttivo, che fornissero almeno un principio di prova a sostegno;
anzi, rimaneva silente a fronte delle specifiche censure di parte resistente e non prendeva posizione per confutarle, nemmeno con semplici allegazioni di segno contrario a suffragio dell'assunto dell'effettivo svolgimento degli esami e del conseguimento della qualifica professionale.
Si ritiene quindi del tutto condivisibile ed è fatta propria la conclusione cui è giunta la Corte di Appello di Brescia - con la sentenza n. 378/2023, pubblicata il 7 marzo 2024 - in un giudizio sovrapponibile al presente, che ha affermato: “Tutti gli elementi che precedono inducono a dubitare dell'effettiva esistenza del titolo di studio invocato da (…), apparendo altamente improbabile che il Centro Studi
Sannitico possa avere, nel suo primo anno di attività, raccolto ben 1400
16 candidati agli esami di qualifica, nonostante si fosse vista rigettare l'istanza di riconoscimento come scuola paritaria e pur non avendo né chiesto né ottenuto una sospensiva di tale rigetto. Appare, inoltre, davvero poco credibile che tutti i
1400 candidati abbiano superato l'esame e che, salvo rarissimi casi, abbiano riportato il medesimo punteggio di 90-6-4 punti. Si tratta di dubbi del tutto ragionevoli, ove si consideri che il riconoscimento dello status di scuola paritaria è stato, infine, accordato al Centro Studi Sannitico senza che risulti svolta alcuna verifica sull'effettivo possesso dei requisiti richiesti dalla legge
(come ad esempio, la disponibilità di una struttura adeguata).
È certo che, a fronte di tali elementi, fosse onere del lavoratore fornirne di contrari, in grado di superare le suddette risultanze, non essendo a questi fini sufficiente l'unico documento prodotto dal (…) e di cui supra. Di questi elementi non vi è alcuna traccia in atti - avendo anzi (…) omesso addirittura di contestare le circostanze di fatto allegate dal - e la loro mancanza si aggiunge al CP_1 quadro indiziario di segno opposto fornito dall'amministrazione.
Così stando le cose, ritiene il Collegio che (…) non abbia fornito la prova, come era invece suo onere, dell'esistenza del titolo di studio invocato per l'inserimento in graduatoria.
Di conseguenza, il , nell'emettere il decreto di esclusione dalle CP_1 graduatorie e di risoluzione del rapporto di lavoro, ha fatto corretta applicazione del Decreto Ministeriale 3 marzo 2021 n. 50 di indizione del bando di concorso per la formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, personale A.T.A., per il triennio 2021-2023, laddove esso espressamente sancisce all'art. 6, commi 1, 11 e 15, che «1. Tutte le dichiarazioni inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese dall'aspirante sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del richiamato provvedimento normativo. L'aspirante è pertanto consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e del fatto che la formazione di atti falsi, l'utilizzo degli stessi nei casi previsti dal richiamato DPR o l'esibizione di un atto contenente dati non più
17 rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia … 11. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso … 15. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma
13, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura» ed all'art. 7, commi 1, 3 e 4, che
«1. L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: a. risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3; b. abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale … 3. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione»>.
Per completezza e come è stato rilevato dalla Corte di Appello con la citata sentenza, si osserva che la conclusione esposta non contrasta con la decisione
18 della Corte di Cassazione n. 17223/2023 invocata dalla parte ricorrente, poiché relativa a fattispecie in relazione alle quali non era affatto in discussione l'esistenza dei titoli di studio in ipotesi rilasciati da “Centro Studi Sannitico s.r.l.”.
Come già affermato dal Giudice della cautela, la Suprema Corte ha censurato le modalità di esercizio del potere di disapplicazione degli atti amministrativi di cui alla l. 2248/1865 all. E, nonché le valutazioni dei giudici di merito in ordine alla correttezza dello svolgimento degli esami nell'a.s. 2012/2013 da parte dell'istituto scolastico più volte citato. Nel caso in esame, invece, non si nega la natura paritaria della scuola, riconosciuta retroattivamente con decreto n.
360/2016 dall né si effettuano valutazioni di merito in ordine CP_4 alle modalità di svolgimento degli esami>.
Quanto poi alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5211 del 16 novembre 2015, già si è sottolineato sopra che il Collegio giudicante non entrava nel merito delle risultanze istruttorie.
Stima la Giudice che la convergenza di questi elementi inoppugnabili persuade circa la bontà della ricostruzione dei fatti operata dal e, in particolare, CP_1 della natura fittizia del diploma di qualifica professionale triennale, profilo
“Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina”, conseguito nell'anno scolastico 2012/2013 presso la scuola paritaria “Centro Studi Sannitico s.r.l.” di
Durazzano (BN) da . Parte_1
In conclusione, il ricorso va respinto.
9. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante,
Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, sia per la fase cautelare, sia per quella di merito, tenuto conto della natura e dell'effettivo valore della controversia, indeterminabile basso, di complessità media, limitatamente alle prime due fasi, giacché non è stata svolta istruttoria e non va considerata la fase
19 decisionale, dal momento che le difese finali delle parti si limitavano, sostanzialmente, a richiamare le argomentazioni pregresse.
Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente e sono liquidate nella somma di euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
10. Le ragioni di merito sopra esposte giustificano il riconoscimento della responsabilità aggravata della ricorrente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., peraltro oggetto di specifica richiesta dell'Amministrazione convenuta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, La condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale
l'avere agito o resistito pretestuosamente> Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 3830 del 15 febbraio 2021 (Rv. 660533 - 02), in linea con l'orientamento autorevolmente espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la
20 manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione> - sentenza n. 9912 del 20 aprile 2018 (Rv. 648130 - 02).
Nel caso che occupa, agiva in giudizio arrogandosi un titolo fasullo, nella Pt_1 piena consapevolezza di non aver lecitamente conseguito la qualifica vantata.
Non vi era alcuna questione controversa in diritto sottesa alla sua domanda, bensì un mendacio conclamato sul presupposto in fatto.
Tanto giustifica l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c., con determinazione equitativa del danno cagionato per sfruttamento indebito dello strumento processuale per ottenere un beneficio non spettante, peraltro in danno di altri precari;
la somma di euro 1.000,00, che dovrà versare Pt_1 all'Amministrazione resistente si reputa adeguata alle sue possibilità reddituali e al disvalore del suo incedere.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 5.000,00,
[...] oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge;
3) condanna al pagamento in favore dell'Amministrazione Parte_1 resistente della somma equitativamente determinata in euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 27 maggio 2025
La Giudice
dr. Elena Stefana
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Corriere, dall'avv. Giuseppe Tescione e dall'avv. Antonietta Giaquinto (tutti del foro di Caserta)
- RICORRENTE
contro
, in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, in persona dell'avv. Diego Maria Miele (foro di Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: inserimento graduatorie triennali personale A.T.A. 2021 - 2024. In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127 - ter
c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente in Cancelleria in data
3 novembre 2023, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Parte_1
Brescia - Sezione Lavoro il , siccome Controparte_1 lamentava l'illegittimità del decreto n. 742 del 13 luglio 2022 con cui era stata esclusa dalle graduatorie di circolo e di istituto III fascia 24 mesi del personale
A.T.A. della Provincia di Brescia per il triennio 2021 - 2024, del decreto n. 3115 dell'11 luglio 2022 di risoluzione anticipata del contratto e di disconoscimento giuridico del servizio prestato dal 14 settembre 2021 all'11 luglio 2022 presso l'Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di RB AG (BS), nonché del prodromico provvedimento prot. n. 4709 del 21 giugno 2022 emesso dall'U.S.P. Campania - Ufficio VII A.T. di Benevento.
Più precisamente, la ricorrente deduceva che era stata negata la validità del diploma di qualifica professionale triennale, profilo “Operatore dei Servizi di
Ristorazione Settore Cucina”, conseguito nell'anno scolastico 2012/2013 presso la scuola paritaria “Centro Studi Sannitico s.r.l.” di Durazzano (BN) e indicato nella domanda di inserimento in graduatoria (cfr. doc. 3 fasc. ricorrente, diploma rilasciato il 19 aprile 2017).
Affermava che l'istituto “Centro Studi Sannitico s.r.l.” era stato riconosciuto paritario retroattivamente, a far tempo dall'a. s. 2012/2013, con decreto prot.
AOODRCA/360/U dell'11 gennaio 2016 dell' Controparte_3
(cfr. doc. 4 fasc. ricorrente), che pubblicava altresì sul suo sito l'elenco
[...] delle scuole paritarie, con l'indicazione dell'anno scolastico di decorrenza giuridica del riconoscimento dello status di parità (cfr. doc. 5 fasc. ricorrente).
2 Il suddetto decreto era emesso dall' in ottemperanza alla Controparte_4 sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 del 16 novembre 2015, che - in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza di rigetto del
[...]
n. 3861/2014 e in riforma della stessa - aveva annullato ex tunc, per CP_5 duplice difetto di istruttoria, i decreti dirigenziali n. 2/DS2 e n. 3/DS2 del 17 luglio 2012 di iniziale diniego dell'istanza di parità presentata dall'istituto.
Inoltre, assumeva in punto di fatto che: Pt_1
- essa aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia A.T.A. per il triennio scolastico 2018 - 21 allegando, quale titolo di accesso, il diploma di qualifica professionale conseguito presso il “Centro Studi Sannitico s.r.l.”, in cui aveva riportato il punteggio di 10.60 come cuoco e 10.30 come collaboratore scolastico;
- con nota del 26 febbraio 2019 l'Istituto Comprensivo Statale di Lograto
(BS) aveva convalidato il suddetto punteggio (cfr. all. 9 fasc. ricorrente);
- la lavoratrice aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia A.T.A. anche per il triennio 2021 - 24 in qualità collaboratore scolastico. Aveva raggiunto - in ragione dei titoli culturali e di servizio dichiarati nella domanda - il punteggio di 19.00 quale collaboratore scolastico, così da collocarsi in posizione 59;
- la ricorrente in data 17 settembre 2021 aveva sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di collaboratore scolastico con l'Istituto Comprensivo di RB AG con decorrenza dal 14 settembre
2021 sino al 31 agosto 2022, prot. n. 1350 (cfr. all. 8 fascicolo ricorrente);
- aveva presentato la domanda di partecipazione al concorso ai fini Pt_1 dell'inclusione nella graduatoria permanente del personale A.T.A a.s. 2022
- 2023;
- con decreto n. 3115 dell'11 luglio 2022 del Dirigente Scolastico dell'
[...] ita Levi Montalcini” aveva disposto la risoluzione Controparte_6 anticipata del contratto e il disconoscimento giuridico del servizio prestato
(cfr. all. 10 fasc. ricorrente);
3 - con decreto n. 742 del 13 luglio 2022 il Dirigente dell'
[...]
, richiamati la comunicazione dell'Usp di Controparte_7
Benevento prot. 4709 del 21.06.2022, dalla quale si evince, con riferimento all'Istituto Centro Studi Sannitico s.r.l. di Durazzano (BN), che, “sulla base degli atti disponibili, l'ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale, né ad essa si fa cenno nei provvedimenti giurisdizionali che hanno dato luogo al riconoscimento della parità con effetto retroattivo”> e il decreto prot. n. 3115 dell'11.07.2022, con cui
l'I.C. di RB AG (BS) ha disposto l'esclusione di Parte_1 dalle graduatorie d'istituto di terza fascia, personale ATA, valide per il triennio 2021/24 e, al contempo, ha dichiarato che il servizio relativo al periodo dal 14.09.2021 al 11.07.2022 si considera prestato di fatto e non di diritto>, disponeva l'esclusione di dalla procedura Parte_1 concorsuale per l'accesso al ruolo provinciale relativo al profilo professionale di collaboratore scolastico e, per l'effetto, dalla graduatoria provvisoria pubblicata dallo stesso
[...]
(cfr. doc. 11 fasc. Controparte_8 ricorrente);
- la nota trasmessa dall'U.S.P. di Benevento, posta a fondamento del decreto di decadenza - il cui contenuto era stato pedissequamente trascritto in tutti i decreti di decadenza dalle graduatorie - era stata vittoriosamente impugnata da “Centro Studi Sannitico s.r.l.” con ricorso dinanzi al CP_9 che, in accoglimento dei motivi di impugnazione, con sentenza n.
[...]
414 del 18 gennaio 2023 (resa nel p. n. 5187/2021) ne aveva dichiarato l'illegittimità.
Si argomentava che non era prevista alcuna autorizzazione allo svolgimento degli esami di qualifica triennale quale atto distinto dal riconoscimento dello status di parità scolastica.
4 Infatti, la parità scolastica implica l'idoneità dell'istituto al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, per espressa previsione dell'articolo unico della legge
10 marzo 2000, n. 62.
L'intervenuto riconoscimento ex tunc della natura di scuola paritaria di “Centro
Studi Sannitico s.r.l.” a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 determinava, pertanto, l'illegittimità delle statuizioni gravate.
Non vi era alcun motivo per negare valore legale al diploma conseguito presso il
“Centro Studi Sannitico s.r.l.”, come peraltro affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Napoli, sentenza 414/23) e dalla Corte di
Cassazione nella sentenza del 15 giugno 2023, n. 2604, con cui si pronunciava su fattispecie identica della Corte di Appello di Venezia, n. 317/2022 del 21 giugno
2022.
Contestualmente, formulava domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., con cui Pt_1 chiedeva di sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati e di ordinare all'Amministrazione il riconoscimento della validità del titolo, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie A.T.A.
La ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
<In via cautelare: ai sensi degli artt. 700 c.p.c. all'Ill.mo Giudice adito affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione, voglia emettere i provvedimenti di urgenza ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente e, nella specie,
1. accertare l'illegittimità del decreto 3115 del 11.07.22 di risoluzione del contratto nonché del decreto n 742 del 13.07.22 di depennamento dalle graduatorie provinciali 24 mesi del personale A.T.A. con ogni conseguenza giuridica ed economica e per l'effetto ordinare il reinserimento della ricorrente in graduatoria di prima fascia A.T.A. col punteggio originario ovvero col diverso punteggio che risulterà all'esito della istruttoria con riserva di agire per il risarcimento del danno;
5
2. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del D.M. 55/14, art. 4, comma 1-bis.
Nel merito: previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, ex art. 414 e 415 c.p.c., 2° co., c.p.c., per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. accertare l'illegittimità del decreto 3115 del 11.07.22 di risoluzione del contratto nonché del decreto n. 742 del 13.07.22 di depennamento dalle graduatorie provinciali 24 mesi del personale A.T.A. con ogni conseguenza giuridica ed economica e per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente al reinserimento in graduatoria di terza fascia A.T.A. col relativo punteggio ovvero col diverso punteggio che risulterà all'esito della istruttoria con riserva di agire per il risarcimento del danno conseguente alla perdita degli incarichi;
2. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del D.M. 55/14, art. 4, comma 1-bis>.
2. Si costituiva tempestivamente il , con Controparte_1 memoria depositata su Consolle, in cui chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
In particolare, evidenziava che:
- nell'anno 2013 “Centro Studi Sannitico s.r.l.” non era un istituto paritario, poiché aveva ottenuto il riconoscimento solo in epoca successiva, con la conseguenza che nell'a.s. 2012 - 2013 certamente non era autorizzato a svolgere esami di qualifica triennale;
- numerosi elementi inducevano a dubitare dell'effettivo svolgimento degli esami asseritamente sostenuti presso quella scuola.
Segnatamente, era di per sé irrealistica l'affermazione che “Centro Studi Sannitico
s.r.l.” avesse organizzato - in un momento in cui certamente non aveva ancora
6 conseguito lo status di scuola paritaria - una sessione di esami di qualifica per ben
1.400 candidati.
Inoltre, i “verbali” erano inficiati da inattendibilità intrinseca: erano infatti privi di protocollo, non valevano come atti pubblici, ma tutt'al più come scritture private e, come rilevato anche dalla Corte d'Appello di Brescia, pronunciatasi su caso analogo (sentenza n. 378/2024), erano tutti invariabilmente denominati
«verbale n. 8 A.S. 2012/2013»; ancora, ivi si asseriva che gli scrutini si sarebbero tenuti in date che vanno dal 10.3.2013 (domenica) al 7.10.2013>; tutti i candidati risultavano aver superato le prove con 100/100esimi, salvo rarissime eccezioni prossime comunque al massimo;
dai “registri” degli esami, … non risulta la data di svolgimento delle prove, né il contenuto delle stesse>.
Tali grossolane incongruenze erano difficilmente giustificabili anche per una scuola che all'epoca operava in regime prettamente privatistico.
Il titolo rilasciato a e in contestazione era inattendibile anche sul piano Pt_1 estrinseco perché - nella situazione in cui versava “Centro Studi Sannitico s.r.l.” nel 2013 - non era agevolmente comprensibile per quale ragione parecchie centinaia di studenti avessero scelto di sostenere gli esami di qualifica professionale in quella sede, pur sapendo di non poter ottenere un titolo valido.
Infatti, nel 2013 l'istituto che occupa era una scuola appena fondata nell'entroterra campano (tra Caserta e Benevento), dunque in posizione a dir poco “decentrata”; disponeva solo di un'infrastruttura “in allestimento”; poiché non poteva vantare lo status di scuola paritaria, non poteva pubblicizzare la sessione di esami del 2013; era persino sprovvisto di un sito internet.
A suffragio della legittimità e della validità delle decisioni impugnate,
l'Amministrazione resistente richiamava le previsioni di cui all'art. 75 d.P.R.
445/2000 e al D.M. 640/2017 in ordine all'obbligo del datore di lavoro di dichiarare la decadenza dalla graduatoria e dal contratto ottenuto.
Compiegava sia due relazioni e un ricco carteggio attestante le circostanze allegate a sostegno dell'invalidità del titolo accampato da (all. sub C e D), Pt_1
7 sia una nutrita serie di pronunce giurisprudenziali in materia di false dichiarazioni.
Chiedeva, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'inesistenza del titolo e invocava la condanna della ricorrente per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto aveva dichiarato il falso.
Formulava le seguenti conclusioni:
Voglia il Giudice del lavoro, previo accertamento dell'invalidità della qualifica professionale dichiarata da controparte:
• respingere il ricorso in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
• condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite da liquidarsi secondo Tariffa, in base al valore della causa ed in ossequio al principio di soccombenza.
In accoglimento della domanda riconvenzionale,
• accertare, previa opportuna istruttoria a carico della parte ricorrente, che
l'attestato rilasciato dal Centro Studi Sannitico nel 2013 non fu preceduto da un'effettiva sessione di esami di qualifica professionale e di conseguenza dichiararne l'inesistenza e la radicale nullità;
• accertare e dichiarare la temerarietà del ricorso e condannare parte ricorrente al pagamento della sanzione prevista dall'art. 96 c.p.c.>.
3. Con ordinanza 10 gennaio 2024 il Giudice del Lavoro rigettava l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris.
4. In vista dell'udienza dell'8 maggio 2025, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano note scritte.
La ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio, a spese compensate.
Parte resistente ribadiva le proprie argomentazioni e si riportava alle conclusioni già esposte nell'atto introduttivo.
8 Parte convenuta produceva anche nutrita rassegna di giurisprudenza pertinente, nonché un articolo di giornale pubblicato on line il 22 aprile 2025, che peraltro era ritenuto inammissibile con decreto 3 maggio 2025.
La Giudice, preso atto della scelta processuale di , instaurava il Pt_1 contraddittorio sul punto con l'Amministrazione, con rinvio all'udienza del 26 maggio 2025, da svolgersi in trattazione scritta.
L'Avvocatura dello Stato non aderiva alla proposta della ricorrente e insisteva per un accertamento giurisdizionale dei fatti, nei termini indicati nella memoria.
Con nota del 26 maggio 2025 la lavoratrice revocava la rinuncia, si riportava al ricorso e nel chiedeva l'accoglimento.
La Decidente, ritenuta la causa documentalmente provata e non bisognosa di compimento di attività istruttoria, la tratteneva in decisione.
5. Stima la Giudice che il ricorso sia infondato e che vada rigettato.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
6. Preliminarmente, si rammenta che tutte le questioni relative a vizi amministrativi dei provvedimenti impugnati - incompetenza, intempestività, contrasto con i principi di legittimo affidamento e uguaglianza - non rilevano in sede di giudizio ordinario, volto, in sintesi, ad accertare la sussistenza o meno del diritto della ricorrente a permanere nella graduatoria permanente e a ottenere la nomina in ruolo a tempo indeterminato, con tutti i relativi effetti giuridici ed economici.
7. Ciò posto, passando all'esame del merito, si osserva che in fatto alcune circostanze sono pacifiche, siccome dimostrate per tabulas e non contestate.
Innanzitutto, concorreva, con istanza telematica di partecipazione Parte_1 del 29 giugno 2021, alla procedura per titoli per la costituzione, a mente del D.M.
n. 50 del 3 marzo 2021, della III Fascia delle Graduatorie di Istituto del personale
9 A.T.A., valevoli per il triennio scolastico 2021 - 2024, in relazione ai profili di collaboratore scolastico e di cuoco (cfr. doc. D - 2 fasc. resistente).
Per quanto qui rileva, nell'apposita sezione del modulo, riservata all'indicazione del titolo di accesso per i due profili di suo interesse, l'odierna ricorrente (come già per la precedente procedura di cui al D.M. n. 640/2017 cui aveva partecipato), dichiarava di essere in possesso di “Diploma di qualifica professionale -
Operatore Servizi Ristorazione - Settore Cucina” conseguito in data 21 marzo
2013 - e, quindi, nell'anno scolastico 2012/2013 - con il voto di cento centesimi, presso “Centro Studi Sannitico s.r.l.” sedente a Durazzano (BN).
In virtù dell'utile collocazione nella III Fascia delle vigenti graduatorie dell'I.C. di
RB AG (BS), essa otteneva, nel biennio 2021 - 2022, una supplenza annuale dal 14 settembre 2021 al 31 agosto 2022 per la copertura di un posto di collaboratore scolastico, per trentasei ore settimanali di servizio.
All'esito dei controlli di cui ai commi 11, 13 e 15 dell'art. 6 del D.M. n. 50/2021, il
Dirigente Scolastico dell' , anche in virtù fra l'altro della Controparte_6 nota dell' n. 4709 del 21 giugno 2022 Controparte_10
(cfr. doc. D - 4 fasc. resistente), disponeva, con atto prot. 3115 dell'11 luglio 2022, il “depennamento da tutte le graduatorie d'Istituto di III fascia A.T.A.” e la
“risoluzione del rapporto di lavoro con effetto immediato”, dichiarando “il periodo di lavoro dal 14 settembre 2021 all'11 luglio 2022 prestato di fatto e non diritto” (cfr. doc. D - 3 fasc. resistente).
A seguito di quest'ultima decisione, nei confronti di era emanato Pt_1 dall' il decreto n. 742 del 13 luglio 2022 Controparte_8 di esclusione, per il profilo di collaboratore scolastico, dalla graduatoria provinciale permanente dell'art. 554 d. lgs. n. 297/1994, nota anche con la designazione di “24 mesi” per la necessità del possesso di un servizio di almeno
24 mesi - rectius, di mesi 23 e giorni 16 - per l'accesso, prodromico peraltro all'assunzione a tempo indeterminato.
In particolare, la ricorrente era esclusa per la carenza del requisito del servizio di almeno mesi 23 e giorni 16 nel profilo di inserimento, dovuta alla sopravvenuta
10 dichiarazione di mera rilevanza di fatto del periodo lavorativo dal 14 settembre
2021 all'11 luglio 2022 alle dipendenze dell' (cfr. doc. D - 5 Controparte_6 fasc. resistente).
Nel dettaglio, l' Controparte_11
, con provvedimento avente prot. 3599
[...] del 20 giugno 2022 e prot. 4709 del 21 giugno 2022, in riscontro al Dirigente dell' in riferimento alla Controparte_12 verifica del titolo di studio conseguito presso “Centro Studi Sannitico s.r.l.” ai fini dell'inserimento nelle graduatorie A.T.A., affermava che In ogni caso, stante il fatto che l'istituto è stato riconosciuto paritario retroattivamente, con decorrenza dall'a.s. 2012/2013 e sulla base degli atti disponibili presso questo
Ufficio, l'ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale> (cfr. doc. D - 4 fasc. resistente).
In secondo luogo, è inconfutabile che “Centro Studi Sannitico s.r.l.” richiedeva la parità scolastica per l'anno scolastico 2012/2013, ma non la otteneva immediatamente, per il diniego espresso dell' Controparte_3
[...]
Avverso il diniego di concessione della parità, “Centro Studi Sannitico s.r.l.” presentava ricorso al risultando soccombente;
risultava però Controparte_5 vittorioso in appello al Consiglio di Stato che, con sentenza 5211/2015, in riforma della pronuncia di primo grado, annullava il provvedimento di diniego della parità (cfr. doc. C - 2 e C - 3 fasc. resistente).
A questo punto l' , con il decreto n. Controparte_3
360 dell'11 gennaio 2016, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di
Stato, riconosceva la parità scolastica a “Centro Studi Sannitico s.r.l.”, con decorrenza dall'anno scolastico 2012 - 2013 (cfr. doc. C - 4 fasc. resistente).
8. Tanto premesso, l'odierno giudizio ha a oggetto la validità ed esistenza del titolo costituito dal Diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina”, allegato dalla ricorrente ai fini
11 dell'inserimento nella III Fascia delle Graduatorie di Istituto del personale A.T.A. valevoli per il triennio scolastico 2021 - 2024.
Il documento comprovante la qualifica era prodotto da unitamente al Pt_1 ricorso, sub 3.
Costituendosi in giudizio il eccepiva da un Controparte_1 lato l'invalidità della qualifica dichiarata e, dall'altro lato, l'inesistenza del titolo, a fronte di indizi gravi, precisi e concordanti del mancato espletamento dell'esame.
Osserva la Giudice che, a fronte della contestazione della parte convenuta, involgente l'esistenza del titolo asseritamente rilasciato nell'anno scolastico 2012
- 2013 da “Centro Studi Sannitico s.r.l.”, incombeva sulla parte ricorrente, in applicazione del principio ex art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo stesso.
Nella fattispecie, si reputa che questa prova non sia stata raggiunta, per i motivi di cui si dirà in appresso.
Invero, il menzionato documento posto a fondamento del giudizio è intitolato
“Diploma di Qualifica Professionale”; era rilasciato a Durazzano per “Centro
Studi Sannitico s.r.l.” il 19 aprile 2017 dal Coordinatore delle Attività Educative e
Didattiche, il quale, “visti gli atti d'ufficio”, certificava che , nella Parte_1 sessione di esami dell'anno scolastico 2012/2013 presso l'Istituto Paritario, aveva conseguito il “Diploma di Qualifica Professionale di Operatore dei Servizi di
Ristorazione del Settore Cucina”.
Null'altro era veicolato in atti dalla ricorrente.
Invece, l'Amministrazione produceva (cfr. doc. C - 7 fasc. resistente) il documento denominato “verbale n. 8 A.S. 2012/2013” con data 21 marzo 2013, riportante i risultati degli “Esami di qualifica professionale di Operatore dei Servizi di
Ristorazione del Settore Cucina”, con i risultati conseguiti da , Parte_1 nella prima prova (voto 4/4), nella seconda prova (voto 6/6) e nelle prove scritte, pratiche e orali (voto 90/90) e, quindi, il risultato degli esami di qualifica professionale, con voto finale 100/100.
12 Considerati gli elementi di giudizio offerti dalla parte convenuta e precisato che la ricorrente non ha neppure prodotto il diploma, la suddetta documentazione è inidonea a dimostrare la veridicità sostanziale di quanto in essa rappresentato relativamente alla partecipazione all'esame da parte di e, per Parte_1
l'effetto, il conseguimento del titolo da parte della stessa presso “Centro Studi
Sannitico s.r.l.” nell'anno scolastico 2012 - 2013.
A tal riguardo, da un lato, vengono in rilievo le condizioni in cui versava “Centro
Studi Sannitico s.r.l.” - costituita l'8 marzo 2012, come risulta da visura camerale prodotta dal sub doc. C-10 - ossia proprio nell'anno scolastico in cui CP_13
avrebbe sostenuto l'esame. Pt_1
Avverso il decreto dell' , che aveva Controparte_3 respinto la richiesta volta ad ottenere il riconoscimento dello status di scuola paritaria a decorrere dall'anno scolastico 2012 - 2013, “Centro Studi Sannitico
s.r.l.” in data 13 dicembre 2012 aveva presentato ricorso al T.A.R. della CP_3
(cfr. doc. C 2a e 2b fasc. resistente).
Nella sentenza che definiva quel giudizio, emessa in data 11 giugno 2014 (cfr. doc.
C - 2c fasc. resistente) erano esposti i rilievi formulati a carico della scuola, che avevano condotto al rigetto in via amministrativa dell'istanza di riconoscimento della parità, a opera del funzionario incaricato, “inerenti sia la documentazione amministrativa a corredo della istanza, che la struttura che ne avrebbe dovuto ospitare i corsi, ed in particolare:
- carenza di documentazione relativa al gestore (mancata indicazione della denominazione dell'istituzione scolastica;
difetto delle autocertificazioni sui carichi pendenti e sull'idoneità e disponibilità giuridica dei locali;
mancanza del certificato igienico-sanitario, dell'autorizzazione all'uso della cucina del certificato di controllo H.A.C.C.P.; inutilizzabilità della perizia tecnico di idoneità statica dell'immobile);
- mancanza delle certificazioni relative all'agibilità, ai requisiti igienico - sanitari ed alla prevenzione incendi dei locali;
- inaccessibilità dei locali per lavori in corso;
13 - mancanza di idonei arredi nei locali diversi dalle aule”.
Nella sentenza, inoltre, si rilevava che: “la visita ispettiva effettuata il 12 giugno
2012, pochi giorni prima del termine di conclusione del procedimento, ha evidenziato una situazione dei locali di totale inidoneità, a fronte del quale il soggetto presente all'ispezione (padre della rappresentante legale dell'Istituto) si
è limitato a richiedere una seconda visita ispettiva”.
Queste enunciazioni in punto di accertamenti in fatto, trascritte in sentenza - che, come si dirà anche oltre, costituisce la sola pronuncia che è entrata nel merito - depongono per una struttura del tutto inadeguata per ospitare degli studenti.
Dall'altro lato, rilevano i documenti afferenti le prove di esame asseritamente svolte nell'estate del 2013, da esaminarsi anche nel contesto della vicenda giudiziaria per l'ottenimento dello status di scuola paritaria.
I documenti prodotti dalla parte convenuta sub. C7 e C8 - quattordici verbali n.
8 A.S. 2012/2013 “scrutini esami di qualifica professionale di operatore …”> con cui la Commissione deliberava all'unanimità di assegnare “i voti riportati sul registro generale degli esami di qualifica e, per l'effetto, di dichiarare che i seguenti candidati hanno superato gli esami di qualifica professionale di
Operatore dei Servizi di Ristorazione del Settore Cucina, conseguendo il relativo titolo (…) …” e altrettanti registri esami di qualifica professionale con i risultati delle prove - riguardano l'esorbitante numero di 1.400 candidati per l'anno scolastico 2012 - 2013, i quali, salvo rarissime eccezioni, avrebbero tutti superato le prove con 100/100 (invariabilmente con voto prima prova 4/4, voto seconda prova 6/6 e voto prove scritte, pratiche orali 90/90).
L'inverosimile circostanza che i candidati abbiano riportato pressoché sempre la medesima votazione, unitamente alla mancanza nei registri degli esami di qualsivoglia riferimento alla data di svolgimento delle prove e del loro contenuto, getta fondati dubbi sullo svolgimento effettivo delle prove di esame.
Si aggiunga che non si spiega come “Centro Studi Sannitico s.r.l.” possa avere rastrellato un simile numero di candidati, se appena si considera che nel 2013 era istituto al primo anno di attività, ancora priva dello status di scuola paritaria e,
14 quindi, evidentemente nella situazione di non poter avviare una campagna pubblicitaria.
Ancora, è del tutto singolare che, fronte di un numero tanto imponente di candidati per l'anno scolastico 2012/2013, “Centro Studi Sannitico s.r.l.”, nel giudizio promosso dinanzi al , non avesse chiesto alcun Controparte_14 provvedimento cautelare.
La mancanza della richiesta di un provvedimento cautelare è un indizio importante che smentisce la celebrazione di una reale sessione di esami.
Infatti, se effettivamente “Centro Studi Sannitico s.r.l.” avesse ricevuto, al suo primo anno di attività, 1.400 richieste di effettivo esame, non avrebbe potuto prescindere dal richiedere un provvedimento cautelare, a fronte di un provvedimento amministrativo che aveva rigettato la richiesta volta a ottenere il riconoscimento dello status di scuola paritaria a decorrere proprio dall'anno scolastico 2012 - 2013.
Ancora, si rileva che i verbali degli scrutini depositati in atti (cfr. doc. C 7 fasc. resistente), proprio inerenti la sessione di esami di qualifica triennale riservata ai candidati esterni organizzata da “Centro Studi Sannitico s.r.l.”, dimostrano che gli esami si sono formalmente tenuti nel rispetto della normativa tecnica prevista per gli istituti professionali dagli artt. 26, 26 e 27 dall'Ordinanza Ministeriale n.
90/2001 circa le prove d'esame; epperò, nessuna prova vi è circa il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 28 della stessa O.M. per l'ammissione agli esami di qualifica triennale dei candidati esterni (ossia: aver svolto in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni).
Gli elementi di prova sopra riportati non erano superati dall'esito del giudizio amministrativo innanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza emessa il 13 ottobre 2015, aveva annullato il diniego di riconoscimento dello status di scuola paritaria per difetto di istruttoria, affermando che l'Amministrazione avrebbe
15 dovuto disporre una nuova visita ispettiva nei locali della scuola e prendere in considerazione i documenti integrativi che la società aveva inviato per posta.
Ciò in quanto il Consiglio di Stato non aveva esaminato il merito delle risultanze istruttorie.
Lo stesso è a dirsi per il provvedimento dell'11 gennaio 2016, con cui l'
[...]
, richiamata la sentenza del Consiglio di Controparte_11
Stato, riconosceva a “Centro Studi Sannitico s.r.l.” lo status di scuola paritaria con decorrenza dall'anno scolastico 2012 -2013.
Anche in questo provvedimento, infatti, non si dava conto di alcun accertamento sulla sussistenza dei relativi requisiti.
A fronte di queste emergenze, era onere della ricorrente fornire elementi di segno contrario volti a dimostrare l'effettivo esperimento dell'esame, tra cui si menzionano - a solo titolo esemplificativo - il percorso formativo seguito per sostenere l'esame da privatista presso “Centro Studi Sannitico s.r.l.”, il contratto in essere con la scuola e le condizioni dei relativi pagamenti, il contenuto delle prove degli esami asseritamente svolti e la presenza nella sede scolastica nei giorni della sessione 2013.
Invece, non solo non dimostrava queste circostanze con idoneo Parte_1 supporto documentale, ma nemmeno formulava all'uopo istanze di istruttoria orale, articolate nell'atto introduttivo, che fornissero almeno un principio di prova a sostegno;
anzi, rimaneva silente a fronte delle specifiche censure di parte resistente e non prendeva posizione per confutarle, nemmeno con semplici allegazioni di segno contrario a suffragio dell'assunto dell'effettivo svolgimento degli esami e del conseguimento della qualifica professionale.
Si ritiene quindi del tutto condivisibile ed è fatta propria la conclusione cui è giunta la Corte di Appello di Brescia - con la sentenza n. 378/2023, pubblicata il 7 marzo 2024 - in un giudizio sovrapponibile al presente, che ha affermato: “Tutti gli elementi che precedono inducono a dubitare dell'effettiva esistenza del titolo di studio invocato da (…), apparendo altamente improbabile che il Centro Studi
Sannitico possa avere, nel suo primo anno di attività, raccolto ben 1400
16 candidati agli esami di qualifica, nonostante si fosse vista rigettare l'istanza di riconoscimento come scuola paritaria e pur non avendo né chiesto né ottenuto una sospensiva di tale rigetto. Appare, inoltre, davvero poco credibile che tutti i
1400 candidati abbiano superato l'esame e che, salvo rarissimi casi, abbiano riportato il medesimo punteggio di 90-6-4 punti. Si tratta di dubbi del tutto ragionevoli, ove si consideri che il riconoscimento dello status di scuola paritaria è stato, infine, accordato al Centro Studi Sannitico senza che risulti svolta alcuna verifica sull'effettivo possesso dei requisiti richiesti dalla legge
(come ad esempio, la disponibilità di una struttura adeguata).
È certo che, a fronte di tali elementi, fosse onere del lavoratore fornirne di contrari, in grado di superare le suddette risultanze, non essendo a questi fini sufficiente l'unico documento prodotto dal (…) e di cui supra. Di questi elementi non vi è alcuna traccia in atti - avendo anzi (…) omesso addirittura di contestare le circostanze di fatto allegate dal - e la loro mancanza si aggiunge al CP_1 quadro indiziario di segno opposto fornito dall'amministrazione.
Così stando le cose, ritiene il Collegio che (…) non abbia fornito la prova, come era invece suo onere, dell'esistenza del titolo di studio invocato per l'inserimento in graduatoria.
Di conseguenza, il , nell'emettere il decreto di esclusione dalle CP_1 graduatorie e di risoluzione del rapporto di lavoro, ha fatto corretta applicazione del Decreto Ministeriale 3 marzo 2021 n. 50 di indizione del bando di concorso per la formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, personale A.T.A., per il triennio 2021-2023, laddove esso espressamente sancisce all'art. 6, commi 1, 11 e 15, che «1. Tutte le dichiarazioni inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese dall'aspirante sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del richiamato provvedimento normativo. L'aspirante è pertanto consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e del fatto che la formazione di atti falsi, l'utilizzo degli stessi nei casi previsti dal richiamato DPR o l'esibizione di un atto contenente dati non più
17 rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia … 11. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso … 15. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma
13, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura» ed all'art. 7, commi 1, 3 e 4, che
«1. L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: a. risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3; b. abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale … 3. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione»>.
Per completezza e come è stato rilevato dalla Corte di Appello con la citata sentenza, si osserva che la conclusione esposta non contrasta con la decisione
18 della Corte di Cassazione n. 17223/2023 invocata dalla parte ricorrente, poiché relativa a fattispecie in relazione alle quali non era affatto in discussione l'esistenza dei titoli di studio in ipotesi rilasciati da “Centro Studi Sannitico s.r.l.”.
Come già affermato dal Giudice della cautela, la Suprema Corte ha censurato le modalità di esercizio del potere di disapplicazione degli atti amministrativi di cui alla l. 2248/1865 all. E, nonché le valutazioni dei giudici di merito in ordine alla correttezza dello svolgimento degli esami nell'a.s. 2012/2013 da parte dell'istituto scolastico più volte citato. Nel caso in esame, invece, non si nega la natura paritaria della scuola, riconosciuta retroattivamente con decreto n.
360/2016 dall né si effettuano valutazioni di merito in ordine CP_4 alle modalità di svolgimento degli esami>.
Quanto poi alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5211 del 16 novembre 2015, già si è sottolineato sopra che il Collegio giudicante non entrava nel merito delle risultanze istruttorie.
Stima la Giudice che la convergenza di questi elementi inoppugnabili persuade circa la bontà della ricostruzione dei fatti operata dal e, in particolare, CP_1 della natura fittizia del diploma di qualifica professionale triennale, profilo
“Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina”, conseguito nell'anno scolastico 2012/2013 presso la scuola paritaria “Centro Studi Sannitico s.r.l.” di
Durazzano (BN) da . Parte_1
In conclusione, il ricorso va respinto.
9. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante,
Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, sia per la fase cautelare, sia per quella di merito, tenuto conto della natura e dell'effettivo valore della controversia, indeterminabile basso, di complessità media, limitatamente alle prime due fasi, giacché non è stata svolta istruttoria e non va considerata la fase
19 decisionale, dal momento che le difese finali delle parti si limitavano, sostanzialmente, a richiamare le argomentazioni pregresse.
Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente e sono liquidate nella somma di euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
10. Le ragioni di merito sopra esposte giustificano il riconoscimento della responsabilità aggravata della ricorrente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., peraltro oggetto di specifica richiesta dell'Amministrazione convenuta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, La condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale
l'avere agito o resistito pretestuosamente> Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 3830 del 15 febbraio 2021 (Rv. 660533 - 02), in linea con l'orientamento autorevolmente espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la
20 manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione> - sentenza n. 9912 del 20 aprile 2018 (Rv. 648130 - 02).
Nel caso che occupa, agiva in giudizio arrogandosi un titolo fasullo, nella Pt_1 piena consapevolezza di non aver lecitamente conseguito la qualifica vantata.
Non vi era alcuna questione controversa in diritto sottesa alla sua domanda, bensì un mendacio conclamato sul presupposto in fatto.
Tanto giustifica l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c., con determinazione equitativa del danno cagionato per sfruttamento indebito dello strumento processuale per ottenere un beneficio non spettante, peraltro in danno di altri precari;
la somma di euro 1.000,00, che dovrà versare Pt_1 all'Amministrazione resistente si reputa adeguata alle sue possibilità reddituali e al disvalore del suo incedere.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 5.000,00,
[...] oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge;
3) condanna al pagamento in favore dell'Amministrazione Parte_1 resistente della somma equitativamente determinata in euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 27 maggio 2025
La Giudice
dr. Elena Stefana
21