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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10338/2024
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Parisi
Parte_1 ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Vecchia Roma 3 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell in Napoli alla CP_1 via De Gasperi 55, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 1 maggio 2024 parte ricorrente in epigrafe esponeva che in data
24 maggio 2022 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG
9289/2022) onde ottenere il riconoscimento delle provvidenze di invalidità civile, ma il ctu non aveva riconosciuto il beneficio.
Contestava le risultanze della ctu ed in particolare che il ctu non aveva tenuto conto dell'esito di una visita pneumologica effettuata dalla ricorrente nel febbraio 2024.
L' si costituiva contestando la domanda. CP_1
Veniva disposta in sede di opposizione una integrazione della ctu ad opera dello stesso consulente nominato nella fase dell'atp ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
La domanda è fondata nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Il ctu ha confermato come la ricorrente sia affetta dalle patologie indicate in relazione: operata di tiroidectomia per k, sindrome ansioso depressiva, poliartrosi(in assenza di esami radiografici),bronchite cronica in fumatrice, riconoscendo una percentuale del 80% a partire dal febbraio 2024, data nella quale appare provata la BPCO: Le conclusioni del ctu non sono state contestate dalle parti, appaiono convincenti e conformi alla documentazione medica in atti e possono essere fatte proprie dallo scrivente.
Il riconoscimento del requisito sanitario da un momento ben successivo alla domanda amministrativa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di consulenza tecnica vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che sussistono in capo alla ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile dal febbraio 2024.
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
3) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_1
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10338/2024
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Parisi
Parte_1 ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Vecchia Roma 3 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell in Napoli alla CP_1 via De Gasperi 55, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 1 maggio 2024 parte ricorrente in epigrafe esponeva che in data
24 maggio 2022 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG
9289/2022) onde ottenere il riconoscimento delle provvidenze di invalidità civile, ma il ctu non aveva riconosciuto il beneficio.
Contestava le risultanze della ctu ed in particolare che il ctu non aveva tenuto conto dell'esito di una visita pneumologica effettuata dalla ricorrente nel febbraio 2024.
L' si costituiva contestando la domanda. CP_1
Veniva disposta in sede di opposizione una integrazione della ctu ad opera dello stesso consulente nominato nella fase dell'atp ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
La domanda è fondata nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Il ctu ha confermato come la ricorrente sia affetta dalle patologie indicate in relazione: operata di tiroidectomia per k, sindrome ansioso depressiva, poliartrosi(in assenza di esami radiografici),bronchite cronica in fumatrice, riconoscendo una percentuale del 80% a partire dal febbraio 2024, data nella quale appare provata la BPCO: Le conclusioni del ctu non sono state contestate dalle parti, appaiono convincenti e conformi alla documentazione medica in atti e possono essere fatte proprie dallo scrivente.
Il riconoscimento del requisito sanitario da un momento ben successivo alla domanda amministrativa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di consulenza tecnica vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che sussistono in capo alla ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile dal febbraio 2024.
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
3) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_1
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio