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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 1360/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nella causa civile iscritta al n. 1360 R.G.A.C. dell'anno 2024 riservata alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter dell'08.04.2025, vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] (R.C.) il Parte_1 C.F._1
31.01.1989, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dall'Avv.
Mirna Raschi, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla Via Possidonea, n. 36, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
23.06.1980, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti depositata il 12.12.2024, dall'Avv. Stefania Rita Santacroce, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla via
San Paolo n.1/g, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
NONCHÈ
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
-interveniente- * * * * *
- visto il ricorso depositato in data 24.05.2024, con il quale parte ricorrente, Pt_1
ha chiesto a questo Tribunale di voler pronunciare la separazione giudiziale
[...]
con riferimento al matrimonio contratto in NA (Tunisia) il 27.09.2014 con
; CP_1
- considerato che in data 28.01.2025, con comparsa di costituzione e risposta, parte resistente, , non si è opposta alla domanda di separazione personale CP_1
proposta dalla moglie e ha chiesto, con domanda riconvenzionale, lo scioglimento del matrimonio;
- preso atto che all'udienza di comparizione personale del 05.03.2025 le parti si sono conciliate e hanno chiesto un termine per poter sottoscrivere l'accordo di separazione e trasformare il procedimento di separazione e di divorzio in consensuale;
- preso atto che con note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate da entrambe le parti, in data 11.03.2025 e in data 12.03.2025, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di Parte_1
, è stato allegato l'accordo consensuale di separazione e divorzio CP_1
sottoscritto dalle parti, con il quale intendono regolare i loro rapporti;
- preso atto che parte ricorrente con le medesime note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., depositate l'11.03.2025, non si è opposta alla domanda riconvenzionale proposta da parte resistente, con la quale quest'ultima ha chiesto lo scioglimento del matrimonio ed anzi vi ha aderito sottoscrivendo l'accordo consensuale, che disciplina anche la domanda di divorzio;
- considerato che l'art. 473-bis.49 c.p.c. prevede espressamente che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a queste connesse”;
- ritenuto che, stante l'unicità del rito che consente la trattazione unitaria in caso di connessione soggettiva e oggettiva, non vi siano ragioni ostative all'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale;
- considerato che il Giudice con ordinanza dell'08.04.2025, preso atto che le parti si sono conciliate e hanno instato per la trasformazione del procedimento da giudiziale a consensuale, ha rimesso la causa in decisione al Collegio;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in NA
(Tunisia) il 27.09.2014, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria (R.C.) Atto n. 214 parte II serie C anno
2014; b) dal matrimonio sono nati i figli (14.04.2017) e Persona_1 Persona_2
(30.08.2021);
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 05.06.2024 e nuovamente l'8.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale consensuale formulata congiuntamente dalle parti giusto accordo datato 10.03.2025 e depositato in data 11.03.2025, da e , così provvede: Parte_1 CP_1
-dichiara la separazione personale tra e , il cui atto di Parte_1 CP_1
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria (R.C.), atto n.214 parte 2 serie C – anno 2014, alle seguenti condizioni, concordemente stabilite dalle parti:
1) affidare i figli minori e in modo Persona_3 Persona_4
condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2) i figli e hanno il diritto di abitazione Persona_5 Persona_4
c/o la madre sig.ra alla residenza di Via Sbarre Superiori Diramazione Parte_1
Lombardo n. 75, 89132 Reggio Calabria (RC);
3) il sig. provvederà al contributo al mantenimento dei figli, mediante CP_1
versamento alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo Parte_1
mensile di € 150,00 per ciascun figlio, rivalutabile secondo indici ISTAT;
4) l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori;
5) entrambi i genitori provvederanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie intendendosi tali quelle di cui al protocollo approvato dall'Osservatorio della giustizia
Civile in materia di famiglia avente efficacia a far data dal 15.4.2016, da intendersi qui trascritto al fine di individuare esattamente la natura delle spese nonchè quelle che andranno preventivamente concordate;
6) il padre potrà esercitare il diritto di visita tre volte a settimana nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20:30 di sera, riportando i figli a casa della madre dopo cena;
7) a fine settimana alternati i bambini staranno col padre dal sabato dall'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 15,00;
8) nel periodo estivo i bambini possono recarsi in Tunisia per un periodo continuativo di massimo 15 giorni esclusivamente in compagnia di entrambi i genitori, con spese dei biglietti aerei dei bambini e della madre a carico della sig.ra e con le spese Pt_1
di pernottamento dei bambini e della madre a carico del sig. CP_1
subordinando il suddetto viaggio al preventivo accordo dei coniugi in relazione ai giorni esatti del viaggio entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno;
9) per le vacanze estive i figli permarranno per 1 settimana consecutiva, con o senza pernottamento a seconda della volontà ed esigenze dei minori stessi, con il padre previa individuazione della settimana stessa da comunicarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
10) per Natale i figli permarranno con il padre 3 giorni consecutivi con o senza pernottamento a seconda della volontà ed esigenze dei minori stessi, da concordare entro il 30 novembre di ciascun anno, avendo cura di fare una festa (25 dicembre) con la madre ed una (31 dicembre) con il padre ad anni alterni;
i bambini trascorreranno con il padre la “festa dell'agnello” e la giornata di festa per la fine del Ramadan;
11) per Pasqua i figli permarranno con il padre due giorni consecutivi con o senza pernottamento a seconda della volontà ed esigenze dei minori, da comunicarsi 1 mese prima della festività pasquale;
12) per le festività e ponti infra-annuali i minori potranno stare con il proprio padre una giornata da concordarsi almeno 1 mese prima di ogni festività.
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.04.2025
Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nella causa civile iscritta al n. 1360 R.G.A.C. dell'anno 2024 riservata alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter dell'08.04.2025, vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] (R.C.) il Parte_1 C.F._1
31.01.1989, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dall'Avv.
Mirna Raschi, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla Via Possidonea, n. 36, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
23.06.1980, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti depositata il 12.12.2024, dall'Avv. Stefania Rita Santacroce, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla via
San Paolo n.1/g, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
NONCHÈ
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
-interveniente- * * * * *
- visto il ricorso depositato in data 24.05.2024, con il quale parte ricorrente, Pt_1
ha chiesto a questo Tribunale di voler pronunciare la separazione giudiziale
[...]
con riferimento al matrimonio contratto in NA (Tunisia) il 27.09.2014 con
; CP_1
- considerato che in data 28.01.2025, con comparsa di costituzione e risposta, parte resistente, , non si è opposta alla domanda di separazione personale CP_1
proposta dalla moglie e ha chiesto, con domanda riconvenzionale, lo scioglimento del matrimonio;
- preso atto che all'udienza di comparizione personale del 05.03.2025 le parti si sono conciliate e hanno chiesto un termine per poter sottoscrivere l'accordo di separazione e trasformare il procedimento di separazione e di divorzio in consensuale;
- preso atto che con note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate da entrambe le parti, in data 11.03.2025 e in data 12.03.2025, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di Parte_1
, è stato allegato l'accordo consensuale di separazione e divorzio CP_1
sottoscritto dalle parti, con il quale intendono regolare i loro rapporti;
- preso atto che parte ricorrente con le medesime note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., depositate l'11.03.2025, non si è opposta alla domanda riconvenzionale proposta da parte resistente, con la quale quest'ultima ha chiesto lo scioglimento del matrimonio ed anzi vi ha aderito sottoscrivendo l'accordo consensuale, che disciplina anche la domanda di divorzio;
- considerato che l'art. 473-bis.49 c.p.c. prevede espressamente che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a queste connesse”;
- ritenuto che, stante l'unicità del rito che consente la trattazione unitaria in caso di connessione soggettiva e oggettiva, non vi siano ragioni ostative all'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale;
- considerato che il Giudice con ordinanza dell'08.04.2025, preso atto che le parti si sono conciliate e hanno instato per la trasformazione del procedimento da giudiziale a consensuale, ha rimesso la causa in decisione al Collegio;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in NA
(Tunisia) il 27.09.2014, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria (R.C.) Atto n. 214 parte II serie C anno
2014; b) dal matrimonio sono nati i figli (14.04.2017) e Persona_1 Persona_2
(30.08.2021);
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 05.06.2024 e nuovamente l'8.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale consensuale formulata congiuntamente dalle parti giusto accordo datato 10.03.2025 e depositato in data 11.03.2025, da e , così provvede: Parte_1 CP_1
-dichiara la separazione personale tra e , il cui atto di Parte_1 CP_1
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria (R.C.), atto n.214 parte 2 serie C – anno 2014, alle seguenti condizioni, concordemente stabilite dalle parti:
1) affidare i figli minori e in modo Persona_3 Persona_4
condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2) i figli e hanno il diritto di abitazione Persona_5 Persona_4
c/o la madre sig.ra alla residenza di Via Sbarre Superiori Diramazione Parte_1
Lombardo n. 75, 89132 Reggio Calabria (RC);
3) il sig. provvederà al contributo al mantenimento dei figli, mediante CP_1
versamento alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo Parte_1
mensile di € 150,00 per ciascun figlio, rivalutabile secondo indici ISTAT;
4) l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori;
5) entrambi i genitori provvederanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie intendendosi tali quelle di cui al protocollo approvato dall'Osservatorio della giustizia
Civile in materia di famiglia avente efficacia a far data dal 15.4.2016, da intendersi qui trascritto al fine di individuare esattamente la natura delle spese nonchè quelle che andranno preventivamente concordate;
6) il padre potrà esercitare il diritto di visita tre volte a settimana nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20:30 di sera, riportando i figli a casa della madre dopo cena;
7) a fine settimana alternati i bambini staranno col padre dal sabato dall'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 15,00;
8) nel periodo estivo i bambini possono recarsi in Tunisia per un periodo continuativo di massimo 15 giorni esclusivamente in compagnia di entrambi i genitori, con spese dei biglietti aerei dei bambini e della madre a carico della sig.ra e con le spese Pt_1
di pernottamento dei bambini e della madre a carico del sig. CP_1
subordinando il suddetto viaggio al preventivo accordo dei coniugi in relazione ai giorni esatti del viaggio entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno;
9) per le vacanze estive i figli permarranno per 1 settimana consecutiva, con o senza pernottamento a seconda della volontà ed esigenze dei minori stessi, con il padre previa individuazione della settimana stessa da comunicarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
10) per Natale i figli permarranno con il padre 3 giorni consecutivi con o senza pernottamento a seconda della volontà ed esigenze dei minori stessi, da concordare entro il 30 novembre di ciascun anno, avendo cura di fare una festa (25 dicembre) con la madre ed una (31 dicembre) con il padre ad anni alterni;
i bambini trascorreranno con il padre la “festa dell'agnello” e la giornata di festa per la fine del Ramadan;
11) per Pasqua i figli permarranno con il padre due giorni consecutivi con o senza pernottamento a seconda della volontà ed esigenze dei minori, da comunicarsi 1 mese prima della festività pasquale;
12) per le festività e ponti infra-annuali i minori potranno stare con il proprio padre una giornata da concordarsi almeno 1 mese prima di ogni festività.
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.04.2025
Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna