Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE VERBALE DI UDIENZA Il giorno 09 aprile 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento R.G. n. 1520/2023, alle ore 10,55 sono comparsi l'Avv. Saccà Gianfranco per parte appellante e l'Avv. Grasso Fortunata per parte appellata che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi agli atti, in cui insistono e chiedono la decisione Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 09.04.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta in grado d'appello al n. R.G. 1520/2023 TRA
, nata il [...] a [...] e (Cod. Fisc. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Saccà Gianfranco ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina, Via S. Domenico Savio is. 255/b, giusta procura in atti;
- APPELLANTE – CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Grasso Fortunata ed elettivamente domiciliato in Messina, piazza Unione Europea, presso l'Avvocatura Comunale, giusta procura in atti;
- APPELLATA – Avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 336/22 del Giudice di Pace di Messina in materia di violazioni al Codice della Strada. Conclusioni delle parti: all'udienza del 09.04.2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
60 giorni, messo in circolazione in Italia il veicolo targato BR88EST immatricolato in Romania, condotta sanzionata con il pagamento della somma in misura ridotta di € 712,00. L'appello si fonda sui motivi meglio specificati in atti e, anzitutto, sull'asserita erroneità della sentenza di prime cure, non sussistendo – a dire di parte appellante – i presupposti per l'applicabilità della norma in contestazione. Segnatamente, la Pt_1 sosteneva che al momento dell'accertamento il proprio autoveicolo si trovasse parcheggiato all'interno di un garage privato della ditta , Controparte_3 ubicata in Messina, via Panoramica dello Stretto, e non in un luogo pubblico come avrebbe richiesto la normativa, né in base al verbale di contestazione sarebbe stato possibile ricondurre la violazione ad una sosta avvenuta in data antecedente. Con il secondo motivo d'appello, rilevava poi la sopravvenuta Parte_1 abrogazione della norma sanzionatoria, alla luce della sentenza n. CGUE/20 del 16.12.2021 della Corte di Giustizia dell'UE. Per tali fatti, RA chiedeva la riforma integrale della sentenza impugnata Pt_1 con conseguente annullamento del verbale di contestazione di cui trattasi, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Instauratosi il contraddittorio, il si costituiva e chiedeva, in via Controparte_1 preliminare, di ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto nei suoi confronti per tardività; in subordine di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza n. 336/22 pronunciata dal Giudice di Pace di Messina il 14.04.2022; in ulteriore subordine, in caso di non applicabilità della sanzione irrogata al verbale di contestazione per sopravvenuta abrogazione della norma sanzionatoria, in virtù del principio della soccombenza virtuale pronunciare la condanna alle spese e ai compensi di lite, oltre oneri e accessori (CPDEL e IRAP) in luogo di IVA e CPA, essendo l'Ente patrocinato da avvocato dipendente interno all'Avvocatura Comunale. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE La controversia in esame ha ad oggetto l'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 336/2022 depositata in Cancelleria il 22.09.2022 e non notificata, del Giudice di Pace di Messina con cui è stata rigettata l'opposizione dalla stessa proposta al verbale di contestazione n. 1026574 dell'11.02.2020, elevato dalla Polizia Municipale di Messina, per l'asserita violazione dell'art. 93, comma 1 bis e 7 bis Codice della Strada. Ai fini della decisione, in via assolutamente preliminare, va disattesa l'eccezione sollevata dal di tardività dell'impugnazione proposta da Controparte_1 Pt_1
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[...]
Sul punto, va opportunamente ricordato che, ai sensi del D.lgs. 150/2011, il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e dunque anche il giudizio di opposizione a verbale di accertamento per violazione del codice della strada è soggetto alla disciplina del rito del lavoro. Da ciò ne deriva che l'appello va dichiarato inammissibile se proposto oltre il termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, nel caso in cui il provvedimento impugnato non sia stato notificato, decorso il termine c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. di sei mesi dalla sua pubblicazione. Ciò premesso, l'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 applicabile ratione temporis, prevede che nelle controversie soggette al rito del lavoro il termine semestrale per impugnare, in analogia allo schema stabilito dall'art. 281 sexies c.p.c., decorra dalla lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione. Il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dunque dalla data della pronuncia, che unitamente alla sottoscrizione del verbale da parte del giudicante, equivale alla pubblicazione della sentenza. In forza delle considerazioni suesposte, diversamente da quanto sostenuto dal CP_1 appellato, nel rito del lavoro il termine lungo semestrale non decorre dalla lettura in udienza del solo dispositivo, non essendosi ancora concluso il procedimento di formazione della sentenza;
lo stesso, invece, decorrerà dal deposito in cancelleria del deposito della sentenza, completo di dispositivo e motivazione. A tale regola fa eccezione solo l'appello con riserva di motivi, di cui all'art. 433 c.p.c., per il caso in cui sia stata iniziata l'esecuzione forzata sulla base del dispositivo letto in udienza. A supporto di quanto detto, si richiama quanto di recente statuito dalla Corte di Cassazione: “Il termine semestrale di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, ossia, nel rito del lavoro, non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale, soltanto, può proporsi l'impugnazione, salvo il caso particolare dell'appello con riserva di motivi, di cui all'art. 433, comma 2, c.p.c. .” (Cass. civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 7364 del 07/03/2022). Ora, dall'esame degli atti del giudizio, si evince che il 14.04.2022 in pubblica udienza sia stata data lettura del solo dispositivo della sentenza e non anche delle ragioni in fatto e in diritto della decisione. Per tale motivo, il termine lungo semestrale deve farsi decorrere dalla diversa data della pubblicazione della sentenza, avvenuta mediante deposito in cancelleria il 22.09.2022. Tanto osservato, il ricorso in appello, introduttivo del presente grado di giudizio, è stato depositato il 22.03.2023, dunque nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. Passando all'esame del merito della vicenda, con l'opposto verbale di contestazione n. 1026574 dell'11.02.2020 è stata contestata alla la violazione amministrativa Pt_1 di cui all'art. 93, commi 1 bis e 7 bis del CdS, in quanto, essendo cittadina residente in Italia da oltre 60 giorni, avrebbe posto in circolazione in Italia il veicolo targato BR88EST, immatricolato in Romania, condotta sanzionata con il pagamento in misura ridotta di € 712,00. Deve rilevarsi – in via assorbente - che le questioni poste alla base del presente giudizio, circa la legittimità dell'operato del risultano superate Controparte_1 alla luce della dichiarazione di incostituzionalità della normativa posta alla base del verbale di contestazione della Polizia Municipale di Messina. La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza n.113 del 6.6.2023, ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dei commi 1-bis e 7-bis dell'art. 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pagina 5 di 6 pubblica, nonché misure per la funzionalità del e Controparte_4
l'organizzazione e il funzionamento dell' Controparte_5
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito,
[...] con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132”. Ciò posto, l'art. 30 della legge 87/1953 prevede che: "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"; tale disposizione va interpretata nel senso di attribuire efficacia alla declaratoria di incostituzionalità anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e cioè non esauriti. Si osserva, infatti, che la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma elimina le disposizioni con efficacia ex tunc e trova applicazione rispetto a tutti i rapporti ancora sub iudice, quale conseguenza dell'invalidità della legge con efficacia retroattiva. Non si applica, invece, il principio del tempus regit actum riferibile al fenomeno dell'abrogazione e, dunque, alla successione delle leggi nel tempo. Ed invero, come pure chiarito di recente dalla giurisprudenza di legittimità: “La pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale - dichiarativa della illegittimità costituzionale dei commi 1-bis e 7-bis dell'art. 93 cod. strada, introdotti dall'art. 29- bis, comma 1, lett. a, nn. 1 e 2, del d.l. n. 113 del 2018, - elimina le norme con effetto ex tunc (non essendo riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale la regola tempus regit actum), con la conseguenza che esse non sono più applicabili, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità.” (Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 29859 del 2024). Considerata la sopraggiunta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma sopra richiamata, sono assorbiti ed in ogni caso irrilevanti gli ulteriori motivi di appello dedotti da parte ricorrente. Per le considerazioni che precedono, l'appello proposto da va accolto Parte_1
e, in riforma della sentenza n. 336/22 emessa dal Giudice di Pace di Messina depositata in data 22.09.2022, va annullato il verbale di contestazione n. 1026574 elevato dalla Polizia Municipale di Messina il 11.02.2020. Le ragioni decisorie e la sopravvenienza della pronuncia della Corte Costituzionale predetta impongono la compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, quale gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 co. 2 cpc, nella formulazione risultante all'esito della pronuncia n. 77/2018 della Corte Costituzionale, anche in considerazione della circostanza che l'Amministrazione appellata, applicando la disciplina vigente, non ha dato causa al contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma Parte_1 della sentenza n. 336/22 emessa dal Giudice di Pace di Messina depositata in data 22.09.2022, annulla il verbale di contestazione n. 1026574 elevato dalla Polizia Municipale di Messina il 11.02.2020;
- Compensa integralmente le spese di lite dei due gradi di giudizio.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina. Così deciso in Messina, il 09.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna