Decreto cautelare 19 luglio 2018
Ordinanza cautelare 13 settembre 2018
Ordinanza collegiale 23 maggio 2022
Decreto decisorio 22 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 23/05/2022, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2022
N. 00840/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 840 del 2018, proposto da
SO.GE.SA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Leporano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Leporano n. 43 del 18 giugno 2018, notificata alla ricorrente a mezzo PEC in data 25 giugno 2018, avente ad oggetto: “Rimozione cassonetti danneggiati ed inservibili di proprietà della SO.GE.SA s.r.l. ancora presenti sul territorio comunale di Leporano”;
- di ogni e qualsivoglia altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, compresa, ove occorra e nei limiti dell'interesse, la nota prot. n. 7281 del 24 aprile 2018, notificata in pari data a mezzo PEC, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Leporano intimava a SO.GE.SA s.r.l. di sgomberare il territorio comunale dalle suddette attrezzature.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Leporano;
Visto l'art. 79, co. 2, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. A. Marasco, in sostituzione dell'avv. L. Quinto, per la P.A.
1) Rilevato che:
- a) il resistente Comune di Leporano, in data 29 marzo 2022, ha depositato comunicazione di estratto di sentenza di fallimento della società ricorrente n. 30/2020 del 23 novembre 2020;
- b) ai sensi dell’art. 43, comma 3, L.F. « L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo » (R.D. n. 267/1942, come modificato dal D. Lgs. n. 5/2006);
- c) tale evento comporta l’interruzione ipso iure del processo che, come tale, « rende irrilevante - ai fini della produzione della conseguenza interruttiva - la notificazione alle altre parti costituite da parte del soggetto fallito, la dichiarazione in udienza dell'intervenuto fallimento nonchè gli atti e i fatti previsti dall'art. 300 c.p.c., comma 4 nel caso di fallimento del contumace; il fallimento di una parte processuale dunque, in questi termini, fuoriesce dall'ambito applicativo dell'art. 300 c.p.c., commi 1, 2 e 4; mentre la eventuale omessa pronuncia del giudice, assumendo ai fini interruttivi natura meramente dichiarativa, è a sua volta improduttiva di conseguenze, cioè inidonea a pregiudicare gli effetti che l'interruzione sopravvenuta ha già prodotto, posto che la prosecuzione ciononostante del corso del processo implica la nullità di tutti gli atti successivi e della sentenza (…) » (Cass. Civ. SS. UU. n. 12154 del 7 maggio 2021, con cui si è chiarito che, ferma l'automatica interruzione del processo, « il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi della L.Fall., artt. 52 e 93 per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176 c.p.c., comma 2, va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata - ai predetti fini - anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorchè gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima »).
2) Ritenuto quindi che vada dichiarata l’interruzione del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, dichiara l'interruzione del processo.
Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti costituite in giudizio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO