Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 1601/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1601/2022 R.G., avente ad oggetto “Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni sanitarie”,
riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del
13.11.2024, e vertente
TRA
c.f. P.IVA Parte_1
, in persona del suo attuale legale rappresentante pro - tempore P.IVA_1
Dott. , con sede in San Giorgio a Cremano (NA), alla Via San CP_1
Martino n. 24, in conformità alla procura alle liti, redatta su atto separato, che ne costituisce parte integrante dell'atto introduttivo, rappresentata e difesa,
congiuntamente e disgiuntamente dai seguenti Avvocati: • Gennaro Cavallaro
del foro di Nocera Inferiore c.f. , PEC: CodiceFiscale_1
• Antonio Cavallaro del foro di Salerno, c.f. Email_1 [...]
, PEC: • Carmelo Cavallaro del C.F._2 Email_2
foro di Nocera Inferiore, c.f. , PEC: CodiceFiscale_3
tutti nella loro spiegata qualità di soci-professionisti Email_3
della – società tra avvocati p. iva Controparte_2 P.IVA_2
PEC: con sede legale in Nocera Inferiore, alla via Email_4
Filippo Dentice D'Accadia n. 31, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, nonché nella sede della società stessa, in Nocera Inferiore alla via
Filippo Dentice D'Accadia n. 31 giusta procura in atti redatta su atto separato;
i predetti dichiarano, ai sensi del secondo comma dell'art 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 0815178853 e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_1
- ai sensi e per gli effetti di Email_2 Email_3
cui all'art 2 D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
APPELLANTE
E
, in persona del Direttore generale e legale rapp.te pro Controparte_3
– tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv.to Guido Cortese, c.f.
[...]
, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._4
risposta e delibera di conferimento incarico, elett.te domiciliata con lo stesso presso l in Torre del Greco, alla Via Marconi n. 66, i quali Controparte_4
dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio ai sensi dell'art. 136 c.p.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata:
estratto dal REGInde. Email_5 3
APPELLATA
Per l'appellante in Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, come da atto di appello.
Per l'appellata , in Controparte_5
persona del legale rapp.te pro – tempore, dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell' e, in via subordinata nel merito, Controparte_3
ritenendo infondate le pretese avverse, confermare la sentenza appellata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 12.4.2022 il Parte_1
in persona del legale rapp.te pro - tempore, proponeva appello
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 675/2022 del
30.3.2022 con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dalla
[...]
, in persona del legale rapp.te pro- Parte_2
tempore, con atto notificato in data 9.12.2019, avverso il decreto ingiuntivo
n. 1497/2019 richiesto ed ottenuto in data 14.10.2019 da detto istante -
Cont accreditato con la predetta per le prestazioni di Terapia Fisica e
Riabilitativa, ai sensi dell'art. 6, comma 6, L. 724/94 - per l'importo di €
34.682,31, costituente il saldo delle prestazioni sanitarie erogate in favore degli assistiti, nell'ambito della COM complessiva riconosciuta al Centro di n. 300 ore settimanali - equivalenti a n. 13.800 ore annuali - per il mese di
dicembre 2017, come da fattura n. 4518 del 29.12.2017, emessa originariamente per € 42.826,94, al netto dell'acconto ricevuto di € 8.144,63,
non contestata dalla . Controparte_3
L'appellante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello 4
la , chiedendo, per le ragioni Parte_2
meglio indicate nell'atto introduttivo, l'accoglimento delle conclusioni di seguito indicate:
“A. In via preliminare, accogliere l'appello e, conseguentemente riformare e/o
annullare la sentenza n. 675 del 2022 - R.G. 7591/2019 pubblicata dal Tribunale di
Torre Annunziata in data 30/03/2022, non notificata, per i motivi sopra esposti e,
per l'effetto revocare la sentenza impugnata, previa revoca della revoca del D.I.
n.1497 del 2019;
B. Conseguentemente, condannare, in ogni caso, l Controparte_5
al pagamento delle spese, ed onorari, oltre a/ rimborso forfettario, 15%
[...]
(sui compensi) del doppio grado di giudizio, il tutto in favore degli Avv.ti Gennaro
Cavallaro, e Avv. Antonio Cavallaro e Avv. Carmelo Cavallaro procuratori
antistatari ex art 93 c.p.c., per il consolidato principio della soccombenza ex art 91
c.p.c., in relazione al D.M. 55 del 2014”.
All'esito dell'udienza di trattazione del 21.9.2022 veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni ed in data 11.11.2024 si costituiva la ., in persona del Controparte_5
legale rapp.te pro – tempore, la quale contestava l'avversa pretesa e, per le ragioni ivi meglio indicate, chiedeva rigettarsi la stessa con vittoria di spese,
accogliendo le conclusioni sopra trascritte.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.2024,
per la quale veniva disposta la trattazione scritta - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
- la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione, stante la mancata costituzione di parte appellata, dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va quindi rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione.
Con il primo motivo ed il terzo motivo di gravame, da esaminare congiuntamente per essere strettamente connessi ed in parte ripetitivi delle stesse argomentazioni, l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui la stessa ha ritenuto dimostrato il superamento da parte propria del tetto di spesa relativo alla struttura fissato con il contratto stipulato tra le parti, ed in atti allegato al fascicolo monitorio.
In particolare, il primo giudice esponeva sul punto quanto segue:
“Passando al merito della lite, non contestate e pacifiche risultano le
premesse, vale a dire che parte opposta, già convenzionata con il opera in CP_6
regime d'accreditamento definitivo per l'erogazione di prestazioni sanitarie
specialistiche ai sensi del D. Lgs. 502/1992 (e successive modifiche) e della L.
724/1994 insistente nel territorio dell'Asl Na3 Sud regolarmente contrattualizzati
per l'anno 2017 sulla cui scorta rendeva le prestazioni sanitarie della branca di
accreditamento a carico del SSR.
Controversa è, quindi, la spettanza delle somme riconosciute in favore del
Centro opposto in sede monitoria.
Con riferimento a tale domanda, l'Asl Na3 Sud ha prodotto nota prot. n. 441
del 6/11/2019 nella quale ha evidenziato che è stato assegnato all'opposta per l'anno
2017 un tetto di spesa per un importo di € 320.000,00 al netto di ticket e che il centro
opposto ha presentato fatture per € 408.477,99 sicché la somma di cui al decreto
ingiuntivo non può essere liquidata stante il raggiungimento del tetto di spesa. Ha
allegato, altresì, agli atti prospetto delle somme liquidate e di quelle contestate (cfr. 6
doc. 3 nella produzione di parte opponente).
Avverso tali deduzioni, la parte opposta ha rappresentato, anzitutto, che le
stesse sarebbero infondate non avendo la parte opponente fornito la prova del
superamento del tetto di spesa riferito alla macroarea e non al singolo centro.
5. Orbene, quanto alla circostanza secondo cui l'opposta avrebbe superato i
tetti di spesa alla stessa assegnati, deve, anzitutto, affermarsi che l'onere di provare
detto sforamento, riferito nel caso di specie al singolo centro, costituendo un fatto
estintivo del credito, e non già un fatto costitutivo dello stesso, incombe sul debitore-
opponente ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. III,
del 31.08.2016, n. 17437).
Ebbene, tale onere è stato assolto da Asl Na3 Sud, nei termini che seguono.
Le articolate contestazioni sollevate da circa il superamento del Parte_2
tetto di spesa, contenenti l'indicazione nel dettaglio delle somme versate in favore del
centro, portate a conoscenza dell'opposta al momento dell'introduzione della lite, non
risultano contestate con argomentazioni specifiche a confutazione delle somme
indicate dall'opponente. In altri termini, la parte opposta non ha negato di aver
fatturato la somma sopra indicata eccedente il tetto di spesa.
Trova, dunque, applicazione l'art. 115 c.p.c., per cui i fatti non
specificamente contestati devono ritenersi provati.
Al riguardo va rammentato che la contestazione non può essere generica e
concretizzarsi in clausole di stile, in espressioni apodittiche od in asserzioni
meramente negative, ma deve piuttosto essere puntuale e circostanziata, con la
conseguenza che la contestazione generica va assimilata alla non contestazione (cfr.
Cass. n. 8933/2009, Cass. n. 5356/2009, Cass. n. 18202/2008, Cass. n. 10182/2007
e Cass. n. 13079/2008)”. 7
L'appellante censura detta motivazione ritenendo che l'esistenza del fatto impeditivo, rispetto all'obbligazione sorta a seguito dell'incontestata esecuzione delle prestazioni sanitarie, costituito dal superamento del tetto di spesa di struttura contrattualmente fissato per il Centro ed eccepito peraltro dall'originaria opponente in maniera del tutto generica, avrebbe dovuto
Cont essere provato dalla appellata.
In particolare, quest'ultima avrebbe dovuto dimostrare, quantomeno mediante i relativi mandati di pagamento, l'avvenuto effettivo rimborso di tutte le prestazioni liquidabili fino alla concorrenza del limite di cui all'art. 4
del contratto;
ciò anche alla luce dell'orientamento consolidatosi in sede di legittimità in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio in materia,
nonché tenendo conto del principio di vicinanza della prova.
Il Centro contesta specificamente la circostanza che il primo giudice abbia ritenuto di fondarsi, al fine di ritenere dimostrato detto superamento,
la nota prot. n. 441 del 6.11.2019, unitamente al prospetto delle somme liquidate non contestate, ritenendo che esso appellante non avrebbe contestato tali risultanze con argomentazioni specifiche, a confutazione delle
Cont somme indicate dalla originaria opponente;
da ciò ha quindi dedotto che i fatti non contestati in maniera specifica, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.,
dovevano ritenersi dimostrati.
Ritiene quindi l'appellante che la Corte dovrebbe riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva erroneamente
Cont ritenuto che l avesse dimostrato di aver corrisposto al la somma Pt_1
di € 320,000,00, ed inoltre che la stessa avesse altresì provato un fatturato in eccesso per l'intera annualità e, pertanto di aver fornito la prova del fatto 8
estintivo.
Orbene, osserva sul punto la Corte che con l'originario atto di
Cont opposizione la ha chiaramente dedotto che le somme ingiunte non erano dovute stante l'avvenuto superamento del limite di spesa contrattualmente stabilito nell'art. 4, comma 1, lettera b, del contratto prodotto da controparte,
previsto per il fatturato per il periodo gennaio/dicembre 2017 nella misura di
€ 320.000,00, al netto del ticket.
Infatti, come poteva evincersi dalla documentazione inoltrata elettronicamente dal Centro opposto, e come confermato con la citata nota n.
Cont 441 del 6.11.19, quest'ultimo aveva presentato fatture per € 408.477,99, e l'
opponente aveva invece posto in liquidazione importi corrispondenti al limite contrattualmente stabilito.
A fronte di tale eccezione - riguardante la sola fatturazione di importi in eccedenza rispetto al tetto di struttura contrattualmente previsto - il Centro
ha a propria volta dedotto per un verso che detta nota costituiva soltanto un atto interno e, soprattutto, considerato che con la stessa veniva affermata la
Cont sola “liquidazione” delle somme ritenute come dovute, l' avrebbe dovuto dimostrare “di aver già rimborsato tutte le prestazioni liquidabili fino alla
concorrenza del limite che si assume assegnato.
Il Centro opposto specificava ulteriormente (v. pag. 9 della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado) che costituiva circostanza del tutto ininfluente l'aver accertato un fatturato eccedente rispetto al limite di
Cont spesa convenuto, dovendo preliminarmente la dimostrare di aver effettivamente “erogato l'intero budget”, mentre sul punto nulla era stato provato. 9
Orbene, va innanzitutto osservato sul punto che il primo giudice ha
Cont correttamente posto a carico dell' opponente l'onere di dare dimostrazione del fatto impeditivo costituito dal superamento del tetto di
Cont struttura, ritenendo che detta prova fosse stata data dalla
Ciò posto, ai fini di una migliore comprensione delle ragioni della presente decisione va ben chiarito quale sia effettivamente l'oggetto della prova data dall'originaria opponente, oggi appellata, e di come vada correttamente applicato il principio di non contestazione.
Cont Ed invero, dall'originaria opposizione proposta dalla si evince che la stessa non ha affermato di aver effettivamente provveduto all'effettuazione dei pagamenti relativi all'erogazione delle prestazioni oggetto di fatturazione;
ha invece chiarito che il Centro oggi appellante aveva presentato fatture, relativamente all'anno 2017, per € 408.477,00, a fronte di un tetto fissato per tale struttura di € 320.000,00, al netto del ticket.
Cont L' ha quindi specificato, come si evince anche dalla nota n. 441 del
6.11.2019, che, stante appunto il superamento del limite contrattualmente fissato per la fatturazione annuale, essa aveva posto in liquidazione i soli importi corrispondenti a quest'ultimo.
Tanto premesso, il Centro oggi appellante non ha contestato di aver effettivamente emesso le fatture indicate nella predetta nota, che superano certamente tetto contrattuale di struttura come sopra indicato;
sotto tale aspetto, pertanto, non vi è alcun dubbio che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. sia stato correttamente applicato;
ciò implica, ad opinione della Corte, che correttamente il Tribunale abbia ritenuto non spettanti al Centro appellante le somme fatturate in eccedenza rispetto al tetto 10
di struttura.
La censura di parte appellante si fonda invece - oltre che sull'erroneo presupposto che il limite contrattualmente importo sia riferito ai soli pagamenti e non alla semplice fatturazione e liquidazione degli importi richiesti, come chiaramente evincibile dal contratto - sulla questione, del tutto
Cont diversa, relativa alla mancata prova da parte della dell'effettiva corresponsione degli importi liquidati.
Orbene, osserva sul punto questa Corte che, così impostata la questione, al fine di ottenere il pagamento dell'importo relativo alla fattura n. 4206 del 29.12.2007, relativa al mese di dicembre 2017, il avrebbe Pt_1
dovuto allegare - e ovviamente dimostrare - che, pur trattandosi di somma
Cont liquidata nei limiti del tetto di spesa contrattuale, la non aveva comunque provveduto al dovuto pagamento.
Cont Per contro, avendo invece dato la anche attraverso la non contestazione dell'odierno appellante, la prova dell'eccedenza del fatturato rispetto al tetto di struttura, già solo per tale motivo la stessa non poteva ritenersi tenuta al pagamento richiesto;
ciò salvo ovviamente il diritto del di ottenere la corresponsione di quanto dovuto - in quanto oggetto di Pt_1
fatturazione nei limiti contrattualmente convenuti e non effettivamente corrisposto - mediante domanda in tale modo specificamente formulata ed ovviamente dimostrata.
Con ulteriore motivo il appellante lamenta ancora che il Pt_1
Tribunale aveva erroneamente ritenuto superato il tetto di struttura, laddove esso doveva essere considerato come tetto di branca di macroarea, con conseguente necessità di prova da parte dell' del superamento di detto CP_3 11
tetto, a mezzo della produzione dei verbali del tavolo tecnico e dei conteggi determinanti la regressione tariffaria.
L'assunto è da ritenere infondato, posto che il tetto di spesa preso in considerazione dal Tribunale, al fine di respingere parzialmente la domanda di pagamento proposta, è proprio quello di struttura, determinato nel contratto nell'importo di 320.000,00 al netto del ticket;
ciò emerge chiaramente dalla lettura del contratto e della motivazione resa dal Tribunale.
Sulla base di tali considerazioni, stante l'infondatezza di tutti i motivi addotti a sostegno delle censure proposte, l'impugnazione va rigettata, con conseguente conferma della gravata decisione.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza dell'appellante
[...]
, in persona del suo attuale legale rappresentante Parte_1
pro – tempore, e vanno liquidate - in favore dell'appellata
[...]
, in persona del suo attuale legale Controparte_5
rappresentante pro – tempore - come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base all'importo riconosciuto con la presente decisione (da €
26.001.00 ad € 52.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate. Nulla viene liquidato quanto al presente grado per l'attività
istruttoria, non essendosi la stessa svolta.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, 12
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante , in persona del suo Parte_1
attuale legale rappresentante pro – tempore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
, in persona del suo attuale legale Parte_1
rappresentante pro – tempore, con citazione del 12.4.2022, nei confronti della
, in persona del suo attuale Controparte_5
legale rappresentante pro – tempore, ed avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 675/2022 del 30.3.2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione;
2) Condanna il , in persona del Parte_1
suo attuale legale rappresentante pro – te la al pagamento in favore della , in persona del Controparte_5
suo attuale legale rappresentante pro – tempore, delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute;
3) Da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante , in persona Parte_1
del suo attuale legale rappresentante pro – tempore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. 13
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.2.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo