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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/05/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE composto dai Signori Magistrati dott. Vincenzo Di Pede Presidente relatore dott. Gaetano Laviola Giudice dott. Matteo Prato Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 83/2022 ruolo generale affari contenziosi civili da:
nato a [...] il [...], con l' avv. Controparte_1
PISTOLA LUCIA RITA (già dall' avv. STRAFACE PATRIZIA) - RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], con l' avv. Controparte_2
ROTONDO FRANCESCA CHIARA GIUSEPPINA - RESISTENTE
E
– INTERVENIENTE NECESSARIO Controparte_3
OGGETTO: cessazione effetti civili matrimonio religioso – affidamento e mantenimento prole minorenne
FATTO e DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 10.1.2022, ha chiesto la Controparte_1
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, contratto con in data 05/09/2009 in Crosia. Controparte_2
Premettendo di essersi separata con accordo omologato da questo Tribunale con decreto del 15/16.1.2020, ha chiesto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio fosse dichiarata alle medesime condizioni di cui all' accordo di separazione, salvo l' aumento dell' assegno di mantenimento dei figli minori
(nato il [...]) e (nato il Persona_1 Persona_2
5.7.2015) da € 300,00 per entrambi a € 400,00 per ognuno.
1 2 si è associato alla domanda volta alla cessazione del Controparte_2
vincolo coniugale, ma si è opposta al chiesto aumento del contributo al mantenimento dei figli.
3 All' esito dell' udienza di comparizione dei coniugi del 25.10.2022, il
Presidente del Tribunale ha confermato la vigenza in via interinale delle condizioni concordate in sede di separazione.
4 Con sentenza non definitiva n. 1437 del 14.10.2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio (sentenza passata in giudicato).
Disattese le istanze istruttorie in quanto reputate irrilevanti, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio con ordinanza del 17.3.2025, con concessione dei termini ex art. 190 CPC ridotti a giorni 20 + 20.
5 Il PM non ha fatto pervenire le sue richieste.
***
6 Stante la già pronunciata cessazione degli effetti civili del matrimonio in forza della suindicata sentenza n. 1437/2023, il Collegio è chiamato a decidere le sole questioni inerenti l' affidamento e il mantenimento dei due figli minori.
Nulla questio sull' affido condiviso dei medesimi e la loro collocazione prevalente presso la madre, assegnataria della casa coniugale sita in Corigliano
– Rossano, contrada Frasso, atteso che in tale senso convergono le richieste dei coniugi.
Per quanto riguarda il contributo dovuto dal alla per il CP_2 CP_1 mantenimento dei figli, l' aumento chiesto da quest' ultima non può avere accoglimento, in quanto le condizioni economiche del marito non sono mutate rispetto al tempo della separazione (nel 2020 ha percepito un reddito imponibile di appena € 12.676,00 e continua a pagare la rata mensile di mutuo che grava sulla casa coniugale, assegnata alla moglie). Pertanto, l' importo dell' assegno mensile di mantenimento può oggi stabilirsi nella misura di € 355,00, ossia l' originario importo di € 300,00 maggiorato della rivalutazione avvenuta medio tempore.
7 Per quanto riguarda la richiesta del marito a che gli assegni familiari (oggi assegno unico e universale) siano assegnati per metà alla moglie e per metà a lui – e non interamente alla moglie come avvenuto sinora –, trattasi di vicenda
2 estranea alla cognizione del Tribunale, in quanto implicante un rapporto tra le parti e l' ente assistenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio tra
[...]
e , con l' intervento del PUBBLICO CP_1 Controparte_2
MINISTERO:
a) Conferma le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori
(nato il [...]) e Persona_1 Persona_2 stabilite nel decreto di omologazione dell' accordo di separazione, salvo l' aumento del contributo mensile dovuto dal alla ad CP_2 CP_1
€ 355,00, con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza;
b) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Castrovillari, nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Presidente estensore dott. Vincenzo Di Pede
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