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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 16309/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16309/2022 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio – Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
nato ad [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliato in Catania, Via G. D'Annunzio n. 62, presso C.F._1
lo studio dell'avv. CARIOLA SALVATORE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Catania, Via E. D'Angiò n. 2, presso lo studio dell'avv. SILLUZIO
FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto ad DR (CT) in data 15.7.1995 con CP_1
.
[...]
Dall'unione coniugale sono nati i figli il 2.4.1997, il Persona_1 Persona_2
14.6.2000, e il 7.8.2003. Persona_3
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con sentenza di separazione n.
2181/2019 pronunciata da questo Tribunale in data 23.5.2019, successivamente confermata con sentenza n. 938/2022 pronunciata dalla Corte d'Appello di Catania in data 8.4.2022, e che da allora non si sono più riconciliate.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda volta a Controparte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel corso del procedimento, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio e hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto e depositato telematicamente con le note difensive del 20.2.2024; pertanto, le altre domande delle parti vanno ritenute abbandonate.
Nello specifico, le parti hanno rappresentato che i figli sono tutti maggiorenni e che sono divenuti economicamente autosufficienti, e pertanto va dichiarato non dovuto il pagamento di un assegno mensile di mantenimento posto a carico del ricorrente e in favore dei figli maggiorenni e ormai economicamente autosufficienti.
Inoltre, le parti hanno rappresentato che la resistente rinuncia all'assegno di mantenimento in precedenza disposto a carico del ricorrente, e pertanto va dichiarato non dovuto il pagamento di un assegno mensile di mantenimento posto a carico del ricorrente e in favore della resistente.
Entrambe le previsioni possono decorrere dal 20.2.2024, ovvero dalla data del deposito delle note contenenti l'accordo raggiunto.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad DR (CT) in data
15.7.1995, tra , trascritto nel registro degli atti Parte_1 Controparte_1
di matrimonio dello Stato Civile del Comune di DR (CT) dell'anno 1995 al N. 64 della
Parte II, Serie A, alle condizioni specificate in motivazione;
3 dichiara non dovuto il pagamento di un assegno mensile di mantenimento posto a carico del ricorrente e in favore dei figli maggiorenni ed economicamente Parte_1
autosufficienti;
dichiara non dovuto il pagamento di un assegno mensile di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore della resistente;
Parte_1 Controparte_1
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DR (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 17 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16309/2022 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio – Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
nato ad [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliato in Catania, Via G. D'Annunzio n. 62, presso C.F._1
lo studio dell'avv. CARIOLA SALVATORE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Catania, Via E. D'Angiò n. 2, presso lo studio dell'avv. SILLUZIO
FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto ad DR (CT) in data 15.7.1995 con CP_1
.
[...]
Dall'unione coniugale sono nati i figli il 2.4.1997, il Persona_1 Persona_2
14.6.2000, e il 7.8.2003. Persona_3
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con sentenza di separazione n.
2181/2019 pronunciata da questo Tribunale in data 23.5.2019, successivamente confermata con sentenza n. 938/2022 pronunciata dalla Corte d'Appello di Catania in data 8.4.2022, e che da allora non si sono più riconciliate.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda volta a Controparte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel corso del procedimento, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio e hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto e depositato telematicamente con le note difensive del 20.2.2024; pertanto, le altre domande delle parti vanno ritenute abbandonate.
Nello specifico, le parti hanno rappresentato che i figli sono tutti maggiorenni e che sono divenuti economicamente autosufficienti, e pertanto va dichiarato non dovuto il pagamento di un assegno mensile di mantenimento posto a carico del ricorrente e in favore dei figli maggiorenni e ormai economicamente autosufficienti.
Inoltre, le parti hanno rappresentato che la resistente rinuncia all'assegno di mantenimento in precedenza disposto a carico del ricorrente, e pertanto va dichiarato non dovuto il pagamento di un assegno mensile di mantenimento posto a carico del ricorrente e in favore della resistente.
Entrambe le previsioni possono decorrere dal 20.2.2024, ovvero dalla data del deposito delle note contenenti l'accordo raggiunto.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad DR (CT) in data
15.7.1995, tra , trascritto nel registro degli atti Parte_1 Controparte_1
di matrimonio dello Stato Civile del Comune di DR (CT) dell'anno 1995 al N. 64 della
Parte II, Serie A, alle condizioni specificate in motivazione;
3 dichiara non dovuto il pagamento di un assegno mensile di mantenimento posto a carico del ricorrente e in favore dei figli maggiorenni ed economicamente Parte_1
autosufficienti;
dichiara non dovuto il pagamento di un assegno mensile di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore della resistente;
Parte_1 Controparte_1
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DR (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 17 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
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