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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/11/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
ES IN, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza 13/11/2025, lette le note depositate dall'avv. NE GI TU nell'interesse di e dall'avv. Parte_1
RC IV nell'interesse di Controparte_1
ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
[...]
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3465/2024 R.G., promossa
DA
, , in proprio e nella qualità di legale Parte_2 C.F._1 rappresentante protempore di , , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
NE GI TU
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, , rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
RC IV
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difesa dalla dott.ssa RAFFAELA CALVO
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Parte_2
ha adito il Tribunale di Siracusa “per l'accertamento negativo del credito di cui al Verbale Parte_1
Unico di Accertamento e notificazione elevato dai funzionari di vigilanza in servizio presso la sede CP_1 di , dott.ssa e , e dagli Ufficiali di P.G. CP_2 Persona_1 Persona_2 Persona_3
Brig. Michelangelo Manuele e APS “Q.S.” Felice Portelli, tutti in servizio presso il Nucleo
[...]
Carabinieri dell' di (doc. 1), redatto in data 31/05/2024 con prot. Controparte_2 CP_2 CP_1
1 N. 2021010212. DDL – NIL N 762.772.784, a seguito degli accertamenti ispettivi iniziati con accesso del 28/09/2023” ovvero “per la dichiarazione di nullità e/o annullamento del medesimo
Verbale Unico di Accertamento e notificazione”.
La parte opponente, in particolare, ha eccepito la nullità del verbale unico di accertamento e notificazione “per assoluta indeterminatezza delle pretese azionate, delle ragioni da cui essi derivano, nonché delle modalità con cui sono stati compiuti i presunti accertamenti e delle fonti di prova degli illeciti contestati” nonché per non avere la di Parte_3 CP_2 attivato la procedura di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 124/2004; ha denunciato, pertanto, la violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della l. n. 241/1990 e la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 11 e 13 del D.lgs. n. 124/2004.
Il ricorrente - nel contestare, anche nel merito, la fondatezza delle contestazioni sollevate - ha quindi convenuto in giudizio l' e l al fine di Controparte_2 CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare nullo e/o annullare il verbale unico di accertamento e notificazione redatto in data 31/05/2024 prot. N. 2021010212. DDL CP_1
– NIL N. 762.772.784, nonchè ogni altro atto presupposto o consequenziale;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'insussistenza, l'infondatezza e/o illegittimità della pretesa avanzata dall' con il verbale unico di accertamento e notificazione redatto in data 31/05/2024 con CP_1 prot. N. 2021010212. DDL – NIL N. 762.772.784 e dunque l'insussistenza del debito CP_1 contributivo e delle altre somme a carico della società ricorrente pretese con il verbale unico di accertamento e notificazione impugnato
In subordine:
- rideterminare le somme dovute a titolo di contributi e sanzioni nei limiti di quanto risulterà effettivamente dovuto.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
2. L' , con memoria depositata in data 31.1.2025, ha Controparte_2 eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse;
nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
3. L' con memoria depositata il 4.2.2025, ha contestato variamente il ricorso, CP_1 formulando le seguenti conclusioni: “In via principale, dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e, per l'effetto, confermare integralmente l'atto impugnato.
In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nel verbale ispettivo, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato”.
2 4. La causa, transitata sul ruolo dello scrivente magistrato e istruita con la documentazione in atti, è stata decisa sulla base delle conclusioni formulate dalle parti con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate.
5. Deve anzitutto dichiararsi inammissibile per difetto di interesse la domanda proposta nei confronti dell' , non potendosi ritenere prodotta alcuna Controparte_3 lesione di diritti prima dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione; nel caso in esame, si è in presenza di atti endo-procedimentali rispetto ai quali non sussiste un concreto e attuale interesse ad agire da parte del ricorrente.
Ed infatti, ai sensi della L. n. 689 del 1981, non è configurabile un interesse del destinatario del provvedimento ad impugnare la contestazione dell'illecito, in quanto si verte in ipotesi di atto interno del procedimento, che si conclude con l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione; la contestazione dell'illecito non incide sulla posizione giuridica del destinatario, per cui la stessa non è suscettibile di autonoma impugnazione, la quale può essere proposta unicamente contro l'atto terminale del procedimento.
È dunque inammissibile l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento della violazione di una norma amministrativa atteso che detto verbale è destinato esclusivamente a contestare il fatto e ad informare il contravventore della facoltà di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa;
in mancanza di esercizio di tale facoltà,
l'amministrazione valuterà e determinerà l'applicazione o meno della sanzione attraverso l'ordinanza-ingiunzione, impugnabile a norma della L. n. 689 del 1981, art. 22.
Sul punto si richiama quanto da ultimo affermato dalla giurisprudenza di legittimità
“Come più volte affermato da questa Corte, il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sulla tutela del lavoro subordinato, pur notificato unitamente al Preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando un'amministrazione, a conclusione del procedimento amministrativo, infligge la sanzione con l'ordinanza-ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga
l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. n. 16319 del 2010, n. 11281 del
2010 e n. 18320 del 2007).
4. Già le Sezioni Unite di questa Corte, con risalente pronuncia, ebbero ad affermare che il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo soltanto in questo caso idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge. Quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in
3 mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981 (Cass. Sezioni Unite n. 16 del 2007, conf. Cass. n. 18320 del
2007).
5. Tale regola di giudizio è stata anche ribadita in una recente pronuncia di questa Corte (Cass. n.
32886 del 2018), con cui è stata decisa una controversia analoga a quella in esame in cui il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile l'azione di accertamento negativo della Parte_3 avverso il verbale di accertamento prima dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. Questa Corte ha
[...] affermato che, rispetto alla menzionata autorità amministrativa, l'unico interesse ad agire può in astratto riguardare la valenza del verbale al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni amministrative in esso accertate” (cfr., in motivazione, Cass., sez. lav., 12 giugno 2020, n.
11369)”. Con Conseguentemente le domande di parte ricorrente formulate nei confronti di ed aventi ad oggetto il verbale unico di accertamento devono essere dichiarate inammissibili, anche per ciò che attiene l'asserita violazione dell'art. 11 del D.lgs. n. 124/2004 benché, comunque, l' , con nota n. 2952 del 11.4.2024 abbia risposto all'istanza CP_2 presentata.
6. Di contro, risulta sussistente un interesse concreto ed attuale di parte ricorrente a contestare gli accertamenti riguardanti gli aspetti contributivi contenuti nel verbale unico di accertamento e notificazione.
È stato recentemente ribadito che qualora “il verbale ravvisi violazioni idonee a dar luogo a recuperi contributivi, il destinatario ha interesse ad agire in accertamento negativo per rimuovere l'incertezza sulla sussistenza e sui contorni reali del rapporto lavorativo, e tanto radica un interesse concreto perché serve ad evitare che si blocchi il diritto all'emissione del documento unico di regolarità contributiva e, in ultima analisi, ad evitare che da quell'atto e quell'accertamento nascano obbligazioni contributive che il destinatario sarà, di seguito, tenuto a fronteggiare” nonché che la “differente declinazione dell'interesse ad agire, insussistente per impugnare il verbale ispettivo nel caso di sanzioni amministrative ancora non disposte, e sussistente per impugnare contestazioni di irregolarità tali da determinare recuperi contributivi, trova conferma nell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 46 del 1999 ed è ribadita, anche con richiami a pronunce più risalenti, da Cass. 18/03/2024, n. 7211 che, in motivazione, dopo aver riportato il principio tralatizio vigente in materia di sanzioni amministrative, afferma: "diversa è pure la disciplina vigente nella materia contributiva, spesso connessa a quella sanzionatoria del lavoro;
essendo pacifico che in tale materia sia ammessa ex art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 46 del 1999 l'azione di accertamento negativo con impugnazione del verbale di accertamento contenente la pretesa al pagamento di crediti contributivi
(ordinanza n. 1558 del 23/01/2020), atteso che in questo caso lo stesso potere di iscrizione a ruolo è condizionato all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice sul verbale di accertamento impugnato
4 in giudizio (sentenza n. 4032 del 01/03/2016), fatto sempre salvo - in caso di violazione e di avvenuta iscrizione nonostante l'impugnazione - il normale giudizio di cognizione sulla esistenza della pretesa (Cass.
n. 6753/2020; n. 12025/2019, n. 9159/2017)” (v. Cass. civ. n. 27132/2025).
7. Benché il presente giudizio possa avere ad oggetto il solo accertamento negativo dell'obbligazione contributiva riscontrata dall' va comunque respinta l'eccezione CP_1 attorea in ordine all'asserita nullità del verbale unico di accertamento e notificazione per indeterminatezza delle pretese azionate, delle ragioni da cui essi derivano, nonché delle modalità con cui sono stati compiuti i presunti accertamenti e delle fonti di prova degli illeciti contestati.
Il provvedimento di cui trattasi, invero, reca una motivazione analitica e dettagliata e dà conto delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche desumibili per relationem dalla copiosa documentazione allegata (dichiarazioni lavoratori, prospetto regolarizzazione contributiva recante: il periodo di regolarizzazione, il nominativo dei lavoratori, le qualifiche possedute dagli stessi, le differenze imponibili accertate per ciascun mese dal
2019 al 2023, il godimento degli incentivi).
La motivazione del verbale unico di accertamento è comunque tale da consentire al ricorrente l'esercizio del diritto di difesa e al giudice di esercitare il previsto controllo giurisdizionale.
8. Nel merito, in via preliminare, va osservato che, per costante giurisprudenza, nei giudizi di accertamento negativo proposti avverso verbali ispettivi, l sebbene CP_1 formalmente convenuto da parte del ricorrente che contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale, in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, onde l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'Ente impositore.
Invero, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che incombe all' il rischio della riscontrata deficienza probatoria. CP_1
Nella specie tale onere probatorio è stato solo parzialmente assolto.
9. I funzionari di ispezione e vigilanza, con il verbale unico di accertamento e notificazione, hanno in primo luogo contestato alla società un errato Parte_1 inquadramento dei lavoratori subordinati assunti con mansioni di verniciatore e sabbiatore
(livello I del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese metalmeccaniche e di installazione di impianti anziché quello corretto cui al III livello) nonché del lavoratore
ZZ CH (livello III anziché livello VI).
5 Alla luce della contestazione attorea, occorre verificare se le mansioni effettivamente svolte dai suddetti lavoratori siano sussumibili nelle qualifiche contrattualmente possedute ovvero in quelle superiori indicate nell' alla stregua di un giudizio di riconducibilità CP_1 del caso concreto nella fattispecie astratta tipizzata dal CCNL.
9.1. Va osservato, sul punto, che appartengono alla prima categoria “i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica” nonché “i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali” e gli
“inservienti e simili”.
Sono inquadrati nella seconda categoria “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare” ovvero i lavoratori che, “coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento” lavori semplici.
Appartengono alla terza categoria: “- i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro”; tra i profili esemplificativi vi sono coloro che, “sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o documenti equivalenti” o “anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore”, effettuano lavori di normale difficoltà.
I lavoratori qualificati che “che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti la tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguiti in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità conseguite mediante il necessario tirocinio” sono inquadrati nel quarto livello.
Appartengono, invece, al quinto livello i “lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4.a categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva
e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi e/o lavorazioni complesse, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi e/o delle lavorazioni complesse;
- i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratico un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza”.
Da ultimo sono inquadrati nella sesta categoria “i lavoratori che, con particolare autonomia concettuale e operativa, ai più elevati livelli di professionalità, propongono e realizzano modifiche su
6 apparati di particolare complessità, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità, coordinando attività tecnico-manuali che richiedono una visione globale e una completa conoscenza del lavoro e del ciclo produttivo, delle tecnologie inerenti la propria specializzazione oltre a quelle correlate, con interventi di regolazione e controllo sul processo produttivo, finalizzati alla completa realizzazione dei programmi” ovvero “- i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni” nonché “-i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al terzo alinea della categoria precedente, svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio”.
Orbene, dalle declaratorie sopra richiamate e ancor di più dalla lettura dei profili professionali in esse inclusi appare evidente come il principale elemento di differenziazione fra i rispettivi livelli sia il diverso coinvolgimento del lavoratore nel processo produttivo ed il diverso grado di complessità delle mansioni assegnate.
Ed invero, mentre i lavoratori inquadrati nel primo livello sono chiamati a svolgere
“attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo”, i lavoratori inquadrati nel secondo livello sono tenuti a svolgere “lavori semplici”, anche in fase di “apprendimento”, presupponenti “conoscenze professionali di tipo elementari”. I lavoratori appartenenti alla terza categoria, invece, devono essere dotati di “specifica preparazione” - o risultante da diploma di qualifica di istituti professionale o “acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro” - e sono chiamati ad effettuare lavori di “normale difficoltà”.
Dalla lettura del CCNL di settore emerge poi la quasi assenza dei caratteri dell'iniziativa e dell'autonomia per i lavoratori inquadrati nelle prime tre categorie, manifestandosi tali elementi, in maniera più o meno marcata, solo nei livelli successivi e, precisamente, con intensità maggiore nel sesto livello: i lavoratori inquadrati in tale ultimo livello, infatti, operano “con particolare autonomia operativa”, hanno una “visione globale e una completa conoscenza del lavoro e del cicolo produttivo” e “guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico- prativa un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni”.
9.2. Tanto premesso, ai fini dell'esame della fondatezza o meno degli accertamenti effettuati dall' occorre preliminarmente evidenziate che l'odierna convenuta ha CP_1 dedotto la sussumibilità delle mansioni in concreto svolte dai verniciatori e dai sabbiatori al livello III in quanto: a) i verniciatori sono operai qualificati in grado di effettuare la verniciatura completa di tutti gli elementi destinati a comporre il prodotto finito con l'aiuto dei macchinari;
b) essi devono conoscere e utilizzare gli strumenti per la verniciatura in
7 azienda nonché le caratteristiche delle vernici che applica e le reazioni dei materiali;
c) devono possedere la manualità necessaria per eseguire il lavoro secondo gli standard di qualità prescritti dall'azienda.
Di contro, la in seno al ricorso introduttivo, ha precisato che “i dipendenti della Parte_1
non conoscono neppure il disegno tecnico e/o i concetti di chimica industriale e non possiedono nessuna Pt_1 delle ulteriori abilità richiamate nel verbale impugnato” ovvero che “le mansioni di fatto svolte dai lavoratori assunti dalla società esponente sono di natura esecutiva, eseguite, si con dignità, ma certamente senza margini di discrezionalità, poiché svolte nell'ambito circoscritto delle precise indicazioni tecniche fornite dal datore di lavoro” nonché che “dette mansioni non richiedono alcuna particolare specifica preparazione risultante “da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro”- come è invece previsto per i dipendenti del livello III – di cui infatti non si trova traccia nei curricula dei lavoratori della . Parte_1
Deve però convenirsi con l' resistente in ordine all'erroneo inquadramento degli CP_1 operai verniciatori e sabbiatori atteso che dalla lettura delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi in sede ispettiva è emerso che gli stessi, lungi dall'effettuare operazioni semplici non direttamente collegate al processo produttivo, erano chiamati a svolgere attività di non facile esecuzione presupponente una specifica esperienza e preparazione.
Tanto si ricava, anzitutto, dalla lettura delle dichiarazioni rese da , il Testimone_1 quale, escusso in data 7.11.2023, ha precisato quanto segue: “per quanto riguarda gli operai, ci sono quelli che fanno sabbiatura, non c'è un attestato per la sabbiatura, ma gli operai che abbiamo li riteniamo specializzati a causa della loro esperienza pregressa. I sabbiatori specializzati sono CP_5
. Poi c'è , era già nostro dipendente manovale ma lo stiamo
[...] Controparte_6 CP_7 istruendo a fare il sabbiatore. Lo istruisce con uno dei nostri sabbiatori. I verniciatori Persona_4 fanno tutti la stessa cosa. I verniciatori che abbiamo attualmente e quelli che abbiamo avuto in passato, sono abituati a fare qualsiasi tipo di verniciatura di qualsiasi difficoltà. Preciso che per la verniciatura
“normale” non è richiesta una certificazione, mentre per la verniciatura “metalizzazione”, che facciamo solo quando c'è l'appalto specifico, è invece necessario avere una certificazione. (…) I dipendenti che hanno ottenuto questa certificazione sono , e Persona_5 Persona_6 CP_7 Persona_7
Tutti i verniciatori lavorano con delle mascherine munite di filtri per evitare di respirare Persona_8 lo spolvero della vernice”.
Quanto sopra trova conferma dalla lettura delle dichiarazioni: a) di , il Persona_7 quale, in data 21.11.2023, ha dichiarato “sono un verniciatore specializzato ed ho acquisito la certificazione di metalizzazione. Oltre a me, verniciatore specializzato metalizzatore, c'è il sig. Per_6
; b) di , il quale, in data 21.11.2023, ha dichiarato: “io sono un
[...] Persona_6 verniciatore con esperienza e ho una certificazione per la metalizzazione, che è una procedura particolare di
8 verniciatura. Oltre a me questa certificazione ce l'ha Solo noi due. La Spada fa Persona_7 sabbiatura e pure, anche loro come me e sono lavoratori qualificati”. CP_7 Per_7
Anche , in data 9.11.2023, premesso di essere un “verniciatore Controparte_8 specializzato”, ha spontaneamente precisato: “per la Gifra con me ci lavoravano Persona_8
(verniciatore e sabbiatore con esperienza, infatti era stato assunto prima di me); Persona_6
(verniciatore con esperienza, anche lui assunto prima di me); (sabbiatore e verniciatore, Persona_5 lui al IV livello); (sabbiatore e verniciatore con esperienza); La CP_6 CP_9
(verniciatore e sabbiatore IV livello). Quelli che ho elencato erano i miei colleghi di lavoro con più esperienza, più qualificati”.
Significativa risulta anche la dichiarazione di il quale, sentito in data Testimone_2
21.11.2023, ha riferito: “Ci sono tipi diversi di verniciatori. Il verniciatore a rullino, il verniciatore a spruzzo, il sabbiatore, il metallizzatore. Il verniciatore a rullino vernicia con il rullino e spesso lavora anche in altezza (50 m ad esempio), come ho fatto io molte volte e infatti ho il brevetto per poter lavorare ad alta quota;
il verniciatore a spruzzo lavora dentro la cabina e quindi ha bisogno della maschera con l'aria con il casco e il filtro;
il sabbiatore pulisce con la sabbia le superfici da verniciare e questo lavoro è rischioso per la salute dei polmoni;
il metalizzatore, sul ferro sabbiato, ci passa l'alluminio nebulizzato e anche il metalizzatore utilizza la maschera e il filtro”.
, poi, sentito a sommarie informazioni in data 7.3.2024, ha precisato: “il Testimone_3 mio compito era quello di accendere la piattaforma aerea di circa 85/90 metri di altezza e salire in quota per verniciare a rullo e pennello. L'altro operaio specializzato in questa attività era il sig.
[...]
che era anche verniciatore. Entrambi restavamo in alta quota all'interno di un cestello di CP_10 forma rettangolare delle dimensioni ci circa un metro per due metri (…) ho acquisito un certificato di verniciatore ad alta quota che ho conseguito al CNA di Noto”.
Orbene, dalle superiori e concordanti dichiarazioni emergono chiari ed univoci elementi a sostegno dello svolgimento da parte dei lavoratori di attività, ancorché esecutive, di non facile esecuzione, le quali, in ragione del livello di esperienza raggiunto e dell'importanza delle stesse ai fini del raggiungimento degli scopi produttivi aziendali, possono essere certamente ricondotte almeno al terzo livello del CCNL di settore.
Non si ravvisano, sul punto, i presupposti per l'escussione dei testi indicati in ricorso e nella memoria conclusionale atteso che i relativi capitoli vertono sull'assenza di autonomia dei lavoratori, circostanza, quest'ultima, irrilevante ai fini del decidere.
9.3. Anche l'erroneo inquadramento del lavoratore ha trovato pieno, Persona_4 puntuale e completo riscontro nella documentazione depositata dagli enti convenuti.
Si osserva, infatti, che: a) , escusso in data 17.10.2023, ha dichiarato Parte_2 che “gli operai ricevono le direttive di lavoro operativamente da un dipendente Persona_4
9 dell'azienda, preposto capocantiere. Se gli operai avessero bisogno di assentarsi chiedono a lui e lui poi riferisce a me”; b) , in data 23.1.2024, ha risposto che le direttive Controparte_8 venivano impartire dal “capocantiere, sig. ” e ha precisato di non avere “preso mai ferie Per_4 per esigenze personali o malattie ma se avessi avuto necessità avrei dovuto chiedere al sig. ”; c) Per_4
escussa a sommarie informazioni in data 23.1.2024, ha specificato “che il Testimone_4 capocantiere sig. segue gli operai nei vari cantieri tranne quello ubicato in provincia di Persona_4
Crema” nonché, in data 3.11.2023, che il sig. “si occupa del coordinamento degli Persona_4 operai”; d) , sentito in data 31.1.2024, ha precisato che “se avessi avuto Testimone_5 necessità di prendere permessi o ferie avrei chiesto al sig. ”; e) , Per_4 Controparte_5 [...]
, e , escussi in CP_11 Testimone_6 Testimone_7 Controparte_12 data 31.1.2024, 7.2.2024 e 23.2.2024, 6.3.2024 e 25.3.2024, hanno confermato di ricevere le direttive dal capocantiere d) , sentito in data 7.11.2023, ha Per_4 Testimone_1 dichiarato “il sig. è il capo cantiere, dirige tutti i dipendenti. Se i dipendenti avessero Persona_4 bisogno di assentarsi lo comunicano ad che a sua volta lo comunica a me o a mio padre Persona_4 indifferentemente”; e) ha precisato “le direttive mi vengono impartite da o da Persona_7 Pt_2
mentre se avessi bisogno di assentarmi chiederei l'autorizzazione a ; f) Persona_4 Persona_4
escusso in data 21.11.2024, ha dichiarato: “Le direttive di lavoro mi vengono Testimone_2 impartite dal capo cantiere che era sempre con noi a controllare l'attività. Nel caso in cui Persona_4 io avessi avuto bisogno di assentarmi, lo dicevo al capo cantiere”.
Alla luce delle superiori dichiarazioni è innegabile che rivestisse Persona_4 all'interno dell'organizzazione aziendale una posizione di rilievo: egli, invero, con “autonomia operativa”, desumibile dalle direttive impartite a tutti i lavoratori, coordinava, controllava e organizzava i lavoratori aventi qualifica operaia.
L'opposizione, pertanto, va in parte qua respinta.
10. La parte ricorrente ha poi contestato la legittimità del verbale unico di accertamento e notificazione nella parte in cui l' ha riscontrato l'erogazione mensile a quasi tutti i CP_1 dipendenti di somme non assoggettate ad alcuna contribuzione in quanto erogate in regime di esenzione a titolo di “rimborsi spese”, denunciando esclusivamente l'omessa indicazione delle fonti di prova ed il mancato approfondimento delle dichiarazioni rese dai lavoratori.
Tali doglianze non appaiono meritevoli di accoglimento atteso che l convenuto CP_1 ha indicato, nel verbale unico di accertamento e notificazione, le fonti di prova esaminate, ovvero il libro unico del lavoro, ed ha sufficientemente analizzato le dichiarazioni rese dai lavoratori e dal socio di maggioranza e amministratore unico.
Gli accertamenti effettuati dall' trovano comunque conferma nella copiosa CP_1 documentazione in atti e nelle dichiarazioni dei lavoratori , , , Per_8 Tes_6 Per_7 Per_9
10 , , , e , i quali, sentiti in sede Persona_10 Tes_3 Per_11 Per_6 Per_12 Tes_2 ispettiva, hanno concordemente riferito di non avere effettuato trasferte e di non avere sostenuto delle spese rimborsabili a favore della società datrice.
A fronte di tale simile quadro probatorio, la parte ricorrente non ha dimostrato, come era suo onere, il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero contributo invocato e, dunque, le trasferte effettuate dai singoli lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (cfr. Cass. n.
13011/2017; n. 16579/2018) di talché le censure attoree non possono che essere integralmente respinte.
11. L' nel verbale unico di accertamento e notificazione opposto, ha poi CP_1 provveduto al recupero della contribuzione dovuta sulle giornate lavorate dai dipendenti e non registrate sui LUL per assenza ingiustificata e ciò, anche, in ragione delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva.
Tale accertamento è stato puntualmente contestato da parte ricorrente, il quale, da una parte, ha evidenziato di avere trasmesso agli ispettori decine di ammonimenti e decine di sanzioni irrogate ai dipendenti e, dall'altra parte, ha denunciato l'erroneità delle conclusioni indicate in verbale in quanto fondate esclusivamente sulle dichiarazioni di alcuni lavoratori, ai quali, tra l'altro, non sono stati mostrati gli atti introduttivi dei procedimenti disciplinare attivati a fronte dell'asserita assenza.
Le eccezioni attoree appaiono idonee ad ingenerare un dubbio circa la fondatezza e la correttezza degli accertamenti effettuati dall' CP_1
Ed, invero, dalla lettura della documentazione offerta dal datore di lavoro emerge anzitutto che nei confronti dei lavoratori , , Per_6 Tes_5 Per_13 Per_14 CP_7
, , , , , e sono stati Per_11 CP_6 Tes_7 Per_8 CP_5 Per_7 CP_10 Per_5 avviati dei procedimenti disciplinari per assenza ingiustificata dal lavoro.
Si tratta comunque di documentazione, sottoscritta dagli stessi lavoratori, che offre un importante supporto probatorio alle argomentazioni di parte opponente. Del resto, alcuni lavoratori, escussi ancor prima rispetto alla trasmissione di tale documentazione da parte del consulente agli ispettori, hanno confermato di avere effettuato delle assenze ingiustificate: , ad esempio, in data 21.11.2023, ha riferito quanto segue Persona_6
“mi è capitato di fare assenze ingiustificate al lavoro, circa due anni fa, ed erano frequenti, nell'anno 2021, per motivi miei familiari (…) ho fatto anche assenze ingiustificate nel 2020 perché ho avuto un incidente”;
anche lui sentito in data 21.11.2023, ha precisato “mi è capitato di assentarmi Persona_7 per motivi ingiustificati, ossia per motivi diversi dalla malattia, dalle ferie o dai permessi. È capitato rare
11 volte, me per motivi miei personali non mi sono presentato al lavoro per motivi personali. Il datore non mi ha mai fatto una sanzione disciplinare per questo. Non sono stato retribuito per quei giorni”.
Non dissimili le dichiarazioni di , il quale ha riferito, seppur “rarissime volte”, di Tes_5 essersi assentato ingiustificatamente e di avere ricevuto “una chiamata o messaggio Whatsapp dal sig. ”. La sentito in data 31.1.2024, ha dichiarato: “tante volte è capitato che non Per_4 CP_5 andassi a lavoro. Per sei mesi, non per tutti gli anni, un paio di giorni al mese massimo non sono andato a lavoro. Per questo motivo il giorno che rientravo a lavoro avevo un richiamo dal capocantiere, che è il sig.
(…) firmavo un documento in cui attestavo le mie assenze ingiustificate, che non mi venivano Per_4 retribuite. Questo documento era firmato solo da me e non mi veniva rilasciata alcuna copia”. Per_2 escusso in data 7.2.2024, precisato: “quando avevo da fare non andavo a lavoro e di conseguenza appena rientravo firmavo un foglio in cui venivi ammonito. Preciso che le mie assenze erano di un giorno o due di seguito”.
Il superiore quadro probatorio e la mancata indicazione da parte dell' anche in CP_1 sede di costituzione, dei singoli giorni non lavorati dai vari lavoratori interessati dalla contestazione dell'assenza ingiustificata non consente di ritenere fondato l'addebito contestato.
Tale insufficienza probatoria non può che riverberarsi in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova con conseguente accoglimento, in parte qua, dell'opposizione.
12. L' in sede ispettiva, ha inoltre riscontrato lo svolgimento di lavoro ultroneo, CP_1 non registrato nel libro unico del lavoratore, da parte dei dipendenti , , Tes_5 Per_11
, , , e . Per_8 Per_7 CP_10 Per_5 Tes_6
Tale accertamento merita conferma.
Premesso che la parte ricorrente non ha puntualmente contestato gli accertamenti con riferimento ai lavoratori , e di talché, in virtù del principio di Per_8 Per_7 CP_10 non contestazione i fatti storici possono ritenersi non abbisognevoli di prova, si osserva, in ogni caso, come dall'attività ispettiva è emerso anzitutto lo svolgimento da parte di quasi tutti gli operai della di lavoro nelle giornate del sabato: a) ha riferito “i Parte_1 Tes_3 turni di lavoro andavano dal lunedì al sabato e domenica riposo. Preciso che tutti i giorni di sabato lavoravo dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00, tranne quando c'era vento e quindi non potevo lavorare ad alta quota, questo è capitato solo quattro o cinque volte, in tutto il periodo lavorato”; b) Per_4
, escusso in data 24.1.2024, ha dichiarato di rispettare un orario che si dipanava dalla
[...]
7:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì nonché “mediamente due sabati al mese solo di mattina dalle ore 7:00 alle 12:00”; c) , in data 29.2.2024, ha dichiarato Tes_8
“a volte lavoravo pure il sabato”; d) sentito in data 7.2.2024, ha precisato che CP_11
“in tutto il periodo di lavoro presso il cantiere è capitato rarissime volte (due, tre) che lavoravo pure il sabato
12 dalle ore 07:00 alle 12:00”; e) , sentito in data 6.3.2024, ha riferito “qualche Testimone_7 volta, raramente, ricordo che solo due volte in questo periodo di lavoro ho lavorato anche il sabato, effettuando 5 ore, dalle ore 7:00 alle 12:00”; f) , sentito in data Controparte_8
9.11.2023, ha dichiarato “è capitato di aver lavorato il sabato e la domenica”.
In tale contesto lavorativo devono ritenersi genuine e pienamente attendibili le dichiarazioni dei lavoratori , , , , , e Tes_5 Per_11 Per_8 Per_7 CP_10 Per_5
, i quali, al pari degli altri lavoratori, più o meno con la stessa intensità variabile e con Tes_6 gli stessi orari, hanno dichiarato di avere prestato attività lavorativa nella giornata del sabato.
, infatti, al pari di , ha dichiarato di avere prestato attività lavorativa per Tes_5 Tes_3
n. 4 ore settimanali: “il sabato effettuato 4 ore di mattina (…) si mi è capitato di effettuare ore di straordinario tutti i sabati mattina. Preciso che tutte le ore che ho effettuato mi sono state regolarmente pagate senza la maggiorazione relativa al lavoro straordinario”. ha dichiarato di avere Per_11 prestato attività lavorativa una volta al mese, “effettuando il seguente orario di lavoro: dalle 07:00 alle 13:00”; ha rappresentato di avere lavorato dalle 07:00 alle 12:00 e per una sola Per_8 volta al mese;
ha riferito: “una o due volte al mese capita di prestare l'attività lavorativa Per_7 durante il sabato dalle 07:00 alle ore 12:00”; ha precisato “che raramente il sabato CP_10 lavoravo dalle ore 7:00 alle 13:00. Per rendere l'idea durante questi anni lavoravo il giorno di sabato per due volte al mese circa”; Siringo, interrogato sul punto, ha risposto: “preciso che il sabato, capitava che lavoravo una o due volte al mese effettuando i seguenti orari: 06:00/12:00. Mentre a Crema lavoro dalle 7:00 alle 17:00 con un'ora di pausa dopo le 12:00”; , invece, ha precisato: “due volte al Tes_6 mese capitava di prestare l'attività lavorativa durante il sabato dalle ore 7:00 alle ore 13:00”.
Orbene - a fronte di tale concorde quadro probatorio e in ragione della genericità dei capitoli di prova articolati dalla parte ricorrente - può ritenersi processualmente soddisfacente l'accertamento effettuato dall' con conseguente rigetto delle doglianze CP_1 attoree.
Secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ritenersi ormai pacifico, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono quindi costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr.
Cass. 09.11.2010, n.22743; 02.10.2008, n.24416; 14.04.2008, n.9812; 06.06.2008,
n.15073). Nel caso di specie, le dichiarazioni rese in sede ispettiva assumono pieno valore probatorio, risultando attendibili in quanto precise, concordanti e rese nell'immediatezza dei fatti, sì da renderne superflua la loro ripetizione nel presente giudizio.
13 13. L'odierna parte ricorrente ha contestato poi la legittimità dell'accertamento dell CP_1 nella parte in cui tale Istituto, nel riscontrare lo svolgimento di attività lavorativa da parte di alcuni lavoratori durante le ore di Cassa Integrazione Ordinaria registrata, ha provveduto ad addebitare la contribuzione dovuta sulle ore di lavoro effettivamente lavorare nonché a recuperare il sussidio indebitamente conguagliato.
Tale decisione si fonda sulle chiare ed univoche dichiarazioni dei dipendenti , Tes_5
, , , , e , i quali, escussi dagli ispettori, Per_11 Tes_7 Per_8 Per_7 CP_10 Per_5 hanno concordemente dichiarato di non essere stati collocati in cassa integrazione e di avere, per l'effetto, prestato attività lavorativa dal lunedì al venerdì nonché il sabato nella misura riportata nel precedente paragrafo.
A fronte di tale univoco quadro probatorio, l'odierna parte ricorrente non ha allegato e provato che i superiori lavoratori non abbiano prestato attività lavorativa in ragione della sussistenza, nei mesi risultanti dal prospetto allegato al verbale unico di accertamento, dei presupposti previsti dalla per legge per l'esonero contributo invocato. Deve a tal proposito osservarsi che la prova per testi come articolata e reiterata nelle note conclusive risulta eccessivamente generica e, dunque, inidonea a fondare gli assunti attorei.
14. Le violazioni accertate ai punti precedenti del verbale ispettivo rendono, altresì, fondato anche l'addebito di indebita fruizione delle agevolazioni contributive per i lavoratori e i periodi per i quali si sono accertate le violazioni contrattuali.
In punto di diritto, giova rammentare che in materia di sgravi contributivi l'art. 1, comma 1175, L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) prevede che “a decorrere dal 1° luglio
2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Dalla citata norma emerge chiaramente che la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinata, per un verso, alla regolarità contributiva attestata mediante emissione del DURC positivo, e per altro verso al rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, sicché la loro violazione – non soltanto, quindi, sotto il profilo contributivo, ma anche retributivo – comporta la perdita del diritto a fruire dei benefici de quibus.
Come più volte ribadito, grava sul datore di lavoro l'onere probatorio al fine della verifica della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto ai benefici contributivi fruiti (Cass.
14 sent. n. 20504/2018, la quale a sua volta richiama Cass. sent. 5137/2006, Cass, S.U. n.
6489/2012 e sent. n. 13011/2017).
Nel caso di specie, a fronte delle irregolarità sopra riscontrate, relativamente alle quali la parte ricorrente non ha fornito sufficiente prova contraria, appare legittima la revoca degli sgravi contributivi indebitamente fruiti dall'opponente e l'addebito della relativa contribuzione relativamente ai lavoratori e ai periodi per i quali si sono accertate le predette violazioni.
15. Infine, con riferimento alla contestazione di cui al verbale unico di accertamento e notificazione relativa all'esistenza del rapporto di lavoro intercorso tra la società ricorrente e la si osserva che, nel caso di disconoscimento da parte dell di un CP_13 CP_1 rapporto di lavoro subordinato, spetta a chi ne abbia interesse (lavoratore o datore di lavoro) provare in modo certo l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Nella specie, a fronte del chiaro tenore letterale delle dichiarazioni di e del CP_13 conseguenziale disconoscimento operato dall' la società ricorrente non ha dimostrato CP_1
l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di talché le generiche censure attoree vanno integralmente rigettate.
16. Conclusivamente, previa dichiarazione di inammissibilità dell'azione dei confronti dell' , vanno dichiarate legittime le contestazioni elevate nel verbale Controparte_2 unico di accertamento e notificazione n. 2021010212, ad eccezione di quelle CP_1 riguardanti l'asserita assenza ingiustificata di alcuni dipendenti;
pertanto, ai puntuali e analitici conteggi elaborati dall' vanno detratte esclusivamente le somme calcolate CP_1 dall' “per recupero della contribuzione dovuta sulle giornate lavorate” e non registrate sul LUL. CP_1
17. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e l' e vanno liquidate tenuto conto del valore della lite e della riduzione Controparte_2 del 20% prevista dall'art. 9 del D.lgs. n. 149/2015 e dell'art. 152 bis disp. att. del codice di rito.
In ragione dell'accoglimento del ricorso solo in minima parte, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo nei rapporti tra la parte ricorrente e l' la restante parte viene posta a carico di parte ricorrente e va CP_1 liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in funzione del giudice lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. RG 2465/2024:
a) dichiara inammissibile l'opposizione proposta nei confronti dell Controparte_2
di ;
[...] CP_2
15 b) dichiara legittime le contestazioni elevate nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021010212, ad eccezione di quelle riguardanti le “assenze CP_1 ingiustificate”;
c) dichiara dovuti gli importi indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione opposto ad eccezione delle somme riferibili alla violazione rubricata “assenze ingiustificate”;
d) condanna , in proprio e nella qualità di amministratore, al Parte_2 pagamento delle spese di lite sostenute dall' che liquida in complessivi € 542,40 CP_2 oltre iva, cpa e rimborso forf. Come per legge se dovuti;
e) condanna , in proprio e nella qualità di amministratore, al Parte_2 pagamento di due terzi delle spese di lite in favore dell' che liquida, già tenuto conto CP_1 della disposta parziale compensazione, in complessivi 3.092 oltre iva, cpa e rimborso forf.
Come per legge se dovuti;
Così deciso in Siracusa, il 14/11/2025
IL GIUDICE
ES IN
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. ES IN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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