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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/11/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. RT IA TU, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. R.G. 2404/2023 (cui sono stati riuniti i fascicoli R.G. nn. 2799/2023
e 1369/2024), promossa da in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Cerchione;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola CP_1
Ciarelli;
, in persona del Capo p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso, dall'avv. Floridia Monforte;
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco Damasco;
CP_3
, in persona del l.r.p.t.; (contumace) CP_4
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso (r.g. 2404/2023) depositato in data 25.07.2023, la conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale le parti resistenti in epigrafe indicate al fine di proporre opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione nr. RM 000003/2022-034-01 del 24.11.2022, protocollo nr. 126800 del 25.11.2022 e protocollo 4000-24.11.2022, con il quale CP_1
i funzionari ispettivi avevano contestato la non genuinità del contratto di appalto di servizi intercorso tra la opponente e la e, quindi, l'utilizzazione illecita da parte di Controparte_5 [...] dei lavoratori (indicati in verbale) che risultavano formalmente assunti da quest'ultima Parte_1 cooperativa, conseguentemente contestando la somministrazione fraudolenta, ingiungendo il pagamento della somma di euro 219.779,82 a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive e preannunziando il recupero dei premi derivanti dalla variazione del rapporto assicurativo.
A sostegno delle proprie doglianze la società opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva Cont dell' di dell' di , la violazione dei termini prescritti dell'art. 14 della l. 689/81 CP_2 CP_3 CP_4
e l'infondatezza nel merito di tutte le contestazioni, concludendo per la declaratoria di nullità o illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione impugnato e di tutti gli atti eventualmente connessi e conseguenziali, nonché l'illegittimità del recupero contributivo e della variazione dell'imponibile il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del CP_3 procuratore dichiaratosi antistatario.
Nelle more del giudizio, in data 7.09.2023 e in data 8.04.2024, venivano poi depositati dalla
[...]
due ulteriore ricorsi (r.g. 2799/2023 e 1369/2024), di opposizione, il primo, avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 35720230000530455000 e, il secondo, avverso cartella esattoriale n.
05720240008043534000, titoli con i quali, sulla scorta del verbale unico già sub judice, le si intimava il pagamento rispettivamente della somma di euro 222.530,88 a titolo di contribuzione e sanzioni e della somma di euro 46.776,14 a titolo di recupero differenziale premi assicurativi.
In questi altri due giudizi la opponente contestava la violazione dell'art. 24, comma 3, del d.lgs.
46/1999 e richiamava integralmente il contenuto del ricorso iscritto al n. RG 2404/2023, concludendo per la caducazione dei titoli opposti, previa sospensione della loro esecutività. Si costituivano in ciascun giudizio le parti resistenti -ad eccezione dell' di , convenuta CP_3 CP_4 nel procedimento n. 2404/2023- resistendo al ricorso ed invocandone la reiezione sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto.
Disposta la riunione tra i tre giudizi, la causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematicamente della presente sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
In via preliminare, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti dell' CP_2 convenuto.
In relazione agli illeciti amministrativi, questo Tribunale ha già avuto modo di condividere la consolidata giurisprudenza (si v., da ultimo, CdA Torino sent. n 63 del 31.01.2019; Trib. Teramo sez. lav., 04/06/2020, n. 100) che ravvisa la non autonoma opponibilità del verbale unico per difetto di interesse ad agire, non essendo ancora concluso il procedimento amministrativo diretto all'eventuale emissione di ordinanza ingiunzione di pagamento.
Richiamando l'ormai granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Lav.
12 luglio 2010, n. 16319; Cass. 30 agosto 2007, n. 18320; Cass. n. 20167/2004; Cass. n. 17674/2004;
Cass. n. 19243/2004 ; Cass. n. 812/2004; Cass. n. 169/2003; Cass. n. 4145/2000) deve infatti ricordarsi che i verbali che accertano la commissione di illeciti amministrativi ai sensi della L. n.
689/1981 non sono autonomamente impugnabili in quanto non sono - in senso tecnico - atti che determinano l'applicazione di sanzioni amministrative, in quanto gli stessi svolgono la diversa funzione di acclarare la commissione di illeciti amministrativi e, allo stesso tempo, di consentire al trasgressore di estinguere il procedimento punitivo con la modalità agevolata del pagamento in misura ridotta.
Ciò comporta, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (vedi anche Cass. Sez. Unite n.
16/2007) la loro inidoneità a ledere la sfera giuridica dei destinatari, atteso è solo con l'adozione dell'ordinanza ingiunzione (art. 18 L. 689/1981) - che costituisce titolo esecutivo stragiudiziale - che l'autorità amministrativa provvede all'irrogazione della sanzione che ritiene adeguata al caso concreto, secondo gli indici di cui all'art. 11 della legge 689/1981. La potestà punitiva dell'amministrazione nasce, allora, in concreto, soltanto quando questa determina l'entità della sanzione e la infligge con l'ordinanza ingiunzione (così Cass. Sez. Un. n. 16 del 2007 cit.)
e solo in questo momento sorge l'interesse del privato a promuovere l'azione giudiziaria.
Appare dunque consolidato e condiviso dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità
l'orientamento secondo cui è inammissibile per mancanza di interesse il ricorso al giudice ordinario del lavoro avverso un verbale unico ispettivo che abbia profili sanzionatori di cui alla L 689/1981 finalizzato all'azione di mero accertamento dell'esistenza o inesistenza di un diritto sostanziale.
Né conduce a differenti conclusioni la suggestiva argomentazione propugnata (seppure soltanto in sede di discussione orale della causa, in prima udienza) dalla difesa di parte opponente laddove pretende di fondare l'interesse alla statuizione giudiziale negativa nella possibilità di paralizzare l'esercizio da parte degli organi di vigilanza del potere di prescrizione di cui all'art. 20 d.lgs. 758/1994.
L'istituto in parola (che peraltro neppure risulta applicato nel caso di specie), infatti, non assume curvatura sanzionatoria e non determina un'immediata lesione della sfera giuridica dell'incolpato, ma ha un contenuto essenzialmente precettivo e privo del carattere della autoritatività (intesa come attitudine ad incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del destinatario), che mira ad offrire all'incolpato soltanto la possibilità di conseguire un effetto estintivo anticipato della sanzione penale, sicché anche la sua paralisi non appare idonea a radicare un autonomo interesse all'impugnazione del verbale di accertamento nei confronti dell'Ispettorato del Lavoro.
La rilevata inammissibilità rende superfluo il vaglio dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva dell' sollevata in ricorso. Controparte_2
L'opposizione è invece ammissibile nei confronti degli enti previdenziali, nel caso di specie ed CP_1
CP_3
Rispetto a questi il costante orientamento pretorio sostiene invece l'interesse diretto ed immediato ad agire in accertamento negativo al fine di far dichiarare in giudizio l'insussistenza delle violazioni contributive. La ragione di tale diversità sta che detti verbali non costituiscono atti endoprocedimentali, bensì conclusivi del procedimento accertativo, cui può seguire, in caso di omesso pagamento degli importi richiesti a titolo di omessa contribuzione, la cartella esattoriale o avviso di addebito, come in effetti avvenuto nel caso di specie. Pertanto, avverso gli accertamenti effettuati dagli uffici degli enti previdenziali è possibile per il debitore proporre un'azione di accertamento (negativo) tendente ad acclarare l'insussistenza della pretesa contributiva.
Tale possibilità trova un preciso riscontro normativo nell'art. 24, co. 3, d. lgs. n. 46 del 1999, secondo il quale se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
Se oggetto del giudizio è la pretesa contributiva e premiale e non il procedimento ispettivo, appare superfluo il vaglio anche dell'ulteriore eccezione di difetto di legittimazione dell' sede di , CP_3 CP_4 rimasta infatti contumace.
Rispetto alla disposizione da ultimo mentovata, ossia l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 46/99, appare in primo luogo fondata la doglianza attorea relativa alla inammissibilità dei titoli opposti con i giudizi riuniti.
I titoli impugnati traggono entrambi origine dagli approdi ispettivi esitati nel verbale unico di accertamento e notificazione nr. RM 000003/2022-034-01 del 24.11.2022, protocollo nr. 126800 del
25.11.2022 e protocollo 4000-24.11.2022, che però era stato tempestivamente impugnato con CP_1 il ricorso iscritto al n. RG 2404/2023.
Ciò conduce senz'altro alla declaratoria di nullità dell'avviso di addebito n. 35720230000530455000
e della cartella esattoriale n. 05720240008043534000, ma non esonera il Tribunale dal procedere all'accertamento della fondatezza nel merito delle pretese creditorie da essi veicolate ed eventualmente anche di pronunciare sentenza di condanna del debitore al pagamento di quanto dovuto, senza peraltro che occorra alcuna domanda riconvenzionale degli enti previdenziali (cfr.
Cassazione – Ordinanza 25 maggio 2020, n. 9596; Cass. n. 17858/2018, Cass. n. 14963/2012 e n.
11515/2017).
In particolare, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato (ex plurimis: Cass. 20 aprile 2002,
n. 5763; 15 giugno 2007 n. 13982; n. 14149/2012; 26.11.2013 n. 26359; 15 giugno 2015 n. 12333; 11 maggio 2017 n. 11515; 24 luglio 2017 n. 18262; Cassazione civ., sez. VI, ordinanza 28/03/2019, n.
8724) che “ in tema di riscossione di contributi e premi l'opposizione avverso la cartella esattoriale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (ex multis Cass. n. 12311 del 04 dicembre
1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale
e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 c.p.c. e ss.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) sicchè il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto”.
In virtù di quanto sin qui rappresentato deve pertanto ritenersi che l' e l' non avrebbero CP_1 CP_3 potuto iscrivere a ruolo i crediti portati dai titoli qui opposti e che, pertanto, devono essere annullati ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, ma, ciò nonostante, la pretesa creditoria ivi portata deve essere delibata alla luce delle contestazioni avanzate nel verbale ispettivo.
Prima però di affrontare le censure articolate da parte attrice rispetto al verbale ispettivo, occorre premettere ulteriormente che il giudice ordinario non può annullare un atto amministrativo, ma può solo -e se ne sussistono i presupposti- disapplicarlo.
In materia previdenziale, il verbale ispettivo non può essere propriamente “impugnato”, ma, una volta notificato, facoltizza il destinatario ad agire in giudizio per promuovere l'accertamento negativo della pretesa contributiva esplicitata nel suddetto verbale. Invero, il verbale esaurisce la sua funzione nel rendere manifesta la pretesa contributiva dell'Ente, la cui fondatezza - nel caso in cui il destinatario si opponga attraverso la proposizione dell'accertamento negativo (ovvero in sede di opposizione all'avviso di addebito) – dev'essere verificata in sede giudiziaria.
La giurisprudenza è ormai consolidata nel ribadire il principio secondo cui “l'oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare,
a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale”. (Cass., 1/3/2021, n. 5550; cfr più di recente
Cass. Sez. Lav. Ord. n. 5851/2024).
Ne discende che l'eventuale dichiarazione di illegittimità del verbale ispettivo per vizi formali non condurrebbe automaticamente alla negazione della pretesa contributiva, dovendo il Giudice istruire comunque il processo sulla base dei documenti prodotti e delle istanze istruttorie richieste dalle parti, in quanto il procedimento è finalizzato ad accertare, a cognizione piena, la fondatezza della pretesa contributiva. Ad ogni modo, nella specie, la censura inerente alla nullità del verbale per omessa notifica nel termine di 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti ai sensi dell'art. 14 l. n. 689/81, è comunque infondata, dovendosi osservare che la norma invocata si applica ai soli verbali di contestazione delle
“violazioni amministrative” e, quindi, solo in tali casi (in cui non rientra quello in esame).
Sul punto appare sufficiente osservare che la Cassazione con ordinanza n.28/2019 ha ribadito il consolidato principio secondo cui “in materia di contestazione di illeciti rilevanti a fini contributivi, per omesso pagamento di quanto dovuto allo stesso titolo agli istituti previdenziali, non rilevi il rispetto dei principi dettati dalla legge 689/1981 in materia di sanzioni amministrative;
questa Corte ha avuto modo di dettare tale principio in relazione al procedimento di riscossione a mezzo ruolo (con sentenza n. 3269 del 2009 e con l'ordinanza n. 4225 del
2018 nelle quali è stato affermato che "nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della I. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto"); ma lo stesso canone vale, in base alla premessa generale posta In esordio, anche In relazione al verbale di accertamento ispettivo opposto in un giudizio in relazione ai profili contributivi”.
Volgendo, ora, allo scrutinio del merito della controversia, giova prioritariamente rammentare che, in tema di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Ne consegue che nel giudizio promosso da una società ovvero una persona fisica per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' o premiale dall' sulla base di CP_1 CP_3 verbale ispettivo, incombe sugli enti previdenziali la prova dei fatti costitutivi del credito preteso.
Tale orientamento, costantemente ribadito dai giudici di merito (da ultimo, ex multis Corte appello
Roma sez. V, 18/02/2019, n.622), è esplicitamente espresso dalla Cassazione con sentenza n. 12108 del 18.5.2010 (in conformità con la precedente pronuncia n. 19762 del 2008) in cui la Suprema Corte ha affermato che, con riguardo al tema dell'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo,
l'attore non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Ed infatti, una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c.
(che, come osservato in dottrina, può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale comporterebbe una alterazione in radice dei criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile.
Costituisce ius receptum, inoltre, il principio secondo il quale il verbale ispettivo fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. 6 giugno 2008, n. 15703; Cass. 14 maggio 2014, n. 10427, Cass. 10 marzo 2011, n.
5715; Cass. 29 luglio 2010, n. 17720; Cass. 8 aprile 2010, n. 8335; Cass. Sez. L. n. 3525/2005; Cass.
n. 9827/2000; Cass., sez. I, 26.01.1999, n. 693; Cass., sez. I, 05.02.1999, n. 1006; Cass., sez. un.,
25.11.1992, n. 12545).
In conformità con l'orientamento giurisprudenziale riferito, il verbale ispettivo assume pertanto un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità a seconda dei fatti che ne costituiscono oggetto:
a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (in tal senso Cass.
8.1.2014 n. 166; conf. Cass. n.
6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005).
Con specifico riferimento, poi, alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese all'ispettore, i verbali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura di atto pubblico hanno comunque un'attendibilità particolarmente apprezzabile, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso i lavoratori interrogati, da parte del datore di lavoro;
pertanto, ove nel giudizio contenzioso vengano rese dichiarazioni contrastanti, devono essere privilegiate le prime. Tale attendibilità, poi, può essere invalidata solo da una specifica prova contraria, con conseguente inversione dell'onere della prova in giudizio quanto alle dichiarazioni rese all'ispettore, ossia con l'onere della controprova a carico del datore di lavoro. In questo caso, però:
“Il rapporto ispettivo deve essere in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine e, in particolare devono essere allegati i verbali che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass.
166/2014; Cass. n. 14965/2012; Cass. n. 13075/2009; Cass. n. 4558/2009; Cass. n. 6565/2007; Cass.
n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005; n. 12009 del 2004; n. 13003 del 2003; n. 5227 del 2001; n. 7168 del 1998; Cass. Sezioni Unite n. 916 del 3 febbraio 1996).
Non appare inutile, prima di procedere al sindacato sulla genuinità dell'appalto per cui è causa, richiamare anche il parametro normativo di riferimento e le relative coordinate ermeneutiche.
L'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 dispone: “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenza dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Il primo requisito di genuinità dell'appalto consiste nell'organizzazione dei mezzi necessari in capo all'appaltatore. L'accertamento di tale requisito si articola secondo modalità diverse a seconda dell'oggetto dell'appalto.
Nel caso di appalti c.d. pesanti - cioè quelli in cui è richiesto l'impiego di importanti mezzi o materiali
- il requisito dell'autonoma organizzazione viene calibrato sulla titolarità di questi mezzi o, quantomeno, sulla loro disponibilità da parte dell'appaltatore, che deve, conseguentemente, essere dotato della capacità giudica di organizzarli (Cass. Civ., Sez. lav., 28 giugno 2023, n. 18455; Cass.
Civ., Sez. lav., 14 agosto 2019, n. 21413).
Qualora l'appalto sia, invece, caratterizzato da un apporto organizzativo minimo di mezzi materiali, risolvendosi tutto (o quasi) nell'attività lavorativa svolta dalle maestranze in esso impiegati (i c.d. appalti labour intensive), il legislatore statuisce (art. 29, D.Lgs. n. 276/2003) che il requisito dell'organizzazione dei mezzi “può risultare anche, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto”.
Affinché possa dirsi genuino, la costante giurisprudenza sia di legittimità che di merito ritiene necessario che all'appaltatore venga affidata “la realizzazione di un risultato in sé autonomo”, il quale non può che essere conseguito attraverso un'organizzazione del lavoro che risulti dotata di effettività
e autonomia “con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo” esercitato dall'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti (Cass. Civ., Sez. lav., 28 giugno 2023, n. 18455; Cass. Pen., Sez.
III, 27 gennaio 2022, n. 16302; Cass. Civ., Sez. lav., 25 giugno 2020, n. 12551).
In altri termini, secondo la giurisprudenza, affinché un appalto ad alta intensità di lavoro possa dirsi genuino è necessario che l'impresa appaltatrice metta a disposizione la propria specifica professionalità, intesa come “capacità organizzativa e direttiva delle maestranze” (CdA Milano, Sez. lav., 13 gennaio 2023, n. 1151; CdA Torino, Sez. lav., 1° luglio 2021, n. 309).
La S.C., poi, con ordinanza n. 3280 del 9.02.2025, nel dare continuità all'interpretazione della disposizione richiamata, ha ulteriormente ribadito l'ormai consolidato orientamento -cui il Tribunale ritiene di aderire- secondo cui “il legislatore delegato se, da un lato, ha consentito che l'appaltatore, in relazione alle peculiarità dell'opera o del servizio, possa limitarsi a mettere a disposizione dell'utilizzatore la propria professionalità, intesa come capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, a prescindere dalla proprietà di macchine ed attrezzature, dall'altro ha ritenuto imprescindibile ai fini della configurabilità dell'appalto lecito che sia
l'appaltatore stesso ad organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale;
configurandosi una intermediazione illecita ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (v., tra le molte, Cass. Ord. n.
4828/2023; Cass. n. 23215/2022, n. 15557/2019, n. 27213/2018, n. 10057/2016, n. 7820/2013, n.
7898/2011).
Accanto all'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore, l'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, lo si è visto, stabilisce come ulteriore elemento costitutivo del contratto di appalto il “rischio di impresa”, inteso in senso “economico” (Cass. Civ., Sez. lav., 27novembre 2018, n. 30964), cioè come quel rischio di non ottenere un utile dalla differenza tra ricavi e costi (al cui interno la giurisprudenza ricomprende, a titolo esemplificativo, i costi indiretti per gli impianti, i beni strumentali, le spese fisse, le spese per le utenze) in relazione al compenso pattuito per l'opera o il servizio appaltato, escludendosene la sussistenza qualora esso venga definito in base a parametri in forza dei quali i costi dell'opera o del servizio ricadano sul committente (Cass. Civ., Sez. lav., 20 giugno 2023, n. 17627).
Il rischio di impresa è collegato all'organizzazione del lavoro, dipendendo la rimuneratività del servizio anche dalla razionalità ed efficienza dell'organizzazione delle prestazioni di lavoro altrui.
Secondo la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, può ritenersi integrato tale elemento nei casi in cui il committente sia tenuto al pagamento del corrispettivo qualora il contratto venga eseguito in maniera ottimale e il risultato pattuito - cioè l'opera o il servizio - venga effettivamente realizzato, previa verifica e controllo da parte del committente stesso (Cass. Civ., Sez. lav., 14 agosto
2019, n. 21413), costituendo, al contrario, indice di non genuinità dell'appalto il pagamento del compenso all'appaltatore “a prescindere dal conseguimento di un risultato, per il solo fatto di aver svolto il lavoro” ovvero l'equivalenza tra corrispettivo dell'appalto e costo della manodopera in esso impiegata (Trib.
Pavia, 27 gennaio 2022, n.343; Cass. Civ., Sez. lav.,17 maggio 2016, n.10057).
Rapportando alla concreta fattispecie dedotta in giudizio i principi di diritto sin qui sintetizzati, sul versante del requisito dell'organizzazione dei mezzi necessari il Tribunale non può fare a meno di valorizzare il chiaro tenore delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori interrogati, i quali hanno dichiarato di essere stati selezionati (si leggano al riguardo le propalazioni di e Parte_2
), gestiti e diretti ( , , , Parte_3 Persona_1 Persona_2 Persona_3 CP_7
, e ) dal personale della
[...] Persona_4 Persona_5 Parte_1 segnatamente nelle persone di e Per_6 Persona_7
Emerge quindi in senso univoco una penetrante ingerenza della committente nell'organizzazione dell'attività prestata dai lavoratori formalmente dipendenti della cooperativa e un distorto utilizzo del contratto di appalto in esame.
Quanto all'ulteriore requisito del rischio d'impresa, questo Tribunale non può spingersi oltre il rilievo,
a dir poco tranciante, che il programma negoziale dedotto nel contratto d'appalto in esame non prevede alcun criterio di determinazione del corrispettivo per l'appaltatore, del quale a ben vedere non vi è neppure espressamente contemplato l'obbligo per il committente di corrisponderlo.
Difettando il benché minimo elemento valutativo in ordine ai parametri di determinazione del compenso che sarebbe spettato alla la quale si limitava ad emettere fatture totalmente prive CP_5 di descrizione dell'oggetto, non v'è ragione di ritenere che quest'ultima abbia assunto un autentico rischio d'impresa.
Dalla sincretica valutazione degli approdi argomentativi appena raggiunti non può che concludersi per la non genuinità dell'appalto oggetto di ispezione e per la sussistenza, in capo alla opponente, degli elementi caratterizzanti della veste datoriale, con conseguente legittimità dell'addebito alla
[...] della contribuzione e dei premi assicurativi dovuti in virtù delle prestazioni di cui la Parte_1 stessa ha beneficiato.
In conclusione, la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione nr. RM 000003/2022-034-01 del 24.11.2022, protocollo nr. 126800 del 25.11.2022 e protocollo 4000-24.11.2022, deve essere integralmente rigettata, mentre quelle volte CP_1 all'annullamento dell'avviso di addebito n. 35720230000530455000 e della cartella esattoriale
05720240008043534000 devono essere accolte, sebbene la parte opponente, in ragione dell'acclarata fondatezza dei rilievi ispettivi, debba in definitiva essere comunque condannata al pagamento degli importi indicati nei titoli annullati.
La reciprocità della soccombenza e la significativa complessità delle questioni scrutinate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
dichiara l'inammissibilità dell'opposizione nei confronti dell'
[...]
; Controparte_8 rigetta la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del verbale unico di accertamento e Par notificazione 000003/2022-034-01 del 24.11.2022, protocollo nr. 126800 del 25.11.2022 e protocollo 4000-24.11.2022; CP_1 annulla l'avviso di addebito opposto n. 35720230000530455000 e la cartella esattoriale n.
05720240008043534000 ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999 ma al contempo condanna parte opponente comunque al pagamento, in favore dell' degli importi indicati nel predetto CP_1 avviso di addebito e, in favore dell' degli importi indicati nella predetta cartella esattoriale;
CP_3 dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Latina, data del deposito
Il Giudice
RT IA TU
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. RT IA TU, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. R.G. 2404/2023 (cui sono stati riuniti i fascicoli R.G. nn. 2799/2023
e 1369/2024), promossa da in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Cerchione;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola CP_1
Ciarelli;
, in persona del Capo p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso, dall'avv. Floridia Monforte;
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco Damasco;
CP_3
, in persona del l.r.p.t.; (contumace) CP_4
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso (r.g. 2404/2023) depositato in data 25.07.2023, la conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale le parti resistenti in epigrafe indicate al fine di proporre opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione nr. RM 000003/2022-034-01 del 24.11.2022, protocollo nr. 126800 del 25.11.2022 e protocollo 4000-24.11.2022, con il quale CP_1
i funzionari ispettivi avevano contestato la non genuinità del contratto di appalto di servizi intercorso tra la opponente e la e, quindi, l'utilizzazione illecita da parte di Controparte_5 [...] dei lavoratori (indicati in verbale) che risultavano formalmente assunti da quest'ultima Parte_1 cooperativa, conseguentemente contestando la somministrazione fraudolenta, ingiungendo il pagamento della somma di euro 219.779,82 a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive e preannunziando il recupero dei premi derivanti dalla variazione del rapporto assicurativo.
A sostegno delle proprie doglianze la società opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva Cont dell' di dell' di , la violazione dei termini prescritti dell'art. 14 della l. 689/81 CP_2 CP_3 CP_4
e l'infondatezza nel merito di tutte le contestazioni, concludendo per la declaratoria di nullità o illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione impugnato e di tutti gli atti eventualmente connessi e conseguenziali, nonché l'illegittimità del recupero contributivo e della variazione dell'imponibile il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del CP_3 procuratore dichiaratosi antistatario.
Nelle more del giudizio, in data 7.09.2023 e in data 8.04.2024, venivano poi depositati dalla
[...]
due ulteriore ricorsi (r.g. 2799/2023 e 1369/2024), di opposizione, il primo, avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 35720230000530455000 e, il secondo, avverso cartella esattoriale n.
05720240008043534000, titoli con i quali, sulla scorta del verbale unico già sub judice, le si intimava il pagamento rispettivamente della somma di euro 222.530,88 a titolo di contribuzione e sanzioni e della somma di euro 46.776,14 a titolo di recupero differenziale premi assicurativi.
In questi altri due giudizi la opponente contestava la violazione dell'art. 24, comma 3, del d.lgs.
46/1999 e richiamava integralmente il contenuto del ricorso iscritto al n. RG 2404/2023, concludendo per la caducazione dei titoli opposti, previa sospensione della loro esecutività. Si costituivano in ciascun giudizio le parti resistenti -ad eccezione dell' di , convenuta CP_3 CP_4 nel procedimento n. 2404/2023- resistendo al ricorso ed invocandone la reiezione sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto.
Disposta la riunione tra i tre giudizi, la causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematicamente della presente sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
In via preliminare, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti dell' CP_2 convenuto.
In relazione agli illeciti amministrativi, questo Tribunale ha già avuto modo di condividere la consolidata giurisprudenza (si v., da ultimo, CdA Torino sent. n 63 del 31.01.2019; Trib. Teramo sez. lav., 04/06/2020, n. 100) che ravvisa la non autonoma opponibilità del verbale unico per difetto di interesse ad agire, non essendo ancora concluso il procedimento amministrativo diretto all'eventuale emissione di ordinanza ingiunzione di pagamento.
Richiamando l'ormai granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Lav.
12 luglio 2010, n. 16319; Cass. 30 agosto 2007, n. 18320; Cass. n. 20167/2004; Cass. n. 17674/2004;
Cass. n. 19243/2004 ; Cass. n. 812/2004; Cass. n. 169/2003; Cass. n. 4145/2000) deve infatti ricordarsi che i verbali che accertano la commissione di illeciti amministrativi ai sensi della L. n.
689/1981 non sono autonomamente impugnabili in quanto non sono - in senso tecnico - atti che determinano l'applicazione di sanzioni amministrative, in quanto gli stessi svolgono la diversa funzione di acclarare la commissione di illeciti amministrativi e, allo stesso tempo, di consentire al trasgressore di estinguere il procedimento punitivo con la modalità agevolata del pagamento in misura ridotta.
Ciò comporta, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (vedi anche Cass. Sez. Unite n.
16/2007) la loro inidoneità a ledere la sfera giuridica dei destinatari, atteso è solo con l'adozione dell'ordinanza ingiunzione (art. 18 L. 689/1981) - che costituisce titolo esecutivo stragiudiziale - che l'autorità amministrativa provvede all'irrogazione della sanzione che ritiene adeguata al caso concreto, secondo gli indici di cui all'art. 11 della legge 689/1981. La potestà punitiva dell'amministrazione nasce, allora, in concreto, soltanto quando questa determina l'entità della sanzione e la infligge con l'ordinanza ingiunzione (così Cass. Sez. Un. n. 16 del 2007 cit.)
e solo in questo momento sorge l'interesse del privato a promuovere l'azione giudiziaria.
Appare dunque consolidato e condiviso dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità
l'orientamento secondo cui è inammissibile per mancanza di interesse il ricorso al giudice ordinario del lavoro avverso un verbale unico ispettivo che abbia profili sanzionatori di cui alla L 689/1981 finalizzato all'azione di mero accertamento dell'esistenza o inesistenza di un diritto sostanziale.
Né conduce a differenti conclusioni la suggestiva argomentazione propugnata (seppure soltanto in sede di discussione orale della causa, in prima udienza) dalla difesa di parte opponente laddove pretende di fondare l'interesse alla statuizione giudiziale negativa nella possibilità di paralizzare l'esercizio da parte degli organi di vigilanza del potere di prescrizione di cui all'art. 20 d.lgs. 758/1994.
L'istituto in parola (che peraltro neppure risulta applicato nel caso di specie), infatti, non assume curvatura sanzionatoria e non determina un'immediata lesione della sfera giuridica dell'incolpato, ma ha un contenuto essenzialmente precettivo e privo del carattere della autoritatività (intesa come attitudine ad incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del destinatario), che mira ad offrire all'incolpato soltanto la possibilità di conseguire un effetto estintivo anticipato della sanzione penale, sicché anche la sua paralisi non appare idonea a radicare un autonomo interesse all'impugnazione del verbale di accertamento nei confronti dell'Ispettorato del Lavoro.
La rilevata inammissibilità rende superfluo il vaglio dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva dell' sollevata in ricorso. Controparte_2
L'opposizione è invece ammissibile nei confronti degli enti previdenziali, nel caso di specie ed CP_1
CP_3
Rispetto a questi il costante orientamento pretorio sostiene invece l'interesse diretto ed immediato ad agire in accertamento negativo al fine di far dichiarare in giudizio l'insussistenza delle violazioni contributive. La ragione di tale diversità sta che detti verbali non costituiscono atti endoprocedimentali, bensì conclusivi del procedimento accertativo, cui può seguire, in caso di omesso pagamento degli importi richiesti a titolo di omessa contribuzione, la cartella esattoriale o avviso di addebito, come in effetti avvenuto nel caso di specie. Pertanto, avverso gli accertamenti effettuati dagli uffici degli enti previdenziali è possibile per il debitore proporre un'azione di accertamento (negativo) tendente ad acclarare l'insussistenza della pretesa contributiva.
Tale possibilità trova un preciso riscontro normativo nell'art. 24, co. 3, d. lgs. n. 46 del 1999, secondo il quale se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
Se oggetto del giudizio è la pretesa contributiva e premiale e non il procedimento ispettivo, appare superfluo il vaglio anche dell'ulteriore eccezione di difetto di legittimazione dell' sede di , CP_3 CP_4 rimasta infatti contumace.
Rispetto alla disposizione da ultimo mentovata, ossia l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 46/99, appare in primo luogo fondata la doglianza attorea relativa alla inammissibilità dei titoli opposti con i giudizi riuniti.
I titoli impugnati traggono entrambi origine dagli approdi ispettivi esitati nel verbale unico di accertamento e notificazione nr. RM 000003/2022-034-01 del 24.11.2022, protocollo nr. 126800 del
25.11.2022 e protocollo 4000-24.11.2022, che però era stato tempestivamente impugnato con CP_1 il ricorso iscritto al n. RG 2404/2023.
Ciò conduce senz'altro alla declaratoria di nullità dell'avviso di addebito n. 35720230000530455000
e della cartella esattoriale n. 05720240008043534000, ma non esonera il Tribunale dal procedere all'accertamento della fondatezza nel merito delle pretese creditorie da essi veicolate ed eventualmente anche di pronunciare sentenza di condanna del debitore al pagamento di quanto dovuto, senza peraltro che occorra alcuna domanda riconvenzionale degli enti previdenziali (cfr.
Cassazione – Ordinanza 25 maggio 2020, n. 9596; Cass. n. 17858/2018, Cass. n. 14963/2012 e n.
11515/2017).
In particolare, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato (ex plurimis: Cass. 20 aprile 2002,
n. 5763; 15 giugno 2007 n. 13982; n. 14149/2012; 26.11.2013 n. 26359; 15 giugno 2015 n. 12333; 11 maggio 2017 n. 11515; 24 luglio 2017 n. 18262; Cassazione civ., sez. VI, ordinanza 28/03/2019, n.
8724) che “ in tema di riscossione di contributi e premi l'opposizione avverso la cartella esattoriale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (ex multis Cass. n. 12311 del 04 dicembre
1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale
e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 c.p.c. e ss.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) sicchè il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto”.
In virtù di quanto sin qui rappresentato deve pertanto ritenersi che l' e l' non avrebbero CP_1 CP_3 potuto iscrivere a ruolo i crediti portati dai titoli qui opposti e che, pertanto, devono essere annullati ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, ma, ciò nonostante, la pretesa creditoria ivi portata deve essere delibata alla luce delle contestazioni avanzate nel verbale ispettivo.
Prima però di affrontare le censure articolate da parte attrice rispetto al verbale ispettivo, occorre premettere ulteriormente che il giudice ordinario non può annullare un atto amministrativo, ma può solo -e se ne sussistono i presupposti- disapplicarlo.
In materia previdenziale, il verbale ispettivo non può essere propriamente “impugnato”, ma, una volta notificato, facoltizza il destinatario ad agire in giudizio per promuovere l'accertamento negativo della pretesa contributiva esplicitata nel suddetto verbale. Invero, il verbale esaurisce la sua funzione nel rendere manifesta la pretesa contributiva dell'Ente, la cui fondatezza - nel caso in cui il destinatario si opponga attraverso la proposizione dell'accertamento negativo (ovvero in sede di opposizione all'avviso di addebito) – dev'essere verificata in sede giudiziaria.
La giurisprudenza è ormai consolidata nel ribadire il principio secondo cui “l'oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare,
a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale”. (Cass., 1/3/2021, n. 5550; cfr più di recente
Cass. Sez. Lav. Ord. n. 5851/2024).
Ne discende che l'eventuale dichiarazione di illegittimità del verbale ispettivo per vizi formali non condurrebbe automaticamente alla negazione della pretesa contributiva, dovendo il Giudice istruire comunque il processo sulla base dei documenti prodotti e delle istanze istruttorie richieste dalle parti, in quanto il procedimento è finalizzato ad accertare, a cognizione piena, la fondatezza della pretesa contributiva. Ad ogni modo, nella specie, la censura inerente alla nullità del verbale per omessa notifica nel termine di 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti ai sensi dell'art. 14 l. n. 689/81, è comunque infondata, dovendosi osservare che la norma invocata si applica ai soli verbali di contestazione delle
“violazioni amministrative” e, quindi, solo in tali casi (in cui non rientra quello in esame).
Sul punto appare sufficiente osservare che la Cassazione con ordinanza n.28/2019 ha ribadito il consolidato principio secondo cui “in materia di contestazione di illeciti rilevanti a fini contributivi, per omesso pagamento di quanto dovuto allo stesso titolo agli istituti previdenziali, non rilevi il rispetto dei principi dettati dalla legge 689/1981 in materia di sanzioni amministrative;
questa Corte ha avuto modo di dettare tale principio in relazione al procedimento di riscossione a mezzo ruolo (con sentenza n. 3269 del 2009 e con l'ordinanza n. 4225 del
2018 nelle quali è stato affermato che "nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della I. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto"); ma lo stesso canone vale, in base alla premessa generale posta In esordio, anche In relazione al verbale di accertamento ispettivo opposto in un giudizio in relazione ai profili contributivi”.
Volgendo, ora, allo scrutinio del merito della controversia, giova prioritariamente rammentare che, in tema di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Ne consegue che nel giudizio promosso da una società ovvero una persona fisica per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' o premiale dall' sulla base di CP_1 CP_3 verbale ispettivo, incombe sugli enti previdenziali la prova dei fatti costitutivi del credito preteso.
Tale orientamento, costantemente ribadito dai giudici di merito (da ultimo, ex multis Corte appello
Roma sez. V, 18/02/2019, n.622), è esplicitamente espresso dalla Cassazione con sentenza n. 12108 del 18.5.2010 (in conformità con la precedente pronuncia n. 19762 del 2008) in cui la Suprema Corte ha affermato che, con riguardo al tema dell'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo,
l'attore non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Ed infatti, una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c.
(che, come osservato in dottrina, può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale comporterebbe una alterazione in radice dei criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile.
Costituisce ius receptum, inoltre, il principio secondo il quale il verbale ispettivo fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. 6 giugno 2008, n. 15703; Cass. 14 maggio 2014, n. 10427, Cass. 10 marzo 2011, n.
5715; Cass. 29 luglio 2010, n. 17720; Cass. 8 aprile 2010, n. 8335; Cass. Sez. L. n. 3525/2005; Cass.
n. 9827/2000; Cass., sez. I, 26.01.1999, n. 693; Cass., sez. I, 05.02.1999, n. 1006; Cass., sez. un.,
25.11.1992, n. 12545).
In conformità con l'orientamento giurisprudenziale riferito, il verbale ispettivo assume pertanto un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità a seconda dei fatti che ne costituiscono oggetto:
a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (in tal senso Cass.
8.1.2014 n. 166; conf. Cass. n.
6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005).
Con specifico riferimento, poi, alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese all'ispettore, i verbali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura di atto pubblico hanno comunque un'attendibilità particolarmente apprezzabile, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso i lavoratori interrogati, da parte del datore di lavoro;
pertanto, ove nel giudizio contenzioso vengano rese dichiarazioni contrastanti, devono essere privilegiate le prime. Tale attendibilità, poi, può essere invalidata solo da una specifica prova contraria, con conseguente inversione dell'onere della prova in giudizio quanto alle dichiarazioni rese all'ispettore, ossia con l'onere della controprova a carico del datore di lavoro. In questo caso, però:
“Il rapporto ispettivo deve essere in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine e, in particolare devono essere allegati i verbali che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass.
166/2014; Cass. n. 14965/2012; Cass. n. 13075/2009; Cass. n. 4558/2009; Cass. n. 6565/2007; Cass.
n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005; n. 12009 del 2004; n. 13003 del 2003; n. 5227 del 2001; n. 7168 del 1998; Cass. Sezioni Unite n. 916 del 3 febbraio 1996).
Non appare inutile, prima di procedere al sindacato sulla genuinità dell'appalto per cui è causa, richiamare anche il parametro normativo di riferimento e le relative coordinate ermeneutiche.
L'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 dispone: “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenza dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Il primo requisito di genuinità dell'appalto consiste nell'organizzazione dei mezzi necessari in capo all'appaltatore. L'accertamento di tale requisito si articola secondo modalità diverse a seconda dell'oggetto dell'appalto.
Nel caso di appalti c.d. pesanti - cioè quelli in cui è richiesto l'impiego di importanti mezzi o materiali
- il requisito dell'autonoma organizzazione viene calibrato sulla titolarità di questi mezzi o, quantomeno, sulla loro disponibilità da parte dell'appaltatore, che deve, conseguentemente, essere dotato della capacità giudica di organizzarli (Cass. Civ., Sez. lav., 28 giugno 2023, n. 18455; Cass.
Civ., Sez. lav., 14 agosto 2019, n. 21413).
Qualora l'appalto sia, invece, caratterizzato da un apporto organizzativo minimo di mezzi materiali, risolvendosi tutto (o quasi) nell'attività lavorativa svolta dalle maestranze in esso impiegati (i c.d. appalti labour intensive), il legislatore statuisce (art. 29, D.Lgs. n. 276/2003) che il requisito dell'organizzazione dei mezzi “può risultare anche, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto”.
Affinché possa dirsi genuino, la costante giurisprudenza sia di legittimità che di merito ritiene necessario che all'appaltatore venga affidata “la realizzazione di un risultato in sé autonomo”, il quale non può che essere conseguito attraverso un'organizzazione del lavoro che risulti dotata di effettività
e autonomia “con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo” esercitato dall'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti (Cass. Civ., Sez. lav., 28 giugno 2023, n. 18455; Cass. Pen., Sez.
III, 27 gennaio 2022, n. 16302; Cass. Civ., Sez. lav., 25 giugno 2020, n. 12551).
In altri termini, secondo la giurisprudenza, affinché un appalto ad alta intensità di lavoro possa dirsi genuino è necessario che l'impresa appaltatrice metta a disposizione la propria specifica professionalità, intesa come “capacità organizzativa e direttiva delle maestranze” (CdA Milano, Sez. lav., 13 gennaio 2023, n. 1151; CdA Torino, Sez. lav., 1° luglio 2021, n. 309).
La S.C., poi, con ordinanza n. 3280 del 9.02.2025, nel dare continuità all'interpretazione della disposizione richiamata, ha ulteriormente ribadito l'ormai consolidato orientamento -cui il Tribunale ritiene di aderire- secondo cui “il legislatore delegato se, da un lato, ha consentito che l'appaltatore, in relazione alle peculiarità dell'opera o del servizio, possa limitarsi a mettere a disposizione dell'utilizzatore la propria professionalità, intesa come capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, a prescindere dalla proprietà di macchine ed attrezzature, dall'altro ha ritenuto imprescindibile ai fini della configurabilità dell'appalto lecito che sia
l'appaltatore stesso ad organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale;
configurandosi una intermediazione illecita ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (v., tra le molte, Cass. Ord. n.
4828/2023; Cass. n. 23215/2022, n. 15557/2019, n. 27213/2018, n. 10057/2016, n. 7820/2013, n.
7898/2011).
Accanto all'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore, l'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, lo si è visto, stabilisce come ulteriore elemento costitutivo del contratto di appalto il “rischio di impresa”, inteso in senso “economico” (Cass. Civ., Sez. lav., 27novembre 2018, n. 30964), cioè come quel rischio di non ottenere un utile dalla differenza tra ricavi e costi (al cui interno la giurisprudenza ricomprende, a titolo esemplificativo, i costi indiretti per gli impianti, i beni strumentali, le spese fisse, le spese per le utenze) in relazione al compenso pattuito per l'opera o il servizio appaltato, escludendosene la sussistenza qualora esso venga definito in base a parametri in forza dei quali i costi dell'opera o del servizio ricadano sul committente (Cass. Civ., Sez. lav., 20 giugno 2023, n. 17627).
Il rischio di impresa è collegato all'organizzazione del lavoro, dipendendo la rimuneratività del servizio anche dalla razionalità ed efficienza dell'organizzazione delle prestazioni di lavoro altrui.
Secondo la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, può ritenersi integrato tale elemento nei casi in cui il committente sia tenuto al pagamento del corrispettivo qualora il contratto venga eseguito in maniera ottimale e il risultato pattuito - cioè l'opera o il servizio - venga effettivamente realizzato, previa verifica e controllo da parte del committente stesso (Cass. Civ., Sez. lav., 14 agosto
2019, n. 21413), costituendo, al contrario, indice di non genuinità dell'appalto il pagamento del compenso all'appaltatore “a prescindere dal conseguimento di un risultato, per il solo fatto di aver svolto il lavoro” ovvero l'equivalenza tra corrispettivo dell'appalto e costo della manodopera in esso impiegata (Trib.
Pavia, 27 gennaio 2022, n.343; Cass. Civ., Sez. lav.,17 maggio 2016, n.10057).
Rapportando alla concreta fattispecie dedotta in giudizio i principi di diritto sin qui sintetizzati, sul versante del requisito dell'organizzazione dei mezzi necessari il Tribunale non può fare a meno di valorizzare il chiaro tenore delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori interrogati, i quali hanno dichiarato di essere stati selezionati (si leggano al riguardo le propalazioni di e Parte_2
), gestiti e diretti ( , , , Parte_3 Persona_1 Persona_2 Persona_3 CP_7
, e ) dal personale della
[...] Persona_4 Persona_5 Parte_1 segnatamente nelle persone di e Per_6 Persona_7
Emerge quindi in senso univoco una penetrante ingerenza della committente nell'organizzazione dell'attività prestata dai lavoratori formalmente dipendenti della cooperativa e un distorto utilizzo del contratto di appalto in esame.
Quanto all'ulteriore requisito del rischio d'impresa, questo Tribunale non può spingersi oltre il rilievo,
a dir poco tranciante, che il programma negoziale dedotto nel contratto d'appalto in esame non prevede alcun criterio di determinazione del corrispettivo per l'appaltatore, del quale a ben vedere non vi è neppure espressamente contemplato l'obbligo per il committente di corrisponderlo.
Difettando il benché minimo elemento valutativo in ordine ai parametri di determinazione del compenso che sarebbe spettato alla la quale si limitava ad emettere fatture totalmente prive CP_5 di descrizione dell'oggetto, non v'è ragione di ritenere che quest'ultima abbia assunto un autentico rischio d'impresa.
Dalla sincretica valutazione degli approdi argomentativi appena raggiunti non può che concludersi per la non genuinità dell'appalto oggetto di ispezione e per la sussistenza, in capo alla opponente, degli elementi caratterizzanti della veste datoriale, con conseguente legittimità dell'addebito alla
[...] della contribuzione e dei premi assicurativi dovuti in virtù delle prestazioni di cui la Parte_1 stessa ha beneficiato.
In conclusione, la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione nr. RM 000003/2022-034-01 del 24.11.2022, protocollo nr. 126800 del 25.11.2022 e protocollo 4000-24.11.2022, deve essere integralmente rigettata, mentre quelle volte CP_1 all'annullamento dell'avviso di addebito n. 35720230000530455000 e della cartella esattoriale
05720240008043534000 devono essere accolte, sebbene la parte opponente, in ragione dell'acclarata fondatezza dei rilievi ispettivi, debba in definitiva essere comunque condannata al pagamento degli importi indicati nei titoli annullati.
La reciprocità della soccombenza e la significativa complessità delle questioni scrutinate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
dichiara l'inammissibilità dell'opposizione nei confronti dell'
[...]
; Controparte_8 rigetta la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del verbale unico di accertamento e Par notificazione 000003/2022-034-01 del 24.11.2022, protocollo nr. 126800 del 25.11.2022 e protocollo 4000-24.11.2022; CP_1 annulla l'avviso di addebito opposto n. 35720230000530455000 e la cartella esattoriale n.
05720240008043534000 ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999 ma al contempo condanna parte opponente comunque al pagamento, in favore dell' degli importi indicati nel predetto CP_1 avviso di addebito e, in favore dell' degli importi indicati nella predetta cartella esattoriale;
CP_3 dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Latina, data del deposito
Il Giudice
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