Art. 1726. Precettazioni e assegnazioni 1. Se, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il numero di personale avente obblighi di leva e di chiamata alle armi che la Croce rossa italiana puo' arruolare nel ruolo normale, a norma dell'articolo 1632, non e' raggiunto con arruolamenti volontari, il Ministero della difesa puo' disporre la precettazione e l'assegnazione d'autorita' alla Croce rossa italiana - su sua segnalazione nominativa - di cittadini aventi obblighi militari di eta' dal 50° al 55° anno, escluso:
((a) il personale del servizio sanitario di cui agli articoli 208 e 209;))
b) il personale di sussistenza;
c) coloro che sono stati ammessi a provvedimenti di esenzione dai richiami alle armi per mobilitazione;
d) coloro che hanno una particolare destinazione di mobilitazione.