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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/07/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1803/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 1803/2024 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
24.5.1965 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CRISTIANA CEREDA, ricorrente; contro
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. MICHELE RE, resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco adito, contraris reiectis, disporre la revoca del diritto del sig. ad essere mantenuto dal padre sig. , essendone venuti Controparte_1 Parte_1 meno i presupposti di fatto e di diritto, per le motivazioni esposte in ricorso.
Con vittoria di spese e compenso professionale.
In via istruttoria: - Si chiede che il Tribunale adito Voglia ordinare -ex art. 210 c.p.c.- alla A.T.T. S.r.l., nonché agli enti previdenziali INPS e INAIL, di esibire il contratto di lavoro subordinato in essere con il sig. , oltre a tutta la documentazione in loro possesso relativa a tale rapporto Controparte_1 di lavoro.
- Si chiede che il Tribunale adito Voglia disporre l'interrogatorio formale del resistente, sig.
, sui seguenti capitoli di prova: Controparte_1
1. Vero che mio padre, sig. , a far data dalla separazione (13.2.2019) ha Parte_1 provveduto -e tutt'oggi provvede- in via esclusiva al mio mantenimento, sia mediante versamenti mensili in mio favore, che mediante tickets restaurant messi a mia disposizione?
2. Vero che, a far data dall'aprile 2024, ho un'occupazione lavorativa e, segnatamente, svolgo la mansione di aiuto cameriere di sesto livello presso la A.T.T. S.r.l., in virtù di contratto di lavoro dipendente?
3. E' vero o non è vero che a far data dalla separazione e -comunque- prima dell'aprile 2024, ho svolto altre attività lavorative e/o mi sono attivato per reperire un'occupazione lavorativa stabile?
RICORRENTE
NEL MERITO:
− premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, respingere la domanda formulata dal ricorrente, in quanto infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il diritto al mantenimento di , mediante versamento a carico di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di Euro 500,00 mensili o di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli di cui alle premesse della comparsa di costituzione e risposta in punto di fatto (da 1 a 14) da intendersi qui trascritti preceduti da “vero che” espunti eventuali elementi valutativi e/o negativi;
- ammettere d'ufficio ogni altro mezzo istruttorio ritenuto utile ai fini del decidere;
- ci si oppone alla prova per interrogatorio formale formulata dal ricorrente in quanto vertente su capitoli assolutamente generici o da provarsi documentalmente;
- ci si oppone alla richiesta ex art. 210 c.p.c. di esibizione del contratto di lavoro in essere con
in quanto ultronea, posta la produzione documentale effettuata Controparte_1 spontaneamente dal resistente.
Sulle predette circostanze si indica come teste:
- residente in [...]. Testimone_1
Con riserva con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre. Salvis iuribus
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. I signori e hanno Parte_1 Testimone_1 contratto matrimonio secondo il rito concordatario, in data 17.9.1988, ad Albese (CO) e dalla loro unione sono nati i figli (il 12.11.1998), maggiorenne e autosufficiente, e Persona_1
(il 26.9.1989), maggiorenne non economicamente indipendente. Controparte_1
I coniugi hanno divorziato, davanti al Tribunale di Como, con sentenza n. 106, del 10.12.2021, con la quale è stato posto a carico del padre “il mantenimento integrale del figlio maggiorenne
sino all'indipendenza economica dello stesso”. CP_1
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, , precisato che il Parte_1 mantenimento, in via diretta ed esclusiva, era stato così disposto in sede di divorzio, in ragione della sua convivenza con il figlio, ha convenuto davanti all'intestato Tribunale
[...]
, chiedendo la revoca del contributo al mantenimento di quest'ultimo. CP_1
Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, deduce, da un lato, il peggioramento della propria situazione economica (dovendo egli fare fronte a dei debiti assunti in costanza di matrimonio) e, dall'altro, la raggiunta indipendenza economica del figlio, oggi trentacinquenne, il quale, pur non essendosi mai attivato per reperire una qualche attività lavorativa sino al mese di aprile 2024, risulta assunto da circa un anno, come aiuto cameriere, presso la società A.T.T. s.r.l.
Con comparsa di costituzione depositata in data 11.11.2024, ha Controparte_1 contestato tutto quanto esposto da controparte, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, dunque, la conferma del suo diritto al mantenimento, da porre a carico del padre, mediante versamento in suo favore dell'importo mensile di € 500,00.
Parte resistente, infatti, dopo avere chiarito di essersi trasferito presso l'abitazione materna dal 27.2.2022 e di essersi subito attivato per reperire un'attività lavorativa, contesta al padre di avere interrotto ogni forma di contribuzione a suo favore sin da tale data, lasciandolo in tal modo privo di reddito per tutto l'anno 2023. Il sig. , inoltre, pur Controparte_1 confermando di essere stato assunto, con contratto part time e retribuzione mensile di circa € 1.000,00, presso la società A.T.T. s.r.l., nega di potersi dire economicamente indipendente, stante la precarietà del rapporto e visti i costi sullo stesso gravanti per gli spostamenti verso il luogo di lavoro.
Il resistente allega, altresì, che la madre gode di un reddito pari a circa € 6.300,00, destinato per la gran parte al pagamento del canone di locazione del bilocale presso il quale entrambi risiedono.
All'udienza del 4.2.2025, le parti hanno insistito nelle rispettive istanze, cosicché il Presidente relatore, fallito il tentativo di conciliazione, ha revocato l'obbligo del padre, Pt_1
, di mantenere il figlio, essendo venuti meni i presupposti di fatto e di diritto esistenti
[...] all'epoca del divorzio e, con successiva ordinanza del 5.2.2025, ritenuta la causa istruita (i presupposti di fatto, riguardanti il reddito del figlio, così come allegati dalle parti, non sono contestati), ha assegnato i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., fissando l'udienza di rimessione della causa in decisione al collegio per il giorno 5.5.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Scaduti i termini concessi per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
2. Revoca del contributo al mantenimento del figlio. Premesso che sussiste la legittimazione passiva del figlio , il quale all'epoca della pronuncia di divorzio Controparte_1 coabitava con il padre, tenuto a contribuire in via diretta al suo mantenimento, deve essere confermata la revoca di tale contribuzione, come già disposto con l'ordinanza emessa in data 5.2.2025 dal Presidente relatore.
Devono infatti ritenersi venuti meno i presupposti di fatto e di diritto che hanno legittimato, in sede di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne, a carico del padre.
In diritto, il Tribunale condivide il seguente principio, statuito dalla recente pronuncia della Corte di cassazione, n. 12123 del 6.5.2024, quale espressione di ormai costante orientamento:
“il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile
o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito”.
Il principio è certamente applicabile anche al caso di specie, ove è non è contestato l'ingresso seppur tardivo (agosto 2022), nel mondo del lavoro, da parte di , il quale, Controparte_1 in forza di plurimi contratti a tempo determinato, dal mese di aprile 2024 svolge l'attività lavorativa di aiuto cameriere con retribuzione mensile di circa € 1.000,00. Tali circostanze, oltre a rappresentare il fatto nuovo che giustifica la revoca, dimostrano come l'interessato sia in grado di dotarsi di un'adeguata fonte di reddito ed abbia acquisito delle capacità lavorative spendibili per future possibilità di impiego, portano ad escludere la persistenza dell'obbligo in capo al genitore, anche laddove l'attuale rapporto dovesse interrompersi o avere un andamento negativo, tenuto conto degli ammortizzatori sociali che assistono chi perde il lavoro.
La revoca dell'obbligo contributivo decorre dal mese successivo a quello di proposizione della domanda.
3. Regolazione delle spese del giudizio. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con valori tendenti ai minimi dello scaglione di valore da € 26.000,00 a 52.000,01, tenuto conto della non complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria, dunque per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, come indicato dal ricorrente nella propria nota spese.
P.Q.M.
nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di Parte_1 , in parziale modifica delle condizioni di divorzio come stabilite con Controparte_1 sentenza 106/2022, pronunciata dal Tribunale di Como, in data 10.12.2021, fermo tutto il resto, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
REVOCA
l'obbligo contributivo al mantenimento del figlio , posto a carico del Controparte_1 padre, , con decorrenza dal mese di dicembre 2024; Parte_1
CO
a corrispondere a le spese di lite che liquida in € Controparte_1 Parte_1
3.000,00 per compensi professionali ed € 98,00 per anticipazioni, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 1803/2024 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
24.5.1965 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CRISTIANA CEREDA, ricorrente; contro
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. MICHELE RE, resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco adito, contraris reiectis, disporre la revoca del diritto del sig. ad essere mantenuto dal padre sig. , essendone venuti Controparte_1 Parte_1 meno i presupposti di fatto e di diritto, per le motivazioni esposte in ricorso.
Con vittoria di spese e compenso professionale.
In via istruttoria: - Si chiede che il Tribunale adito Voglia ordinare -ex art. 210 c.p.c.- alla A.T.T. S.r.l., nonché agli enti previdenziali INPS e INAIL, di esibire il contratto di lavoro subordinato in essere con il sig. , oltre a tutta la documentazione in loro possesso relativa a tale rapporto Controparte_1 di lavoro.
- Si chiede che il Tribunale adito Voglia disporre l'interrogatorio formale del resistente, sig.
, sui seguenti capitoli di prova: Controparte_1
1. Vero che mio padre, sig. , a far data dalla separazione (13.2.2019) ha Parte_1 provveduto -e tutt'oggi provvede- in via esclusiva al mio mantenimento, sia mediante versamenti mensili in mio favore, che mediante tickets restaurant messi a mia disposizione?
2. Vero che, a far data dall'aprile 2024, ho un'occupazione lavorativa e, segnatamente, svolgo la mansione di aiuto cameriere di sesto livello presso la A.T.T. S.r.l., in virtù di contratto di lavoro dipendente?
3. E' vero o non è vero che a far data dalla separazione e -comunque- prima dell'aprile 2024, ho svolto altre attività lavorative e/o mi sono attivato per reperire un'occupazione lavorativa stabile?
RICORRENTE
NEL MERITO:
− premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, respingere la domanda formulata dal ricorrente, in quanto infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il diritto al mantenimento di , mediante versamento a carico di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di Euro 500,00 mensili o di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli di cui alle premesse della comparsa di costituzione e risposta in punto di fatto (da 1 a 14) da intendersi qui trascritti preceduti da “vero che” espunti eventuali elementi valutativi e/o negativi;
- ammettere d'ufficio ogni altro mezzo istruttorio ritenuto utile ai fini del decidere;
- ci si oppone alla prova per interrogatorio formale formulata dal ricorrente in quanto vertente su capitoli assolutamente generici o da provarsi documentalmente;
- ci si oppone alla richiesta ex art. 210 c.p.c. di esibizione del contratto di lavoro in essere con
in quanto ultronea, posta la produzione documentale effettuata Controparte_1 spontaneamente dal resistente.
Sulle predette circostanze si indica come teste:
- residente in [...]. Testimone_1
Con riserva con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre. Salvis iuribus
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. I signori e hanno Parte_1 Testimone_1 contratto matrimonio secondo il rito concordatario, in data 17.9.1988, ad Albese (CO) e dalla loro unione sono nati i figli (il 12.11.1998), maggiorenne e autosufficiente, e Persona_1
(il 26.9.1989), maggiorenne non economicamente indipendente. Controparte_1
I coniugi hanno divorziato, davanti al Tribunale di Como, con sentenza n. 106, del 10.12.2021, con la quale è stato posto a carico del padre “il mantenimento integrale del figlio maggiorenne
sino all'indipendenza economica dello stesso”. CP_1
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, , precisato che il Parte_1 mantenimento, in via diretta ed esclusiva, era stato così disposto in sede di divorzio, in ragione della sua convivenza con il figlio, ha convenuto davanti all'intestato Tribunale
[...]
, chiedendo la revoca del contributo al mantenimento di quest'ultimo. CP_1
Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, deduce, da un lato, il peggioramento della propria situazione economica (dovendo egli fare fronte a dei debiti assunti in costanza di matrimonio) e, dall'altro, la raggiunta indipendenza economica del figlio, oggi trentacinquenne, il quale, pur non essendosi mai attivato per reperire una qualche attività lavorativa sino al mese di aprile 2024, risulta assunto da circa un anno, come aiuto cameriere, presso la società A.T.T. s.r.l.
Con comparsa di costituzione depositata in data 11.11.2024, ha Controparte_1 contestato tutto quanto esposto da controparte, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, dunque, la conferma del suo diritto al mantenimento, da porre a carico del padre, mediante versamento in suo favore dell'importo mensile di € 500,00.
Parte resistente, infatti, dopo avere chiarito di essersi trasferito presso l'abitazione materna dal 27.2.2022 e di essersi subito attivato per reperire un'attività lavorativa, contesta al padre di avere interrotto ogni forma di contribuzione a suo favore sin da tale data, lasciandolo in tal modo privo di reddito per tutto l'anno 2023. Il sig. , inoltre, pur Controparte_1 confermando di essere stato assunto, con contratto part time e retribuzione mensile di circa € 1.000,00, presso la società A.T.T. s.r.l., nega di potersi dire economicamente indipendente, stante la precarietà del rapporto e visti i costi sullo stesso gravanti per gli spostamenti verso il luogo di lavoro.
Il resistente allega, altresì, che la madre gode di un reddito pari a circa € 6.300,00, destinato per la gran parte al pagamento del canone di locazione del bilocale presso il quale entrambi risiedono.
All'udienza del 4.2.2025, le parti hanno insistito nelle rispettive istanze, cosicché il Presidente relatore, fallito il tentativo di conciliazione, ha revocato l'obbligo del padre, Pt_1
, di mantenere il figlio, essendo venuti meni i presupposti di fatto e di diritto esistenti
[...] all'epoca del divorzio e, con successiva ordinanza del 5.2.2025, ritenuta la causa istruita (i presupposti di fatto, riguardanti il reddito del figlio, così come allegati dalle parti, non sono contestati), ha assegnato i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., fissando l'udienza di rimessione della causa in decisione al collegio per il giorno 5.5.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Scaduti i termini concessi per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
2. Revoca del contributo al mantenimento del figlio. Premesso che sussiste la legittimazione passiva del figlio , il quale all'epoca della pronuncia di divorzio Controparte_1 coabitava con il padre, tenuto a contribuire in via diretta al suo mantenimento, deve essere confermata la revoca di tale contribuzione, come già disposto con l'ordinanza emessa in data 5.2.2025 dal Presidente relatore.
Devono infatti ritenersi venuti meno i presupposti di fatto e di diritto che hanno legittimato, in sede di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne, a carico del padre.
In diritto, il Tribunale condivide il seguente principio, statuito dalla recente pronuncia della Corte di cassazione, n. 12123 del 6.5.2024, quale espressione di ormai costante orientamento:
“il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile
o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito”.
Il principio è certamente applicabile anche al caso di specie, ove è non è contestato l'ingresso seppur tardivo (agosto 2022), nel mondo del lavoro, da parte di , il quale, Controparte_1 in forza di plurimi contratti a tempo determinato, dal mese di aprile 2024 svolge l'attività lavorativa di aiuto cameriere con retribuzione mensile di circa € 1.000,00. Tali circostanze, oltre a rappresentare il fatto nuovo che giustifica la revoca, dimostrano come l'interessato sia in grado di dotarsi di un'adeguata fonte di reddito ed abbia acquisito delle capacità lavorative spendibili per future possibilità di impiego, portano ad escludere la persistenza dell'obbligo in capo al genitore, anche laddove l'attuale rapporto dovesse interrompersi o avere un andamento negativo, tenuto conto degli ammortizzatori sociali che assistono chi perde il lavoro.
La revoca dell'obbligo contributivo decorre dal mese successivo a quello di proposizione della domanda.
3. Regolazione delle spese del giudizio. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con valori tendenti ai minimi dello scaglione di valore da € 26.000,00 a 52.000,01, tenuto conto della non complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria, dunque per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, come indicato dal ricorrente nella propria nota spese.
P.Q.M.
nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di Parte_1 , in parziale modifica delle condizioni di divorzio come stabilite con Controparte_1 sentenza 106/2022, pronunciata dal Tribunale di Como, in data 10.12.2021, fermo tutto il resto, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
REVOCA
l'obbligo contributivo al mantenimento del figlio , posto a carico del Controparte_1 padre, , con decorrenza dal mese di dicembre 2024; Parte_1
CO
a corrispondere a le spese di lite che liquida in € Controparte_1 Parte_1
3.000,00 per compensi professionali ed € 98,00 per anticipazioni, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada