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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/06/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino Giudice dott.ssa Paola Beatrice Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 902/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti, dall'Avv. Biancamaria Leone ed elettivamente domiciliata come in atti;
ATTRICE
E
nata il [...] a [...], , nata Controparte_1 Controparte_2 il 6/08/1965 a Rotondi (AV) e , nata il [...] a [...], rappresentate e Controparte_3 difese, come da procura in atti, dall'avv. Fiore Pagnozzi ed elettivamente domiciliate come in atti;
CONVENUTE
NONCHÉ
con sede legale in Napoli, Via Santa Brigida n. 39 e Controparte_4 direzione generale in Milano, Via Del Lauro n. 5/7, partita IVA: (R.E.A. NA-458737), in P.IVA_1 persona dell'amministratore delegato Dott.ssa (nata a [...], il [...]), e per essa, CP_5 quale mandataria, giusta procura speciale per atto a rogito Notaio Dott. in Milano, del Persona_1
02/10/2020, n. rep. 48.732, n. racc. 22.385 (all. 1),Controparte_6 società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in Via Della Beverara 19, Bologna (BO), codice fiscale n. , in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa, dall'Avv. P.IVA_2
Raffaella Greco ed elettivamente domiciliata come in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1/7 Con sentenza parziale del 4.02.2022 il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, ha accertato e dichiarato la validità e l'efficacia dell'atto di rinuncia all'eredità relitta di , Persona_2
effettuata da e mediante atto Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 ricevuto dal cancelliere del Tribunale di Avellino in data 11.06.2018; ha accertato e dichiarato che le convenute e non sono tenute alla collazione delle CP_2 Controparte_2 Controparte_3 donazioni ricevute dal donante;
ha rigettato la domanda dell'attrice di Persona_2 Parte_1
divisione dei beni dell'asse ereditario di disponendo la prosecuzione del giudizio “per la Persona_2 definizione delle domande di accertamento della lesione di legittima e di riduzione delle donazioni e per l'eventuale definizione della posizione del terzo, cui è subentrato in corso di processo la Controparte_7 chiamato in causa per via dell'esistenza di ipoteca iscritta sul compendio Controparte_4
immobiliare sito nel Comune di Rotondi (AV) ed identificato al foglio 4, particella 1912, sub 4, 5, 6 e 7, di proprietà di
, in forza di contratto di mutuo rep n. 39238, racc. n. 16001.” Controparte_3
Con ordinanza resa in pari data è stata nominata c.t.u. l'arch. al fine di rispondere Controparte_8 ai seguenti quesiti: “Esaminata la documentazione acquisita ed espletati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari, tenuto conto della Sentenza parziale già emessa nel presente giudizio in data 1/02/2022, provveda il C.T.U. alla riunione fittizia dei beni appartenuti al de cuius , così come risultanti Persona_2
dalla sola documentazione agli atti, detraendone i debiti e ricomprendendo i beni che risultino essere stati donati dal Per_2
in base ai titoli in atti, secondo il valore al tempo dell'apertura della successione (sottraendo il valore delle migliorie
[...]
apportate e delle spese straordinarie sostenute dal donatario al bene ricevuto, laddove risultanti dalla documentazione ritualmente prodotta agli atti); determini, quindi, il valore dell'asse così formato (relictum + donatum) all'epoca dell'apertura della successione, calcolando di conseguenza la quota di cui il de cuius poteva disporre;
accerti quindi il valore della quota di legittima spettante a ; verifichi quindi se le donazioni eseguite in vita dal de cuius Parte_1 Per_2
nei confronti di e abbiano leso la legittima dell'attrice
[...] Controparte_3 Controparte_2 Parte_1
ed in che misura; in caso sussista la lesione della quota di legittima lamentata da parte attrice, per individuare i beni
[...]
da separare per l'attribuzione in natura al legittimario, faccia riferimento, ai sensi dell'art. 726 c.c., allo stato e al valore venale dei beni al tempo della divisione;
per effettuare la riduzione parta dall'ultima donazione, utilizzando i principi per cui, quando oggetto della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per reintegrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente (ai sensi dell'art. 720 c.c.); nel caso in cui la separazione non possa farsi comodamente, il legittimario va reintegrato mediante una somma di denaro di valore corrispondente, lasciando il bene al beneficiario, se lo stesso ha nell'immobile un'eccedenza maggior del quarto della porzione disponibile;
tenga conto dell'ipoteca iscritta sul compendio immobiliare sito nel Comune di Rotondi (AV) ed identificato al
2/7 foglio 4, particella 1912, sub 4, 5, 6 e 7, di proprietà di , in forza di contratto di mutuo rep n. 39238, Controparte_3 racc. n. 16001; rilevi se gli immobili presentino, o meno, i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della L. 28.2.85 n. 47 e succ. modif.; dica quant'altro utile.”
Con relazione depositata in data 11.01.2023 il ctu nominato, dopo aver descritto i beni oggetto delle donazioni effettuate da alla figlia con atto del 29.07.2008 e alla figlia Persona_2 CP_3 CP_2 con atto del 10.5.2002 e il terreno caduto in successione, ha calcolato il valore della massa, al
[...]
momento dell'apertura della successione di , in € 588.120,50 valutando il valore del bene Persona_2 oggetto della donazione del 29.7.2008 in € 356.823,00, il valore del bene donato a Controparte_2
in € 206.732,50 e il terreno in € 24.565,00 (cfr. pagine 25 e 26). Il consulente ha, poi, stimato in €
147.565,52 i soldi spesi da per i lavori di ristrutturazione e ha ricalcolato il predetto Controparte_3
valore sottraendo dagli importi suindicati il costo vivo delle migliore e delle spese straordinarie sostenute.
Il consulente ha, poi, ipotizzato, in accoglimento dell'invito del ctp di parte attrice, , al Persona_3
quale hanno aderito anche le convenute, una seconda ipotesi di stima della massa ereditaria detraendo dal valore dei beni oggetto di donazione solo l'aumento di valore dovuto alle ristrutturazioni e quantificando, quindi, il valore del donatum, rispettivamente, in € 262.980,00 e in € 138.852,00 e il relictum in € 24.565,00, per un totale complessivo della massa pari ad € 462.397,00. La consulente ha, infine, calcolato anche i conguagli prevedendo, con riferimento alla seconda ipotesi, a carico di l'importo di Controparte_2
€ 71.880,00, a carico di l'importo di € 95.550,00 e in favore dell'attrice Controparte_3 Parte_1
la somma di € 66.972,00 e di la somma di € 100.458,00 (cfr. pag. 36). Controparte_1
Disposti, nel corso del giudizio, vari rinvii di udienza e tentata la conciliazione della lite, all'esito dell'udienza del 24.06.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale e memoria di replica l'attrice ha richiamato le osservazioni formulate nel contraddittorio tecnico e riportate al numero 8 dell'elaborato peritale evidenziando che il ctu, con riferimento ai costi sostenuti per le migliorie apportate agli immobili ricevuti in donazione dalle convenute, aveva omesso di segnalare, in ossequio all'art. 1150 del codice civile, la sproporzione di tali spese, peraltro non adeguatamente giustificate, rispetto all'aumento di valore conseguito dagli immobili.
In merito la parte ha richiamato la stima dell'aumento di valore conseguito dal fabbricato determinata dal ctp delle convenute, arch. in € 52.296,82. La parte ha, poi, contestato la mancata valutazione da Per_4 parte del ctu dei frutti che le donatarie avevano percepito godendo in via esclusiva dei beni, nonché la mancata considerazione della detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per ciascuna unità
3/7 immobiliare contestando, infine, l'errata valutazione da parte del ctu del terreno di cui alla particella 1577.
Sulla base dei predetti rilievi e dopo aver escluso la possibilità della reintegra in natura per il rigetto della domanda di divisione e in base alle conclusioni del ctu e alla volontà del de cuius, ha chiesto la rimessione della causa sul ruolo al fine di richiedere chiarimenti al ctu in ordine alle osservazioni alla perizia svolte dall'Ing. e, in via gradata, previa dichiarazione di apertura della successione del de cuius Persona_3
e ricostruzione del relativo patrimonio ereditario, di accertare e dichiarare l'avvenuta Persona_2
lesione della quota di legittima a lei spettante e, per l'effetto, di ridurre le donazioni eseguite in vita dal de cuius nei confronti di e proporzionalmente alla lesione Controparte_3 Controparte_2
della legittima patita e, all'esito dell'accoglimento della domanda di riduzione, di accertare il suo diritto a ricevere l'importo di € 114.281,67, pari alla legittima alla stessa spettante ex lege, o quel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con condanna delle convenute, in solido e/o ciascuna per quanto di ragione, al relativo pagamento in suo favore. In via ancora più gradata e sempre con riserva di gravame ex art. 340 cpc, la parte ha chiesto di tener conto delle conclusioni formulate dal ctu nella seconda ipotesi con attribuzione in suo favore dell'importo di €
66.972,00.
Con comparsa conclusionale e memorie di replica, le convenute hanno chiesto la rimessione della causa sul ruolo al fine di richiedere al ctu di accertare la possibilità di reintegra della quota di legittima dell'attrice mediante la separazione della parte del bene necessaria per soddisfarla, e, solo in subordine, in ipotesi di non comoda divisibilità del bene, di disporre la reintegra mediante la corresponsione di una somma di danaro. In via gradata le parti si sono riportate alle conclusioni precisate nelle note autorizzate del
18/11/2024 aderendo al criterio adottato nell'ipotesi n. 2 di stima della massa contenuta a pag. 54) della perizia definitiva dell'11/01/2023.
Ciò premesso, deve essere rigettata la domanda delle convenute volta ad ottenere la rimessione della causa sul ruolo, tenuto conto che dall'esame degli atti emerge che alcuna contestazione in merito è stata formulata dalle stesse sia nel contraddittorio tecnico (cfr. osservazioni alla bozza di consulenza) sia nel corso delle udienze fissate successivamente al deposito della consulenza. Infatti, le parti convenute si sono opposte “decisamente” alla richiesta di integrazione di ctu formulata dall'attrice e alla richiesta di quantificazione dei frutti chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con note scritte depositate per l'udienza del 9.3.2023 e con successive note del 27.4.2023, del 30.11.2023 e del
19.4.2024 hanno precisato le predette conclusioni aderendo all'ipotesi numero 1 predisposta dal consulente o a quella elaborata dal consulente Con particolare riferimento alla richiesta dell'attrice Per_4
4/7 di frutti civili le convenute hanno, peraltro, osservato che al legittimario che viene reintegrato della quota di riserva per equivalente pecuniario non sono dovuti i frutti richiamando alcune pronunce della
Cassazione.
Da quanto esposto deriva che non sussistono ragioni per rimettere la causa sul ruolo in quanto, in disparte ogni rilievo sul fatto che la parte convenuta non ha in alcun modo indicato elementi per ritenere che i beni siano comodamente divisibili con la separazione in natura dagli stessi della parte occorrente per la reintegrazione della quota riservata, le convenute non hanno reiterato la volontà di procedere alla reintegrazione in natura della quota di legittima, manifestata nella comparsa di costituzione, in alcun atto e fino alla precisazione delle conclusioni.
Allo stesso modo deve essere rigettata la richiesta di integrazione della ctu formulata dalla parte attrice al fine di ottenere la quantificazione dei frutti in quanto la Cassazione sul punto ha precisato che “se….si debba corrispondere una somma di denaro, nei casi previsti dalla legge o pattuiti dalle parti, per quanto si tratti di debito di valore in relazione all'originario oggetto che era un bene reale, i frutti non sono dovuti affatto, in quanto l'obbligazione di restituzione dei frutti è conseguenziale a quella di restituzione del bene che li produce. Se il diritto del legittimario si è trasformato in un diritto di credito, viene meno la detta conseguenzialità, mancando la cosa fruttifera, e trovano invece applicazione i principi relativi alle obbligazioni, per cui il ritardo del pagamento dà diritto agli interessi legali ed al risarcimento dei danni, se questi siano provati e ricorrano i requisiti dell'inadempimento e della mora” (cfr. Cass. Civ. n.
1079 del 16/04/1970). Su tale ultimo aspetto, la Cassazione ha precisato che “Al legittimario cui venga restituito un immobile per reintegrare la quota di legittima spetta, a norma dell'art. 561 cod. civ., anche il diritto ai frutti quali accessori del bene, in relazione al suo mancato godimento, mentre, nell'ipotesi in cui il bene non possa essere restituito
e la reintegrazione della quota di riserva avvenga per equivalente monetario, con l'ulteriore riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, posto che gli interessi legali attribuiti rispondono alla medesima finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene (lucro cessante) e pertanto il cumulo tra frutti e interessi comporterebbe la duplicazione del riconoscimento di una medesima voce di danno”(cfr. Cass. Civ., Sez.
2, Sentenza n. 7478 del 05/06/2000; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2006 del 28/07/1967; Cas. Civ., Sez.
2, Sentenza n. 1607 del 28/06/1967).
Passando all'esame delle doglianze formulate dalle parti ritiene il Tribunale che non merita di essere accolta la contestazione dell'attrice sulla mancata valutazione dell'aumento di valore del bene in quanto, come detto, il ctu, nella relazione definitiva, proprio in accoglimento della richiesta di considerare il solo aumento di valore conseguito dagli immobili, ha predisposto una diversa ipotesi di stima dei beni oggetto di donazione. Da quanto esposto deriva, quindi, che la contestazione in esame risulta superata dalla
5/7 formulazione della seconda ipotesi di stima del ctu che deve essere condivisa dal Tribunale in assenza di ulteriori rilievi critici con riferimento alla composizione dell'asse ereditario, alle quote indicate dal ctu e ai valori assegnati ai beni. Vale solo soggiungere che anche la doglianza relativa all'errata valutazione del terreno può ritenersi superata dai riscontri forniti dal ctu alla pagina 25 della relazione e dall'omessa indicazione da parte dell'attrice di elementi specifici per ritenere lo stesso valutabile in soli 12 euro al mq.
Ciò premesso osserva il Tribunale che, poiché risulta accertata la lesione della quota di riserva spettante all'attrice, deve trovare applicazione l'art. 559 c.c. che stabilisce un ordine inderogabile di riduzione prevedendo che le donazioni si riducono cominciando dall'ultima che, nel caso in esame, risulta quella posta in essere dal de cuius in favore di nel 2008 e la cui riduzione consente reintegrare Controparte_3 integralmente la quota di riserva dell'attrice non imponendo di risalire a quella stipulata in precedenza.
Sulle suesposte premesse e considerazioni, allora, e in parziale accoglimento dell'azione di riduzione proposta, deve essere pronunciata l'inefficacia, nei confronti dell'attrice, della donazione posta in essere da il 29.7.2008 limitatamente alla quota di riserva spettante alla parte attrice con obbligo Persona_2 della convenuta di corrisponderle l'importo di euro 66.972,00 oltre interessi legali sulla Controparte_3
somma a tal fine determinata.
L'accoglimento della domanda di riduzione con la reintegra in denaro comporta l'assorbimento di ogni questione relativa alla posizione del terzo chiamato in causa.
In punto di spese di lite deve essere osservato, da un lato, che con la sentenza parziale del 4.2.2022 il
Tribunale ha rigettato la domanda di divisione proposta dall'attrice ritenendo valida la rinuncia operata dalle convenute successivamente alla notifica della citazione con la conseguenza che alcuna soccombenza dell'attrice può ritenersi configurabile e, dall'altro, che le convenute non hanno preso parte alla procedura di mediazione.
Ne deriva che l'esito complessivo del giudizio e l'accoglimento solo parziale della domanda di riduzione giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti e il creditore chiamato in causa e la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite, ad eccezione di quelle di ctu, tra l'attrice e le convenute.
La restante parte segue la soccombenza della parte convenuta ed è liquidata, in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dei valori medi previsti dal D.m. 147 del 2022.
Infine, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. 28/2010, ratione temporis vigente, secondo cui “… Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5, non partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio” la parte convenuta deve essere condannata al versamento all'entrata del bilancio dello
6/7 Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio tenuto conto che dalla lettura del verbale di mediazione del 14.7.2017 emerge che le convenute non hanno partecipato al procedimento senza fornire alcun giustificato motivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie in parte la domanda di riduzione proposta dall'attrice e pronuncia l'inefficacia, nei suoi confronti, della donazione posta in essere dal defunto nato a [...] il [...] e Persona_2 deceduto ivi il 4.6.2016 con atto per Notaio (rep. n. 82919/14425) del 29.7.2008 in Persona_5 favore di limitatamente alla quota di riserva spettante all'attrice; Controparte_3
- in accoglimento della domanda dell'attrice dispone l'attribuzione in suo favore, quale controvalore della quota dei beni non assegnati, dell'importo pari ad euro 66.972,00 oltre interessi legali fino all'effettiva corresponsione con condanna di al relativo pagamento;
Controparte_3
-rigetta la domanda volta ad ottenere la restituzione dei frutti civili;
- compensa interamente le spese tra le parti e il chiamato in causa;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
- condanna le convenute al pagamento della restante parte delle spese di lite in favore dell'attrice liquidate in complessivi 7.051,00 oltre 15% per spese generali iva e cpa come per legge ed euro 834,00 per spese vive comprese quelle di avvio della mediazione con attribuzione al legale che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
- condanna, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis del D. Lgs. 28/2010, le convenute al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
- pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle convenute.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Paola Beatrice dott. Raffaele Califano
7/7